Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 17.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 3691/2021 R.G. del Ruolo lavoro, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Colombo presso il cui studio, sito in Parte_1
Caserta alla via E. Tazzoli n°1, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, elettivamente domiciliato presso la sede in via CP_2
Galileo Ferraris, n° 4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28.12.2021 impugnava la sentenza n. Parte_1
4326/2021 del Tribunale di Napoli.
In seguito al rinvio disposto dalla Corte ai sensi dell'art. 348 c.p.c., entrambe le parti comparivano all'udienza del 18.3.2024 ma la causa veniva rinviata;
all'udienza del 2.12.2024 nessuna delle parti compariva, veniva pertanto disposto il rinvio ex art. 309 c.p.c.
All'odierna udienza, verificata la mancata comparizione delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c..
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati
(come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini, Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione “e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque,
l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza. Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c., l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
La complessità delle questioni oggetto del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: letto l'art. 309 c.p.c., dichiara la estinzione del processo e ordina che la causa sia cancellata dal ruolo;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Napoli 17.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa