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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1446/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 1446/2020 R.G., tra le parti:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da sé stessa, ex art.86 CPC;
- parte ricorrente -
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Liuzzo;
- parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso ex art. 702 bis CPC depositato in data 13.10.2020 Parte_1
, premettendo di aver affidato in appalto alla ditta
[...] Controparte_1
Pag. 1 di 6 i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito in Patti, c.da P_
Mongiove, e di aver successivamente instaurato un giudizio per ATP al fine di far accertare la sussistenza di vizi e difformità, e quindi rideterminare il corrispettivo dell'appalto, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la predetta al P_
fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
I) condannare l'impresa al pagamento in favore della ricorrente avv. P_ [...]
, della somma complessiva di € 14.114,32 (già detratto l'acconto di € Parte_1
2.698,11, corrisposto con bonifico del 9.10.2020), così come accertato e risultante dal procedimento di ATP, n. 619/2018 RG, oltre agli interessi di Legge dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso (4.4.2018) e sino all'effettivo pagamento del saldo;
II) condannare l'impresa a rimborsare alla ricorrente le spese documentate e i P_
compensi di lite, secondo i tariffari vigenti, per la difesa in sede di accertamento tecnico preventivo n. 619/2018 R.G., (tra cui le spese di C.U. pari ad € 145,50, CTU pari a complessivi € 1.807,03 e CTP per € 600,00, così come documentate), oltre agli onorari e accessori di Legge, pure documentati;
III) condannare l'impresa al rimborso delle spese, competenze ed onorari per P_ la procedura di mediazione obbligatoria, azionata presso l'ANGEC, secondo i tariffari vigenti;
IV) condannare l'impresa al pagamento delle spese esenti, competenze e gli P_
onorari del presente giudizio (resosi necessario a seguito delle molteplici infruttuose richieste bonarie e della diffida, ex art. 1219 c.c.).
Con comparsa del 15.04.2021 si è costituita in giudizio contestando le P_
domande di parte ricorrente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, ha evidenziato che il CTU nominato nel procedimento di ATP P_ ha rideterminato il corrispettivo spettante all'impresa appaltatrice per i lavori effettuati, ma non ha verificato i pagamenti effettuati dalla ricorrente in favore di Pt_1 CP_2
pagamenti, secondo parte resistente, ammontano a 122.025,00 euro e pertanto la
[...]
Pag. 2 di 6 somma da restituire, avendo il CTU quantificato i lavori in 108.265,43 euro (oltre IVA),
è di 2.698,11 euro, già corrisposta all'esito del giudizio di ATP, e non quella richiesta dalla ricorrente di 14.114,32 euro. Pt_1
Dopo una serie di rinvii, disposti per valutare la riunione del presente procedimento con altro pendente davanti a questo Tribunale tra le stesse parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.12.2024 introitata per la decisione.
*****
La domanda di parte ricorrente è parzialmente fondata.
Il CTU nominato nel procedimento di ATP ha così quantificato i lavori effettuati da presso l'immobile, di proprietà della ricorrente , sito in Patti, c.da P_ Pt_1
Mongiove, Via Pasubio:
• i lavori previsti nel contratto di appalto del 13/03/2015 sommati a quelli effettivamente riscontrati sui luoghi, ammontano ad Euro 25.654,71;
• i lavori previsti nel contratto di appalto stipulato in data 31/03/2016, oltre ai lavori integrativi autorizzati, a quelli effettivamente riscontrati, decurtando quelli non realizzati, ammontano ad Euro 84.743,72;
• i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e difformità riscontrati, ammontano ad Euro 2.133,00;
Il totale dei lavori eseguiti dall' ammonta a: Controparte_3
Euro 25.654,71+ Euro 84.743,72 - Euro 2.133,00= Euro 108.265,43.
Si può affermare che la differenza tra i lavori contabilizzati dal CTU e dall'Impresa
è pari ad EURO 16.812,43 (diconsi euro sedicimilaottocentododici/43) in P_
favore della Committente.
Dalla lettura della relazione e degli atti del procedimento di ATP si evince chiaramente che il CTU ha contabilizzato le opere effettuate da verificando la sussistenza P_
dei vizi lamentati dalla ricorrente, ma non ha constatato i pagamenti effettuati e quindi accertato la sussistenza di un eventuale credito in favore di una delle parti.
Pag. 3 di 6 Detta operazione deve effettuarsi in questa sede.
Ebbene, nel procedimento di ATP parte ricorrente ha prodotto un elenco dei pagamenti effettuati (v. doc. 22), non contestati da parte resistente.
Dalla lettura di tale elenco, si evince che i pagamenti effettuati da in favore di Pt_1 ammontano complessivamente a 122.025,00 euro, al lordo dell'IVA. P_
I lavori effettuati da come quantificati dal CTU, ammontano invece a P_
119.091,97 euro, al lordo dell'IVA.
Ne consegue che ha pagato (122.025,00 – 119.091,97 =) 2.933,03 euro in più, Pt_1
rispetto a quanto accertato dal CTU.
ha provato documentalmente di aver corrisposto a , prima P_ Pt_1 dell'instaurazione del presente giudizio, la somma di 2.698,11 euro, circostanza confermata dalla ricorrente.
La ditta resistente deve pertanto esser condannata a restituire a l'ulteriore Pt_1
somma di (2.933,03 – 2.698,11 =) 234,92 euro.
Si precisa che le somme liquidate dal CTU sono al netto dell'IVA, avendo lo stesso applicato e verificato i prezzi riportati nei contratti di appalto stipulati tra le parti, i quali erano appunto al netto dell'IVA; mentre i pagamenti effettuati dalla ricorrente Pt_1 sono al lordo dell'IVA, come si evince dai bonifici prodotti da parte resistente.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nei seguenti termini:
1. in relazione al procedimento di ATP (n. 619/2018 R.G. Trib. Patti), in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018
(applicabile ratione temporis), per scaglione di valore (determinato in base al valore dell'appalto, e quindi da 52.000 a 260.000 euro), va condannata P_
al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1
liquidano in 3.827,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva
(se dovuta), e 145,50 euro per spese;
Pag. 4 di 6
2. in relazione al presente procedimento di merito, in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore
(determinato in base al decisum: e quindi nello scaglione compreso fino a 1.100 euro), va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di P_
, che si liquidano in 662,00 euro per compensi, oltre Parte_1
spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuta), e 145,50 euro per spese;
3. le spese di CTU del procedimento di ATP (n. 619/2018 R.G. Trib. Patti) vanno poste definitivamente a carico di;
di conseguenza la stessa va P_
condannata a rimborsare a la somma di 1.807,03 euro Parte_1
corrisposta al CTU.
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- CONDANNA A Controparte_1
CORRISPONDERE A LA SOMMA DI 234,92 Parte_1
EURO A TITOLO DI DIFFERENZA TRA Parte_2
OGGETTO DI CAUSA E QUANTO ACCERTATO DAL CTU
[...]
NEL PROCEDIMENTO PER ATP N. 619/2018 R.G. TRIB. PATTI, OLTRE
INTERESSI DALLA DOMANDA (13.10.2020) SINO ALL'EFFETTIVO E
INTEGRALE SODDISFO;
- IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PER ATP ISCRITTO AL N. 619/2018
R.G. TRIB. PATTI, CONDANNA Controparte_1
ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI
[...]
, CHE LIQUIDA IN 3.827,00 EURO PER Parte_1
COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA), E 145,50 EURO PER SPESE;
- IN RELAZIONE AL PRESENTE PROCEDIMENTO DI MERITO,
CONDANNA ALLA Controparte_1
Pag. 5 di 6 REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1
, CHE LIQUIDA IN 662,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE
[...]
GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA), E 145,50 EURO PER
SPESE;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU DEL PROCEDIMENTO
PER ATP ISCRITTO AL N. 619/2018 R.G. TRIB. PATTI A CARICO DI
, E PER L' Controparte_1 CP_4
CONDANNA A RIMBORSARE Controparte_1
A LA SOMMA DI 1.807,03 EURO CORRISPOSTA Parte_1
AL CTU.
Così deciso il 21 Marzo 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 1446/2020 R.G., tra le parti:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da sé stessa, ex art.86 CPC;
- parte ricorrente -
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Liuzzo;
- parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso ex art. 702 bis CPC depositato in data 13.10.2020 Parte_1
, premettendo di aver affidato in appalto alla ditta
[...] Controparte_1
Pag. 1 di 6 i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito in Patti, c.da P_
Mongiove, e di aver successivamente instaurato un giudizio per ATP al fine di far accertare la sussistenza di vizi e difformità, e quindi rideterminare il corrispettivo dell'appalto, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la predetta al P_
fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
I) condannare l'impresa al pagamento in favore della ricorrente avv. P_ [...]
, della somma complessiva di € 14.114,32 (già detratto l'acconto di € Parte_1
2.698,11, corrisposto con bonifico del 9.10.2020), così come accertato e risultante dal procedimento di ATP, n. 619/2018 RG, oltre agli interessi di Legge dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso (4.4.2018) e sino all'effettivo pagamento del saldo;
II) condannare l'impresa a rimborsare alla ricorrente le spese documentate e i P_
compensi di lite, secondo i tariffari vigenti, per la difesa in sede di accertamento tecnico preventivo n. 619/2018 R.G., (tra cui le spese di C.U. pari ad € 145,50, CTU pari a complessivi € 1.807,03 e CTP per € 600,00, così come documentate), oltre agli onorari e accessori di Legge, pure documentati;
III) condannare l'impresa al rimborso delle spese, competenze ed onorari per P_ la procedura di mediazione obbligatoria, azionata presso l'ANGEC, secondo i tariffari vigenti;
IV) condannare l'impresa al pagamento delle spese esenti, competenze e gli P_
onorari del presente giudizio (resosi necessario a seguito delle molteplici infruttuose richieste bonarie e della diffida, ex art. 1219 c.c.).
Con comparsa del 15.04.2021 si è costituita in giudizio contestando le P_
domande di parte ricorrente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, ha evidenziato che il CTU nominato nel procedimento di ATP P_ ha rideterminato il corrispettivo spettante all'impresa appaltatrice per i lavori effettuati, ma non ha verificato i pagamenti effettuati dalla ricorrente in favore di Pt_1 CP_2
pagamenti, secondo parte resistente, ammontano a 122.025,00 euro e pertanto la
[...]
Pag. 2 di 6 somma da restituire, avendo il CTU quantificato i lavori in 108.265,43 euro (oltre IVA),
è di 2.698,11 euro, già corrisposta all'esito del giudizio di ATP, e non quella richiesta dalla ricorrente di 14.114,32 euro. Pt_1
Dopo una serie di rinvii, disposti per valutare la riunione del presente procedimento con altro pendente davanti a questo Tribunale tra le stesse parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.12.2024 introitata per la decisione.
*****
La domanda di parte ricorrente è parzialmente fondata.
Il CTU nominato nel procedimento di ATP ha così quantificato i lavori effettuati da presso l'immobile, di proprietà della ricorrente , sito in Patti, c.da P_ Pt_1
Mongiove, Via Pasubio:
• i lavori previsti nel contratto di appalto del 13/03/2015 sommati a quelli effettivamente riscontrati sui luoghi, ammontano ad Euro 25.654,71;
• i lavori previsti nel contratto di appalto stipulato in data 31/03/2016, oltre ai lavori integrativi autorizzati, a quelli effettivamente riscontrati, decurtando quelli non realizzati, ammontano ad Euro 84.743,72;
• i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e difformità riscontrati, ammontano ad Euro 2.133,00;
Il totale dei lavori eseguiti dall' ammonta a: Controparte_3
Euro 25.654,71+ Euro 84.743,72 - Euro 2.133,00= Euro 108.265,43.
Si può affermare che la differenza tra i lavori contabilizzati dal CTU e dall'Impresa
è pari ad EURO 16.812,43 (diconsi euro sedicimilaottocentododici/43) in P_
favore della Committente.
Dalla lettura della relazione e degli atti del procedimento di ATP si evince chiaramente che il CTU ha contabilizzato le opere effettuate da verificando la sussistenza P_
dei vizi lamentati dalla ricorrente, ma non ha constatato i pagamenti effettuati e quindi accertato la sussistenza di un eventuale credito in favore di una delle parti.
Pag. 3 di 6 Detta operazione deve effettuarsi in questa sede.
Ebbene, nel procedimento di ATP parte ricorrente ha prodotto un elenco dei pagamenti effettuati (v. doc. 22), non contestati da parte resistente.
Dalla lettura di tale elenco, si evince che i pagamenti effettuati da in favore di Pt_1 ammontano complessivamente a 122.025,00 euro, al lordo dell'IVA. P_
I lavori effettuati da come quantificati dal CTU, ammontano invece a P_
119.091,97 euro, al lordo dell'IVA.
Ne consegue che ha pagato (122.025,00 – 119.091,97 =) 2.933,03 euro in più, Pt_1
rispetto a quanto accertato dal CTU.
ha provato documentalmente di aver corrisposto a , prima P_ Pt_1 dell'instaurazione del presente giudizio, la somma di 2.698,11 euro, circostanza confermata dalla ricorrente.
La ditta resistente deve pertanto esser condannata a restituire a l'ulteriore Pt_1
somma di (2.933,03 – 2.698,11 =) 234,92 euro.
Si precisa che le somme liquidate dal CTU sono al netto dell'IVA, avendo lo stesso applicato e verificato i prezzi riportati nei contratti di appalto stipulati tra le parti, i quali erano appunto al netto dell'IVA; mentre i pagamenti effettuati dalla ricorrente Pt_1 sono al lordo dell'IVA, come si evince dai bonifici prodotti da parte resistente.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nei seguenti termini:
1. in relazione al procedimento di ATP (n. 619/2018 R.G. Trib. Patti), in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018
(applicabile ratione temporis), per scaglione di valore (determinato in base al valore dell'appalto, e quindi da 52.000 a 260.000 euro), va condannata P_
al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1
liquidano in 3.827,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva
(se dovuta), e 145,50 euro per spese;
Pag. 4 di 6
2. in relazione al presente procedimento di merito, in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore
(determinato in base al decisum: e quindi nello scaglione compreso fino a 1.100 euro), va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di P_
, che si liquidano in 662,00 euro per compensi, oltre Parte_1
spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuta), e 145,50 euro per spese;
3. le spese di CTU del procedimento di ATP (n. 619/2018 R.G. Trib. Patti) vanno poste definitivamente a carico di;
di conseguenza la stessa va P_
condannata a rimborsare a la somma di 1.807,03 euro Parte_1
corrisposta al CTU.
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- CONDANNA A Controparte_1
CORRISPONDERE A LA SOMMA DI 234,92 Parte_1
EURO A TITOLO DI DIFFERENZA TRA Parte_2
OGGETTO DI CAUSA E QUANTO ACCERTATO DAL CTU
[...]
NEL PROCEDIMENTO PER ATP N. 619/2018 R.G. TRIB. PATTI, OLTRE
INTERESSI DALLA DOMANDA (13.10.2020) SINO ALL'EFFETTIVO E
INTEGRALE SODDISFO;
- IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PER ATP ISCRITTO AL N. 619/2018
R.G. TRIB. PATTI, CONDANNA Controparte_1
ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI
[...]
, CHE LIQUIDA IN 3.827,00 EURO PER Parte_1
COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA), E 145,50 EURO PER SPESE;
- IN RELAZIONE AL PRESENTE PROCEDIMENTO DI MERITO,
CONDANNA ALLA Controparte_1
Pag. 5 di 6 REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1
, CHE LIQUIDA IN 662,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE
[...]
GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA), E 145,50 EURO PER
SPESE;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU DEL PROCEDIMENTO
PER ATP ISCRITTO AL N. 619/2018 R.G. TRIB. PATTI A CARICO DI
, E PER L' Controparte_1 CP_4
CONDANNA A RIMBORSARE Controparte_1
A LA SOMMA DI 1.807,03 EURO CORRISPOSTA Parte_1
AL CTU.
Così deciso il 21 Marzo 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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