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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/10/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4776/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. LO CURCIO EMANUELE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PANICO DANIELE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore nata dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti e oramai cessata. Per_1
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza stabile Per_1
presso la madre.
2) I turni di responsabilità genitoriale - compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi della figlia - saranno regolati nei seguenti termini, e pertanto trascorrerà: Per_1
- lunedì, martedì e giovedì presso la madre;
- mercoledì presso il padre: durante il periodo scolastico dalle ore 18:00 fino al mattino successivo quando avrà cura di accompagnarla a scuola;
nel periodo di vacanza scolastica dal mattino dopo colazione (ad ore 8.30) fino al giovedì mattina, sempre ad ore 8.30,
momento entro il quale dovrà essere riaccompagnata presso la casa materna Per_1
- a Weekend alternati, starà con il padre: dal venerdì dalle ore 18:00 alle ore 8:00 del lunedì
quando avrà cura di accompagnarla a scuola;
fuori dal periodo scolastico i genitori, con congruo preavviso, potranno concordare che veda il papà dal venerdì dopo colazione Per_1
ad ore 8.30;
- si concorda sin d'ora, che previo accordo con la madre e la figlia e congruo preavviso, il padre potrà tenere con sé anche in ulteriori giornate di vacanza scolastica;
Per_1
- trascorrerà metà delle vacanze natalizie (dalla chiusura delle scuole al 31 dicembre) Per_1
con un genitore e metà (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro, con alternanza di anno in anno, avendo cura i genitori di alternare altresì di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
si precisa che i genitori hanno già concordato che per le prossime vacanze di Natale (anno
2025) trascorrerà il periodo dal 18 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 con il padre per Per_1
un già programmato viaggio in Australia.
- durante le vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni il periodo dall'inizio delle Per_1
vacanze sino al giorno di Pasqua con un genitore e il periodo dal Lunedì dell'Angelo sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
- durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore tre settimane anche non Per_1
consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo o in caso di coincidenza dei periodi prescelti, la preferenza spetterà in occasione degli anni pari al padre e in occasione degli anni dispari alla madre;
- durante i ponti festivi dell'anno starà con il genitore con cui trascorre il fine settimana;
- ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di ciascuno di essi, nonché con quelle scolastiche, sportive e sociali della figlia.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo,
cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita della figlia.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana della minore, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
4) Altresì entrambi i genitori si impegnano a mantenere comportamenti conformi al loro ruolo genitoriale, rispettosi l'uno dell'altro anche in ipotesi di nuove relazioni sentimentali con terze persone al fine di assicurare la crescita serena ed armoniosa di;
a tal riguardo, poiché Per_1
negli anni entrambi i genitori hanno dato origine a nuove famiglie, si concorda fin da ora che in caso di morte di uno dei due quello superstite si premurerà di far visitare e far frequentare a l'altro ramo della famiglia, in particolare se saranno presenti fratelli/sorelle della Per_1
figlia.
5) Si concorda che almeno una volta ogni 2 anni abbia l'opportunità di trascorrere Per_1
almeno 30 giorni con i nonni materni, andando in Brasile a far loro visita oppure ospitandoli in Italia.
6) Il Signor contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno di € 400,00 Pt_2
mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
l'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di agosto 2026.
7) I genitori suddivideranno nella misura dei 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre le spese straordinarie per la prole identificate nelle seguenti liste per categoria secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso:
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Spese di organizzazione familiare: baby-sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie);
rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università
pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche
(comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche,
fisioterapiche, termali (et similia).
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già
condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività
sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
• Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
8) Ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso i genitori specificano che:
- per spese ordinarie si intendono quelle previste dall'allegato n.3 del Tribunale di Treviso,
Prot. per il Processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso, che qui si intende riportato;
e pertanto a titolo esemplificativo tali spese sono quelle per:
o Vitto
o Abbigliamento
o Contributo per le spese dell'abitazione o Mensa scolastica o Spese per gli spostamenti (benzina auto)
- tra le spese straordinarie, in un elenco esemplificativo, corrispondente a quanto attualmente in essere ma comunque non esaustivo e per definizione in costante mutamento,
si inseriscono:
o Corso annuale di atletica o Corso annuale di equitazione o Centri Estivi (Grest, altro...)
o Spese per mezzi pubblici o Ogni spesa presente e futura in ambito di salute o Ogni spesa presente e futura in ambito di istruzione (ad esclusione della mensa scolastica,
già presente nelle spese ordinarie) anche extrascolastica o Viaggi, anche di istruzione e vacanze.
9) Si dà atto che gli accordi avranno efficacia dalla sottoscrizione del ricorso. 10) Si dà atto che a definizione e sistemazione dei pregressi rapporti economici attinenti il mantenimento ordinario e straordinario della figlia il Sig. si impegna a Pt_2
corrispondere alla Signora che accetta la somma di € 1.400,00, da corrispondersi, Pt_1
a mezzo bonifico bancario istantaneo, all'atto del deposito del presente ricorso.
11) Le spese legali del presente procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale e così ciascuna parte sosterrà soltanto le spese del proprio procuratore. I procuratori, inoltre, rinunciano alla solidarietà professionale.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani