TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 88
TAR
Decreto cautelare 11 ottobre 2013
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TAR
Ordinanza cautelare 8 novembre 2013
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TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    La soppressione dei tribunali subprovinciali è volta all'efficienza e razionalizzazione delle spese, non essendo l'esistenza di una performance positiva sufficiente a giustificare il mantenimento della sede.

  • Rigettato
    Violazione art. 22 l. n. 97/1994

    In caso di antinomia tra fonti normative, le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La normativa che ha disposto la soppressione è successiva e prevalente.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge di delegazione non altera l'omogeneità del decreto-legge e che le procedure legislative seguite rispettano i vincoli costituzionali per le leggi di delega.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    La soppressione dei tribunali subprovinciali è volta all'efficienza e razionalizzazione delle spese, non essendo l'esistenza di una performance positiva sufficiente a giustificare il mantenimento della sede.

  • Rigettato
    Violazione art. 22 l. n. 97/1994

    In caso di antinomia tra fonti normative, le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La normativa che ha disposto la soppressione è successiva e prevalente.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge di delegazione non altera l'omogeneità del decreto-legge e che le procedure legislative seguite rispettano i vincoli costituzionali per le leggi di delega.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    La soppressione dei tribunali subprovinciali è volta all'efficienza e razionalizzazione delle spese, non essendo l'esistenza di una performance positiva sufficiente a giustificare il mantenimento della sede.

  • Rigettato
    Violazione art. 22 l. n. 97/1994

    In caso di antinomia tra fonti normative, le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La normativa che ha disposto la soppressione è successiva e prevalente.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge di delegazione non altera l'omogeneità del decreto-legge e che le procedure legislative seguite rispettano i vincoli costituzionali per le leggi di delega.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    La soppressione dei tribunali subprovinciali è volta all'efficienza e razionalizzazione delle spese, non essendo l'esistenza di una performance positiva sufficiente a giustificare il mantenimento della sede.

  • Rigettato
    Violazione art. 22 l. n. 97/1994

    In caso di antinomia tra fonti normative, le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La normativa che ha disposto la soppressione è successiva e prevalente.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge di delegazione non altera l'omogeneità del decreto-legge e che le procedure legislative seguite rispettano i vincoli costituzionali per le leggi di delega.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    La soppressione dei tribunali subprovinciali è volta all'efficienza e razionalizzazione delle spese, non essendo l'esistenza di una performance positiva sufficiente a giustificare il mantenimento della sede.

  • Rigettato
    Violazione art. 22 l. n. 97/1994

    In caso di antinomia tra fonti normative, le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La normativa che ha disposto la soppressione è successiva e prevalente.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge di delegazione non altera l'omogeneità del decreto-legge e che le procedure legislative seguite rispettano i vincoli costituzionali per le leggi di delega.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    La soppressione dei tribunali subprovinciali è volta all'efficienza e razionalizzazione delle spese, non essendo l'esistenza di una performance positiva sufficiente a giustificare il mantenimento della sede.

  • Rigettato
    Violazione art. 22 l. n. 97/1994

    In caso di antinomia tra fonti normative, le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La normativa che ha disposto la soppressione è successiva e prevalente.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge di delegazione non altera l'omogeneità del decreto-legge e che le procedure legislative seguite rispettano i vincoli costituzionali per le leggi di delega.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 88
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 88
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo