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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7828 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta Parte_7 elettronica certificata degli avv.ti Giuseppe Sale e Luigi Marcialis, che li rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTORI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carlo Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Conclusioni: in via principale
A) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta della Parte_8
Sardegna per i fatti per cui è causa e, in particolare, l'inadempimento della
1 convenuta stessa alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del rapporto instaurato con il Signor e con la richiesta di assistenza Persona_1 medico-ospedaliera dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare
l'inadempimento agli obblighi di informazione e di chiarimenti al paziente ed ai suoi eredi sulla vicenda per cui è causa;
B) dichiarare tenuta e condannare la convenuta della Sardegna Parte_8
- in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo – costituzionale e/o legislativo – e, specificamente del danno per perdita della vita e dei danni non patrimoniali con riferimento alla componente “biologica”, alla vita di relazione, alla violazione del diritto alla autodeterminazione, ai profili esistenziali, parentali e morali per le sofferenze patite, derivati agli attori in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del Signor sia in proprio, e, se del caso ed in Persona_1 subordine, anche sotto il profilo della perdita di “chances” di guarigione del decuius o di maggiore durata ovvero di migliore qualità della sua vita;
C) determinare detti danni degli attori per il decesso del signor nelle Persona_1 somme di:
- €.428.869,00* (euro quattrocentoventottomilaottocentosessantanove) per la figlia;
Parte_1
- €.310.000,00 (euro trecentodiecimila) per la moglie;
Parte_2
- €.252.000,00 (euro duecentocinquantaduemilamila) per il padre;
Parte_3
- €.252.000,00 (euro duecentocinquantaduemilamila) per la madre Parte_4
;
[...]
- €. 85.000,00* (euro ottantacinquemila) per il fratello;
Parte_5
- €. 85.000,00* (euro ottantacinquemila) per la sorella;
Parte_6
- €. 85.000,00* (euro ottantacinquemila) per il fratello;
Parte_7
- per un totale quindi di €.1.497.869,00*
(unmilionequattrocentonovantasettemilaottocento-sessantanove); ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che saranno accertati in causa, se del caso anche
2 con valutazione equitativa;
D) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saggio previsto dall'art.
1284 IV comma codice civile, oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito;
E) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte ed alla mediazione ex
D.Lgs. 28/2010; in via subordinata istruttoria
F) ammettere la prova testimoniale dedotta dagli attori sui capi 12-13-14-15 della seconda memoria istruttoria 18 luglio 2016, con i testimoni ivi indicati”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: mandare assolta l' da ogni avversa pretesa, siccome infondata in fatto e Pt_9 in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 agosto 2015, Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
rispettivamente quali figlia, moglie, genitori e fratelli di Parte_7 Per_1
deceduto il 18 marzo 2014, hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
per sentir accertare la responsabilità della convenuta, di Controparte_1 natura contrattuale, da contatto sociale o extracontrattuale, per il decesso del loro familiare, e condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni, Pt_8 patrimoniali e non, sia quali eredi sia in proprio, in diversa misura per ciascuno degli attori, deducendo il decesso del paziente a seguito di ricovero nel Reparto di
Cardiologia dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari, struttura sanitaria facente capo alla convenuta, in conseguenza di intervento di ablazione con radiofrequenza per fibrillazione atriale, a causa di fistola esofago-pericardica e successiva pericardite, attribuita a colpa grave dei sanitari.
3 Si è costituita in giudizio l' Controparte_1 eccependo la speciale difficoltà, in relazione a rara complicanza post-procedurale,
e la corretta esecuzione dell'intervento ablativo, contestando la sussistenza del nesso causale, della colpa dei medici e dei danni lamentati e concludendo, infine, per il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, previa chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, per la manleva da ogni conseguenza di lite.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio la aderendo Controparte_2 alle difese della propria assicurata, argomentando ulteriormente e concludendo per il rigetto di ogni domanda.
Con ordinanza del 27 luglio 2024, da ultimo, il Giudice ha disposto la separazione dal procedimento relativo alla domanda risarcitoria di quello relativo alla domanda di garanzia, in riferimento al quale, successivamente, è stata dichiarata l'estinzione del processo per inattività.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Gli attori hanno esposto quanto segue: che decedeva a soli Persona_1
41 anni, mentre era ricoverato nella struttura sanitaria in questione, in conseguenza di un semplice intervento di ablazione trans-catetere, praticato in modo non corretto, in quanto si formava una fistola, la quale, tardivamente diagnosticata e non adeguatamente trattata, conduceva al decesso, senza che né il paziente né i suoi familiari fossero stati informati dai sanitari dei rischi connessi all'intervento, tali da indurre l'interessato, se conosciuti, a rivolgersi ad altra struttura sanitaria;
che il decesso determinava pesantissime conseguenze per i familiari del paziente, molto uniti e molto legati affettivamente al defunto, sia la figlia e la moglie conviventi, sia i genitori e i fratelli;
che la morte era da ricollegare causalmente alle erronee diagnosi e terapie, praticate con grave
4 inadempienza rispetto alle obbligazioni proprie del rapporto di assistenza sanitaria, con la conseguente responsabilità civile;
che emergevano profili di colpa grave a carico dei sanitari e il nesso di causalità tra il loro comportamento ed il decesso del paziente;
che l'esito infausto era addebitabile a imprudenza, imperizia e negligenza dei sanitari, per non aver valutato in modo adeguato il caso, per aver affrontato in ritardo la situazione, per non aver seguito con attenzione il decorso e per non aver informato né il paziente né i familiari dei rischi;
che al paziente, in sede di acquisizione del consenso, non venivano comunicati detti rischi, i quali, se fossero stati da lui conosciuti, lo avrebbero indotto a scegliere la terapia farmacologica o a rivolgersi ad altra struttura sanitaria;
che la morte veniva determinata da una fistola esofago-pericardica, conseguente ad ablazione con radiofrequenza per fibrillazione atriale, complicata da pericardite acuta diffusa, emo-pneumo-pericardio e tamponamento cardiaco;
che il decorso post- procedurale era caratterizzato dalla comparsa di dolore toracico associato a versamento pericardico ed il paziente veniva, perciò, di nuovo ricoverato per pericardite;
che il tamponamento cardiaco era conseguenza di una fistola pericardio-esofagea, una evenienza rara, ma fatale;
che, al fine di ridurre l'energia erogata nella parete posteriore dell'atrio, doveva essere posizionato un sondino nasale per il monitoraggio della temperatura all'interno dell'esofago e l'omesso controllo determinava la formazione della fistola;
che tale complicanza, seppur rara, necessitava di altro percorso diagnostico-terapeutico, in particolare dell'esecuzione di una TAC, a fronte della sintomatologia e degli esami di laboratorio;
che nella gestione del decorso post-procedurale, vi erano, quindi, condotte censurabili, in quanto l'indagine mancata avrebbe mostrato l'origine del versamento pericardico e consentito ai sanitari di porre in essere la terapia chirurgica;
che il paziente veniva sottoposto ad una TAC, invece, solo dopo cinque giorni dal ricovero, lo stesso giorno dell'exitus; che la responsabilità della convenuta sorgeva sia per le carenze organizzative della struttura sanitaria sia per il fatto colposo dei medici suoi dipendenti, in relazione a diagnosi e terapie di non speciale difficoltà; che nelle richieste risarcitorie si intendono compresi sia i danni cagionati al paziente per le sofferenze, per la perdita della vita e per il danno
5 tanatologico, rispetto ai quali gli succedevano gli eredi legittimi, sia i danni cagionati ai congiunti del paziente stesso, da risarcire in tutte le componenti, materiali, morali, biologiche, esistenziali e parentali, anche tenuto conto del fatto che il defunto metteva a disposizione della figlia e della moglie, con cui conviveva, tutti i suoi redditi da lavoro dipendente e che il medesimo manteneva stretti legami con i genitori e con i fratelli.
1.2. La convenuta ha esposto in replica quanto segue: che, trattandosi di un'ipotesi di indubbia complessità, ogni valutazione in ordine alla condotta tenuta dai sanitari doveva effettuarsi unicamente in termini di colpa grave;
che quanto occorso era conseguenza di una rarissima complicanza post-procedurale, cioè una fistola esofago-pericardica, la quale veniva, comunque, puntualmente diagnosticata, peraltro già indicata nei moduli informativi sottoscritti dal paziente, il quale prestava valido ed efficace consenso;
che i risultati non soddisfacenti della terapia farmacologica praticata per la fibrillazione atriale portava il paziente a scegliere di sottoporsi alla procedura di ablazione trans-catetere, quale unica alternativa;
che l'intervento veniva eseguito correttamente, con l'invito a ripresentarsi la settimana successiva per il controllo strumentale;
che il paziente, in questa occasione, riferiva stato di benessere ed assenza di dolore toracico, ma, ripresentatosi il giorno seguente, veniva cautelativamente ricoverato per sospetta pericardite, monitorato mediante esami strumentali e sottoposto a terapia farmacologica;
che dopo l'esecuzione della TAC, nondimeno, avveniva un arresto respiratorio e cardiaco, per cui veniva praticata rianimazione cardiopolmonare, pericardiocentesi e stimolazione cardiaca, ma seguiva l'exitus; che venivano prestate, dunque, tutte le cure del caso;
che, quanto alla tecnica praticata, l'energia in radiofrequenza, sulla parete posteriore del cuore, in corrispondenza dell'esofago, veniva erogata in misura ridotta ed ai valori consigliati nelle linee guida, al fine di evitare complicanze;
che l'innalzamento dei valori ematici indicativi di danno cellulare miocardico era normale a seguito di un intervento di ablazione e non portava ad ipotizzare la presenza di una fistola esofago- pericardica;
che il mancato controllo della temperatura esofagea mediante sondino nasale non era supportato da lavori scientifici, nel senso che il monitoraggio
6 potesse ridurre in modo significativo la probabilità di insorgenza di una fistola esofago-pericardica; che le ecografie eseguite riferivano esclusivamente i segni di una pericardite, suffragata dalla sintomatologia, peraltro in miglioramento sotto terapia farmacologica, e nulla portava a pensare alla rarissima complicanza verificatasi;
che, nel momento in cui comparivano altri sintomi, veniva richiesta tempestivamente la TAC, al torace, la quale metteva in evidenza la presenza della fistola;
che, a quel punto, veniva eseguita, con urgenza, la procedura necessaria per ridurre il versamento pericardico, veniva introdotto un elettro-catetere per via trans-femorale e messa in atto la rianimazione cardio-polmonare, ma nonostante tali manovre il paziente decedeva;
che si doveva affermare l'incensurabilità del comportamento dei sanitari intervenuti, sia nell'ambito del primo che nell'ambito del secondo ricovero, in quanto i medici prestavano la propria opera con diligenza, prudenza e perizia e nessun nesso eziologico sussisteva con il decesso;
che di qui si doveva escludere anche la sussistenza di alcun danno risarcibile, di cui, comunque, si contesta la quantificazione.
2. I capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni, a vario titolo, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. La domanda è fondata.
3.1. Ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'esercizio di attività sanitaria, occorre tener presenti i principi affermati dalla giurisprudenza ormai
7 consolidata:
a) in tema di onere probatorio, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, consistente nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, mentre resta a carico della struttura (o del sanitario) la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 975 del
2009; conf. nn. 10743 del 2009, 20806 del 2009, 10060 del 2010, 3847 del 2011,
12274 del 2011, 12686 del 2011, 17143 del 2012, 4792 del 2013, 20547 del 2014,
21177 del 2015, 12516 del 2016, 18392 del 2017, 29315 del 2017, 3704 del 2018
e 20812 del 2018);
b) per superare la presunzione posta a carico del debitore non basta dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri nel novero delle complicanze, perché tale concetto, con cui la medicina clinica e la medicina legale designano un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile, è inutile in campo giuridico: quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifica un peggioramento delle condizioni del paziente, se l'evento è prevedibile ed evitabile va ascritto a colpa del medico e se non è prevedibile oppure non è evitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 cod. civ., accertamento da compiere in concreto e non in astratto (Cass. n. 13328 del 2015; conf. nn. 35024 del 2022 e 5922 del 2024);
c) la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza, laddove tale limitazione non sussiste, anche nei casi di speciale difficoltà, con riferimento ai danni causati per
8 negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. n. 9085 del 2006; conf. nn. 34516 del 2023 e 17154 del 2025).
3.2. Nella specie, gli attori hanno allegato il ricovero per un intervento di ablazione con radiofrequenza in un paziente affetto da fibrillazione atriale,
l'insorgenza di una fistola esofago-pericardica, una pericardite ed un tamponamento cardiaco, assumendo la mancata informazione sui rischi del trattamento, l'errata esecuzione del medesimo, la ritardata diagnosi e la non corretta terapia successive;
la convenuta ha eccepito, di contro, oltre alla completa informazione al paziente, la puntuale esecuzione dell'intervento ablativo, nonostante la complessità, anche in relazione alla gestione della complicanza insorta.
3.3. Ciò premesso, lasciati in disparte l'instaurazione del rapporto di cura, del tutto incontestata, e l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente fino all'esito infausto, anch'esso incontestato, e tenuta in conto l'allegazione di un'omissione informativa, di un'esecuzione imperfetta dell'intervento chirurgico e, a seguito della dimissione e della complicanza, di un'omissione diagnostica e terapeutica o, comunque, di un ritardo, quindi una plurima imputazione dell'evento per colpa, si deve stabilire se sussista il nesso causale tra condotte attive od omissive dei sanitari, anche nelle fasi preparatoria e post-operatoria, e decesso del paziente, e se dipenda da colpa la compromissione della funzionalità cardiaca fino all'evento infausto.
3.4. Secondo quanto emerge dalla cartella clinica e dalla correlata documentazione sanitaria, nato a [...] [...], faceva Persona_1 CP_1 ingresso nell'Ospedale SS. Trinità di per esser ricoverato nel Reparto di CP_1
Cardiologia il 5 marzo 2014, con diagnosi di fibrillazione atriale parossistica ricorrente, e lo stesso giorno veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ablazione trans-catetere con radiofrequenza in atrio sinistro. A tali fini, il paziente sottoscriveva il modulo predisposto dalla struttura sanitaria, dichiarando di aver ricevuto informazioni complete e comprensibili, con l'indicazione delle possibili complicanze del trattamento chirurgico dell'aritmia, tra cui il versamento pericardico anche con tamponamento cardiaco, di essere a conoscenza della
9 facoltà di revoca del consenso e di accettare liberamente e spontaneamente l'intervento proposto. Previa degenza di due giorni, seguiva la dimissione il 7 marzo 2014, allorché si attestava la comparsa di dolore toracico associato a lieve versamento pericardico. Successivamente, in occasione del previsto controllo, svolto il 12 marzo 2014, il paziente riferiva benessere e negava dolore toracico e cardiopalmo ed all'esame ecografico si evidenziava minima falda pericardica, in riduzione rispetto al precedente controllo. Tuttavia, nella giornata successiva, già il 13 marzo 2014, il paziente si rivolgeva di nuovo alla struttura sanitaria, lamentando dolore retrosternale irradiato al dorso e tosse perdurante da tre giorni,
e i sanitari, visti gli indici di flogosi e l'iperpiressia, disponevano il ricovero per le cure del caso, ponendo in accettazione la diagnosi di “sospetta pericardite”. Nei giorni successivi, proseguivano gli accertamenti clinici e strumentali. Il 14 marzo
2014, il paziente manifestava notevole sofferenza e l'esame ecografico rivelava ampia stratificazione fibrinica lungo tutto il pericardio, per cui si iniziava terapia cortisonica. Il 15 marzo 2014, il paziente ancora accusava dolore interscapolare e l'ecocardiogramma evidenziava la presenza di depositi di fibrina nel foglietto pericardico. Il 16 marzo 2014, le condizioni del paziente sembravano in via di miglioramento. Il 17 marzo 2014, il paziente prima rimaneva stazionario, ma poi lamentava disfagia dolorosa, e il cardiologo di turno, a quel punto, richiedeva l'esecuzione della TAC, con urgenza, precisando nel quesito diagnostico il sospetto di lesione esofagea in paziente “ricoverato per pericardite acuta”. Il 18 marzo 2014, sulla scorta del referto della TAC, dalla quale risultava ben più della ipotizzata lesione (“soluzione di continuo della parete esofagea […] pneumopericardio […] versamento pleurico pericardico […] versamento pleurico”) e alla quale il paziente veniva sottoposto alle 9:30, essendo nel frattempo sopravvenuto arresto respiratorio con perdita di coscienza già alle
10:20, stante l'inefficacia delle manovre rianimatorie, si decideva di eseguire pericardiocentesi e stimolazione cardiaca, senza ripresa di attività contrattile, fino ad exitus, constatato alle 12:45.
3.5. Secondo quanto emerge dalla relazione dei consulenti tecnici nominati nel procedimento penale dal Pubblico Ministero, dott. Persona_2
10 anatomopatologo, e prof. , docente di medicina-legale, i quali Persona_3 hanno proceduto anche all'autopsia disposta nel corso delle indagini penali,
l'ablazione con radiofrequenza è una procedura di dimostrata efficacia per il trattamento della fibrillazione atriale, sebbene possano verificarsi complicanze anche gravi, con esiti mortali, tra le quali si annoverano la fistola atrio-esofagea e la fistola esofago-pericardica. Di queste evenienze, in base ai dati disponibili in letteratura, sono note la ritardata manifestazione sul piano clinico, non prima di tre giorni, e la variabilità dei sintomi, con febbre, odinofagia, dolore toracico o epigastrico. Per quanto attiene alla fistola esofago-pericardica, al danno termico sulla parete esofagea consegue la necrosi e la perforazione. Il meccanismo, se non si arresta in questo stato, può progredire fino allo pneumopericardio. Per tale ragione, è importante mantenere alta la vigilanza, ai fini del monitoraggio dei pazienti nelle fasi intra e post-operatorie, oltre a dover prevenire ancor prima l'ingiuria termica alla parete esofagea. Nel caso in esame, i rilievi autoptici hanno evidenziato come il primum movens fosse il danno esofageo, determinante nella genesi dell'ulcera penetrante e, quindi, della fistola esofago-pericardica. Al momento della perforazione, quindi, l'improvviso ingresso di aria attraverso la fistola nel sacco pericardico determinava un brusco aumento della pressione estrinseca sulle cavità cardiache. Questa condizione di tamponamento da emo- pneumo-pericardio comportava, di seguito, la riduzione della capacità di riempimento diastolico ventricolare e conseguente riduzione della gittata cardiaca, aggravata dalla persistente e diffusa infiammazione a carattere necrotico- emorragico. Premesso che un'accurata e attenta vigilanza sui pazienti garantisce la possibilità di intervenire nelle complicanze maggiori, non vi sarebbero, nel caso in esame, ad avviso dei consulenti, elementi di negligenza nel monitoraggio, attesa la subitaneità dell'evento avverso, il quale si sarebbe manifestato con segni rivelatori solo al momento del suo verificarsi. Sebbene la complicanza esofagea fosse prevedibile, seppur molto rara, essa non sarebbe stata prevenibile, non sussistendo obiettivamente, dal punto di vista clinico, una situazione tale da indicare la necessità di indagini diverse da quelle esperite. I consulenti hanno illustrato come tra le complicanze frequenti vi sia la pericardite, clinicamente e strumentalmente
11 rilevabile e contrastabile con adeguata terapia e anche in modo cruento ed altre volte, molto raramente, possa verificarsi l'eccezionale fenomeno della fistola esofago-pericardica. Nel ricostruire l'accaduto, i consulenti hanno ipotizzato che si fosse formata sull'esofago una escara (lesione da necrosi), la quale, staccandosi, avrebbe determinato una comunicazione tra i due organi, con penetrazione di aria e sangue nel pericardio, causa del tamponamento cardiaco acuto e della morte. La sintomatologia, quindi, era quella di una pericardite, ma soltanto dopo il distacco dell'escara si sarebbe manifestata la gravissima complicanza della fistola esofago- pericardica ed il repentino aggravamento delle condizioni del paziente. Secondo i consulenti, nonostante la tempestività delle indagini svolte dai sanitari, il tamponamento cardiaco portava al decesso senza dare il tempo per esperire tentativi di intervento e, se anche si fosse effettuata la TAC, difficilmente si sarebbe potuta intravedere la lesione ricoperta dall'escara. Inoltre, secondo loro, sebbene con approcci diagnostici e terapeutici invasivi fosse possibile, per ipotesi, evitare il tamponamento cardiaco, mediante una esofagoscopia ed una procedura di chiusura della breccia esofago-pericardica, l'indagine presentava alto rischio di lesività iatrogena e l'intervento, ove tentato, difficilmente avrebbe evitato la progressione verso l'evento infausto. A parere dei consulenti, infine, la gravità del quadro era tale che interventi instaurati precocemente, ma non indicati dalla sintomatologia, anche cruenti, avrebbero portato alla riparazione della lesione esofagea, ma non avrebbero scongiurato il progredire della pericardite.
3.6. Secondo quanto emerge dalla relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio in questo giudizio, dott. esperto in medicina legale, il quale Persona_4 ha chiesto ed ottenuto di esser coadiuvato da altro ausiliare, dott. , Persona_5 specialista in cardiologia, in termini generali, l'ablazione trans-catetere, oltre ad esser considerata una procedura sicura, è riconosciuta come un trattamento con efficacia superiore rispetto alla terapia farmacologica antiaritmica. Come la gran parte delle procedure invasive, tuttavia, l'ablazione per la fibrillazione atriale non
è scevra di rischi. Una complicanza rarissima, ma potenzialmente fatale, è la formazione di una fistola tra l'atrio e l'esofago, a causa del surriscaldamento eccessivo del tessuto. Nel caso di ablazione con radiofrequenza, la fistola atrio-
12 esofagea è la complicanza più severa, con esigua diffusione (<0,001%-1,2%), ma elevato tasso di mortalità (67%-100%). Sebbene un minimo versamento pericardico sia comune al termine della procedura, è necessario il monitoraggio ecocardiografico per misurarne l'entità nel tempo, anche a fronte di sintomi quali sindrome simil-influenzale, febbre, brividi, tosse, disfagia e possibili effetti neurologici, con esordio clinico dopo tre giorni. Affinché si possa intervenire chirurgicamente, è importante la diagnosi precoce di un'eventuale pericardite, da eseguire mediante TC e/o RM.
3.7. Secondo quanto ancora emerge dalle indagini medico-legali disposte in questa sede, l'ablazione trans-catetere costituiva una scelta terapeutica adeguata alla patologia da cui era affetto il paziente, ossia la fibrillazione atriale parossistica persistente. A parere del consulente, la complicanza insorta, benché rara, era assolutamente prevedibile. Il problema è stabilire se i sanitari fossero consapevoli del rischio di una fistola esofago-pericardica, perché senza pronta diagnosi ed urgente intervento il risultato sarebbe stato fatale. Come evidenziato, il decorso post-operatorio, già al momento del primo ricovero, era caratterizzato dalla comparsa di manifestazioni cliniche trattate con farmaci sintomatici. Il riscontro autoptico sul cadavere permetteva in seguito di accertare che la fistola metteva in comunicazione la superficie posteriore del pericardio con la parete antero-laterale dell'esofago. Non risultando ulteriori interventi eseguiti in tale sede anatomica, se ne trae la conclusione che a causare la descritta fistola, con certezza assoluta, fosse stato l'intervento di ablazione. Sebbene si riconosca la particolare difficoltà nel porre la diagnosi di pericardite iatrogena nell'immediatezza dell'operazione, cioè dal 5 marzo 2014 fino al 7 marzo 2014, viene rimarcato dal consulente che i sintomi non venivano completamente valutati in occasione della visita di controllo, cioè il 12 marzo 2014, con particolare riferimento al dolore toracico ed alla tosse riferiti dal paziente, i quali imponevano ai sanitari di escludere complicanze o, se del caso, intervenire tempestivamente. In tali circostanze, la richiesta di una TAC, ad avviso dell'ausiliare, doveva seguire necessariamente, al fine di accertare, mediante indagine strumentale, questa ed altre complicanze, anche se la sintomatologia si era attenuata, probabilmente per la somministrazione
13 di cortisonici ad alte dosi. Nel soffermarsi sulla diagnosi di pericardite, senza ricercarne l'eziologia, dunque, i sanitari incorrevano in un chiaro ed evidente ritardo diagnostico di una delle complicanze più temibili, quale appunto la fistola esofago-pericardica.
3.8. Secondo quanto ancora emerge dalle indagini medico-legali disposte in questa sede, l'intervento di ablazione, monitorato nel corso dell'esecuzione, in sé, rispettava i valori di erogazione di energia raccomandati dalle linee guida. La registrazione della procedura, conservata su supporto ottico, non fornisce elementi relativi alla diffusione passiva del calore al tessuto circostante, allo spessore adiposo tra tessuto cardiaco e tessuto esofageo ed alla presenza di eventuali linee di ablazione sovrapposte. In ogni caso, l'esame autoptico dimostra come le lesioni derivassero da azione termica. Sotto questo profilo, viene rimarcato dal consulente che la procedura di ablazione trans-catetere è complessa, non routinaria e di particolare difficoltà tecnica e che, in questo caso, sarebbero ravvisabili esclusivamente profili di colpa lieve. Sotto altro profilo, nondimeno, posto che il decesso fu causato da un tamponamento cardiaco per emo-pneumo-pericardio conseguente a una fistola esofago-pericardica, formatasi a seguito dell'intervento ablativo, in una situazione di obiettiva gravità, l'adeguata prevenzione e l'idoneo trattamento della fistola, se tempestivi, avrebbero, con elevata probabilità, evitato il decesso del paziente. In altri termini, i sanitari si uniformavano alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate della comunità scientifica, ma soltanto fino al
14 marzo 2014, allorché, in seguito all'aggravarsi del quadro clinico, si rendeva necessaria l'esecuzione prima di una TAC, al torace, e poi di un intervento chirurgico.
3.9. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere tecnico e le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico nominato d'ufficio in questa sede, avendo l'ausiliare dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo ed avendone riferito gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, senza dar luogo ad alcun motivo per discostarsene.
3.10. Alla consulenza non sono state mosse censure di alcun genere, non avendo le parti formulato osservazioni, nel corso delle operazioni peritali, ed
14 avendo i loro consulenti, anzi, come riferito dall'ausiliare, aderito in modo espresso alle sue conclusioni.
3.11. Alla luce dei risultati istruttori, valutati nel complesso, si deve ritenere quanto segue:
a) che, anche a mettere a base della pretesa risarcitoria un comportamento anteriore all'esecuzione della prestazione medica in senso stretto, sia stata fornita la prova documentale dell'adempimento dell'obbligo informativo e dell'acquisizione del preventivo consenso del paziente rispetto al trattamento sanitario proposto ed alle relative complicanze;
b) che gli attori, assolvendo il proprio onere probatorio, abbiano fornito la prova a loro carico del nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'evento dannoso, sulla base del criterio del più probabile che non, tenuto conto della corrispondenza topografica tra la regione anatomica interessata e la sede di insorgenza della serie di complicanze, nonché tenuto conto della contiguità temporale tra la condotta lesiva e l'esito infausto, e la convenuta, viceversa, non abbia fornito la prova ad essa incombente, l'unica liberatoria, di aver dato esatta esecuzione al trattamento sanitario promesso al paziente, in modo adeguato alle sue effettive condizioni di salute, non solo con riguardo alla difficile tecnica operatoria, ma anche con riguardo alla delicata gestione della fase post-operatoria, oppure la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile ai medici ed alla struttura sanitaria nel suo complesso, vale a dire non prevedibile ed inevitabile con l'uso della diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività sanitaria;
c) che al di fuori dell'esecuzione dell'intervento ablativo, sulla cui speciale difficoltà è condivisibile il responso dei consulenti, sia inapplicabile la limitazione di responsabilità per i danni causati al paziente per imperizia e permanga intatta la responsabilità, invece, per i danni causati al medesimo per negligenza o imprudenza, quand'anche procurati per effetto di scelte diagnostiche o terapeutiche connesse ad una procedura di notevole complessità sul piano tecnico e dirette a rimediare ad errori esecutivi commessi dai chirurghi intervenuti con colpa lieve;
d) che a differenza di quanto suggerito dai consulenti incaricati in sede
15 penale ed in adesione a quanto spiegato con maggior coerenza e persuasività dal consulente incaricato in questa sede, la formazione di una fistola esofago- pericardica, ancorché complicanza rara, non solo fosse ampiamente preventivabile secondo la statistica approntata dalla scienza medica, tanto più di rilievo per la straordinaria mortalità a fronte della ridotta ricorrenza tra i pazienti operati per fibrillazione atriale con tecnica ablativa, ma fosse anche assolutamente prevenibile attraverso l'esperimento di una indagine strumentale completa e tempestiva, estesa alla tomografia computerizzata ed anticipata a quei primi sintomi di forte sofferenza che giustificavano il ricovero del paziente a breve distanza dalla dimissione e nel periodo clinicamente significativo iniziato dopo tre giorni dall'operazione, ed attraverso l'esperimento, altresì, di un intervento chirurgico altrettanto congruo e tempestivo, diretto a risanare la non comune lesione esofagea successiva a procedura ablativa e, soprattutto, la ben più comune ed in questo caso conclamata pericardite, sempre temibile per qualsiasi causa insorta, vale a dire entrambe quelle condizioni patologiche, una remota ed una prossima, che, nel volgere di cinque giorni dal secondo ingresso in ospedale, conducevano al drammatico evento del tamponamento cardiaco e, dopo il tardivo tentativo di rimozione del liquido tramite pericardiocentesi, ormai in emergenza, costituivano antecedenti del tragico evento costituito dal rapido decesso, fondando tutto ciò, in concreto, l'attribuzione delle conseguenze dannose per colpa, anche se lieve;
e) che si possa affermare, in definitiva, la responsabilità della struttura sanitaria per il negligente operato dei medici suoi dipendenti.
3.12. Accertato l'inadempimento, bisogna liquidare i danni, determinandoli nel loro preciso ammontare, distinti per tipologia.
3.13. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali di tipo terminale patiti dalla vittima, risarcibili iure hereditatis, concretamente essi non sono riconoscibili, né quello morale né quello biologico, in quanto il paziente, al rientro dall'esame radiologico ed al precipitare delle condizioni cliniche, non riprendeva più conoscenza, restando privo di lucidità ed inconsapevole dell'imminenza della sua fine, e non sopravviveva per un lasso di tempo apprezzabile, decedendo quasi
16 immediatamente all'insorgere della crisi cardiorespiratoria e proprio nel corso del tentativo di rianimazione.
3.14. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto di parentela patito dai congiunti, risarcibili iure proprio, possono trovare applicazione le ultime tabelle in uso nella giurisprudenza di merito, predisposte dal Tribunale di Milano in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte al fine di attuare un metodo di liquidazione a punti, che preveda, oltre all'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. n. 10579 del 2021). Nel caso in esame, con riferimento alle difese svolte, è possibile ritenere non specificamente contestata la comunanza di vita e, comunque, con ricorso a nozioni di comune esperienza, è possibile raggiungere in via indiretta la prova del legame reciso con il defunto, vittima primaria, in assenza di elementi contrari, presumendo la consistente intensità della relazione affettiva, sia nel ristretto nucleo familiare sia nel più esteso ambito dei rapporti di famiglia. I familiari, quali vittime secondarie, secondo ciò che normalmente accade, a seguito della incolmabile privazione ed inconsolabile sofferenza, non potevano che restare colpiti in modo duro ed aspro dalla prematura scomparsa e restare sconvolti, altresì, dal totale sconvolgimento delle abitudini di vita e delle aspettative esistenziali. Nella valutazione dei danni riflessi, occorre tener conto delle circostanze del caso concreto e, in particolare, della giovane età del malcapitato, al momento del decesso di anni 41, della convivenza sotto lo stesso tetto con la figlia, allora di appena anni 2, e con la moglie, allora di anni 34, e della frequentazione continua ed ininterrotta dei componenti della famiglia d'origine, con relazione di media intensità rispetto ai genitori ottantenni e di minore intensità con i fratelli cinquantenni. Sommati i punti, senza superare il valore massimo tabellare, la perdita del rapporto parentale
è liquidabile equitativamente nella misura di Euro 391.103,18 (limite), in favore di figlia e vedova, nella misura di Euro 168.173,00 (3.911,00 x 43), in favore di
17 ciascun genitore, e nella misura sempre di Euro 168.173,00 (3.911,00 x 43), in favore di ciascun fratello e sorella. Le somme dovute a titolo di danni non patrimoniali, determinate secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali
(giugno 2024), devono essere devalutate, con riferimento al tempo del decesso, rispettivamente nella misura di Euro 327.557,10, in favore di figlia e vedova, nella misura di Euro 140.848,41, in favore di ciascun genitore, e nella misura sempre di
Euro 140.848,41, in favore di ciascun fratello e sorella.
3.15. Quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali derivanti ai superstiti dalla morte del familiare, può essere posto a base del calcolo del danno futuro il reddito netto da ultimo percepito dal defunto, previa detrazione sia del carico fiscale sia della quota riservata a se stesso, cioè della parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, con la successiva applicazione di un coefficiente di capitalizzazione, affinché il risultato corrisponda ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita (cfr. Cass. n. 4186 del 2004; conf. n. 15738 del
2010). Nel caso in esame, sulla base dei prospetti retributivi per le ultime due mensilità e delle dichiarazioni fiscali per le ultime due annualità, prendendo come pacifico lo svolgimento di attività lavorativa con mansioni di commesso di supermercato e superando una certa variabilità dei dati reddituali, è utilizzabile come parametro il reddito mensile medio di Euro 1.000,00. Secondo una massima di comune esperienza, la quota normalmente destinata al soddisfacimento delle esigenze della famiglia può parificarsi alla metà dell'intero reddito, si tratti o meno dell'unico percettore in famiglia, sicché il reddito perduto può essere prudentemente calcolato, su base annuale, per tutto il nucleo familiare in Euro
6.000,00 (500,00 x 12) e per ciascuno dei due componenti rimasti in Euro
3.000,00 (6.000,00 / 2). Il valore monetario che ne risulta, di seguito, va moltiplicato per un coefficiente rappresentativo del mancato apporto economico del defunto, non più disponibile per l'avvenire e diversificato in funzione dell'età di ciascun familiare. Lasciando per ora in disparte il tasso di rendimento, applicato più avanti in maniera globale, il coefficiente di capitalizzazione può essere fissato, secondo una ragionevole proiezione, in un numero pari per la figlia agli anni mancanti al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età (24), in relazione al
18 normale percorso di formazione ed al conseguimento dell'indipendenza economica, e per il coniuge agli anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (31), in relazione alla probabile durata del matrimonio ed alla più breve aspettativa di vita delle persone affette da fibrillazione atriale. Moltiplicati i fattori, il danno futuro è liquidabile equitativamente per la figlia in Euro 72.000,00 (3.000,00 x 24) e per la moglie in
Euro 93.000,00 (3.000,00 x 31). Le somme dovute a titolo di danni patrimoniali, infine, non devono essere devalutate, siccome già riferite all'epoca dell'evento dannoso.
3.16. Ai fini del calcolo, i danni complessivamente ammontano per Pt_1
a Euro 399.557,10, per a Euro 420.557,10, per
[...] Parte_2
a Euro 140.848,41, per a Euro 140.848,41, Parte_3 Parte_4 per a Euro 140.848,41, per a Euro 140.848,41 e per Parte_5 Parte_6
a Euro 140.848,41. Parte_7
3.17. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal decesso, risalente al giorno 18 marzo 2014.
3.18. Sulle somme così liquidate, pari per a Euro 545.511,40, Parte_1 per a Euro 574.182,52, per a Euro Parte_2 Parte_3
192.298,95, per a Euro 192.298,95, per a Euro Parte_4 Parte_5
192.298,95, per a Euro 192.298,95 e per a Euro Parte_6 Parte_7
192.298,95, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. Conclusivamente, la domanda va accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabelle nn. 2 e 25-bis, con la definizione della base di calcolo in riferimento al sesto ed ultimo scaglione (da Euro 260.000,01 a
19 520.000,00) ed i successivi aumenti, due in tutto, fissati ciascuno al 10%, ex art. 6, tra quelli previsti per le cause di valore superiore a Euro 520.000,00 (da Euro
520.000,00 a Euro 1.000.000,00 e da Euro 1.000.000,01 a Euro 2.000.000,00), nonché con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio; nulla è liquidabile in questa sede, tuttavia, per le spese di consulenza, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, in mancanza di domanda dell'ausiliare nel termine di decadenza.
