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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4321/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. U., 30/06/2025 n. 17603), non si riscontrano, in linea di massima, ostacoli alla sostituzione dell'udienza pubblica con le modalità di celebrazione della stessa ex art. 127 ter c.p.c. (sia nel testo precedente che in quello successivo alle modifiche apportate con D.lgs. n. 164/2024); che, infatti, per quanto attiene specificamente al cd. rito lavoro, la trattazione scritta non deroga all'essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale) ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che oggi avviene in modo automatico e, per quanto disposto dal novellato art. 127 ter ult. co. c.p.c., si considera letto in udienza se il provvedimento viene depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note (come peraltro già affermato in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza, non ravvisandosi ragioni ostative al riguardo ed in mancanza di opposizione delle parti;
viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
N. 4321/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 4321/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in CASORIA alla VIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ROCCO n. 21 presso lo studio dell'Avv. OREFICE ANNAMARIA (c.f.:
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- RICORRENTE
E
(c.f.: , elett.te dom.to in CASORIA alla VIA CP_1 C.F._3
GARIGLIANO n. 12 presso lo studio dell'Avv. CASTIELLO ERNESTO dal quale è rappr.to e difeso come in atti,
- RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con atto di citazione di intimazione di sfratto per morosità ha Parte_1
convenuto in giudizio rappresentando: - di essere proprietaria di un CP_1
appartamento sito in Casoria (NA) alla via Indipendenza, 17, piano terzo, concesso in locazione abitativa ad giusto contratto di locazione del 4.09.2017, CP_1
regolarmente registrato;
- che, in forza del predetto contratto, la locazione doveva avere una durata triennale (dal 4.09.2017 al 3.09.2020) con eventuale rinnovo biennale, con canone di locazione di euro 500,00 mensili;
- che, tuttavia, il conduttore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni mensili di locazione dovuti per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno e Settembre 2019, nonché per i mesi di Marzo, Aprile e Novembre
2020, Maggio 2021, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre ed Ottobre 2024 per un importo pari a € 10.500.00; - che egli non ha ancora rilasciato l'immobile.
Ha dunque domandato l'intimante dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e/o per finita locazione, con condanna del medesimo al rilascio dell'immobile locato con il favore delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il quale, con comparsa di risposta CP_1
ritualmente depositata, si è opposto all'intimato sfratto per morosità, evidenziando di aver
“sempre corrisposto i canoni così come stabilito dalle parti, senza ricevere alcuna ricevuta
dell'avvenuto versamento, e solo gli ultimi tre mesi come da accordi di lasciare casa ha
omesso di versare il mensile”.
Egli dunque, opponendosi alla convalida, ha quindi genericamente contestato la morosità addebitato ed ha, altrettanto genericamente, allegato la sussistenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc.
Con ordinanza del 08/05/2025, denegata la convalida, stante l'opposizione si disponeva il mutamento del rito, con termine per il deposito di memorie integrative e per l'instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo tuttavia il rilascio del bene nel termine del 30.06.2025.
Le parti non hanno depositato memorie integrative, né l'intimato si è costituito in questa fase di giudizio.
***
Preliminarmente, la domanda è procedibile alla luce del verbale di mediazione del
26.06.2025, conclusosi negativamente per mancata partecipazione dell'intimato.
Nel merito, essa è fondata.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'intimato.
Deve rilevarsi come sia pacifico, in giurisprudenza, che “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n° 13533.2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Orbene, la parte attrice ha ampiamente assolto al proprio onere di prova producendo in giudizio il contratto di locazione ed ha dedotto l'inadempimento di controparte, la quale ultima ha solo genericamente contestato la morosità pregressa, senza tuttavia contestare l'omesso pagamento degli “ultimi tre mesi”, circostanza questa di per sé sufficiente a legittimare la risoluzione del contratto in applicazione il disposto di cui all'art. 5 legge n.
392/1978, sulla “predeterminazione” della gravità dell'inadempimento per le locazioni abitative.
Dimostrato quindi il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni intimati in citazione, il suo inadempimento va ritenuto grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.,
essendosi protratto oltre il termine di 20 gg. dalla scadenza dell'obbligazione di pagamento,
in difformità di quanto prescrive l'art. 5 della L. n. 392/1978 [“Salvo quanto previsto
dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza
prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando
l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di
risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”: per le locazioni abitative, invero, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi dell'art. 5 L. 1978 n. 392].
Di contro, difetta la prova, gravante sul debitore, della non imputabilità
dell'inadempimento, posto che, per quanto già detto, le eccezioni del conduttore non valgono a paralizzare la pretesa dell'attore.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione e, in assenza di domande accessorie, considerata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c., null'altro deve prevedersi.
Va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione del 4.09.2017 per grave inadempimento di . CP_1
Le spese vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti alla luce della natura necessaria del giudizio e dell'assenza di domande accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione del 4.09.2017 avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria (NA) alla via Indipendenza, 17, piano terzo per grave inadempimento di;
CP_1
- Spese integralmente compensate tra le parti in causa.
Aversa, 07/07/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. U., 30/06/2025 n. 17603), non si riscontrano, in linea di massima, ostacoli alla sostituzione dell'udienza pubblica con le modalità di celebrazione della stessa ex art. 127 ter c.p.c. (sia nel testo precedente che in quello successivo alle modifiche apportate con D.lgs. n. 164/2024); che, infatti, per quanto attiene specificamente al cd. rito lavoro, la trattazione scritta non deroga all'essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale) ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che oggi avviene in modo automatico e, per quanto disposto dal novellato art. 127 ter ult. co. c.p.c., si considera letto in udienza se il provvedimento viene depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note (come peraltro già affermato in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza, non ravvisandosi ragioni ostative al riguardo ed in mancanza di opposizione delle parti;
viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
N. 4321/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 4321/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in CASORIA alla VIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ROCCO n. 21 presso lo studio dell'Avv. OREFICE ANNAMARIA (c.f.:
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- RICORRENTE
E
(c.f.: , elett.te dom.to in CASORIA alla VIA CP_1 C.F._3
GARIGLIANO n. 12 presso lo studio dell'Avv. CASTIELLO ERNESTO dal quale è rappr.to e difeso come in atti,
- RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con atto di citazione di intimazione di sfratto per morosità ha Parte_1
convenuto in giudizio rappresentando: - di essere proprietaria di un CP_1
appartamento sito in Casoria (NA) alla via Indipendenza, 17, piano terzo, concesso in locazione abitativa ad giusto contratto di locazione del 4.09.2017, CP_1
regolarmente registrato;
- che, in forza del predetto contratto, la locazione doveva avere una durata triennale (dal 4.09.2017 al 3.09.2020) con eventuale rinnovo biennale, con canone di locazione di euro 500,00 mensili;
- che, tuttavia, il conduttore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni mensili di locazione dovuti per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno e Settembre 2019, nonché per i mesi di Marzo, Aprile e Novembre
2020, Maggio 2021, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre ed Ottobre 2024 per un importo pari a € 10.500.00; - che egli non ha ancora rilasciato l'immobile.
Ha dunque domandato l'intimante dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e/o per finita locazione, con condanna del medesimo al rilascio dell'immobile locato con il favore delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il quale, con comparsa di risposta CP_1
ritualmente depositata, si è opposto all'intimato sfratto per morosità, evidenziando di aver
“sempre corrisposto i canoni così come stabilito dalle parti, senza ricevere alcuna ricevuta
dell'avvenuto versamento, e solo gli ultimi tre mesi come da accordi di lasciare casa ha
omesso di versare il mensile”.
Egli dunque, opponendosi alla convalida, ha quindi genericamente contestato la morosità addebitato ed ha, altrettanto genericamente, allegato la sussistenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc.
Con ordinanza del 08/05/2025, denegata la convalida, stante l'opposizione si disponeva il mutamento del rito, con termine per il deposito di memorie integrative e per l'instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo tuttavia il rilascio del bene nel termine del 30.06.2025.
Le parti non hanno depositato memorie integrative, né l'intimato si è costituito in questa fase di giudizio.
***
Preliminarmente, la domanda è procedibile alla luce del verbale di mediazione del
26.06.2025, conclusosi negativamente per mancata partecipazione dell'intimato.
Nel merito, essa è fondata.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'intimato.
Deve rilevarsi come sia pacifico, in giurisprudenza, che “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n° 13533.2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Orbene, la parte attrice ha ampiamente assolto al proprio onere di prova producendo in giudizio il contratto di locazione ed ha dedotto l'inadempimento di controparte, la quale ultima ha solo genericamente contestato la morosità pregressa, senza tuttavia contestare l'omesso pagamento degli “ultimi tre mesi”, circostanza questa di per sé sufficiente a legittimare la risoluzione del contratto in applicazione il disposto di cui all'art. 5 legge n.
392/1978, sulla “predeterminazione” della gravità dell'inadempimento per le locazioni abitative.
Dimostrato quindi il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni intimati in citazione, il suo inadempimento va ritenuto grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.,
essendosi protratto oltre il termine di 20 gg. dalla scadenza dell'obbligazione di pagamento,
in difformità di quanto prescrive l'art. 5 della L. n. 392/1978 [“Salvo quanto previsto
dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza
prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando
l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di
risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”: per le locazioni abitative, invero, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi dell'art. 5 L. 1978 n. 392].
Di contro, difetta la prova, gravante sul debitore, della non imputabilità
dell'inadempimento, posto che, per quanto già detto, le eccezioni del conduttore non valgono a paralizzare la pretesa dell'attore.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione e, in assenza di domande accessorie, considerata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c., null'altro deve prevedersi.
Va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione del 4.09.2017 per grave inadempimento di . CP_1
Le spese vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti alla luce della natura necessaria del giudizio e dell'assenza di domande accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione del 4.09.2017 avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria (NA) alla via Indipendenza, 17, piano terzo per grave inadempimento di;
CP_1
- Spese integralmente compensate tra le parti in causa.
Aversa, 07/07/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.