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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14438 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, Dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al N.4050 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza dell'11.06.25 (con termine per il deposito di comparse conclusionali di 30 giorni) tra
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Longo Bifano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Chiusi n. 68,
APPELLANTE
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Barberini n. 47
APPELLATA
(contumace)
OGGETTO: trasporto aereo, conclusioni per parte appellante:
▪ in via principale e nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale Parte_1 di condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 250,00 in favore della medesima, quale compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, n. 7679/2020, pubblicata il 22 maggio 2020 del Giudice di Pace di Roma, non notificata, ha rigettato la domanda proposta dalla Sig.ra avente per oggetto la Parte_1 compensazione pecuniaria in conseguenza del ritardo di oltre tre ore, rispetto all'orario garantito dalla compagnia aerea, del volo n. VY6107 programmato per il giorno 28 aprile 2018 con tratta Roma (FCO) –
Barcellona (BCN).
La sentenza ha affermato, sulla base di un rinvio alla documentazione prodotta dalla parte, che l'attore non ha fornito la prova della domanda essendosi limitato a produrre la copia del biglietto aereo e una schermata di un sito internet riproducente una pluralità di date e orari, dal quale non sarebbe stato possibile evincere la data di arrivo a destinazione.
Parte appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in riferimento all'art. 1681 cod. civ., all'art. 942 cod. nav., all'art. 19 della Convenzione di Montreal e agli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento
CE n. 261 del 2004. Conclude con richiesta della riforma della sentenza e di condanna della compagnia aerea al pagamento della complessiva somma di € 250,00 quale compensazione pecuniaria ex art. 7 del
Regolamento CE n. 261/2004.
Benché ritualmente citata, la non si è costituita, restando contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 11.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
* * *
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La Sig.ra espone, a fondamento della domanda: di aver acquistato un biglietto aereo elettronico per Pt_1 la tratta Roma Fiumicino – Barcellona, sul volo VY 6107 in partenza in data 28 aprile 2018 che doveva partire da Fiumicino alle ore 21.05 ed atterrare a Barcellona alle ore 22.55 del 28 aprile 2018 ma, maturando un ritardo all'arrivo di 182 minuti, partiva alle ore 23.40 e giungeva a destinazione all'1.57 del 29 aprile
2018.
Come è noto, la Corte di Giustizia Europa (IV sezione, sentenza 19.11.2009, , Parte_2 Pt_3
e contro e e
[...] Parte_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
contro
C-432/07), ha affermato che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono CP_5 essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo;
l'affermazione si fonda sul principio di parità di trattamento e sull'interpretazione estensiva dell'art. 5, n. 1, lett. c), iii), da cui si desume che il diritto alla compensazione spetta ai viaggiatori il cui volo sia stato cancellato quando abbiano subito una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore. Il principio è stato riconfermato nelle successive sentenze del
23.10.2012 nelle cause riunite C-581/10 e C-629/10, e altri contro e Parte_5 Controparte_6
e altri contro , e della Grande Sezione del 26.2.2013, nella causa C- CP_7 Controparte_8 Con 11/11 tra e – e – CP_5 CP_9 CP_10 CP_12
La valutazione del giudice di prime cure risulta non rispettosa della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dagli artt. 19 della Convenzione di Montreal e 5 Reg. CE n 261 del 2004, pacificamente applicabili:
“In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare
l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018).
In base al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del suddetto Regolamento, in caso di ritardo superiore alle due ore, il vettore operativo è tenuto a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri (come la tratta Roma Fiumicino – Barcellona).
Il passeggero ha altresì diritto ad essere informato sulle eventuali alternative di trasporto possibili (art. 5) e all'assistenza prevista dal successivo art. 9.
Nondimeno, ai sensi dei Considerando 14 e 15 e dell'art. 5, par. 3, del Reg. n. 261/2004, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lett. c) del medesimo articolo, è liberato dal suo obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri se dimostra che il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (CGUE del 4 maggio 2017, e C- Per_1 Per_2
315/15). A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che possono essere considerate
“circostanze eccezionali” gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (CGUE del 4 maggio 2017, cit.; CGUE). Altresì, la Corte di Giustizia ha chiarito che le circostanze previste in tale considerando non sono necessariamente e automaticamente cause di esonero dall'obbligo di compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Reg. n. 261/2004 (cfr. CGCE del 22 dicembre
2008, , C-549/07) e che occorre valutare caso per caso se esse soddisfino le due Persona_3 condizioni cumulative innanzi ricordate: ovvero, che non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo. Difatti, non ogni evento inaspettato deve necessariamente essere qualificato come “circostanz[a] eccezional[e]”, bensì si può considerare che siffatto evento inaspettato sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione (in tal senso,
CGUE del 17 settembre 2015, C-257/14). Persona_4
La compagnia aerea non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, nella misura in cui, non costituendosi in giudizio, non ha provando la causa del ritardo del volo e se la stessa fosse dipesa da una circostanza eccezionale, con conseguente esonero di responsabilità.
Pertanto, risulta dovuta la compensazione pecuniaria da ritardo pari al valore di € 250,00.
Le spese, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n. 7679/2020, pubblicata il 22 maggio 2020, non notificata, del Giudice di Pace di Roma: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata
[...] al pagamento in favore dell'attore della somma di € 250,00 oltre interessi legali dalla data CP_1 della notifica della citazione;
condanna parte appellata alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 500,00 complessivi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 18.10.25
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, Dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al N.4050 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza dell'11.06.25 (con termine per il deposito di comparse conclusionali di 30 giorni) tra
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Longo Bifano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Chiusi n. 68,
APPELLANTE
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Barberini n. 47
APPELLATA
(contumace)
OGGETTO: trasporto aereo, conclusioni per parte appellante:
▪ in via principale e nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale Parte_1 di condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 250,00 in favore della medesima, quale compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, n. 7679/2020, pubblicata il 22 maggio 2020 del Giudice di Pace di Roma, non notificata, ha rigettato la domanda proposta dalla Sig.ra avente per oggetto la Parte_1 compensazione pecuniaria in conseguenza del ritardo di oltre tre ore, rispetto all'orario garantito dalla compagnia aerea, del volo n. VY6107 programmato per il giorno 28 aprile 2018 con tratta Roma (FCO) –
Barcellona (BCN).
La sentenza ha affermato, sulla base di un rinvio alla documentazione prodotta dalla parte, che l'attore non ha fornito la prova della domanda essendosi limitato a produrre la copia del biglietto aereo e una schermata di un sito internet riproducente una pluralità di date e orari, dal quale non sarebbe stato possibile evincere la data di arrivo a destinazione.
Parte appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in riferimento all'art. 1681 cod. civ., all'art. 942 cod. nav., all'art. 19 della Convenzione di Montreal e agli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento
CE n. 261 del 2004. Conclude con richiesta della riforma della sentenza e di condanna della compagnia aerea al pagamento della complessiva somma di € 250,00 quale compensazione pecuniaria ex art. 7 del
Regolamento CE n. 261/2004.
Benché ritualmente citata, la non si è costituita, restando contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 11.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
* * *
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La Sig.ra espone, a fondamento della domanda: di aver acquistato un biglietto aereo elettronico per Pt_1 la tratta Roma Fiumicino – Barcellona, sul volo VY 6107 in partenza in data 28 aprile 2018 che doveva partire da Fiumicino alle ore 21.05 ed atterrare a Barcellona alle ore 22.55 del 28 aprile 2018 ma, maturando un ritardo all'arrivo di 182 minuti, partiva alle ore 23.40 e giungeva a destinazione all'1.57 del 29 aprile
2018.
Come è noto, la Corte di Giustizia Europa (IV sezione, sentenza 19.11.2009, , Parte_2 Pt_3
e contro e e
[...] Parte_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
contro
C-432/07), ha affermato che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono CP_5 essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo;
l'affermazione si fonda sul principio di parità di trattamento e sull'interpretazione estensiva dell'art. 5, n. 1, lett. c), iii), da cui si desume che il diritto alla compensazione spetta ai viaggiatori il cui volo sia stato cancellato quando abbiano subito una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore. Il principio è stato riconfermato nelle successive sentenze del
23.10.2012 nelle cause riunite C-581/10 e C-629/10, e altri contro e Parte_5 Controparte_6
e altri contro , e della Grande Sezione del 26.2.2013, nella causa C- CP_7 Controparte_8 Con 11/11 tra e – e – CP_5 CP_9 CP_10 CP_12
La valutazione del giudice di prime cure risulta non rispettosa della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dagli artt. 19 della Convenzione di Montreal e 5 Reg. CE n 261 del 2004, pacificamente applicabili:
“In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare
l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018).
In base al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del suddetto Regolamento, in caso di ritardo superiore alle due ore, il vettore operativo è tenuto a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri (come la tratta Roma Fiumicino – Barcellona).
Il passeggero ha altresì diritto ad essere informato sulle eventuali alternative di trasporto possibili (art. 5) e all'assistenza prevista dal successivo art. 9.
Nondimeno, ai sensi dei Considerando 14 e 15 e dell'art. 5, par. 3, del Reg. n. 261/2004, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lett. c) del medesimo articolo, è liberato dal suo obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri se dimostra che il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (CGUE del 4 maggio 2017, e C- Per_1 Per_2
315/15). A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che possono essere considerate
“circostanze eccezionali” gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (CGUE del 4 maggio 2017, cit.; CGUE). Altresì, la Corte di Giustizia ha chiarito che le circostanze previste in tale considerando non sono necessariamente e automaticamente cause di esonero dall'obbligo di compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Reg. n. 261/2004 (cfr. CGCE del 22 dicembre
2008, , C-549/07) e che occorre valutare caso per caso se esse soddisfino le due Persona_3 condizioni cumulative innanzi ricordate: ovvero, che non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo. Difatti, non ogni evento inaspettato deve necessariamente essere qualificato come “circostanz[a] eccezional[e]”, bensì si può considerare che siffatto evento inaspettato sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione (in tal senso,
CGUE del 17 settembre 2015, C-257/14). Persona_4
La compagnia aerea non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, nella misura in cui, non costituendosi in giudizio, non ha provando la causa del ritardo del volo e se la stessa fosse dipesa da una circostanza eccezionale, con conseguente esonero di responsabilità.
Pertanto, risulta dovuta la compensazione pecuniaria da ritardo pari al valore di € 250,00.
Le spese, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n. 7679/2020, pubblicata il 22 maggio 2020, non notificata, del Giudice di Pace di Roma: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata
[...] al pagamento in favore dell'attore della somma di € 250,00 oltre interessi legali dalla data CP_1 della notifica della citazione;
condanna parte appellata alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 500,00 complessivi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 18.10.25
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno