Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4030 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GROSSO MANUELA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. GRECO MARCELLO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/12/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/03/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 38, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 09/08/1997, il Persona_1 Persona_2
29/05/2000, maggiorenni ed economicamente indipendenti, e il 16/05/2008; Persona_3
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e vivranno separati, con l'obbligo di Parte_1 CP_1
mutuo rispetto ed ognuno di essi potrà liberamente trasferire la residenza ove lo riterrà necessario ed opportuno, dandone comunicazione all'altro. 2) La casa coniugale sita in
Messina, Contrada Sullaro 2, Faro Superiore, è assegnata a , nella sua qualità Parte_1
di genitore collocatario prevalente della figlia minore. 3) La figlia minore continuerà a Per_3
vivere con la madre presso la casa coniugale, sita Messina, Contrada Sullaro 2, che resterà assegnata alla OR La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 4) Il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia , d'accordo con la madre, in rispetto degli Per_3
impegni scolastici e della volontà della stessa, senza che siano indicati giorni ed orari prestabiliti. Il signor potrà, in ogni caso, tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi CP_1
durante le vacanze estive, previo accordo con la madre. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i genitori potranno insieme concordare. In particolare, il signor avrà facoltà di tenere CP_1
con sé una settimana per le festività natalizie, nei giorni dal 24 Dicembre al 30 Per_3
Dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con la figlia potrà tenerla con sé per le festività di Pasqua. 5) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia CP_1 Per_3
corrispondendo mensilmente l'importo pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00) alla OR
, sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, tramite Parte_1
bonifico sul conto Postepay Evolution IBAN: [...], in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto 2024, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
le spese straordinarie sono da porre al 60 % a carico del ed al 40 % a carico di . 6) Il signor CP_1 Parte_1
contribuirà al mantenimento della OR , corrispondendo CP_1 Parte_1
mensilmente l'importo pari a € 300,00 (euro trecento/00), importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, da versare sul conto Postepay Evolution IBAN:
[...], in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto 2024. 7) L'automobile Citroen C3 PICASSO, TARGA FJ413FE, intestata al signor resta in uso alla OR . 8) Le spese di assistenza legale CP_1 Parte_1
sono compensate fra le parti”.
All'udienza del 26/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
NA (ME) il 07/10/1973, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/03/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 38, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)