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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 13.2.25, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7963/24 ( vi è riunita
rG. N. 7990/24) del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1
introduttivo dall'avv. Belloro Donato
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due ricorsi depositato il 21.6.24 il ricorrente, premesso:
1) Che, in data 27.05.2024 l' sede di Aversa, notificava con CP_1
racc.ta A.r n. 66495428985-1., l'atto di indebito n. 25381 con il quale intimava il pagamento di € 149,96 da restituire in n. 7 rate mensili per somme indebitamente percepite sulla prestazione indennità malattia e maternità;
2) Che, sempre in data 25.05.2024 veniva notificato alla ricorrente con racc.ta A.r. n. 66495428982-8, un ulteriore atto (pratica
1 indebito n. 25376, pagina 2 allegato 2) con il quale si intimava il pagamento della somma di € 244,45 da restituire in n. 10 rate mensili, per somme indebitamente percepite sulla prestazione indennità malattia e maternità; -
3) Che, sempre in data 25.05.2024 veniva notificato alla ricorrente con racc.ta A.r. n. 66495428980-6, un ulteriore atto (pratica indebito n. 25373, pagina 2 allegato 3) con il quale si intimava il pagamento della somma di € 506,34 da restituire in n. 10 rate mensili, per somme indebitamente percepite sulla prestazione indennità malattia e maternità; -
4) Che, in data 27.05.2024 l' sede di Aversa, notificava con CP_1
racc.ta A.r. n. 66495428981-7, un ulteriore atto (pratica indebito
n. 25374 pag. 2 allegato 1) con il quale intimava il pagamento di
€ 345,22 da restituire in n. 10 rate mensili per somme indebitamente percepite sulla prestazione indennità malattia e maternità; -
5) Che, sempre in data 27.05.2024 veniva notificato alla ricorrente con racc.ta n. 66495428984- 0, un alteriore atto (pratica indebito
n. 25380 pag. 2 allegato 2) con il quale si intimava il pagamento della somma di € 168,71 da restituire in n. 8 rate mensili, per somme indebitamente percepite sulla prestazione indennità malattia e maternità
Tutto ciò premesso chiedeva di dichiarare nulli gli atti di indebito e accertare che dalla ricorrente nulla era dovuto all CP_1
L' si costituiva chiedendo la cessazione della materia del contendere CP_1
per aver annullato in via di autotutela gli indebiti.
Va osservato che:
2 - affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso dopo la proposizione del ricorso e dopo la sua notifica;
- atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidato nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' ; CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
1170,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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