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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. R.G. 1806 DELL'ANNO 2023
N.R.G. 1806/2023
È presente per l'avv. Marco Mocci. Parte_1
È, altresì, presente per l'avv. Rosa Mineo in sostituzione degli avv. Raffaele Zurlo e Controparte_1
Andrea Ornati
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies co.1 c.p.c.
A questo punto, i difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. N . 1 8 0 6 / 2 0 2 3 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1806 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bagheria (PA) via Palagonia n. 102 presso lo studio dell'avv. Marco
Mocci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125, presso lo studio degli avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
364/2023 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 14.601,90 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di Controparte_1
Parte opponente nell'atto di citazione evidenziava l'illegittimità delle pretese nei suoi confronti avanzate, e, preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei diritti di credito vantati dal creditore procedente per estinzione ordinaria ex art. 2946 e 2953 cc.
Contestava, altresì, la legittimazione ad agire di nonché il “quantum” Controparte_1 dell'importo azionato, in quanto non dovuto, e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava integralmente gli avversi assunti, e concludeva Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutività del d.i. n. 364/2023; - nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.03.2024, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione e veniva assegnato alle parti termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
All'udienza del 07.11.2024, trascorsi infruttuosamente i termini per la proposizione della domanda di mediazione, stante il mancato avvio della stessa, parte opposta chiedeva la concessione di un nuovo termine per instaurare il procedimento di mediazione e parte opponente non si opponeva.
Non veniva concesso il chiesto termine.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies co. 1 c.p.c..
*****
Tutto quanto sopra detto, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Nello specifico, nel caso in esame, la domanda principale verte in materia di contratti bancari e dunque ricade nel disposto dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, a tenore del quale chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Altresì, il legislatore prevede che il mancato esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti termine per iniziare il procedimento in parola. Ciò precisato, sempre in base al quadro normativo, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione è idoneo a far dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, è stato assegnato termine alle parti con ordinanza del 23.03.2024 per l'esperimento del procedimento di mediazione, il quale non è stato avviato.
Sussistono, pertanto, le ragioni per dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Si precisa, in punto di diritto, che l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28/2010, fa gravare sull'ingiungente-opposto l'onere di introdurre il procedimento di mediazione. Soluzione, tra l'altro, avallata anche dalla Suprema Corte sulla base del precedente quadro normativo (cfr. Cass. SS.UU.
n. 19596/2020).
Va ricordato, altresì, che il presupposto per la remissione in termini è che la parte sia incorsa in una decadenza per una causa a lei non imputabile, così come prescritto dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, tale presupposto non ricorre, giacché l'opposta non ha dimostrato la sussistenza di nessuna causa a lei non imputabile ostativa all'attivazione del procedimento di mediazione.
Deve, in definitiva, statuirsi la declaratoria di improcedibilità della domanda, trattandosi d'altronde, di termine perentorio e, quindi, non rimesso alla libera disponibilità delle parti.
Per l'effetto deve pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., ai valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate (scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00;). Spese da corrispondersi in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R.
n.115/2002 stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
b) per l'effetto di cui al punto a) revoca il decreto ingiuntivo n. 364/2023 emesso da questo
Tribunale; c) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre iva (se dovuta),
c.p.a. e spese generali, come per legge, e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Termini Imerese, 29/01/2025
Il Giudice
Andrea Quintavalle
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. R.G. 1806 DELL'ANNO 2023
N.R.G. 1806/2023
È presente per l'avv. Marco Mocci. Parte_1
È, altresì, presente per l'avv. Rosa Mineo in sostituzione degli avv. Raffaele Zurlo e Controparte_1
Andrea Ornati
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies co.1 c.p.c.
A questo punto, i difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. N . 1 8 0 6 / 2 0 2 3 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1806 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bagheria (PA) via Palagonia n. 102 presso lo studio dell'avv. Marco
Mocci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125, presso lo studio degli avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
364/2023 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 14.601,90 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di Controparte_1
Parte opponente nell'atto di citazione evidenziava l'illegittimità delle pretese nei suoi confronti avanzate, e, preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei diritti di credito vantati dal creditore procedente per estinzione ordinaria ex art. 2946 e 2953 cc.
Contestava, altresì, la legittimazione ad agire di nonché il “quantum” Controparte_1 dell'importo azionato, in quanto non dovuto, e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava integralmente gli avversi assunti, e concludeva Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutività del d.i. n. 364/2023; - nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.03.2024, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione e veniva assegnato alle parti termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
All'udienza del 07.11.2024, trascorsi infruttuosamente i termini per la proposizione della domanda di mediazione, stante il mancato avvio della stessa, parte opposta chiedeva la concessione di un nuovo termine per instaurare il procedimento di mediazione e parte opponente non si opponeva.
Non veniva concesso il chiesto termine.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies co. 1 c.p.c..
*****
Tutto quanto sopra detto, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Nello specifico, nel caso in esame, la domanda principale verte in materia di contratti bancari e dunque ricade nel disposto dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, a tenore del quale chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Altresì, il legislatore prevede che il mancato esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti termine per iniziare il procedimento in parola. Ciò precisato, sempre in base al quadro normativo, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione è idoneo a far dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, è stato assegnato termine alle parti con ordinanza del 23.03.2024 per l'esperimento del procedimento di mediazione, il quale non è stato avviato.
Sussistono, pertanto, le ragioni per dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Si precisa, in punto di diritto, che l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28/2010, fa gravare sull'ingiungente-opposto l'onere di introdurre il procedimento di mediazione. Soluzione, tra l'altro, avallata anche dalla Suprema Corte sulla base del precedente quadro normativo (cfr. Cass. SS.UU.
n. 19596/2020).
Va ricordato, altresì, che il presupposto per la remissione in termini è che la parte sia incorsa in una decadenza per una causa a lei non imputabile, così come prescritto dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, tale presupposto non ricorre, giacché l'opposta non ha dimostrato la sussistenza di nessuna causa a lei non imputabile ostativa all'attivazione del procedimento di mediazione.
Deve, in definitiva, statuirsi la declaratoria di improcedibilità della domanda, trattandosi d'altronde, di termine perentorio e, quindi, non rimesso alla libera disponibilità delle parti.
Per l'effetto deve pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., ai valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate (scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00;). Spese da corrispondersi in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R.
n.115/2002 stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
b) per l'effetto di cui al punto a) revoca il decreto ingiuntivo n. 364/2023 emesso da questo
Tribunale; c) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre iva (se dovuta),
c.p.a. e spese generali, come per legge, e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Termini Imerese, 29/01/2025
Il Giudice
Andrea Quintavalle