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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7573/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7573/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa per procura allegata all'atto introduttivo dall'Avv. Roberta
NATALE, presso il cui studio - in Napoli, Via S. Veniero n. 17 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Maria PICCOLO, presso il cui studio - in Casalnuovo di Napoli, Via Nazionale delle Puglie n. 371 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«
1. accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposto, non è pari a € 30.917,14 e dichiarare
l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto per le somme non dovute.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento della difesa spiegata dall'odierna opposta: A- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della proposta Opposizione, manifestamente pretestuosa, strumentale ed ispirata da finalità puramente dilatorie e, per l'effetto, anche a mente della sostanziale ricognizione del debito operata dall'opponente, rigettare integralmente l'Opposizione avversaria riconoscendo la correttezza dei calcoli eseguiti dall'esponente e, dunque, delle somme precettate confermando perciò la piena validità ed efficacia dell'opposto Atto di precetto e legittimando la creditrice procedente dare seguito all'azione esecutiva intrapresa nei confronti della B - Governo delle Parte_1 spese di lite: in conseguenza dell'auspicata pronuncia di rigetto dell'Opposizione avversaria: - condannare Controparte al pagamento di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c.; - al contempo, tenuto conto del tenore dell'Opposizione avversaria e della sostanziale ricognizione del debito operata da Controparte, ravvisare nella condotta di quest'ultima gli estremi della “lite temeraria” legittimanti l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ., ha formulato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 25.5.2023, su istanza di CP_1 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.917,14 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1663/2019 del Tribunale Nola.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) l'inesattezza del quantum debeatur indicato nel precetto sia in punto di sorte capitale che di interessi di mora;
b) di aver corrisposto alla
[...]
in data 4.5.2022, un acconto di € 4.000,00, non detratto tuttavia dalla somma precettata di € CP_1
30.917,14; conseguentemente l'importo dovuto sarebbe pari ad € 26.917,14 (€ 30.917,14 - €
4.000,00); c) in via gradata, l'inesatto calcolo degli interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture fino alla data del pagamento dell'acconto di € 4.000,00; gli interessi dovuti calcolati al 4.5.2022 ammonterebbero ad € 7.954,49. Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenuta CP_1
«manifestamente pretestuosa, strumentale»; nello specifico, ha dedotto: a) la correttezza dei calcoli eseguiti sia in relazione alla somma vantata a titolo di capitale che con riferimento agli interessi moratori maturati;
ha allegato un precedente atto di precetto notificato a in Parte_1 data 27.12.2022 (cfr. All. 2), nel quale era stato decurtato l'importo di € 4.000,00, ricevuto dalla debitrice a mezzo bonifico con causale «acconto sorta capitale decreto ingiuntivo»; c) di aver applicato il criterio di cui all'art. 1194 cod. civ., distribuendo la somma ricevuta prima in conto spese e interessi, nulla in conto capitale;
d) in merito agli interessi moratori, gli stessi hanno continuato a maturare sulla stessa sorte capitale rimasta invariata, considerato che l'acconto di €
4.000,00 era risultato appena sufficiente a coprire le spese e parte degli interessi maturati;
e) gli interessi moratori sono stati calcolati con decorrenza dal trentesimo giorno successivo rispetto alla data di emissione delle fatture «sebbene, in virtù del decreto ingiuntivo, gli interessi in questione erano dovuti dalla scadenza delle fatture» (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione).
Parte opponente, nella memoria ex art. 171 ter - n. 1 cod. proc. civ., ha dedotto che gli interessi dovevano essere calcolati dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture poiché nel contratto sottoscritto inter partes era previsto il pagamento del «costo delle spedizioni e degli eventuali servizi accessori a mezzo Ricevuta Bancaria a 60 giorni dalla data della fattura riepilogativa emessa fine mese». nella memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ. ha viceversa dedotto che la CP_1 richiesta di applicabilità dell'accordo, contenuto nel contratto, inerente la modalità di pagamento delle fatture («Ricevuta Bancaria a 60 giorni dalla data della fattura riepilogativa emessa fine mese») risulta incoerente con l'avvenuto disconoscimento del contratto effettuato dalla debitrice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. pag. 8 memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ. della . CP_1
Nella stessa memoria, ha aggiunto che anche applicando il criterio di calcolo seguito CP_1 dall'opponente - id est calcolando gli interessi con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di emissione delle singole fatture fino al 4.5.2022 - la differenza tra i due importi risulta pari ad €
151,36 (all. 4).
Il Giudice, con provvedimento del 19.3.2024, rilevato che le parti non avevano formulato richieste istruttorie, ha fissato l'udienza del 3.3.2025 per rimettere la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle memorie.
All'udienza del 3.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è passata in decisione.
******
Con il primo motivo di opposizione, ha dedotto la mancata decurtazione Parte_1 dell'acconto versato di € 4.000,00, corrisposto tramite bonifico in data 4.5.2022. La doglianza risulta infondata in quanto parte opposta ha documentato di aver detratto l'acconto ricevuto in un precedente precetto notificato alla debitrice in data 27.12.2022 (cfr. all. 2 parte opposta).
L'avvenuta decurtazione dell'importo risulta documentalmente provata dal prospetto di calcolo inserito nel precedente precetto notificato, confrontato con il prospetto di calcolo del precetto opposto nel presente giudizio.
Risulta inoltre corretta l'imputazione del pagamento ricevuto operata da parte opposta secondo il criterio di cui all'art. 1194 cod. civ., ossia prima in conto spese e successivamente in conto interessi moratori, non essendo intercorso alcun accordo con il debitore per l'imputazione della somma in acconto del capitale.
Invero, mentre gli artt. 1193 e 1195 cod. civ. riservano al debitore la volontà sovrana nello stabilire l'imputazione dell'adempimento con la precisazione che, se vi provvede il creditore nella quietanza che il debitore accetta, quest'ultimo non può poi dolersi dell'imputazione se non in ipotesi eccezionali, l'art. 1194 cod. civ. pone un limite alla discrezionalità del debitore nella scelta sulla modalità di imputazione;
la citata norma prevede, infatti, che «il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi».
Il debitore non può dunque unilateralmente imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese: una sua indicazione in tal senso sarebbe priva di efficacia.
Una deroga a tale regola generale è possibile, ma la scelta del debitore in tal senso deve trovare il consenso del creditore, che dovrà autorizzare una tale imputazione per lui dannosa.
La ragione è evidente: la disposizione di cui all'art 1194 cod. civ. sull'imputazione agli interessi tutela il creditore, prevedendo che - dopo il pagamento - permanga un credito in linea appunto capitale quanto più elevato possibile, tale da permettere la maturazione di interessi sulla somma più ampia possibile. L'imputazione al capitale invece che agli interessi e alle spese farebbe sopravvivere meno capitale e più oneri accessori, come tali di regola improduttivi di frutti.
Nella fattispecie, parte opponente, non ha fornito la prova dell'avvenuto consenso del creditore all'imputazione dell'acconto in conto capitale, onere probatorio - questo - posto a suo carico (Cass.,
27 ottobre 2006, n. 23143; Cass., 20 maggio 2005, n. 10692; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053).
Venendo poi al secondo motivo di opposizione, con il quale si lamenta l'erronea quantificazione degli interessi di mora, si rendono necessarie alcune precisazioni.
Parte opposta ha calcolato gli interessi moratori dal trentesimo giorno successivo all'emissione delle fatture anziché dal sessantesimo giorno successivo alla loro emissione, come dedotto dall'opponente sulla base delle condizioni di cui ad al contratto sottoscritto tra le parti, che non risulta essere stato allegato nel presente giudizio da parte opponente;
si deve rilevare in ogni caso che parte opposta ha riconosciuto tale pattuizione laddove ha dedotto che il contratto prevedeva il pagamento a sessanta giorni - con la dicitura «Ricevuta Bancaria a 60 giorni dalla data della fattura riepilogativa emessa fine mese» (pag.ne 7/8 memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ.) - e che è stato disconosciuto dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, sulla base di quanto disposto nel titolo esecutivo oggetto di precetto, ove si ingiunge il pagamento della somma di € 23.011,11 «oltre interessi al tasso di cui al D.L. 231/02 dalle scadenze delle fatture e sino al soddisfo» (all. E parte opposta), e tenuto conto delle condizioni di cui ad al contratto sottoscritto tra le parti, in effetti il conteggio degli interessi moratori doveva essere calcolato a partire dal sessantesimo giorno successivo alle singole scadenze delle fatture.