6. Infine, visto l'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di responsabilità medica e sanitaria, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, concluso con esito negativo, in data 29 giugno 2015, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio la convenuta, nonostante la sua regolare convocazione, nonché l'intenzione espressa con apposita nota di non voler nemmeno aderire all'invito, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda e condanna l' al Controparte_1 pagamento: in favore di della somma di Euro 545.511,40; Parte_1 in favore di della somma di Euro 574.182,52; Parte_2 in favore di della somma di Euro 192.298,95; Parte_3 in favore di della somma di Euro 192.298,95; Parte_4 in favore di della somma di Euro 192.298,95; Parte_5 in favore di , della somma di Euro 192.298,95; Parte_6 in favore di , della somma di Euro 192.298,95; Parte_7 in ogni caso, già compresi gli interessi legali maturati sulle somme medesime rivalutate anno per anno, a decorrere dal decesso di oltre agli Persona_1
20 interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) condanna la convenuta al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 1.644,00, a titolo di compensi,
e per il giudizio in Euro 26.948,40, a titolo di compensi, ed in Euro 1.725,81, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7828 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta Parte_7 elettronica certificata degli avv.ti Giuseppe Sale e Luigi Marcialis, che li rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTORI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carlo Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Conclusioni: in via principale
A) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta della Parte_8
Sardegna per i fatti per cui è causa e, in particolare, l'inadempimento della
1 convenuta stessa alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del rapporto instaurato con il Signor e con la richiesta di assistenza Persona_1 medico-ospedaliera dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare
l'inadempimento agli obblighi di informazione e di chiarimenti al paziente ed ai suoi eredi sulla vicenda per cui è causa;
B) dichiarare tenuta e condannare la convenuta della Sardegna Parte_8
- in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo – costituzionale e/o legislativo – e, specificamente del danno per perdita della vita e dei danni non patrimoniali con riferimento alla componente “biologica”, alla vita di relazione, alla violazione del diritto alla autodeterminazione, ai profili esistenziali, parentali e morali per le sofferenze patite, derivati agli attori in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del Signor sia in proprio, e, se del caso ed in Persona_1 subordine, anche sotto il profilo della perdita di “chances” di guarigione del decuius o di maggiore durata ovvero di migliore qualità della sua vita;
C) determinare detti danni degli attori per il decesso del signor nelle Persona_1 somme di:
- €.428.869,00* (euro quattrocentoventottomilaottocentosessantanove) per la figlia;
Parte_1
- €.310.000,00 (euro trecentodiecimila) per la moglie;
Parte_2
- €.252.000,00 (euro duecentocinquantaduemilamila) per il padre;
Parte_3
- €.252.000,00 (euro duecentocinquantaduemilamila) per la madre Parte_4
;
[...]
- €. 85.000,00* (euro ottantacinquemila) per il fratello;
Parte_5
- €. 85.000,00* (euro ottantacinquemila) per la sorella;
Parte_6
- €. 85.000,00* (euro ottantacinquemila) per il fratello;
Parte_7
- per un totale quindi di €.1.497.869,00*
(unmilionequattrocentonovantasettemilaottocento-sessantanove); ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che saranno accertati in causa, se del caso anche
2 con valutazione equitativa;
D) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saggio previsto dall'art.
1284 IV comma codice civile, oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito;
E) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte ed alla mediazione ex
D.Lgs. 28/2010; in via subordinata istruttoria
F) ammettere la prova testimoniale dedotta dagli attori sui capi 12-13-14-15 della seconda memoria istruttoria 18 luglio 2016, con i testimoni ivi indicati”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: mandare assolta l' da ogni avversa pretesa, siccome infondata in fatto e Pt_9 in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 agosto 2015, Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
rispettivamente quali figlia, moglie, genitori e fratelli di Parte_7 Per_1
deceduto il 18 marzo 2014, hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
per sentir accertare la responsabilità della convenuta, di Controparte_1 natura contrattuale, da contatto sociale o extracontrattuale, per il decesso del loro familiare, e condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni, Pt_8 patrimoniali e non, sia quali eredi sia in proprio, in diversa misura per ciascuno degli attori, deducendo il decesso del paziente a seguito di ricovero nel Reparto di
Cardiologia dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari, struttura sanitaria facente capo alla convenuta, in conseguenza di intervento di ablazione con radiofrequenza per fibrillazione atriale, a causa di fistola esofago-pericardica e successiva pericardite, attribuita a colpa grave dei sanitari.
3 Si è costituita in giudizio l' Controparte_1 eccependo la speciale difficoltà, in relazione a rara complicanza post-procedurale,
e la corretta esecuzione dell'intervento ablativo, contestando la sussistenza del nesso causale, della colpa dei medici e dei danni lamentati e concludendo, infine, per il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, previa chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, per la manleva da ogni conseguenza di lite.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio la aderendo Controparte_2 alle difese della propria assicurata, argomentando ulteriormente e concludendo per il rigetto di ogni domanda.
Con ordinanza del 27 luglio 2024, da ultimo, il Giudice ha disposto la separazione dal procedimento relativo alla domanda risarcitoria di quello relativo alla domanda di garanzia, in riferimento al quale, successivamente, è stata dichiarata l'estinzione del processo per inattività.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Gli attori hanno esposto quanto segue: che decedeva a soli Persona_1
41 anni, mentre era ricoverato nella struttura sanitaria in questione, in conseguenza di un semplice intervento di ablazione trans-catetere, praticato in modo non corretto, in quanto si formava una fistola, la quale, tardivamente diagnosticata e non adeguatamente trattata, conduceva al decesso, senza che né il paziente né i suoi familiari fossero stati informati dai sanitari dei rischi connessi all'intervento, tali da indurre l'interessato, se conosciuti, a rivolgersi ad altra struttura sanitaria;
che il decesso determinava pesantissime conseguenze per i familiari del paziente, molto uniti e molto legati affettivamente al defunto, sia la figlia e la moglie conviventi, sia i genitori e i fratelli;
che la morte era da ricollegare causalmente alle erronee diagnosi e terapie, praticate con grave
4 inadempienza rispetto alle obbligazioni proprie del rapporto di assistenza sanitaria, con la conseguente responsabilità civile;
che emergevano profili di colpa grave a carico dei sanitari e il nesso di causalità tra il loro comportamento ed il decesso del paziente;
che l'esito infausto era addebitabile a imprudenza, imperizia e negligenza dei sanitari, per non aver valutato in modo adeguato il caso, per aver affrontato in ritardo la situazione, per non aver seguito con attenzione il decorso e per non aver informato né il paziente né i familiari dei rischi;
che al paziente, in sede di acquisizione del consenso, non venivano comunicati detti rischi, i quali, se fossero stati da lui conosciuti, lo avrebbero indotto a scegliere la terapia farmacologica o a rivolgersi ad altra struttura sanitaria;
che la morte veniva determinata da una fistola esofago-pericardica, conseguente ad ablazione con radiofrequenza per fibrillazione atriale, complicata da pericardite acuta diffusa, emo-pneumo-pericardio e tamponamento cardiaco;
che il decorso post- procedurale era caratterizzato dalla comparsa di dolore toracico associato a versamento pericardico ed il paziente veniva, perciò, di nuovo ricoverato per pericardite;
che il tamponamento cardiaco era conseguenza di una fistola pericardio-esofagea, una evenienza rara, ma fatale;
che, al fine di ridurre l'energia erogata nella parete posteriore dell'atrio, doveva essere posizionato un sondino nasale per il monitoraggio della temperatura all'interno dell'esofago e l'omesso controllo determinava la formazione della fistola;
che tale complicanza, seppur rara, necessitava di altro percorso diagnostico-terapeutico, in particolare dell'esecuzione di una TAC, a fronte della sintomatologia e degli esami di laboratorio;
che nella gestione del decorso post-procedurale, vi erano, quindi, condotte censurabili, in quanto l'indagine mancata avrebbe mostrato l'origine del versamento pericardico e consentito ai sanitari di porre in essere la terapia chirurgica;
che il paziente veniva sottoposto ad una TAC, invece, solo dopo cinque giorni dal ricovero, lo stesso giorno dell'exitus; che la responsabilità della convenuta sorgeva sia per le carenze organizzative della struttura sanitaria sia per il fatto colposo dei medici suoi dipendenti, in relazione a diagnosi e terapie di non speciale difficoltà; che nelle richieste risarcitorie si intendono compresi sia i danni cagionati al paziente per le sofferenze, per la perdita della vita e per il danno
5 tanatologico, rispetto ai quali gli succedevano gli eredi legittimi, sia i danni cagionati ai congiunti del paziente stesso, da risarcire in tutte le componenti, materiali, morali, biologiche, esistenziali e parentali, anche tenuto conto del fatto che il defunto metteva a disposizione della figlia e della moglie, con cui conviveva, tutti i suoi redditi da lavoro dipendente e che il medesimo manteneva stretti legami con i genitori e con i fratelli.
1.2. La convenuta ha esposto in replica quanto segue: che, trattandosi di un'ipotesi di indubbia complessità, ogni valutazione in ordine alla condotta tenuta dai sanitari doveva effettuarsi unicamente in termini di colpa grave;
che quanto occorso era conseguenza di una rarissima complicanza post-procedurale, cioè una fistola esofago-pericardica, la quale veniva, comunque, puntualmente diagnosticata, peraltro già indicata nei moduli informativi sottoscritti dal paziente, il quale prestava valido ed efficace consenso;
che i risultati non soddisfacenti della terapia farmacologica praticata per la fibrillazione atriale portava il paziente a scegliere di sottoporsi alla procedura di ablazione trans-catetere, quale unica alternativa;
che l'intervento veniva eseguito correttamente, con l'invito a ripresentarsi la settimana successiva per il controllo strumentale;
che il paziente, in questa occasione, riferiva stato di benessere ed assenza di dolore toracico, ma, ripresentatosi il giorno seguente, veniva cautelativamente ricoverato per sospetta pericardite, monitorato mediante esami strumentali e sottoposto a terapia farmacologica;
che dopo l'esecuzione della TAC, nondimeno, avveniva un arresto respiratorio e cardiaco, per cui veniva praticata rianimazione cardiopolmonare, pericardiocentesi e stimolazione cardiaca, ma seguiva l'exitus; che venivano prestate, dunque, tutte le cure del caso;
che, quanto alla tecnica praticata, l'energia in radiofrequenza, sulla parete posteriore del cuore, in corrispondenza dell'esofago, veniva erogata in misura ridotta ed ai valori consigliati nelle linee guida, al fine di evitare complicanze;
che l'innalzamento dei valori ematici indicativi di danno cellulare miocardico era normale a seguito di un intervento di ablazione e non portava ad ipotizzare la presenza di una fistola esofago- pericardica;
che il mancato controllo della temperatura esofagea mediante sondino nasale non era supportato da lavori scientifici, nel senso che il monitoraggio
6 potesse ridurre in modo significativo la probabilità di insorgenza di una fistola esofago-pericardica; che le ecografie eseguite riferivano esclusivamente i segni di una pericardite, suffragata dalla sintomatologia, peraltro in miglioramento sotto terapia farmacologica, e nulla portava a pensare alla rarissima complicanza verificatasi;
che, nel momento in cui comparivano altri sintomi, veniva richiesta tempestivamente la TAC, al torace, la quale metteva in evidenza la presenza della fistola;
che, a quel punto, veniva eseguita, con urgenza, la procedura necessaria per ridurre il versamento pericardico, veniva introdotto un elettro-catetere per via trans-femorale e messa in atto la rianimazione cardio-polmonare, ma nonostante tali manovre il paziente decedeva;
che si doveva affermare l'incensurabilità del comportamento dei sanitari intervenuti, sia nell'ambito del primo che nell'ambito del secondo ricovero, in quanto i medici prestavano la propria opera con diligenza, prudenza e perizia e nessun nesso eziologico sussisteva con il decesso;
che di qui si doveva escludere anche la sussistenza di alcun danno risarcibile, di cui, comunque, si contesta la quantificazione.
2. I capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni, a vario titolo, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. La domanda è fondata.
3.1. Ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'esercizio di attività sanitaria, occorre tener presenti i principi affermati dalla giurisprudenza ormai
7 consolidata:
a) in tema di onere probatorio, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, consistente nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, mentre resta a carico della struttura (o del sanitario) la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 975 del
2009; conf. nn. 10743 del 2009, 20806 del 2009, 10060 del 2010, 3847 del 2011,
12274 del 2011, 12686 del 2011, 17143 del 2012, 4792 del 2013, 20547 del 2014,
21177 del 2015, 12516 del 2016, 18392 del 2017, 29315 del 2017, 3704 del 2018
e 20812 del 2018);
b) per superare la presunzione posta a carico del debitore non basta dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri nel novero delle complicanze, perché tale concetto, con cui la medicina clinica e la medicina legale designano un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile, è inutile in campo giuridico: quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifica un peggioramento delle condizioni del paziente, se l'evento è prevedibile ed evitabile va ascritto a colpa del medico e se non è prevedibile oppure non è evitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 cod. civ., accertamento da compiere in concreto e non in astratto (Cass. n. 13328 del 2015; conf. nn. 35024 del 2022 e 5922 del 2024);
c) la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza, laddove tale limitazione non sussiste, anche nei casi di speciale difficoltà, con riferimento ai danni causati per
8 negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. n. 9085 del 2006; conf. nn. 34516 del 2023 e 17154 del 2025).
3.2. Nella specie, gli attori hanno allegato il ricovero per un intervento di ablazione con radiofrequenza in un paziente affetto da fibrillazione atriale,
l'insorgenza di una fistola esofago-pericardica, una pericardite ed un tamponamento cardiaco, assumendo la mancata informazione sui rischi del trattamento, l'errata esecuzione del medesimo, la ritardata diagnosi e la non corretta terapia successive;
la convenuta ha eccepito, di contro, oltre alla completa informazione al paziente, la puntuale esecuzione dell'intervento ablativo, nonostante la complessità, anche in relazione alla gestione della complicanza insorta.
3.3. Ciò premesso, lasciati in disparte l'instaurazione del rapporto di cura, del tutto incontestata, e l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente fino all'esito infausto, anch'esso incontestato, e tenuta in conto l'allegazione di un'omissione informativa, di un'esecuzione imperfetta dell'intervento chirurgico e, a seguito della dimissione e della complicanza, di un'omissione diagnostica e terapeutica o, comunque, di un ritardo, quindi una plurima imputazione dell'evento per colpa, si deve stabilire se sussista il nesso causale tra condotte attive od omissive dei sanitari, anche nelle fasi preparatoria e post-operatoria, e decesso del paziente, e se dipenda da colpa la compromissione della funzionalità cardiaca fino all'evento infausto.
3.4. Secondo quanto emerge dalla cartella clinica e dalla correlata documentazione sanitaria, nato a [...] [...], faceva Persona_1 CP_1 ingresso nell'Ospedale SS. Trinità di per esser ricoverato nel Reparto di CP_1
Cardiologia il 5 marzo 2014, con diagnosi di fibrillazione atriale parossistica ricorrente, e lo stesso giorno veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ablazione trans-catetere con radiofrequenza in atrio sinistro. A tali fini, il paziente sottoscriveva il modulo predisposto dalla struttura sanitaria, dichiarando di aver ricevuto informazioni complete e comprensibili, con l'indicazione delle possibili complicanze del trattamento chirurgico dell'aritmia, tra cui il versamento pericardico anche con tamponamento cardiaco, di essere a conoscenza della
9 facoltà di revoca del consenso e di accettare liberamente e spontaneamente l'intervento proposto. Previa degenza di due giorni, seguiva la dimissione il 7 marzo 2014, allorché si attestava la comparsa di dolore toracico associato a lieve versamento pericardico. Successivamente, in occasione del previsto controllo, svolto il 12 marzo 2014, il paziente riferiva benessere e negava dolore toracico e cardiopalmo ed all'esame ecografico si evidenziava minima falda pericardica, in riduzione rispetto al precedente controllo. Tuttavia, nella giornata successiva, già il 13 marzo 2014, il paziente si rivolgeva di nuovo alla struttura sanitaria, lamentando dolore retrosternale irradiato al dorso e tosse perdurante da tre giorni,
e i sanitari, visti gli indici di flogosi e l'iperpiressia, disponevano il ricovero per le cure del caso, ponendo in accettazione la diagnosi di “sospetta pericardite”. Nei giorni successivi, proseguivano gli accertamenti clinici e strumentali. Il 14 marzo
2014, il paziente manifestava notevole sofferenza e l'esame ecografico rivelava ampia stratificazione fibrinica lungo tutto il pericardio, per cui si iniziava terapia cortisonica. Il 15 marzo 2014, il paziente ancora accusava dolore interscapolare e l'ecocardiogramma evidenziava la presenza di depositi di fibrina nel foglietto pericardico. Il 16 marzo 2014, le condizioni del paziente sembravano in via di miglioramento. Il 17 marzo 2014, il paziente prima rimaneva stazionario, ma poi lamentava disfagia dolorosa, e il cardiologo di turno, a quel punto, richiedeva l'esecuzione della TAC, con urgenza, precisando nel quesito diagnostico il sospetto di lesione esofagea in paziente “ricoverato per pericardite acuta”. Il 18 marzo 2014, sulla scorta del referto della TAC, dalla quale risultava ben più della ipotizzata lesione (“soluzione di continuo della parete esofagea […] pneumopericardio […] versamento pleurico pericardico […] versamento pleurico”) e alla quale il paziente veniva sottoposto alle 9:30, essendo nel frattempo sopravvenuto arresto respiratorio con perdita di coscienza già alle
10:20, stante l'inefficacia delle manovre rianimatorie, si decideva di eseguire pericardiocentesi e stimolazione cardiaca, senza ripresa di attività contrattile, fino ad exitus, constatato alle 12:45.
3.5. Secondo quanto emerge dalla relazione dei consulenti tecnici nominati nel procedimento penale dal Pubblico Ministero, dott. Persona_2
10 anatomopatologo, e prof. , docente di medicina-legale, i quali Persona_3 hanno proceduto anche all'autopsia disposta nel corso delle indagini penali,
l'ablazione con radiofrequenza è una procedura di dimostrata efficacia per il trattamento della fibrillazione atriale, sebbene possano verificarsi complicanze anche gravi, con esiti mortali, tra le quali si annoverano la fistola atrio-esofagea e la fistola esofago-pericardica. Di queste evenienze, in base ai dati disponibili in letteratura, sono note la ritardata manifestazione sul piano clinico, non prima di tre giorni, e la variabilità dei sintomi, con febbre, odinofagia, dolore toracico o epigastrico. Per quanto attiene alla fistola esofago-pericardica, al danno termico sulla parete esofagea consegue la necrosi e la perforazione. Il meccanismo, se non si arresta in questo stato, può progredire fino allo pneumopericardio. Per tale ragione, è importante mantenere alta la vigilanza, ai fini del monitoraggio dei pazienti nelle fasi intra e post-operatorie, oltre a dover prevenire ancor prima l'ingiuria termica alla parete esofagea. Nel caso in esame, i rilievi autoptici hanno evidenziato come il primum movens fosse il danno esofageo, determinante nella genesi dell'ulcera penetrante e, quindi, della fistola esofago-pericardica. Al momento della perforazione, quindi, l'improvviso ingresso di aria attraverso la fistola nel sacco pericardico determinava un brusco aumento della pressione estrinseca sulle cavità cardiache. Questa condizione di tamponamento da emo- pneumo-pericardio comportava, di seguito, la riduzione della capacità di riempimento diastolico ventricolare e conseguente riduzione della gittata cardiaca, aggravata dalla persistente e diffusa infiammazione a carattere necrotico- emorragico. Premesso che un'accurata e attenta vigilanza sui pazienti garantisce la possibilità di intervenire nelle complicanze maggiori, non vi sarebbero, nel caso in esame, ad avviso dei consulenti, elementi di negligenza nel monitoraggio, attesa la subitaneità dell'evento avverso, il quale si sarebbe manifestato con segni rivelatori solo al momento del suo verificarsi. Sebbene la complicanza esofagea fosse prevedibile, seppur molto rara, essa non sarebbe stata prevenibile, non sussistendo obiettivamente, dal punto di vista clinico, una situazione tale da indicare la necessità di indagini diverse da quelle esperite. I consulenti hanno illustrato come tra le complicanze frequenti vi sia la pericardite, clinicamente e strumentalmente
11 rilevabile e contrastabile con adeguata terapia e anche in modo cruento ed altre volte, molto raramente, possa verificarsi l'eccezionale fenomeno della fistola esofago-pericardica. Nel ricostruire l'accaduto, i consulenti hanno ipotizzato che si fosse formata sull'esofago una escara (lesione da necrosi), la quale, staccandosi, avrebbe determinato una comunicazione tra i due organi, con penetrazione di aria e sangue nel pericardio, causa del tamponamento cardiaco acuto e della morte. La sintomatologia, quindi, era quella di una pericardite, ma soltanto dopo il distacco dell'escara si sarebbe manifestata la gravissima complicanza della fistola esofago- pericardica ed il repentino aggravamento delle condizioni del paziente. Secondo i consulenti, nonostante la tempestività delle indagini svolte dai sanitari, il tamponamento cardiaco portava al decesso senza dare il tempo per esperire tentativi di intervento e, se anche si fosse effettuata la TAC, difficilmente si sarebbe potuta intravedere la lesione ricoperta dall'escara. Inoltre, secondo loro, sebbene con approcci diagnostici e terapeutici invasivi fosse possibile, per ipotesi, evitare il tamponamento cardiaco, mediante una esofagoscopia ed una procedura di chiusura della breccia esofago-pericardica, l'indagine presentava alto rischio di lesività iatrogena e l'intervento, ove tentato, difficilmente avrebbe evitato la progressione verso l'evento infausto. A parere dei consulenti, infine, la gravità del quadro era tale che interventi instaurati precocemente, ma non indicati dalla sintomatologia, anche cruenti, avrebbero portato alla riparazione della lesione esofagea, ma non avrebbero scongiurato il progredire della pericardite.
3.6. Secondo quanto emerge dalla relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio in questo giudizio, dott. esperto in medicina legale, il quale Persona_4 ha chiesto ed ottenuto di esser coadiuvato da altro ausiliare, dott. , Persona_5 specialista in cardiologia, in termini generali, l'ablazione trans-catetere, oltre ad esser considerata una procedura sicura, è riconosciuta come un trattamento con efficacia superiore rispetto alla terapia farmacologica antiaritmica. Come la gran parte delle procedure invasive, tuttavia, l'ablazione per la fibrillazione atriale non
è scevra di rischi. Una complicanza rarissima, ma potenzialmente fatale, è la formazione di una fistola tra l'atrio e l'esofago, a causa del surriscaldamento eccessivo del tessuto. Nel caso di ablazione con radiofrequenza, la fistola atrio-
12 esofagea è la complicanza più severa, con esigua diffusione (<0,001%-1,2%), ma elevato tasso di mortalità (67%-100%). Sebbene un minimo versamento pericardico sia comune al termine della procedura, è necessario il monitoraggio ecocardiografico per misurarne l'entità nel tempo, anche a fronte di sintomi quali sindrome simil-influenzale, febbre, brividi, tosse, disfagia e possibili effetti neurologici, con esordio clinico dopo tre giorni. Affinché si possa intervenire chirurgicamente, è importante la diagnosi precoce di un'eventuale pericardite, da eseguire mediante TC e/o RM.
3.7. Secondo quanto ancora emerge dalle indagini medico-legali disposte in questa sede, l'ablazione trans-catetere costituiva una scelta terapeutica adeguata alla patologia da cui era affetto il paziente, ossia la fibrillazione atriale parossistica persistente. A parere del consulente, la complicanza insorta, benché rara, era assolutamente prevedibile. Il problema è stabilire se i sanitari fossero consapevoli del rischio di una fistola esofago-pericardica, perché senza pronta diagnosi ed urgente intervento il risultato sarebbe stato fatale. Come evidenziato, il decorso post-operatorio, già al momento del primo ricovero, era caratterizzato dalla comparsa di manifestazioni cliniche trattate con farmaci sintomatici. Il riscontro autoptico sul cadavere permetteva in seguito di accertare che la fistola metteva in comunicazione la superficie posteriore del pericardio con la parete antero-laterale dell'esofago. Non risultando ulteriori interventi eseguiti in tale sede anatomica, se ne trae la conclusione che a causare la descritta fistola, con certezza assoluta, fosse stato l'intervento di ablazione. Sebbene si riconosca la particolare difficoltà nel porre la diagnosi di pericardite iatrogena nell'immediatezza dell'operazione, cioè dal 5 marzo 2014 fino al 7 marzo 2014, viene rimarcato dal consulente che i sintomi non venivano completamente valutati in occasione della visita di controllo, cioè il 12 marzo 2014, con particolare riferimento al dolore toracico ed alla tosse riferiti dal paziente, i quali imponevano ai sanitari di escludere complicanze o, se del caso, intervenire tempestivamente. In tali circostanze, la richiesta di una TAC, ad avviso dell'ausiliare, doveva seguire necessariamente, al fine di accertare, mediante indagine strumentale, questa ed altre complicanze, anche se la sintomatologia si era attenuata, probabilmente per la somministrazione
13 di cortisonici ad alte dosi. Nel soffermarsi sulla diagnosi di pericardite, senza ricercarne l'eziologia, dunque, i sanitari incorrevano in un chiaro ed evidente ritardo diagnostico di una delle complicanze più temibili, quale appunto la fistola esofago-pericardica.
3.8. Secondo quanto ancora emerge dalle indagini medico-legali disposte in questa sede, l'intervento di ablazione, monitorato nel corso dell'esecuzione, in sé, rispettava i valori di erogazione di energia raccomandati dalle linee guida. La registrazione della procedura, conservata su supporto ottico, non fornisce elementi relativi alla diffusione passiva del calore al tessuto circostante, allo spessore adiposo tra tessuto cardiaco e tessuto esofageo ed alla presenza di eventuali linee di ablazione sovrapposte. In ogni caso, l'esame autoptico dimostra come le lesioni derivassero da azione termica. Sotto questo profilo, viene rimarcato dal consulente che la procedura di ablazione trans-catetere è complessa, non routinaria e di particolare difficoltà tecnica e che, in questo caso, sarebbero ravvisabili esclusivamente profili di colpa lieve. Sotto altro profilo, nondimeno, posto che il decesso fu causato da un tamponamento cardiaco per emo-pneumo-pericardio conseguente a una fistola esofago-pericardica, formatasi a seguito dell'intervento ablativo, in una situazione di obiettiva gravità, l'adeguata prevenzione e l'idoneo trattamento della fistola, se tempestivi, avrebbero, con elevata probabilità, evitato il decesso del paziente. In altri termini, i sanitari si uniformavano alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate della comunità scientifica, ma soltanto fino al
14 marzo 2014, allorché, in seguito all'aggravarsi del quadro clinico, si rendeva necessaria l'esecuzione prima di una TAC, al torace, e poi di un intervento chirurgico.
3.9. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere tecnico e le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico nominato d'ufficio in questa sede, avendo l'ausiliare dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo ed avendone riferito gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, senza dar luogo ad alcun motivo per discostarsene.
3.10. Alla consulenza non sono state mosse censure di alcun genere, non avendo le parti formulato osservazioni, nel corso delle operazioni peritali, ed
14 avendo i loro consulenti, anzi, come riferito dall'ausiliare, aderito in modo espresso alle sue conclusioni.
3.11. Alla luce dei risultati istruttori, valutati nel complesso, si deve ritenere quanto segue:
a) che, anche a mettere a base della pretesa risarcitoria un comportamento anteriore all'esecuzione della prestazione medica in senso stretto, sia stata fornita la prova documentale dell'adempimento dell'obbligo informativo e dell'acquisizione del preventivo consenso del paziente rispetto al trattamento sanitario proposto ed alle relative complicanze;
b) che gli attori, assolvendo il proprio onere probatorio, abbiano fornito la prova a loro carico del nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'evento dannoso, sulla base del criterio del più probabile che non, tenuto conto della corrispondenza topografica tra la regione anatomica interessata e la sede di insorgenza della serie di complicanze, nonché tenuto conto della contiguità temporale tra la condotta lesiva e l'esito infausto, e la convenuta, viceversa, non abbia fornito la prova ad essa incombente, l'unica liberatoria, di aver dato esatta esecuzione al trattamento sanitario promesso al paziente, in modo adeguato alle sue effettive condizioni di salute, non solo con riguardo alla difficile tecnica operatoria, ma anche con riguardo alla delicata gestione della fase post-operatoria, oppure la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile ai medici ed alla struttura sanitaria nel suo complesso, vale a dire non prevedibile ed inevitabile con l'uso della diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività sanitaria;
c) che al di fuori dell'esecuzione dell'intervento ablativo, sulla cui speciale difficoltà è condivisibile il responso dei consulenti, sia inapplicabile la limitazione di responsabilità per i danni causati al paziente per imperizia e permanga intatta la responsabilità, invece, per i danni causati al medesimo per negligenza o imprudenza, quand'anche procurati per effetto di scelte diagnostiche o terapeutiche connesse ad una procedura di notevole complessità sul piano tecnico e dirette a rimediare ad errori esecutivi commessi dai chirurghi intervenuti con colpa lieve;
d) che a differenza di quanto suggerito dai consulenti incaricati in sede
15 penale ed in adesione a quanto spiegato con maggior coerenza e persuasività dal consulente incaricato in questa sede, la formazione di una fistola esofago- pericardica, ancorché complicanza rara, non solo fosse ampiamente preventivabile secondo la statistica approntata dalla scienza medica, tanto più di rilievo per la straordinaria mortalità a fronte della ridotta ricorrenza tra i pazienti operati per fibrillazione atriale con tecnica ablativa, ma fosse anche assolutamente prevenibile attraverso l'esperimento di una indagine strumentale completa e tempestiva, estesa alla tomografia computerizzata ed anticipata a quei primi sintomi di forte sofferenza che giustificavano il ricovero del paziente a breve distanza dalla dimissione e nel periodo clinicamente significativo iniziato dopo tre giorni dall'operazione, ed attraverso l'esperimento, altresì, di un intervento chirurgico altrettanto congruo e tempestivo, diretto a risanare la non comune lesione esofagea successiva a procedura ablativa e, soprattutto, la ben più comune ed in questo caso conclamata pericardite, sempre temibile per qualsiasi causa insorta, vale a dire entrambe quelle condizioni patologiche, una remota ed una prossima, che, nel volgere di cinque giorni dal secondo ingresso in ospedale, conducevano al drammatico evento del tamponamento cardiaco e, dopo il tardivo tentativo di rimozione del liquido tramite pericardiocentesi, ormai in emergenza, costituivano antecedenti del tragico evento costituito dal rapido decesso, fondando tutto ciò, in concreto, l'attribuzione delle conseguenze dannose per colpa, anche se lieve;
e) che si possa affermare, in definitiva, la responsabilità della struttura sanitaria per il negligente operato dei medici suoi dipendenti.
3.12. Accertato l'inadempimento, bisogna liquidare i danni, determinandoli nel loro preciso ammontare, distinti per tipologia.
3.13. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali di tipo terminale patiti dalla vittima, risarcibili iure hereditatis, concretamente essi non sono riconoscibili, né quello morale né quello biologico, in quanto il paziente, al rientro dall'esame radiologico ed al precipitare delle condizioni cliniche, non riprendeva più conoscenza, restando privo di lucidità ed inconsapevole dell'imminenza della sua fine, e non sopravviveva per un lasso di tempo apprezzabile, decedendo quasi
16 immediatamente all'insorgere della crisi cardiorespiratoria e proprio nel corso del tentativo di rianimazione.
3.14. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto di parentela patito dai congiunti, risarcibili iure proprio, possono trovare applicazione le ultime tabelle in uso nella giurisprudenza di merito, predisposte dal Tribunale di Milano in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte al fine di attuare un metodo di liquidazione a punti, che preveda, oltre all'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. n. 10579 del 2021). Nel caso in esame, con riferimento alle difese svolte, è possibile ritenere non specificamente contestata la comunanza di vita e, comunque, con ricorso a nozioni di comune esperienza, è possibile raggiungere in via indiretta la prova del legame reciso con il defunto, vittima primaria, in assenza di elementi contrari, presumendo la consistente intensità della relazione affettiva, sia nel ristretto nucleo familiare sia nel più esteso ambito dei rapporti di famiglia. I familiari, quali vittime secondarie, secondo ciò che normalmente accade, a seguito della incolmabile privazione ed inconsolabile sofferenza, non potevano che restare colpiti in modo duro ed aspro dalla prematura scomparsa e restare sconvolti, altresì, dal totale sconvolgimento delle abitudini di vita e delle aspettative esistenziali. Nella valutazione dei danni riflessi, occorre tener conto delle circostanze del caso concreto e, in particolare, della giovane età del malcapitato, al momento del decesso di anni 41, della convivenza sotto lo stesso tetto con la figlia, allora di appena anni 2, e con la moglie, allora di anni 34, e della frequentazione continua ed ininterrotta dei componenti della famiglia d'origine, con relazione di media intensità rispetto ai genitori ottantenni e di minore intensità con i fratelli cinquantenni. Sommati i punti, senza superare il valore massimo tabellare, la perdita del rapporto parentale
è liquidabile equitativamente nella misura di Euro 391.103,18 (limite), in favore di figlia e vedova, nella misura di Euro 168.173,00 (3.911,00 x 43), in favore di
17 ciascun genitore, e nella misura sempre di Euro 168.173,00 (3.911,00 x 43), in favore di ciascun fratello e sorella. Le somme dovute a titolo di danni non patrimoniali, determinate secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali
(giugno 2024), devono essere devalutate, con riferimento al tempo del decesso, rispettivamente nella misura di Euro 327.557,10, in favore di figlia e vedova, nella misura di Euro 140.848,41, in favore di ciascun genitore, e nella misura sempre di
Euro 140.848,41, in favore di ciascun fratello e sorella.
3.15. Quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali derivanti ai superstiti dalla morte del familiare, può essere posto a base del calcolo del danno futuro il reddito netto da ultimo percepito dal defunto, previa detrazione sia del carico fiscale sia della quota riservata a se stesso, cioè della parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, con la successiva applicazione di un coefficiente di capitalizzazione, affinché il risultato corrisponda ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita (cfr. Cass. n. 4186 del 2004; conf. n. 15738 del
2010). Nel caso in esame, sulla base dei prospetti retributivi per le ultime due mensilità e delle dichiarazioni fiscali per le ultime due annualità, prendendo come pacifico lo svolgimento di attività lavorativa con mansioni di commesso di supermercato e superando una certa variabilità dei dati reddituali, è utilizzabile come parametro il reddito mensile medio di Euro 1.000,00. Secondo una massima di comune esperienza, la quota normalmente destinata al soddisfacimento delle esigenze della famiglia può parificarsi alla metà dell'intero reddito, si tratti o meno dell'unico percettore in famiglia, sicché il reddito perduto può essere prudentemente calcolato, su base annuale, per tutto il nucleo familiare in Euro
6.000,00 (500,00 x 12) e per ciascuno dei due componenti rimasti in Euro
3.000,00 (6.000,00 / 2). Il valore monetario che ne risulta, di seguito, va moltiplicato per un coefficiente rappresentativo del mancato apporto economico del defunto, non più disponibile per l'avvenire e diversificato in funzione dell'età di ciascun familiare. Lasciando per ora in disparte il tasso di rendimento, applicato più avanti in maniera globale, il coefficiente di capitalizzazione può essere fissato, secondo una ragionevole proiezione, in un numero pari per la figlia agli anni mancanti al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età (24), in relazione al
18 normale percorso di formazione ed al conseguimento dell'indipendenza economica, e per il coniuge agli anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (31), in relazione alla probabile durata del matrimonio ed alla più breve aspettativa di vita delle persone affette da fibrillazione atriale. Moltiplicati i fattori, il danno futuro è liquidabile equitativamente per la figlia in Euro 72.000,00 (3.000,00 x 24) e per la moglie in
Euro 93.000,00 (3.000,00 x 31). Le somme dovute a titolo di danni patrimoniali, infine, non devono essere devalutate, siccome già riferite all'epoca dell'evento dannoso.
3.16. Ai fini del calcolo, i danni complessivamente ammontano per Pt_1
a Euro 399.557,10, per a Euro 420.557,10, per
[...] Parte_2
a Euro 140.848,41, per a Euro 140.848,41, Parte_3 Parte_4 per a Euro 140.848,41, per a Euro 140.848,41 e per Parte_5 Parte_6
a Euro 140.848,41. Parte_7
3.17. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal decesso, risalente al giorno 18 marzo 2014.
3.18. Sulle somme così liquidate, pari per a Euro 545.511,40, Parte_1 per a Euro 574.182,52, per a Euro Parte_2 Parte_3
192.298,95, per a Euro 192.298,95, per a Euro Parte_4 Parte_5
192.298,95, per a Euro 192.298,95 e per a Euro Parte_6 Parte_7
192.298,95, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. Conclusivamente, la domanda va accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabelle nn. 2 e 25-bis, con la definizione della base di calcolo in riferimento al sesto ed ultimo scaglione (da Euro 260.000,01 a
19 520.000,00) ed i successivi aumenti, due in tutto, fissati ciascuno al 10%, ex art. 6, tra quelli previsti per le cause di valore superiore a Euro 520.000,00 (da Euro
520.000,00 a Euro 1.000.000,00 e da Euro 1.000.000,01 a Euro 2.000.000,00), nonché con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio; nulla è liquidabile in questa sede, tuttavia, per le spese di consulenza, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, in mancanza di domanda dell'ausiliare nel termine di decadenza.
6. Infine, visto l'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di responsabilità medica e sanitaria, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, concluso con esito negativo, in data 29 giugno 2015, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio la convenuta, nonostante la sua regolare convocazione, nonché l'intenzione espressa con apposita nota di non voler nemmeno aderire all'invito, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda e condanna l' al Controparte_1 pagamento: in favore di della somma di Euro 545.511,40; Parte_1 in favore di della somma di Euro 574.182,52; Parte_2 in favore di della somma di Euro 192.298,95; Parte_3 in favore di della somma di Euro 192.298,95; Parte_4 in favore di della somma di Euro 192.298,95; Parte_5 in favore di , della somma di Euro 192.298,95; Parte_6 in favore di , della somma di Euro 192.298,95; Parte_7 in ogni caso, già compresi gli interessi legali maturati sulle somme medesime rivalutate anno per anno, a decorrere dal decesso di oltre agli Persona_1
20 interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) condanna la convenuta al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 1.644,00, a titolo di compensi,
e per il giudizio in Euro 26.948,40, a titolo di compensi, ed in Euro 1.725,81, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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