TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico Dr.ssa Giovanna Palmieri, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio riunito di lavoro iscritto al n. RG 18320- 20182/24 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. to Naso Parte_1 Parte_2
Domenico giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: restituzione trattenute previdenziali indebitamente trattenute a seguito di sentenza di condanna del . CP_1
Motivi in fatto e diritto
Con ricorsi depositati tra il 13/05/2024 ed il 26/05/2024, ritualmente notificati e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale sez.
Lavoro di : ”1). “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad CP_2
ottenere il pagamento da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad € 3.778,05, di cui: - € 1.094,56
1 (in riferimento alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 6693 dell'10.07.2017); - €
1.329,65 (in riferimento alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 5164 del 27.05.2019); -
€ 1.353,84 (in riferimento alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 2930 del 30.03.2022);
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad € 3.778,05 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97; - CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di € 3.778,05, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Il Viola 2). “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad € 4.107,82, di cui: - € 200,70 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 3759 del 14.04.2015); - € 1.738,94 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 6693 del 10.07.2017); - € 887,64 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 5164 del 27.05.2019); - € 1.280,54 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 2930 del 30.03.2022);
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad € 4.107,82 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo di € 4.107,82, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”
Sulla premessa di essere dipendenti del , in qualità di Direttori Controparte_1
dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), rispettivamente ed attualmente in servizio l'una presso l'Istituto Comprensivo "Pio La Torre" di Roma, l'altro presso l di Roma, i ricorrenti hanno dedotto di aver Parte_3
proposto, la prima ricorso dinanzi al Tribunale di Roma e di aver ottenuto sentenza n.
2 6693 dell'10.07.2017 che aveva condannato l'attuale resistente al pagamento della indennità di direzione illegittimamente non corrisposta e che nel mese di maggio 2018
l'Amministrazione aveva provveduto, in parziale esecuzione della predetta sentenza, alla corresponsione della minor somma di € 8.722,09. Successivamente, in data 7.09.2018, la ricorrente aveva adito, unitamente ad altri ricorrenti, il Tribunale di Roma, al fine di richiedere la corresponsione delle ulteriori spettanze medio tempore maturate e, con sentenza n. 5164 del 27.05.2019, il Tribunale aveva accolto il ricorso e disposto la corresponsione delle somme conseguenti differenze sul trattamento economico dovuto pari ad € 9.525,15 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 2.400,00 a titolo di benefici della posizione economica. Nel mese di aprile 2020 l'Amministrazione convenuta, sempre in parziale esecuzione, aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di 10.595, 50. Infine con successivo ricorso, presentato nell'anno 2020, la ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma, al fine di richiedere la corresponsione delle ulteriori spettanze medio tempore maturate;
con sentenza n. 2930 del 30.03.2022 il
Tribunale di Roma aveva accolto integralmente la domanda di pagamento, a titolo di indennità per mansione superiore ed indennità di posizione per posizione economica, per euro, rispettivamente, 9.742,34 e 2.400,00. Anche tale sentenza era stata nel marzo 2023 eseguita parzialmente dall' Amministrazione, che aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di 10.788,48.
La ricorrente ha in particolare dedotto che erroneamente il aveva Pt_1 CP_1
trattenuto la quota di contribuzione a suo carico sulle somme dovute per effetto delle sentenze sopra indicate, stante il disposto di cui all'art. 23 L. 218/52 ed il tardivo pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione, come evidente dal contenuto delle sentenze favorevoli ottenute. Sotto il profilo del quantum, la ha pertanto chiesto Pt_1
la restituzione di € 1.094,56 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6693 dell'10.07.2017; di € 1.329,65 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5164 del 27.05.2019 e di euro 1.353,84 in relazione alla Sentenza del Tribunale di Roma n.
2930 del 30.03.2022.
3 Il ricorrente ha dedotto che con la sentenza n. 3759 del 14.04.2015 il Parte_2
Tribunale aveva accolto il ricorso e condannato l'Amministrazione resistente a corrispondergli € 1.800,00 e che nel mese di giugno 2016 l'Amministrazione aveva provveduto alla parziale esecuzione della predetta sentenza, con la corresponsione della minor somma di € 1.599,30, come risultante dall'allegato cedolino.
Successivamente, aveva adito il Tribunale di Roma al fine di richiedere la corresponsione delle ulteriori somme dovute dal datore di lavoro e con la sentenza n.