In conclusione, ritenendo corretta l'imputazione del pagamento dell'acconto di € 4.000,00 operata da parte opposta e ritenuto che il conteggio degli interessi moratori debba essere effettuato a partire dal sessantesimo giorno anziché dal trentesimo giorno successivo all'emissione delle fatture, risulta una differenza di € 151,36 a favore dell'opponente (cfr. calcolo pag. 8 comparsa conclusionale
. CP_1
Nondimeno, la precettazione di una somma superiore a quella dovuta non travolge l'atto per intero, ma ha inefficacia parziale per la somma eccedente, donde l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., sentenza n. 7207/2014), che - nella fattispecie - risulta pari ad €
30.765,78, importo quest'ultimo correttamente sostenuto dal titolo esecutivo oggetto di precetto.
Non si ritengono sussistenti nella fattispecie i presupposti ex art. 96 cod. proc. civ. atteso che la condotta processuale della convenuta non ha integrato gli estremi dell'abuso del processo (per avere agito o resistito pretestuosamente), anche in ragione della parziale soccombenza della parte opposta, sebbene minima.
Per i motivi appena esposti, l'opposizione è parzialmente accolta nei limiti dell'accertata illegittimità dell'atto di precetto opposto per la voce pari ad € 151,36, erroneamente aggiunta e conteggiata nella somma precettata.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta, le spese di lite sono compensate per
1/2 e, operata la compensazione, si pongono per il resto a carico di parte opponente, soccombente in via prevalente: la restante parte delle spese si liquida poi come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, nei valori tra i minimi e i medi in ogni fase, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività defensionale espletata e della fase istruttoria consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 7573/2023 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione limitatamente all'importo di € 151,36 e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del titolo azionato per la somma di € 30.765,78;
2. compensa per un mezzo le spese di lite e, già operata la compensazione, condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le residue spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, Cap e Iva come per legge.
Firenze 9 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7573/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa per procura allegata all'atto introduttivo dall'Avv. Roberta
NATALE, presso il cui studio - in Napoli, Via S. Veniero n. 17 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Maria PICCOLO, presso il cui studio - in Casalnuovo di Napoli, Via Nazionale delle Puglie n. 371 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«
1. accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposto, non è pari a € 30.917,14 e dichiarare
l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto per le somme non dovute.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento della difesa spiegata dall'odierna opposta: A- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della proposta Opposizione, manifestamente pretestuosa, strumentale ed ispirata da finalità puramente dilatorie e, per l'effetto, anche a mente della sostanziale ricognizione del debito operata dall'opponente, rigettare integralmente l'Opposizione avversaria riconoscendo la correttezza dei calcoli eseguiti dall'esponente e, dunque, delle somme precettate confermando perciò la piena validità ed efficacia dell'opposto Atto di precetto e legittimando la creditrice procedente dare seguito all'azione esecutiva intrapresa nei confronti della B - Governo delle Parte_1 spese di lite: in conseguenza dell'auspicata pronuncia di rigetto dell'Opposizione avversaria: - condannare Controparte al pagamento di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c.; - al contempo, tenuto conto del tenore dell'Opposizione avversaria e della sostanziale ricognizione del debito operata da Controparte, ravvisare nella condotta di quest'ultima gli estremi della “lite temeraria” legittimanti l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ., ha formulato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 25.5.2023, su istanza di CP_1 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.917,14 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1663/2019 del Tribunale Nola.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) l'inesattezza del quantum debeatur indicato nel precetto sia in punto di sorte capitale che di interessi di mora;
b) di aver corrisposto alla
[...]
in data 4.5.2022, un acconto di € 4.000,00, non detratto tuttavia dalla somma precettata di € CP_1
30.917,14; conseguentemente l'importo dovuto sarebbe pari ad € 26.917,14 (€ 30.917,14 - €
4.000,00); c) in via gradata, l'inesatto calcolo degli interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture fino alla data del pagamento dell'acconto di € 4.000,00; gli interessi dovuti calcolati al 4.5.2022 ammonterebbero ad € 7.954,49. Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenuta CP_1
«manifestamente pretestuosa, strumentale»; nello specifico, ha dedotto: a) la correttezza dei calcoli eseguiti sia in relazione alla somma vantata a titolo di capitale che con riferimento agli interessi moratori maturati;
ha allegato un precedente atto di precetto notificato a in Parte_1 data 27.12.2022 (cfr. All. 2), nel quale era stato decurtato l'importo di € 4.000,00, ricevuto dalla debitrice a mezzo bonifico con causale «acconto sorta capitale decreto ingiuntivo»; c) di aver applicato il criterio di cui all'art. 1194 cod. civ., distribuendo la somma ricevuta prima in conto spese e interessi, nulla in conto capitale;
d) in merito agli interessi moratori, gli stessi hanno continuato a maturare sulla stessa sorte capitale rimasta invariata, considerato che l'acconto di €
4.000,00 era risultato appena sufficiente a coprire le spese e parte degli interessi maturati;
e) gli interessi moratori sono stati calcolati con decorrenza dal trentesimo giorno successivo rispetto alla data di emissione delle fatture «sebbene, in virtù del decreto ingiuntivo, gli interessi in questione erano dovuti dalla scadenza delle fatture» (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione).
Parte opponente, nella memoria ex art. 171 ter - n. 1 cod. proc. civ., ha dedotto che gli interessi dovevano essere calcolati dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture poiché nel contratto sottoscritto inter partes era previsto il pagamento del «costo delle spedizioni e degli eventuali servizi accessori a mezzo Ricevuta Bancaria a 60 giorni dalla data della fattura riepilogativa emessa fine mese». nella memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ. ha viceversa dedotto che la CP_1 richiesta di applicabilità dell'accordo, contenuto nel contratto, inerente la modalità di pagamento delle fatture («Ricevuta Bancaria a 60 giorni dalla data della fattura riepilogativa emessa fine mese») risulta incoerente con l'avvenuto disconoscimento del contratto effettuato dalla debitrice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. pag. 8 memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ. della . CP_1
Nella stessa memoria, ha aggiunto che anche applicando il criterio di calcolo seguito CP_1 dall'opponente - id est calcolando gli interessi con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di emissione delle singole fatture fino al 4.5.2022 - la differenza tra i due importi risulta pari ad €
151,36 (all. 4).
Il Giudice, con provvedimento del 19.3.2024, rilevato che le parti non avevano formulato richieste istruttorie, ha fissato l'udienza del 3.3.2025 per rimettere la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle memorie.
All'udienza del 3.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è passata in decisione.
******
Con il primo motivo di opposizione, ha dedotto la mancata decurtazione Parte_1 dell'acconto versato di € 4.000,00, corrisposto tramite bonifico in data 4.5.2022. La doglianza risulta infondata in quanto parte opposta ha documentato di aver detratto l'acconto ricevuto in un precedente precetto notificato alla debitrice in data 27.12.2022 (cfr. all. 2 parte opposta).
L'avvenuta decurtazione dell'importo risulta documentalmente provata dal prospetto di calcolo inserito nel precedente precetto notificato, confrontato con il prospetto di calcolo del precetto opposto nel presente giudizio.
Risulta inoltre corretta l'imputazione del pagamento ricevuto operata da parte opposta secondo il criterio di cui all'art. 1194 cod. civ., ossia prima in conto spese e successivamente in conto interessi moratori, non essendo intercorso alcun accordo con il debitore per l'imputazione della somma in acconto del capitale.
Invero, mentre gli artt. 1193 e 1195 cod. civ. riservano al debitore la volontà sovrana nello stabilire l'imputazione dell'adempimento con la precisazione che, se vi provvede il creditore nella quietanza che il debitore accetta, quest'ultimo non può poi dolersi dell'imputazione se non in ipotesi eccezionali, l'art. 1194 cod. civ. pone un limite alla discrezionalità del debitore nella scelta sulla modalità di imputazione;
la citata norma prevede, infatti, che «il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi».
Il debitore non può dunque unilateralmente imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese: una sua indicazione in tal senso sarebbe priva di efficacia.
Una deroga a tale regola generale è possibile, ma la scelta del debitore in tal senso deve trovare il consenso del creditore, che dovrà autorizzare una tale imputazione per lui dannosa.
La ragione è evidente: la disposizione di cui all'art 1194 cod. civ. sull'imputazione agli interessi tutela il creditore, prevedendo che - dopo il pagamento - permanga un credito in linea appunto capitale quanto più elevato possibile, tale da permettere la maturazione di interessi sulla somma più ampia possibile. L'imputazione al capitale invece che agli interessi e alle spese farebbe sopravvivere meno capitale e più oneri accessori, come tali di regola improduttivi di frutti.
Nella fattispecie, parte opponente, non ha fornito la prova dell'avvenuto consenso del creditore all'imputazione dell'acconto in conto capitale, onere probatorio - questo - posto a suo carico (Cass.,
27 ottobre 2006, n. 23143; Cass., 20 maggio 2005, n. 10692; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053).
Venendo poi al secondo motivo di opposizione, con il quale si lamenta l'erronea quantificazione degli interessi di mora, si rendono necessarie alcune precisazioni.
Parte opposta ha calcolato gli interessi moratori dal trentesimo giorno successivo all'emissione delle fatture anziché dal sessantesimo giorno successivo alla loro emissione, come dedotto dall'opponente sulla base delle condizioni di cui ad al contratto sottoscritto tra le parti, che non risulta essere stato allegato nel presente giudizio da parte opponente;
si deve rilevare in ogni caso che parte opposta ha riconosciuto tale pattuizione laddove ha dedotto che il contratto prevedeva il pagamento a sessanta giorni - con la dicitura «Ricevuta Bancaria a 60 giorni dalla data della fattura riepilogativa emessa fine mese» (pag.ne 7/8 memoria ex art. 171 ter - n. 2 cod. proc. civ.) - e che è stato disconosciuto dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, sulla base di quanto disposto nel titolo esecutivo oggetto di precetto, ove si ingiunge il pagamento della somma di € 23.011,11 «oltre interessi al tasso di cui al D.L. 231/02 dalle scadenze delle fatture e sino al soddisfo» (all. E parte opposta), e tenuto conto delle condizioni di cui ad al contratto sottoscritto tra le parti, in effetti il conteggio degli interessi moratori doveva essere calcolato a partire dal sessantesimo giorno successivo alle singole scadenze delle fatture.
In conclusione, ritenendo corretta l'imputazione del pagamento dell'acconto di € 4.000,00 operata da parte opposta e ritenuto che il conteggio degli interessi moratori debba essere effettuato a partire dal sessantesimo giorno anziché dal trentesimo giorno successivo all'emissione delle fatture, risulta una differenza di € 151,36 a favore dell'opponente (cfr. calcolo pag. 8 comparsa conclusionale
. CP_1
Nondimeno, la precettazione di una somma superiore a quella dovuta non travolge l'atto per intero, ma ha inefficacia parziale per la somma eccedente, donde l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., sentenza n. 7207/2014), che - nella fattispecie - risulta pari ad €
30.765,78, importo quest'ultimo correttamente sostenuto dal titolo esecutivo oggetto di precetto.
Non si ritengono sussistenti nella fattispecie i presupposti ex art. 96 cod. proc. civ. atteso che la condotta processuale della convenuta non ha integrato gli estremi dell'abuso del processo (per avere agito o resistito pretestuosamente), anche in ragione della parziale soccombenza della parte opposta, sebbene minima.
Per i motivi appena esposti, l'opposizione è parzialmente accolta nei limiti dell'accertata illegittimità dell'atto di precetto opposto per la voce pari ad € 151,36, erroneamente aggiunta e conteggiata nella somma precettata.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta, le spese di lite sono compensate per
1/2 e, operata la compensazione, si pongono per il resto a carico di parte opponente, soccombente in via prevalente: la restante parte delle spese si liquida poi come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, nei valori tra i minimi e i medi in ogni fase, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività defensionale espletata e della fase istruttoria consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 7573/2023 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione limitatamente all'importo di € 151,36 e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del titolo azionato per la somma di € 30.765,78;
2. compensa per un mezzo le spese di lite e, già operata la compensazione, condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le residue spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, Cap e Iva come per legge.
Firenze 9 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.