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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima- nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la rettificazione di attribuzione di sesso di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e
31 D.lgs. 150/2011, iscritta al n. r.g. 1520/2024, promossa da:
(CF: ) rappresentata, assistita e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Gianmarco Negri (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio in Tromello (PV), è elettivamente domiciliata nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco che hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arcore (MB) di rettificare
l'atto di nascita di (atto n. 102, parte 1, Serie A, anno 2001), facendo Parte_1
constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1
provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1
medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lecco di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Arcore
(MB), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Ai sensi del D.P.R.115/2002, e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato nella misura di € 518,00.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con atto di citazione, notificato in data 16.10.2024 al Pubblico Ministero, si è rivolta al Tribunale di Lecco per ottenere, ai sensi della Legge n. 164/1982, la rettificazione del sesso femminile risultante dagli atti anagrafici e conseguentemente l'attribuzione del sesso maschile, nonché la modifica del proprio nome in
”. Per_1
Il rito applicabile è disciplinato dall'art. 31 D.lgs. 150/2011, che prevede la notificazione della citazione all'eventuale coniuge e figli di parte attrice e la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero. Nel silenzio della legge, si ritiene che, in assenza di coniuge o figli, l'atto di citazione possa essere notificato direttamente al Pubblico Ministero, quale unico contraddittore.
Nel merito la domanda è supportata dalla “Relazione clinica relativa a Pt_1
, nata a [...] il [...]” datata 03.07.2024 della Dott.ssa
[...]
, Psichiatra operante presso l'ASST della Brianza, che ha seguito Persona_2
2 la parte attrice per una consulenza psicologica dal 30.03.2023 finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante.
In fase di diagnosi, la Dott.ssa attesta che “Il racconto di Persona_2
evidenzia una marcata incongruenza tra il genere esperito e il sesso Per_1
assegnato alla nascita, con forte desiderio di liberarsi delle caratteristiche sessuali proprie del genere assegnato e di possedere invece le caratteristiche del genere opposto, percepito e desiderato come proprio” evidenziando che “la storia clinica ed i colloqui effettuati consentono di porre la diagnosi di disforia di genere”. Riferendosi alla terapia ormonale in atto dall'agosto 2023 la Specialista evidenzia che “ha apportato cambiamenti fisici che hanno ridotto la disforia e consentito a di Per_1
relazionarsi con più sicurezza, concorrendo al raggiungimento di una maggiore serenità ed al miglioramento socio-relazionale” e che si mostra “consapevole delle caratteristiche dello stesso (percorso lungo, complesso ed irreversibile) e non riponendo nella transizione aspettative irrealistiche”. Nelle sue conclusioni la
Professionista attesta che “La richiesta di modifica anagrafica e chirurgica appare pertanto congrua con i bisogno della salute della persona, ben ponderata, motivata e consapevole” e che “non si evidenziano controindicazioni alla prosecuzione del percorso di affermazione”.
A seguito del rilascio della certificazione psicologica favorevole all'avvio di una terapia ormonale virilizzante rilasciata il 23.05.2023 dalla Dott.ssa
[...]
, la parte attrice si è rivolta alla Dott.ssa , Per_2 Controparte_1
Medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico di Milano. La Specialista, nella sua relazione, attesta di aver spiegato le diverse opzioni terapeutiche, gli obiettivi della terapia e valutato la consapevolezza della parte attrice rispetto a tutto ciò che attiene il trattamento ormonale di affermazione di genere avviando quindi la terapia ormonale mascolinizzante. Nelle sue conclusioni la Dott.ssa CP_1
afferma che è assolutamente consapevole del trattamento
[...] Per_1
ormonale che sta conducendo e di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di
3 genere” e che “non ha mai manifestato alcun ripensamento”. La Specialista rileva inoltre che è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal Per_1
punto di vista sociale e professionale” e di aver “evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo” concludendo quindi di ritenere “fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a e Parte_2
benessere”.
La terapia ormonale in atto ha già oggi consentito alla parte attrice di assumere un aspetto mascolino.
I cambiamenti nel suo aspetto fisico e nella voce sono stati appurati anche dal Giudice istruttore durante l'udienza del 11.03.2025. Nella stessa udienza il Giudice ha interrogato liberamente la parte, che ha riferito che “Sin dalla preadolescenza ho provato disagio nel vedere allo specchio una immagine in cui non mi riconoscevo.
Dopo la terapia invece finalmente mi riconosco. La mia famiglia mi ha accettato e supportato. Non ho problemi sul luogo di lavoro in cui tutti mi riconoscono come un ragazzo. In futuro conto di sottopormi agli interventi per omologare i caratteri anagrafici a quelli fisici”.
La documentazione medica acquisita, corroborata da quanto si è potuto appurare direttamente in udienza, appare sufficiente all'accoglimento della domanda, senza necessità di ripetere perizie medico-psichiatriche e di procedere ulteriormente per via istruttoria. Nello specifico, le risultanze della documentazione clinica prodotta agli atti
– della cui attendibilità il Collegio non ha motivo di dubitare – rendono sicura non solo la diagnosi ivi contenuta, ma anche la precisa e definitiva volontà dell'attrice, non inficiata da disturbi psichici e frutto di un percorso pluriennale, di voler adeguare gli aspetti identificativi formali e quelli fisici esteriori all'identità di genere maschile.
Pertanto, può essere accolta la richiesta di autorizzazione alla rettificazione dei documenti anagrafici, cosicché, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 150/2011, deve essere adottato apposito ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
4 Per quanto riguarda la domanda di accertamento a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili, questo Tribunale ritiene di dover procedere al suo accoglimento, senza necessità di nessuna ulteriore autorizzazione, alla luce di quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2024. Infatti, con tale pronuncia la
Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione 5 di sesso. In altri termini, la Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Stante la natura costitutiva e necessaria della sentenza, non v'è luogo ad una pronuncia sulle spese legali, in assenza di una soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DISPONE la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico di Pt_1
nata il [...] a [...], nel senso che il sesso risulti
[...]
maschile e che il nome risulti;
Per_1
2) DICHIARA il diritto della stessa ora Parte_1 Parte_3
a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che ritenga necessari per
[...]
5 adeguare i propri caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, a cui dunque è autorizzato;
3) ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di ARCORE (MB) di provvedere alla relativa rettificazione del registro degli atti di nascita.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Dario Colsanti dott. Marco Tremolada
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