6693 del 10.07.2017 il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso proposto e condannato il convenuto alla corresponsione di euro 10.795,77 a titolo di indennità di CP_1 funzione e di € 4.800,00 a titolo di indennità di posizione economica;
nel mese di marzo
2018, l'Amministrazione, in parziale esecuzione di tale ulteriore sentenza, aveva provveduto a corresponsione della minor somma di 13.856,83, come risultante dal cedolino di marzo 2018. In data 7.09.2018, lo stesso ricorrente aveva adito, unitamente ad altri il Tribunale di Roma al fine di richiedere la corresponsione di ulteriori somme e con sentenza n. 5164 del 27.05.2019, il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso e condannato il convenuto alla corresponsione in suo favore di € 6.159,16 a CP_1 titolo di indennità di mansioni superiori e € 1.800,00 a titolo di benefici della posizione economica. Anche tale sentenza era stata parzialmente adempiuta nel mese di novembre
2019 dall'Amministrazione, che aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di 7.071,48, come risultante dal cedolino di novembre 2019 (doc. 3).
Infine con successivo ricorso, presentato nell'anno 2020, sempre il aveva ottenuto Pt_2
sentenza favorevole n. 2930 del 30.03.2022 del Tribunale di Roma che aveva condannato il convenuto al pagamento, in suo favore, di indennità per CP_1
mansione superiore e per posizione economica, pari ad euro, rispettivamente, € 7.884,63 ed euro 3.600,00”. Nel mese di dicembre 2022 l'Amministrazione, in parziale esecuzione di tale ulteriore sentenza, aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di
10.204,09, come risultante dal cedolino di dicembre 2022.
Anche il ha dedotto che erroneamente il Ministero aveva trattenuto la quota di Pt_2
contribuzione a suo carico, sulle somme dovute per effetto delle sentenze, stante il
4 disposto di cui all'art. 23 L. 218/52 ed il tardivo pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione, come evidente dal contenuto delle sentenze favorevoli ottenute.
Sotto il profilo del quantum, il ha pertanto chiesto la restituzione di € € 200,70 Pt_2
(Sentenza del Tribunale di Roma n. 3759 del 14.04.2015); di euro 1.738,94 (Sentenza del
Tribunale di Roma n. 6693 del 10.07.2017); di € 887,64 (Sentenza del Tribunale di Roma
n. 5164 del 27.05.2019) e di euro € 1.280,54 (Sentenza del Tribunale di Roma n. 2930 del 30.03.2022).
Per il nessuno si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all' esito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte ricorrente.
In ragione del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 23 della L. n. 218/52 e delle produzioni documentali offerte dalle parti ricorrenti, le domande proposte meritano di essere integralmente accolte. Si osserva infatti che l'art. 19 dispone : "Il datore di lavoro
è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". L'art. 23, comma 1,dispone invece: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…."
Con l' ordinanza n. 22379/2015 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell'obbligazione che assume il datore di lavoro nei confronti del lavoratore e nei confronti dell' in materia contributiva, pervenendo alle seguenti conclusioni;
“ CP_3
In materia di contributi assicurativi, in caso di accertamento giudiziale di adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori, l'obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro, anche per la parte di contributi che avrebbe dovuto essere a carico del lavoratore, decorre dal momento del mancato pagamento delle quote di retribuzione,
5 quale conseguenza di un illecito contrattuale.” In motivazione la Corte ha chiarito che
“secondo principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale ,resta quindi escluso che questi ( il datore di lavoro ) pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato non può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735;
Cass.11 luglio 2000, n. 9198)”.
Poiché nel caso concreto in ha provveduto erroneamente a trattenere, per le CP_1
somme indicate nelle sentenze, le quote di contribuzione a carico dei ricorrenti sui crediti accertati in via giudiziale, le domande meritano di essere accolte come proposte.
Sugli importi richiesti in restituzione decorrono gli interessi al saggio legale o la rivalutazione monetaria ove superiore al tasso di interesse legale, trattandosi di crediti vantati da dipendenti pubblici.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. (
DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Nella liquidazione delle stesse si tiene conto della natura del giudizio, del valore della controversia ( fino a 26.000), dell'attività istruttoria svolta priva di istruttoria orale e dei valori medi previsti dal citato DM , con riduzione del 50% per la sostanziale uniformità delle difese svolte in giudizio con quelle svolte in numerosi altri ricorsi presentati presso questo Tribunale ed incremento del 10% per la disposta riunione delle cause.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai ricorrenti in epigrafe con ricorsi depositati tra il 13 maggio ed il 26 maggio 2024 così provvede:
1. Accoglie le domande e per l'effetto condanna il convenuto alla CP_1
corresponsione in favore di della somma di euro 3.778,08 oltre la Parte_1
6 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
2. Condanna il convenuto alla corresponsione in favore di della CP_1 Parte_2
somma di euro 4.107,82 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di ricorrenti CP_1
che liquida in complessivi euro 1.333,20 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.to
Domenico Naso .
Roma 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
7
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico Dr.ssa Giovanna Palmieri, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio riunito di lavoro iscritto al n. RG 18320- 20182/24 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. to Naso Parte_1 Parte_2
Domenico giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: restituzione trattenute previdenziali indebitamente trattenute a seguito di sentenza di condanna del . CP_1
Motivi in fatto e diritto
Con ricorsi depositati tra il 13/05/2024 ed il 26/05/2024, ritualmente notificati e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale sez.
Lavoro di : ”1). “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad CP_2
ottenere il pagamento da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad € 3.778,05, di cui: - € 1.094,56
1 (in riferimento alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 6693 dell'10.07.2017); - €
1.329,65 (in riferimento alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 5164 del 27.05.2019); -
€ 1.353,84 (in riferimento alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 2930 del 30.03.2022);
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad € 3.778,05 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97; - CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di € 3.778,05, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Il Viola 2). “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad € 4.107,82, di cui: - € 200,70 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 3759 del 14.04.2015); - € 1.738,94 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 6693 del 10.07.2017); - € 887,64 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 5164 del 27.05.2019); - € 1.280,54 (in riferimento alla
Sentenza del Tribunale di Roma n. 2930 del 30.03.2022);
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad € 4.107,82 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo di € 4.107,82, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”
Sulla premessa di essere dipendenti del , in qualità di Direttori Controparte_1
dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), rispettivamente ed attualmente in servizio l'una presso l'Istituto Comprensivo "Pio La Torre" di Roma, l'altro presso l di Roma, i ricorrenti hanno dedotto di aver Parte_3
proposto, la prima ricorso dinanzi al Tribunale di Roma e di aver ottenuto sentenza n.
2 6693 dell'10.07.2017 che aveva condannato l'attuale resistente al pagamento della indennità di direzione illegittimamente non corrisposta e che nel mese di maggio 2018
l'Amministrazione aveva provveduto, in parziale esecuzione della predetta sentenza, alla corresponsione della minor somma di € 8.722,09. Successivamente, in data 7.09.2018, la ricorrente aveva adito, unitamente ad altri ricorrenti, il Tribunale di Roma, al fine di richiedere la corresponsione delle ulteriori spettanze medio tempore maturate e, con sentenza n. 5164 del 27.05.2019, il Tribunale aveva accolto il ricorso e disposto la corresponsione delle somme conseguenti differenze sul trattamento economico dovuto pari ad € 9.525,15 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 2.400,00 a titolo di benefici della posizione economica. Nel mese di aprile 2020 l'Amministrazione convenuta, sempre in parziale esecuzione, aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di 10.595, 50. Infine con successivo ricorso, presentato nell'anno 2020, la ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma, al fine di richiedere la corresponsione delle ulteriori spettanze medio tempore maturate;
con sentenza n. 2930 del 30.03.2022 il
Tribunale di Roma aveva accolto integralmente la domanda di pagamento, a titolo di indennità per mansione superiore ed indennità di posizione per posizione economica, per euro, rispettivamente, 9.742,34 e 2.400,00. Anche tale sentenza era stata nel marzo 2023 eseguita parzialmente dall' Amministrazione, che aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di 10.788,48.
La ricorrente ha in particolare dedotto che erroneamente il aveva Pt_1 CP_1
trattenuto la quota di contribuzione a suo carico sulle somme dovute per effetto delle sentenze sopra indicate, stante il disposto di cui all'art. 23 L. 218/52 ed il tardivo pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione, come evidente dal contenuto delle sentenze favorevoli ottenute. Sotto il profilo del quantum, la ha pertanto chiesto Pt_1
la restituzione di € 1.094,56 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6693 dell'10.07.2017; di € 1.329,65 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5164 del 27.05.2019 e di euro 1.353,84 in relazione alla Sentenza del Tribunale di Roma n.
2930 del 30.03.2022.
3 Il ricorrente ha dedotto che con la sentenza n. 3759 del 14.04.2015 il Parte_2
Tribunale aveva accolto il ricorso e condannato l'Amministrazione resistente a corrispondergli € 1.800,00 e che nel mese di giugno 2016 l'Amministrazione aveva provveduto alla parziale esecuzione della predetta sentenza, con la corresponsione della minor somma di € 1.599,30, come risultante dall'allegato cedolino.
Successivamente, aveva adito il Tribunale di Roma al fine di richiedere la corresponsione delle ulteriori somme dovute dal datore di lavoro e con la sentenza n.
6693 del 10.07.2017 il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso proposto e condannato il convenuto alla corresponsione di euro 10.795,77 a titolo di indennità di CP_1 funzione e di € 4.800,00 a titolo di indennità di posizione economica;
nel mese di marzo
2018, l'Amministrazione, in parziale esecuzione di tale ulteriore sentenza, aveva provveduto a corresponsione della minor somma di 13.856,83, come risultante dal cedolino di marzo 2018. In data 7.09.2018, lo stesso ricorrente aveva adito, unitamente ad altri il Tribunale di Roma al fine di richiedere la corresponsione di ulteriori somme e con sentenza n. 5164 del 27.05.2019, il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso e condannato il convenuto alla corresponsione in suo favore di € 6.159,16 a CP_1 titolo di indennità di mansioni superiori e € 1.800,00 a titolo di benefici della posizione economica. Anche tale sentenza era stata parzialmente adempiuta nel mese di novembre
2019 dall'Amministrazione, che aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di 7.071,48, come risultante dal cedolino di novembre 2019 (doc. 3).
Infine con successivo ricorso, presentato nell'anno 2020, sempre il aveva ottenuto Pt_2
sentenza favorevole n. 2930 del 30.03.2022 del Tribunale di Roma che aveva condannato il convenuto al pagamento, in suo favore, di indennità per CP_1
mansione superiore e per posizione economica, pari ad euro, rispettivamente, € 7.884,63 ed euro 3.600,00”. Nel mese di dicembre 2022 l'Amministrazione, in parziale esecuzione di tale ulteriore sentenza, aveva provveduto alla corresponsione della minor somma di
10.204,09, come risultante dal cedolino di dicembre 2022.
Anche il ha dedotto che erroneamente il Ministero aveva trattenuto la quota di Pt_2
contribuzione a suo carico, sulle somme dovute per effetto delle sentenze, stante il
4 disposto di cui all'art. 23 L. 218/52 ed il tardivo pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione, come evidente dal contenuto delle sentenze favorevoli ottenute.
Sotto il profilo del quantum, il ha pertanto chiesto la restituzione di € € 200,70 Pt_2
(Sentenza del Tribunale di Roma n. 3759 del 14.04.2015); di euro 1.738,94 (Sentenza del
Tribunale di Roma n. 6693 del 10.07.2017); di € 887,64 (Sentenza del Tribunale di Roma
n. 5164 del 27.05.2019) e di euro € 1.280,54 (Sentenza del Tribunale di Roma n. 2930 del 30.03.2022).
Per il nessuno si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all' esito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte ricorrente.
In ragione del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 23 della L. n. 218/52 e delle produzioni documentali offerte dalle parti ricorrenti, le domande proposte meritano di essere integralmente accolte. Si osserva infatti che l'art. 19 dispone : "Il datore di lavoro
è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". L'art. 23, comma 1,dispone invece: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…."
Con l' ordinanza n. 22379/2015 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell'obbligazione che assume il datore di lavoro nei confronti del lavoratore e nei confronti dell' in materia contributiva, pervenendo alle seguenti conclusioni;
“ CP_3
In materia di contributi assicurativi, in caso di accertamento giudiziale di adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori, l'obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro, anche per la parte di contributi che avrebbe dovuto essere a carico del lavoratore, decorre dal momento del mancato pagamento delle quote di retribuzione,
5 quale conseguenza di un illecito contrattuale.” In motivazione la Corte ha chiarito che
“secondo principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale ,resta quindi escluso che questi ( il datore di lavoro ) pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato non può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735;
Cass.11 luglio 2000, n. 9198)”.
Poiché nel caso concreto in ha provveduto erroneamente a trattenere, per le CP_1
somme indicate nelle sentenze, le quote di contribuzione a carico dei ricorrenti sui crediti accertati in via giudiziale, le domande meritano di essere accolte come proposte.
Sugli importi richiesti in restituzione decorrono gli interessi al saggio legale o la rivalutazione monetaria ove superiore al tasso di interesse legale, trattandosi di crediti vantati da dipendenti pubblici.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. (
DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Nella liquidazione delle stesse si tiene conto della natura del giudizio, del valore della controversia ( fino a 26.000), dell'attività istruttoria svolta priva di istruttoria orale e dei valori medi previsti dal citato DM , con riduzione del 50% per la sostanziale uniformità delle difese svolte in giudizio con quelle svolte in numerosi altri ricorsi presentati presso questo Tribunale ed incremento del 10% per la disposta riunione delle cause.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai ricorrenti in epigrafe con ricorsi depositati tra il 13 maggio ed il 26 maggio 2024 così provvede:
1. Accoglie le domande e per l'effetto condanna il convenuto alla CP_1
corresponsione in favore di della somma di euro 3.778,08 oltre la Parte_1
6 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
2. Condanna il convenuto alla corresponsione in favore di della CP_1 Parte_2
somma di euro 4.107,82 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di ricorrenti CP_1
che liquida in complessivi euro 1.333,20 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.to
Domenico Naso .
Roma 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
7