Art. 1. Articolo unico.
Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596 , sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.
Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596 , sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.