Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2749/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), come da procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di appello, rapp.tato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Monte
( ) e dall'avv. Angelo Campanile C.F._2
( , con i quali elett.te dom.lia in RU VA (NA) C.F._3
alla via De Amicis n. 7.
APPELLANTE
E
( , in persona del l.r.p.t., come da Controparte_1 P.IVA_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, rapp.tato e difeso, dall'avv. Lidia Gallo ( ), con la quale elett.te C.F._4
dom.lia nella Casa Comunale, in , Piazza-Vanvitelli n. 69. CP_1
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: In via preliminare
e la frattura della rocca petrosa certificata al momento del ricovero in ospedale avvenuto nell'immediatezza del fatto, e della relativa e conseguente ipoacusia;
b) in subordine disporre la rinnovazione della C.T.U. per la qualificazione e la quantificazione delle lesioni riportate dall'appellante, e per
l'accertamento del nesso causale tra, lesioni e danno subito in conseguenza del sinistro di cui è causa, a seguito della caduta dalla bici da corsa, del sig.
, avvenuta a causa di una buca colma d'acqua sulla sede Parte_1
stradale, non segnalata.
Nel merito, ed in via ulteriormente gradata
b) riformare la sentenza n.ro 1103/2021 emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere - Giudice Paola Mastroianni, e per l'effetto:
A) condannare il convenuto in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 19.980,40 o quella maggiore e/o minore che il
Giudice riterrà equa, e comunque entro i limiti di Euro 26.000,00, oltre interessi e svalutazione dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, somma così precisata:
- Euro 11.815,71 per danno biologico (8% anni 35);
- Euro 1.406,40 per ITT al 100% (30 x Euro 46,88);
- Euro 703,20 per ITP al 50% (30 x Euro 23,44);
- Euro 351,60 per ITP al 25% (30 x Euro 11,72);
- Euro 4.758,49 per danno morale;
- Euro 135,00 per spese mediche sostenute e documentate.
- Euro 810,00 per i danni riportati dalla bicicletta. B) condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del sig. delle spese di Ctu Parte_1
come liquidate dal Giudice in corso del giudizio di primo grado.
C) condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, o chi tenutovi per legge al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per la appellata: Insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione del 16.7.2021 convenne in Parte_1
giudizio il proprietario della strada che aveva Controparte_1
determinato l'evento dannoso, per sentirlo dichiarare, ex art. 2051 e/o
2043 c.c., unico ed esclusivo responsabile della produzione del sinistro, occorso il giorno 06.06.2010 alle ore 08.15 circa in via Degli Antichi Platani in e condannare al pagamento, in suo favore, della complessiva CP_1
somma di € 18.155,92, di cui € 17.345,92 quale risarcimento per le lesioni da lui riportate ed € 810,00 per i danni riportati dalla bicicletta, su cui viaggiava al momento del sinistro, o di quella diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo.
1.1. L'istante dedusse, in particolare, che: 1) nelle predette circostanza di tempo, mentre percorreva in bicicletta in via Degli Antichi Platani, CP_1
con direzione Centro città, giunto alla altezza del civico 10, finiva in una buca presente nel manto stradale, non segnalata opportunamente e non transennata;
2) a seguito della caduta riportava gravi lesioni e pertanto, soccorso dal 118, veniva trasportato in autoambulanza presso l'Azienda
Ospedaliera “Sant'Anna e San Sebastiano” di , ove restava CP_1
ricoverato fino al 17.06.2010; 3) pur indossando regolarmente il caschetto protettivo, riportava trauma cranico commotivo, con vasta ferita lacero contusa stellata, a margini irregolari, del cuoio capelluto, escoriazioni multiple, frattura parieto-occipitale sinistra, contusione fronte basale destra, frattura della rocca petrosa dx con ipoacusia percettiva;
4) residuavano postumi permanenti invalidanti quantificati nella misura del
7-8 % come danno biologico, mentre la bicicletta riportava danni alla ruota anteriore, al telaio ed al cambio;
5) il si era limitato Controparte_1
soltanto a trasmettere la richiesta di risarcimento danni, inviatagli il
07.09.2010, alla FARO Assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza RCT.
1.2. Costituitosi, il contestò la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto perché inammissibile, improponibile ed infondata, per non esservi -nella zona indicata- irregolarità del manto stradale o, in subordine, per essere -tali irregolarità- del tutto visibili ed evitabili con l'utilizzo della ordinaria diligenza;
in via subordinata, stante la condotta imprudente e negligente dell'attore, chiese applicarsi il principio di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. ed, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in garanzia la soc. onde essere Controparte_2
manlevata, in ragione del detto rapporto negoziale e dei correlati obblighi di garanzia.
1.3. All'udienza del 19.09.2012 il produsse una Controparte_1
comunicazione della del 13.7.2012 nella quale la compagnia CP_3
assicurativa, chiamata in causa e rimasta contumace, dichiarava che l'azione spiegata era improcedibile, in quanto essa società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
1.4. Il Tribunale, espletata la prova testimoniale e disposta la CTU medico legale, dichiarò improcedibile la domanda di garanzia, avanzata nei confronti della e rigettò la domanda attorea, ritenendo che Parte_2
l'attore non avesse fornito idonea prova della sussistenza del fatto costituente fonte di responsabilità ex art. 2051 c.c., non avendo provato il nesso di causalità fra evento dannoso ed il bene pubblico su cui si estendeva l'obbligo di vigilanza dell'amministrazione convenuta, condannando l'attore al pagamento, in favore del , delle Controparte_1
spese di giudizio.
Il Tribunale antepose alla decisione nel merito della controversia alcune premesse: che alla domanda risarcitoria fosse applicabile la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. in materia di danno cagionato da cosa in custodia e che “Quanto ai riflessi della responsabilità ex art. 2051 c.c. sul piano processuale-probatorio, detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(cfr., da ultime, Cass. 25/7/2008, n. 20427; Cass. 6/6/2008, n. 15042; Cass.
17/1/2008, n. 858).”.
Il giudice effettuò la ulteriore premessa, in punto di diritto, affermando che
“la tesi assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo Tribunale ritiene di aderire, è quella della cd. causalità adeguata
o regolarità causale, in forza della quale ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva od omissiva, che, al momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile […] operando il giudizio di adeguatezza causale non sul piano concreto e specifico delle conoscenze dell'agente, bensì su quello generale delle regole statistiche e/o scientifiche, la regolarità causale finisce per esprimere una valutazione probabilistica in astratto e svincolata da ogni riferimento soggettivo, pur se necessariamente modellata sulle circostanze concrete esistenti all'atto dell'evento. […] Come in diverse occasioni ha evidenziato la Suprema Corte, all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., "fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa"; pertanto, quando "la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento" ( cfr. Cass. 09 marzo 2015 n. 4661; Cass. 17 ottobre 2013, n.
23584; Cass. 26 maggio 2014, n. 11661; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Insomma, è rilevante valutare, ai sensi dell'art. 41 c.p. e dell'art. 1227 c.c.,
l'incidenza causale della condotta di un ciclista finito in un avvallamento situato sul manto stradale, considerato anche il principio di autoresponsabilità, richiamato dalla Corte costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 156 a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità (cfr. Corte appello Milano,
08/02/2008, n.368).[…] È appena il caso di aggiungere che la prevedibilità dell'insidia è di per sé idonea ad escludere la responsabilità anche nelle ipotesi di cui all'art. 2051 Cc,[…] Del resto, come ha affermato più volte la
Suprema Corte, ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa
- nella specie, il dissesto stradale - se facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile;
ed è proprio tale prevedibilità che risulta sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919;
Cass. 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. 6 luglio 2015, n. 13930).”. Alla luce di tali premesse in diritto, il Tribunale ritenne che nel caso di specie: “la visibilità della sconnessione del manto stradale, che si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall'istante, si può certamente presumere (cfr. anche artt. 2729 cod. civ.), dato l'orario in cui si è verificato il sinistro e della circostanza, riferita dal teste , secondo cui <
piovuto nella mattinata ma non pioveva più quando si è verificata la caduta>> […] Nella specie, alla luce delle condizioni della carreggiata su descritte e della circostanza secondo cui aveva piovuto nella mattinata, non può ragionevolmente escludersi la presenza, nella specie, di pericolo evidente. Al riguardo, è stato in termini condivisili affermato che la circostanza che la buca sia coperta di acqua avrebbe dovuto indurre l'attore
a deviare dal percorso ed evitarla, tanto più nel caso di specie, ove l'ampiezza della carreggiata avrebbe consentito di evitare il pericolo rappresentato dalla detta buca (cfr. Tribunale Bari sez. III 16 settembre 2016 n. 4640). […].
Nella specie, va evidenziato che il teste ha riferito la circostanza che Tes_2
l'istante è caduto, in quanto sul manto stradale vi era una buca coperta
d'acqua: da tale dichiarazione si arguisce che il teste abbia potuto constatare la presenza della buca.
Insomma, alla stregua delle circostanze di fatto relative alla dinamica del sinistro, quale emerge dagli elementi istruttori acquisiti, l'istante con la normale diligenza poteva e doveva rendersi conto della presenza della anomalia dell'asfalto.
Inoltre, il verbale di pronto soccorso datato 6.6.2010 - allegato al fascicolo di parte istante - nel quale, in particolare, si legge, sotto la voce anamnesi,
<<caduta accidentale dalla bici in seguito a perdita di coscienza>> alimenta
i dubbi sulla circostanza che sia stato il denunciato difetto strutturale del manto stradale a provocare la caduta dell'istante.”.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nr. 1103/2021 del 14.04.2021 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta la erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza ed una errata valutazione delle prove allegate, nonché
l'omessa pronuncia sulla istanza di convocazione del C.T.U. a chiarimenti, circa il mancato riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la frattura della rocca petrosa.
In particolare, quanto al primo motivo di gravame, deduce l'appellante che una corretta valutazione di quanto emerso dall'impianto probatorio
(ovvero dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle risultanze della ctu medico legale, dai rilievi fotografici, e dalla documentazione medica) avrebbe condotto il tribunale a ritenere assolto l'onere della prova, avendo egli fornito la prova della esistenza di un'anomalia della strada di proprietà dell'ente convenuto, (buca non adeguatamente segnalata), nonché del nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato;
di contro, ed in violazione del principio fondamentale vigente in materia di responsabilità oggettiva, la pubblica amministrazione convenuta non aveva assolto alla prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito, ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa, assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare l'inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
In sintesi, l'appellante lamenta che “Il Giudice insomma si è sostituito ai testimoni, attribuendo maggiore risalto alle irrilevanti sconnessioni del manto di asfalto, e trascurando completamente, nella causazione dell'evento, e soprattutto nella impossibilità di prevederne la presenza,
[...]
”. Controparte_4
2.2. Costituitosi, il deduce l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
gravame, in quanto le risultanze istruttorie hanno provato la carenza sia del carattere obiettivo della non visibilità, sia di quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, nonché la non qualificabilità come diligente della condotta tenuta dal danneggiato e, dunque, la evitabilità dell'evento dannoso se egli avesse usato una maggiore attenzione.
Chiede, quindi, di rigettare l'appello ed ogni altra richiesta dell'appellante, perché inammissibili ed infondati.
§.
3. La Corte di Appello all'udienza del 06.03.2025 ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nei termini generici in cui è stata sollevata dalla parte appellata. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass.
Sez. Un. n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019).
Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n. 24262/2020).
3.2. L'appello, benché ammissibile è, tuttavia, infondato.
3.2.1. Con il primo motivo di appello, lamenta che il Parte_1
primo giudice, dopo aver ritenuto correttamente applicabile alla fattispecie de quo l'art. 2051 c.c., sulla base della mera visione delle foto, e disattendendo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, ha completamente ribaltato l'onere della prova, “liberando” il CP_1
dall'onere della prova del caso fortuito e ritenendo il comportamento del ciclista idoneo ad esonerare da responsabilità il . Controparte_1
3.2.2. La censura è infondata in quanto non ha Parte_1
dimostrato che l'evento fosse ascrivibile ad una qualche responsabilità del sussumibile nell'alveo dell'art. 2051 c.c., come Controparte_1
delineato dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Va considerato, infatti, che sia l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. che quella ex art. 2051 c.c. pongono a carico del danneggiato l'onere della prova del nesso eziologico tra cosa ed evento lesivo.
Anche se il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. è di carattere “oggettivo”, è comunque necessaria, per la sua configurabilità, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
quest'ultimo va inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, escluda il nesso eziologico tra cosa e danno ed in esso va ricondotta, senz'altro, la condotta incauta della vittima, che va valutata in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, potendo porsi quale causa esclusiva della verificazione dell'evento (Cass. Sez. 6-3, n. 6239 del
24/02/2022; cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 27724 del 30/10/2018) oppure atteggiarsi a mera concausa, rilevante ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Infatti, in materia di responsabilità civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto espressamente proprio dal giudice di prime cure, secondo il quale: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 2480/2018)”.
3.2.3. Ebbene, nel caso di specie il tribunale, sulla scorta di quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dai rilievi fotografici del luogo del sinistro, ha condivisibilmente ritenuto che la condotta tenuta del danneggiato integrasse un evento di per sé idoneo a causare l'evento, interrompendo il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), in quanto il danneggiato con l'utilizzo della ordinaria diligenza poteva e doveva rendersi conto della anomalia dell'asfalto e, quindi, evitare il pericolo.
Contrariamente a quanto denunciato dall'appellante, il giudice non ha omesso di valutare che a determinare la caduta sia stata la buca coperta d'acqua non segnalata, ma ha ritenuto che l'attore avrebbe potuto e dovuto evitarla;
in sostanza, il giudice ha ritenuto provata la prevedibilità della dedotta situazione di pericolo e che, quindi, mancasse il carattere occulto dell'insidia, ipotizzata dall'attrice e l'evento fosse evitabile mediante l'adozione dell'ordinaria diligenza.
A tale conclusione il primo giudice è pervenuto all'esito della valutazione di una serie di circostanze ovvero: 1) che l'orario mattutino (08:15 circa) e la cessazione della pioggia consentissero una sufficiente luminosità della sede stradale;
2) che conoscesse lo stato dei luoghi, Parte_1
come era desumibile dalla deposizione del teste che aveva Testimone_3
affermato che il danneggiato era “solito” fare quel percorso in bici;
3) che il manto stradale, in quel punto, oltre alla buca piena d'acqua, presentava una seppur lieve disconnessione per la metà della carreggiata e, quindi, il generale stato dell'asfalto di tale tratto avrebbe dovuto mettere in allerta qualsivoglia utente ed, in particolare, il danneggiato, che era “solito” percorrere tale tratto;
4) che le dichiarazioni rese dai testi escussi dimostravano che la buca fosse visibile a distanza almeno da una ventina di metri;
5) che l'ampiezza della carreggiata consentiva al danneggiato di evitare la buca -di soli cm10x15-, tanto più che le sconnessioni del manto che la circondavano erano state definite dallo stesso appellante
“irrilevanti”, rispetto alla causazione dell'evento.
Come già ampiamente argomentato dal giudice di prime cure, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” ( Cass. Ord. n. 2480 del 01/02/2018).
3.2.4. Nella fattispecie, è emerso dall'istruttoria che la buca de quo appariva non soltanto ben visibile – tanto da essere vista da entrambi i testimoni ad una distanza di 20 metri – ma collocata sul margine di una più ampia carreggiata, già percorsa in precedenza da e che Parte_1
presentava altre lievi disconnessioni, circostanze tutte che avrebbero dovuto indurlo ad adottare tutte le opportune cautele di condotta, nonché ad attuare una manovra di emergenza, onde evitare la buca e conseguentemente, l'evento sinistroso.
In ogni caso, anche se la buca fosse stata celata dalla raccolta di acqua, la decisione di passare con la ruota della bicicletta sopra tale raccolta di acqua appare particolarmente imprudente, atteso che è nozione di comune esperienza che, intanto l'acqua può raccogliersi, in quanto vi sia una depressione del suolo, sicchè la presenza di acqua sulla strada avrebbe dovuto ancor più mettere sull'avviso il ciclista della possibilità che vi fossero depressioni, avvallamenti e buche dell'asfalto, adottando, conseguentemente, una andatura ed una condotta di maggiore cautela.
Peraltro lo stesso appellante ha ammesso che l'adozione di una cauta manovra di aggiramento della buca sarebbe stata sufficiente ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, difatti a pagina 9 della comparsa conclusionale aveva precisato che intorno alla buca le fessurazioni presenti erano idonee a determinare soltanto delle innocue vibrazioni.
La corte ritiene, quindi, che la decisione del giudice sia supportata da una motivazione non soltanto rispettosa dei criteri di razionalità, ragionevolezza, coerenza e correttezza logica ma sia anche condivisibile, laddove ha valutato che, nel caso di specie, non esisteva alcuna insidia imprevedibile ed inevitabile da parte di , se soltanto egli Parte_1
avesse adoperato l'ordinaria diligenza, cui era tenuto, in ossequio al richiamato principio di autoresponsabilità, sussistente a carico di tutti gli utenti di un bene demaniale e che il comportamento imprudente del medesimo, nel dinamismo causale del danno, abbia avuto una efficienza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del convenuto
Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e, ad abundantiam, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.).
3.2. Il secondo motivo di gravame è superato dal carattere assorbente del rigetto del primo motivo di gravame.
Infatti, quand'anche il giudice si fosse espresso in ordine alla necessità di chiamare a chiarimenti il Ctu o avesse rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. ed all'esito fosse stata Persona_1
riconosciuta la compatibilità tra l'evento narrato dall'attore e la frattura della rocca petrosa, tale valutazione non avrebbe mutato l'esito del giudizio, attesa l'accertata interruzione del nesso di causalità -tra la cosa in custodia e il danno riportato- dovuta alla condotta del danneggiato, con conseguente carenza di responsabilità del in ordine al Controparte_1
sinistro occorso.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1103/2021, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1
in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al
15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 12.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore