Articolo 2 della Legge 28 gennaio 1960, n. 17
Articolo 1
Versione
21 febbraio 1960
Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione dei confini del nuovo comune di Giavera del Montello.
Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Arcade ed il comune di Giavera del Montello, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Arcade.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Arcade che sara' inquadrato negli organici del comune di Giavera del Montello sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Entrata in vigore il 21 febbraio 1960