CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 844/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N. 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021AG0066255 CATASTO-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2335/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha definito il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, chiedendone la riforma.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno intrapreso un percorso conciliativo che si è concluso positivamente con la sottoscrizione di un accordo di conciliazione extragiudiziale, depositato agli atti del presente giudizio, con il quale è stata definita consensualmente la controversia.
Con atto successivo, l'Agenzia delle Entrate ha formalmente chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, istanza cui ha aderito la parte appellata, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione depositata in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo avente ad oggetto la definizione della controversia, con regolamentazione condivisa dei profili sostanziali del rapporto tributario.
La conciliazione, intervenuta nel corso del giudizio di appello e ritualmente comunicata a questa Corte, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dei principi generali in materia di definizione consensuale delle controversie tributarie, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione integrale, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti e della natura conciliativa della definizione della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 844/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N. 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021AG0066255 CATASTO-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2335/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha definito il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, chiedendone la riforma.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno intrapreso un percorso conciliativo che si è concluso positivamente con la sottoscrizione di un accordo di conciliazione extragiudiziale, depositato agli atti del presente giudizio, con il quale è stata definita consensualmente la controversia.
Con atto successivo, l'Agenzia delle Entrate ha formalmente chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, istanza cui ha aderito la parte appellata, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione depositata in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo avente ad oggetto la definizione della controversia, con regolamentazione condivisa dei profili sostanziali del rapporto tributario.
La conciliazione, intervenuta nel corso del giudizio di appello e ritualmente comunicata a questa Corte, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dei principi generali in materia di definizione consensuale delle controversie tributarie, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione integrale, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti e della natura conciliativa della definizione della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente