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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 365/2021 emessa dal
Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro in data 8/4/2021, iscritto al n.
565/2021 R.G.L. (cui è riunito il n. 577/2021 RG)
DA
Parte_1
(c.f. , p. iva.: ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Carolina Lussana (c.f.:
) che la rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata:
o al numero di fax 067806855. Email_1
appellante nel n. 565/2021 RG , appellata nel n. 577/21 RG
CONTRO
(c.f.: ), con l'avv. Nicola Strangio (c.f. Controparte_1 C.F._2
), che lo rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le C.F._3
comunicazioni al n. di fax 0964/913120 o indirizzo PEC Email_2
appellato nel n. 565/2021 RG e appellante nel n. 577/2021 RG
e nei confronti di
, OP
- appellata contumace CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto il 29.4.2016 proponeva opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento notificatagli da parte di il 21.3.2016, limitatamente a cinque cartelle CP_3 aventi a oggetto omesso versamento contributo soggettivo preteso dalla Parte_1
per gli anni 2004 ( iscritto nella cartella n. 09420050030857046000), 2005 (portato dalla cartella 09420060022587309000), 2005 e 2006 ( portati dalla cartella n.
09420070025013473000) e infine per gli anni 2007 e 2008, portati rispettivamente dalle cartelle n. 09420080023686990000 e n. 09420100010854572000.
Deduceva la maturata prescrizione dei predetti crediti previdenziali.
Si costituiva in giudizio il , eccependo la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso;
depositava gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle cartelle e i relativi estratti di ruolo.
Il Giudice adito disponeva l' integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
che si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e depositando i Parte_1
ruoli e i solleciti di pagamento interruttivi della prescrizione;
chiedeva altresì di ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc ad di produrre Controparte_5
gli atti della riscossione con cui aveva richiesto il pagamento delle dette cartelle e le rispettive relate di notifica e, in alternativa, che il Tribunale provvedesse ad acquisire tale documentazione tramite i propri poteri officiosi ai sensi dell'art. 421 e 437 cpc.
Il Tribunale affermava che il concessionario della riscossione e Parte_1
avevano fornito prova della notifica delle cartelle e delle richieste di pagamento dei contributi per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2011, mentre per gli altri anni non risultavano prodotti altri validi atti interruttivi della prescrizione, risultando i relativi crediti prescritti;
per l'effetto accoglieva parzialmente il ricorso “per le argomentazioni espresse in parte motiva” ; ritenuta la soccombenza parziale, compensava in parte le spese di lite (senza indicare la misura di compensazione), condannando solo l' al rimborso di € 421,00 da OP
distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La ha proposto appello chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza;
Pt_1
si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con separato gravame iscritto al n. 577/2021 RG ha chiesto a sua volta la CP_1
riforma parziale della sentenza, lamentando: la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice pronunciato sui contributi relativi agli anni 2010 e 2011, che non rientravano nell'oggetto del ricorso;
la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese cui è stata condannata l' , OP
che avrebbero dovuto essere non inferiori a Euro 5.131,00.
Si è costituita la chiedendo la riunione al proprio gravame avverso la Parte_1
stessa sentenza e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al motivo afferente il regolamento delle spese di lite del primo grado.
I due giudizi sono stati riuniti e in entrambi è stata dichiarata contumace. CP_6
Sono state depositate note nel termine del 24 settembre 2024, fissato con decreto presidenziale ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10. 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della è parziale, avendo già il primo giudice ritenuto non prescritti i Pt_1
crediti contributivi relativi agli anni 2007 e 2008 di cui alle cartelle n.
09420080023686990000 e n. 09420100010854572000.
La censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti Pt_1 contributivi: relativi all'anno 2004, iscritti nella cartella n. 09420050030857046000, al 2005, portati dalla cartella 09420060022587309000 e infine agli anni 2005 e 2006, portati dalla cartella n. 09420070025013473000, lamentando l' omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alle istanze istruttorie formulate, in particolare sull'ordine di esibizione nei confronti dell' di ulteriori OP
atti interruttivi della prescrizione e sul mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 421 cpc.
Nella propria memoria oppone che : CP_1
l' istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. era stata proposta dalla controparte nella propria comparsa in primo grado in maniera del tutto generica , limitandosi ad indicare “le relate di notifica delle cartelle relative ai crediti di nonché Parte_1 ai successivi atti della riscossione”, sicché era inammissibile ai sensi dell'art. 94 Disp.
Att. del Codice di Procedura Civile, che prescrive “la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario,
l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”.
Rileva inoltre che: la richiesta dovesse essere considerata tardiva e non ammissibile per violazione degli artt. 345 e 437 cpc;
che mancava perfino la certezza della materiale esistenza di ulteriori atti interruttivi;
l'intervenuta decadenza dalle richieste istruttorie, poiché non reiterate all'udienza di discussione e dunque da reputarsi tacitamente rinunciate.
Ciò posto, è assorbente rilevare che:
con ordinanza del 14.5.2024 questa Corte ha sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. la questione dell' incidenza del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021, che all'art. 4 ha disposto l' automatico annullamento, sia pure condizionato al possesso di un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, dei carichi di importo superiore a
€ 1.000,00 ma inferiore a € 5000,00 (come quelli delle tre cartelle oggetto di gravame); seguiva nota datata 24.6.2024 con la quale depositava messaggio pec dell' CP_1
con l'elenco cartelle/avvisi dei carichi iscritti a ruolo a OP quella data, deducendone che sarebbero state “evidentemente annullate automaticamente ai sensi della normativa richiamata dall'Ecc.ma Corte”; da ultimo, con le note di trattazione scritta depositate il 19.9.024 ha prodotto CP_1
elenco di cartelle/avvisi saldati o sgravati al 26/06/2024 fornito da OP
, tra i quali si rinvengono le cartelle n. 09420050030857046000, n.
[...]
09420060022587309000 e n. 09420070025013473000, oggetto dell'appello proposto da (oggetto di stralcio e/o definizione agevolata), chiedendo Parte_1 per l'effetto di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna alle spese del giudizio a carico della in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Pt_1
Insisteva invece per l'accoglimento del proprio gravame.
Ciò posto , per entrambi gli appelli riuniti ogni questione di merito è superata dal venire meno dell' oggetto del contendere per effetto di definizione ex lege che, come tale esclude, ogni esame del merito e ciò anche ai fini della cosiddetta soccombenza virtuale.
In difetto di più specifiche indicazioni, va rilevato che nel prospetto versato in atti da e proveniente dall' il credito contributivo originario CP_1 OP risulta azzerato in corrispondenza della colonna denominata “stralcio e/o definizione agevolata”, non dunque in quella relativa allo “sgravio”, compilata in detto prospetto per crediti vantati da enti diversi dalla Parte_1
A ben vedere , una volta acclarato l'azzeramento dei crediti per cui è causa da parte dell'agente della riscossione, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali dell' intero giudizio si avrebbe sia nel caso di annullamento ai sensi del c.d. "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021 (che ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sul quale le parti Controparte_7
sono state chiamate a interloquire in corso di causa), che nella diversa ipotesi della cd. rottamazione-ter (ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, cui però alcuna delle parti ha fatto riferimento.
Al primo caso, come ritenuto da questa Corte in numerosi precedenti , può estendersi il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione all'analoga norma contenuta nell'art 4 del D.L. n 119/2018, per il quale l ' annullamento “… opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori”.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
In ogni caso, per consolidata giurisprudenza di legittimità l'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere e le
< ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti > ( tra le molte, Cassazione civile sez. 3, n. 1151/2020); analogamente, Cass. nn. 6298 del
2020 e 28366 del 2021 hanno statuito che non si provvede alla regolazione delle spese perché la definizione agevolata assorbe anche il costo del processo pendente).
L'obbligata pronuncia di cessata materia del contendere non può ricomprendere però il gravame iscritto al n. 577/2021 RG da sia pure per la sola censura di CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché nella parte motiva (richiamata nel dispositivo di sentenza) per un presumibile refuso nell'escludere la prescrizione, per effetto della prova offerta dalle resistenti della notifica delle richieste, si è fatto riferimento anche ai contributi relativi agli anni “2010 e 2011”, dei quali però non vi era traccia nelle cinque cartelle oggetto di opposizione, che si riferivano ai soli anni dal 2004 al 2008.
Per tutte queste ragioni, le spese di lite dei due gradi di giudizio, da riconsiderare per effetto della riforma dell' impugnata sentenza (per la sola parte relativa alla pronuncia di prescrizione di parte dei crediti opposti, sostituita con la declaratoria di cessata materia del contendere, oltre che per precisare l'estraneità dall' oggetto di causa dei contributi per gli anni 2010 e 2011) , vanno nell' intero compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 365/2021 emessa dal Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro in data 8/4/2021 da
[...]
nei confronti di Parte_1 OP
e
contro
Al quale stadio riunito il gravame proposto da
[...] Controparte_1
quest'ultimo e iscritto al n. 577/ 2021 RG:
1)In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara:
cessata la materia del contendere in relazione ai crediti contributivi di cui alle cartelle nn. 09420050030857046000), 09420060022587309000 e 09420070025013473000);
l'estraneità dall'oggetto di causa dei contributi per gli anni 2010 e 2011.
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 365/2021 emessa dal
Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro in data 8/4/2021, iscritto al n.
565/2021 R.G.L. (cui è riunito il n. 577/2021 RG)
DA
Parte_1
(c.f. , p. iva.: ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Carolina Lussana (c.f.:
) che la rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata:
o al numero di fax 067806855. Email_1
appellante nel n. 565/2021 RG , appellata nel n. 577/21 RG
CONTRO
(c.f.: ), con l'avv. Nicola Strangio (c.f. Controparte_1 C.F._2
), che lo rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le C.F._3
comunicazioni al n. di fax 0964/913120 o indirizzo PEC Email_2
appellato nel n. 565/2021 RG e appellante nel n. 577/2021 RG
e nei confronti di
, OP
- appellata contumace CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto il 29.4.2016 proponeva opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento notificatagli da parte di il 21.3.2016, limitatamente a cinque cartelle CP_3 aventi a oggetto omesso versamento contributo soggettivo preteso dalla Parte_1
per gli anni 2004 ( iscritto nella cartella n. 09420050030857046000), 2005 (portato dalla cartella 09420060022587309000), 2005 e 2006 ( portati dalla cartella n.
09420070025013473000) e infine per gli anni 2007 e 2008, portati rispettivamente dalle cartelle n. 09420080023686990000 e n. 09420100010854572000.
Deduceva la maturata prescrizione dei predetti crediti previdenziali.
Si costituiva in giudizio il , eccependo la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso;
depositava gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle cartelle e i relativi estratti di ruolo.
Il Giudice adito disponeva l' integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
che si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e depositando i Parte_1
ruoli e i solleciti di pagamento interruttivi della prescrizione;
chiedeva altresì di ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc ad di produrre Controparte_5
gli atti della riscossione con cui aveva richiesto il pagamento delle dette cartelle e le rispettive relate di notifica e, in alternativa, che il Tribunale provvedesse ad acquisire tale documentazione tramite i propri poteri officiosi ai sensi dell'art. 421 e 437 cpc.
Il Tribunale affermava che il concessionario della riscossione e Parte_1
avevano fornito prova della notifica delle cartelle e delle richieste di pagamento dei contributi per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2011, mentre per gli altri anni non risultavano prodotti altri validi atti interruttivi della prescrizione, risultando i relativi crediti prescritti;
per l'effetto accoglieva parzialmente il ricorso “per le argomentazioni espresse in parte motiva” ; ritenuta la soccombenza parziale, compensava in parte le spese di lite (senza indicare la misura di compensazione), condannando solo l' al rimborso di € 421,00 da OP
distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La ha proposto appello chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza;
Pt_1
si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con separato gravame iscritto al n. 577/2021 RG ha chiesto a sua volta la CP_1
riforma parziale della sentenza, lamentando: la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice pronunciato sui contributi relativi agli anni 2010 e 2011, che non rientravano nell'oggetto del ricorso;
la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese cui è stata condannata l' , OP
che avrebbero dovuto essere non inferiori a Euro 5.131,00.
Si è costituita la chiedendo la riunione al proprio gravame avverso la Parte_1
stessa sentenza e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al motivo afferente il regolamento delle spese di lite del primo grado.
I due giudizi sono stati riuniti e in entrambi è stata dichiarata contumace. CP_6
Sono state depositate note nel termine del 24 settembre 2024, fissato con decreto presidenziale ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10. 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della è parziale, avendo già il primo giudice ritenuto non prescritti i Pt_1
crediti contributivi relativi agli anni 2007 e 2008 di cui alle cartelle n.
09420080023686990000 e n. 09420100010854572000.
La censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti Pt_1 contributivi: relativi all'anno 2004, iscritti nella cartella n. 09420050030857046000, al 2005, portati dalla cartella 09420060022587309000 e infine agli anni 2005 e 2006, portati dalla cartella n. 09420070025013473000, lamentando l' omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alle istanze istruttorie formulate, in particolare sull'ordine di esibizione nei confronti dell' di ulteriori OP
atti interruttivi della prescrizione e sul mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 421 cpc.
Nella propria memoria oppone che : CP_1
l' istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. era stata proposta dalla controparte nella propria comparsa in primo grado in maniera del tutto generica , limitandosi ad indicare “le relate di notifica delle cartelle relative ai crediti di nonché Parte_1 ai successivi atti della riscossione”, sicché era inammissibile ai sensi dell'art. 94 Disp.
Att. del Codice di Procedura Civile, che prescrive “la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario,
l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”.
Rileva inoltre che: la richiesta dovesse essere considerata tardiva e non ammissibile per violazione degli artt. 345 e 437 cpc;
che mancava perfino la certezza della materiale esistenza di ulteriori atti interruttivi;
l'intervenuta decadenza dalle richieste istruttorie, poiché non reiterate all'udienza di discussione e dunque da reputarsi tacitamente rinunciate.
Ciò posto, è assorbente rilevare che:
con ordinanza del 14.5.2024 questa Corte ha sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. la questione dell' incidenza del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021, che all'art. 4 ha disposto l' automatico annullamento, sia pure condizionato al possesso di un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, dei carichi di importo superiore a
€ 1.000,00 ma inferiore a € 5000,00 (come quelli delle tre cartelle oggetto di gravame); seguiva nota datata 24.6.2024 con la quale depositava messaggio pec dell' CP_1
con l'elenco cartelle/avvisi dei carichi iscritti a ruolo a OP quella data, deducendone che sarebbero state “evidentemente annullate automaticamente ai sensi della normativa richiamata dall'Ecc.ma Corte”; da ultimo, con le note di trattazione scritta depositate il 19.9.024 ha prodotto CP_1
elenco di cartelle/avvisi saldati o sgravati al 26/06/2024 fornito da OP
, tra i quali si rinvengono le cartelle n. 09420050030857046000, n.
[...]
09420060022587309000 e n. 09420070025013473000, oggetto dell'appello proposto da (oggetto di stralcio e/o definizione agevolata), chiedendo Parte_1 per l'effetto di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna alle spese del giudizio a carico della in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Pt_1
Insisteva invece per l'accoglimento del proprio gravame.
Ciò posto , per entrambi gli appelli riuniti ogni questione di merito è superata dal venire meno dell' oggetto del contendere per effetto di definizione ex lege che, come tale esclude, ogni esame del merito e ciò anche ai fini della cosiddetta soccombenza virtuale.
In difetto di più specifiche indicazioni, va rilevato che nel prospetto versato in atti da e proveniente dall' il credito contributivo originario CP_1 OP risulta azzerato in corrispondenza della colonna denominata “stralcio e/o definizione agevolata”, non dunque in quella relativa allo “sgravio”, compilata in detto prospetto per crediti vantati da enti diversi dalla Parte_1
A ben vedere , una volta acclarato l'azzeramento dei crediti per cui è causa da parte dell'agente della riscossione, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali dell' intero giudizio si avrebbe sia nel caso di annullamento ai sensi del c.d. "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021 (che ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sul quale le parti Controparte_7
sono state chiamate a interloquire in corso di causa), che nella diversa ipotesi della cd. rottamazione-ter (ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, cui però alcuna delle parti ha fatto riferimento.
Al primo caso, come ritenuto da questa Corte in numerosi precedenti , può estendersi il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione all'analoga norma contenuta nell'art 4 del D.L. n 119/2018, per il quale l ' annullamento “… opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori”.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
In ogni caso, per consolidata giurisprudenza di legittimità l'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere e le
< ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti > ( tra le molte, Cassazione civile sez. 3, n. 1151/2020); analogamente, Cass. nn. 6298 del
2020 e 28366 del 2021 hanno statuito che non si provvede alla regolazione delle spese perché la definizione agevolata assorbe anche il costo del processo pendente).
L'obbligata pronuncia di cessata materia del contendere non può ricomprendere però il gravame iscritto al n. 577/2021 RG da sia pure per la sola censura di CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché nella parte motiva (richiamata nel dispositivo di sentenza) per un presumibile refuso nell'escludere la prescrizione, per effetto della prova offerta dalle resistenti della notifica delle richieste, si è fatto riferimento anche ai contributi relativi agli anni “2010 e 2011”, dei quali però non vi era traccia nelle cinque cartelle oggetto di opposizione, che si riferivano ai soli anni dal 2004 al 2008.
Per tutte queste ragioni, le spese di lite dei due gradi di giudizio, da riconsiderare per effetto della riforma dell' impugnata sentenza (per la sola parte relativa alla pronuncia di prescrizione di parte dei crediti opposti, sostituita con la declaratoria di cessata materia del contendere, oltre che per precisare l'estraneità dall' oggetto di causa dei contributi per gli anni 2010 e 2011) , vanno nell' intero compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 365/2021 emessa dal Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro in data 8/4/2021 da
[...]
nei confronti di Parte_1 OP
e
contro
Al quale stadio riunito il gravame proposto da
[...] Controparte_1
quest'ultimo e iscritto al n. 577/ 2021 RG:
1)In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara:
cessata la materia del contendere in relazione ai crediti contributivi di cui alle cartelle nn. 09420050030857046000), 09420060022587309000 e 09420070025013473000);
l'estraneità dall'oggetto di causa dei contributi per gli anni 2010 e 2011.
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)