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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1603/2023 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. E_
), con l'avvocato FAILLACE ALESSANDRA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato GRAVINA ANTONELLA PASQUA,
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 18/2/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/11/2023 - premesso di avere E_
contratto matrimonio in data 4/6/2006 in POLICORO con e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati i figli (il 23/9/2006) e (il 18/9/2014), adiva il Per_1 Per_2
Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso l'abitazione paterna, la disciplina delle visite madre-figli secondo la proposta di piano genitoriale di cui al ricorso, e un assegno mensile a carico del coniuge per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 9/1/2024 si costituiva in giudizio, non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo l'addebito della stessa in capo al resistente, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, e che fosse posto a carico dello il pagamento di un assegno di E_
mantenimento per i figli di € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al
50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, oltre a sentire le parti, venivano ascoltati i figli, i quali concordemente dichiaravano di voler vivere con il padre;
in particolare, dichiarava di essersi trasferito, unitamente al padre, presso l'abitazione Per_1
della nonna materna e di voler continuare a vivere lì, mentre dichiarava di vivere a Per_2
settimane alterne con entrambi i genitori ma esprimeva il desidero di vivere stabilmente con il padre ed il fratello Per_1
Con ordinanza del 25/5/2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dal ricorrente e rigettata dalla resistente;
pertanto, con ordinanza del 29/7/2024, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della , il Giudice CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
disciplinava le visite madre-figli; valutate le rispettive condizioni economico-reddituali delle parti, poneva a carico della l'obbligo di versare CP_1
mensilmente la somma di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, ritenute inammissibili le prove orali formulate, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Nelle more, la Corte di Appello di ZA rigettava il reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti proposto dalla resistente, con spese al definitivo.
All'udienza del 18/2/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione. Nella comparsa di costituzione del 9/1/2024 la resistente chiedeva il rigetto della domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
in realtà, lo non formulava alcuna E_
domanda di addebito della separazione, sicché sul punto non vi è nulla da statuire.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dalla resistente con la comparsa di costituzione del 9/1/2024, mai espressamente rinunciata, anche se non più menzionata nei successivi scritti difensivi, la stessa è da rigettare, non essendo stata fornita alcuna prova delle doglianze lamentate (mancato assolvimento dei doveri coniugali e mancanza di cura e presenza dello nella vita quotidiana della famiglia); peraltro, anche E_
i capitoli di prova orale articolati sul punto dalla difesa di parte non sono utili allo scopo, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative e irrilevanti, motivo per cui non sono state ammesse.
Quanto agli ulteriori provvedimenti, preliminarmente si prende atto che, nelle more del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età, e pertanto rispetto a lui nulla può Per_1
stabilire il Tribunale relativamente al regime di affidamento, collocamento e visite.
Per quanto riguarda il figlio minore , il Collegio ritiene di confermare le Per_2 disposizioni di cui all'ordinanza del 29/7/2024, in quanto, tenendo conto che la resistente non ha fornito alcuna prova relativamente ai presunti disturbi comportamentali del figlio, non si è verificato alcun fatto nuovo e sopravvenuto che possa giustificare una modifica del regime di collocamento così come disposto in seguito all'audizione del ragazzo, dalla quale è emersa la chiara volontà del minore di voler vivere con il padre, altresì facendo proprie le motivazioni con cui la Corte di Appello di ZA, con ordinanza del 21/1/2025, ha rigettato il reclamo proposto sul punto dalla resistente.
Rispetto agli aspetti economici, all'udienza del 18/2/2024 la chiedeva che non CP_1
fosse stabilito alcun assegno a suo carico per il mantenimento dei figli, chiedendo di contribuire esclusivamente al 50% delle spese straordinarie, adducendo di avere subito una riduzione dello stipendio da € 800,00 ad € 600,00 mensili, come da buste paga dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, che depositava telematicamente;
ebbene, stante tale riduzione stipendiale e tenuto conto che il figlio percepisce direttamente l'assegno unico, come dichiarato Per_1 dallo all'udienza del 18/2/2025, ritiene il Collegio di ridurre, a decorrere dalla data di E_
pubblicazione della sentenza, ad € 100,00 mensili il contributo posto a carico della madre per il suo mantenimento, e di confermare in € 150,00 quello per il figlio , già determinato Per_2
nella misura minima al soddisfacimento delle sue esigenze, e tenuto conto della percezione da parte della della metà dell'assegno unico relativo al minore;
le spese straordinarie da CP_1
sostenere per entrambi i figli si confermano da ripartire al 50% tra le parti.
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo del presente giudizio, comprensivo della fase cautelare di reclamo presso la Corte di Appello di ZA (terminata con rigetto della domanda proposta dalla e con spese al definitivo), seguono la soccombenza e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso E_ Controparte_1
depositato in data 2/11/2023, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e E_
, coniugati in POLICORO in data 4/6/2006; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006,
Parte I, numero 3;
3) conferma i punti 2) e 3) e 5) dell'ordinanza del 29/7/2024, con la precisazione che le disposizioni riguardano il solo figlio minore;
Per_2
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a decorrere dalla data Controparte_1
di pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, a , la E_ complessiva somma di € 250,00, a titolo di mantenimento di figli e (€ Per_1 Per_2
100,00 per il figlio ed € 150,00 per il figlio ), da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di corrispondere il 50 % delle spese straordinarie per i figli;
4) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 5.424,00 (di cui € 1.615,00 per la fase di reclamo) per compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1603/2023 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. E_
), con l'avvocato FAILLACE ALESSANDRA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato GRAVINA ANTONELLA PASQUA,
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 18/2/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/11/2023 - premesso di avere E_
contratto matrimonio in data 4/6/2006 in POLICORO con e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati i figli (il 23/9/2006) e (il 18/9/2014), adiva il Per_1 Per_2
Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso l'abitazione paterna, la disciplina delle visite madre-figli secondo la proposta di piano genitoriale di cui al ricorso, e un assegno mensile a carico del coniuge per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 9/1/2024 si costituiva in giudizio, non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo l'addebito della stessa in capo al resistente, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, e che fosse posto a carico dello il pagamento di un assegno di E_
mantenimento per i figli di € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al
50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, oltre a sentire le parti, venivano ascoltati i figli, i quali concordemente dichiaravano di voler vivere con il padre;
in particolare, dichiarava di essersi trasferito, unitamente al padre, presso l'abitazione Per_1
della nonna materna e di voler continuare a vivere lì, mentre dichiarava di vivere a Per_2
settimane alterne con entrambi i genitori ma esprimeva il desidero di vivere stabilmente con il padre ed il fratello Per_1
Con ordinanza del 25/5/2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dal ricorrente e rigettata dalla resistente;
pertanto, con ordinanza del 29/7/2024, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della , il Giudice CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
disciplinava le visite madre-figli; valutate le rispettive condizioni economico-reddituali delle parti, poneva a carico della l'obbligo di versare CP_1
mensilmente la somma di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, ritenute inammissibili le prove orali formulate, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Nelle more, la Corte di Appello di ZA rigettava il reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti proposto dalla resistente, con spese al definitivo.
All'udienza del 18/2/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione. Nella comparsa di costituzione del 9/1/2024 la resistente chiedeva il rigetto della domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
in realtà, lo non formulava alcuna E_
domanda di addebito della separazione, sicché sul punto non vi è nulla da statuire.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dalla resistente con la comparsa di costituzione del 9/1/2024, mai espressamente rinunciata, anche se non più menzionata nei successivi scritti difensivi, la stessa è da rigettare, non essendo stata fornita alcuna prova delle doglianze lamentate (mancato assolvimento dei doveri coniugali e mancanza di cura e presenza dello nella vita quotidiana della famiglia); peraltro, anche E_
i capitoli di prova orale articolati sul punto dalla difesa di parte non sono utili allo scopo, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative e irrilevanti, motivo per cui non sono state ammesse.
Quanto agli ulteriori provvedimenti, preliminarmente si prende atto che, nelle more del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età, e pertanto rispetto a lui nulla può Per_1
stabilire il Tribunale relativamente al regime di affidamento, collocamento e visite.
Per quanto riguarda il figlio minore , il Collegio ritiene di confermare le Per_2 disposizioni di cui all'ordinanza del 29/7/2024, in quanto, tenendo conto che la resistente non ha fornito alcuna prova relativamente ai presunti disturbi comportamentali del figlio, non si è verificato alcun fatto nuovo e sopravvenuto che possa giustificare una modifica del regime di collocamento così come disposto in seguito all'audizione del ragazzo, dalla quale è emersa la chiara volontà del minore di voler vivere con il padre, altresì facendo proprie le motivazioni con cui la Corte di Appello di ZA, con ordinanza del 21/1/2025, ha rigettato il reclamo proposto sul punto dalla resistente.
Rispetto agli aspetti economici, all'udienza del 18/2/2024 la chiedeva che non CP_1
fosse stabilito alcun assegno a suo carico per il mantenimento dei figli, chiedendo di contribuire esclusivamente al 50% delle spese straordinarie, adducendo di avere subito una riduzione dello stipendio da € 800,00 ad € 600,00 mensili, come da buste paga dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, che depositava telematicamente;
ebbene, stante tale riduzione stipendiale e tenuto conto che il figlio percepisce direttamente l'assegno unico, come dichiarato Per_1 dallo all'udienza del 18/2/2025, ritiene il Collegio di ridurre, a decorrere dalla data di E_
pubblicazione della sentenza, ad € 100,00 mensili il contributo posto a carico della madre per il suo mantenimento, e di confermare in € 150,00 quello per il figlio , già determinato Per_2
nella misura minima al soddisfacimento delle sue esigenze, e tenuto conto della percezione da parte della della metà dell'assegno unico relativo al minore;
le spese straordinarie da CP_1
sostenere per entrambi i figli si confermano da ripartire al 50% tra le parti.
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo del presente giudizio, comprensivo della fase cautelare di reclamo presso la Corte di Appello di ZA (terminata con rigetto della domanda proposta dalla e con spese al definitivo), seguono la soccombenza e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso E_ Controparte_1
depositato in data 2/11/2023, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e E_
, coniugati in POLICORO in data 4/6/2006; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006,
Parte I, numero 3;
3) conferma i punti 2) e 3) e 5) dell'ordinanza del 29/7/2024, con la precisazione che le disposizioni riguardano il solo figlio minore;
Per_2
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a decorrere dalla data Controparte_1
di pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, a , la E_ complessiva somma di € 250,00, a titolo di mantenimento di figli e (€ Per_1 Per_2
100,00 per il figlio ed € 150,00 per il figlio ), da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di corrispondere il 50 % delle spese straordinarie per i figli;
4) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 5.424,00 (di cui € 1.615,00 per la fase di reclamo) per compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco