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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/09/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 661/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e, per essa, la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(GIA' , GIA' ,
[...] Parte_3 Parte_4
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO ANTONIO giusta procura in atti
DONVITO ANTONIO (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art.86 cpc.
pagina 1 di 18 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), domiciliato in VIA SACRO CUORE 64/G RAGUSA;
rappresentato e C.F._3
difeso dall'avv. RAMETTA GIUSEPPE giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e Parte_5 C.F._4
difeso da se stesso ex art.86 cpc.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 10.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e, per essa, la sua mandataria con Parte_1
rappresentanza (già già , CP_3 Parte_3 Parte_4
nonché l'avv. Antonio TO, in proprio, hanno proposto appello avverso la sentenza n.754/24 con la quale il Tribunale di Ragusa ha accolto l'opposizione proposta da e da e, CP_1 Controparte_2
per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n.790/20 ed ha condannato i procuratori di parte opposta,
avv.ti ed Antonio TO, in proprio ed in solido tra loro, a corrispondere agli Parte_5
opponenti le spese di lite, liquidate in €. 7.000,00 per compensi oltre accessori.
Gli appellanti hanno impugnato:
pagina 2 di 18 - la statuizione relativa all'inesistenza di una valida procura alle liti rilasciata dalla ricorrente (in via monitoria) e opposta (nel giudizio a quo), Parte_1
- la statuizione relativa alla revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 790/2020;
- la condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti e a carico, in solido, dei procuratori di parte opposta (avv. Antonio TO, quanto all'opposizione e avv.
[...]
, quanto alla fase monitoria). Parte_5
Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di
Catania, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, - in accoglimento dell'apposita istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. formulata nel presente atto e depositata anche in via autonoma, contestualmente al presente atto di appello, sospendere – inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, di cui all'art. 351, co. 3 c.p.c. – l'efficacia esecutiva o l'esecuzione, se fosse già avviata, della sentenza n. 754/24 del Tribunale ordinario di
Ragusa, pubblicata il 23 aprile 2024, ricorrendo gravi e fondate ragioni;
- in via subordinata, in caso di rigetto dell'istanza di inibitoria proposta, a fronte del rischio di insolvenza dei signori se solo si CP_1
considera l'ammontare del credito azionato dalla insoluto dal 2017, disporre Parte_1
idonea cauzione per l'importo delle spese legali al cui pagamento l'avv. Antonio TO (in solido con l'avv. ) è stato condannato dalla sentenza appellata;
Nel merito: in riforma Parte_5
integrale della sentenza appellata, accertare la pienezza dei poteri di rappresentanza ed assistenza in capo al procuratore costituito nel giudizio a quo e quindi accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice dei sig.ri e di € 1.153.147,49, oltre agli Parte_1 CP_1 Controparte_2
interessi moratori al tasso convenzionale, maturati e maturandi dalla scadenza di ciascuna obbligazione sino al saldo e per l'effetto condannarli al pagamento dell'anzidetto importo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia. Con la conseguente vittoria delle spese di ambo i pagina 3 di 18 gradi di giudizio in favore della e, quanto al grado di appello, anche in favore Parte_1
dell'avv. Antonio TO in proprio e con la condanna alla restituzione degli importi che fossero eventualmente pagati ai signori al loro legale, nelle more, in esecuzione della sentenza di prime CP_1
cure, a titolo di spese legali del primo grado di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza del gravame del quale hanno chiesto il rigetto, così concludendo: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
- sempre in via preliminare, espungere dal fascicolo tutti i documenti depositati irritualmente dalla società appellante (dalla memoria di replica con allegati datata 27 dicembre 2023 agli atti versati nel fascicolo telematico il 22 febbraio 2022) perché tardivi,
inammissibili ed inutilizzabili ai fini della decisione;
- nel merito, rigettare l'appello proposto perché
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata resa dal Tribunale Civile
di Ragusa nel giudizio iscritto al RG n. sentenza n. 754/2024 pubbl. il 23/04/2024 (nel giudizio iscritto al RG n. 3306/2020); - nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania
decidesse di riformare la sentenza sul punto, Voglia l'On. le Collegio, in ogni caso: - dichiarare la totale assenza/inesistenza della procura alle liti (sia quella del ricorso per decreto ingiuntivo che quella relativa al giudizio di merito non sono rilasciate da ma da , in assenza dei Pt_2 Parte_4
necessari riscontri probatori ex lege richiesti e sopra analiticamente indicati) con conseguente invalidità
non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità
dell'avversa domanda per violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010 e, soprattutto, dell'art. 13
delle condizioni di sintesi contrattuali predisposte e redatte dalla medesima;
- accertare e CP_4
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della presunta creditrice, per violazione dell'art. 1264 c.c.,
per l'inesistenza di idonea documentazione attestante la cessione del credito e per difetto assoluto di pagina 4 di 18 comunicazione e pubblicazione della cessione medesima in ET (il cui file è stato financo alterato dalla nel corso delle memorie); - ritenere e dichiarare la nullità (totale e/o parziale) delle Pt_1
fideiussioni e delle clausole fatte sottoscrivere ai sigg. e con la CP_1 Controparte_2
successiva inefficacia delle stesse per contrasto con la disciplina del codice del consumo, perché
vessatorie e stipulate secondo lo schema ABI 2003, sì come censurato nel provvedimento 55 del 2005
della Banca d'Italia e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e CP_1
nella loro qualità di fideiussori alla per le somme di cui CP_2 Parte_1
all'ingiunzione di pagamento e, di conseguenza, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei germani;
- ritenere e dichiarare inefficaci e/o nulle e/o inesistenti tutte le fideiussioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa, sottoscritte dai sigg. e CP_1 [...]
, in favore della società – segnatamente, fideiussione omnibus del 12 aprile CP_2 Controparte_5
2012 posta a garanzia del credito giusto contratto di mutuo fondiario concesso dal Banco di Sicilia Spa
per la somma di €. 700.000,00; fideiussione specifica del 19 ottobre 2007 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società in forza del contratto di finanziamento FLEXICREDITO, Controparte_5
esposizioni del c/c10912011; fideiussione specifica del 10 dicembre 2009 a favore di Banco di Sicilia
s.p.a., onde garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo in relazione alle esposizioni del finanziamento ipotecario n. 6711628 - per sopravvenuta decadenza, anche ai sensi dell' art. 1957 codice civile, per non aver mai proposto né il Banco di Sicilia né la entro i Parte_4
termini di legge (ovvero in quelli concordati nelle fideiussioni), istanze giudiziali e stragiudiziali nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, poscia che il recesso è datato 5 dicembre 2013 ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel marzo 2020, ed in accoglimento dell'eccezione di decadenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria (6 mesi, ex art. 1957 codice civile, ma anche 36
mesi per quanto esposto in narrativa) dichiarare in ogni caso come illegittime, indebite, infondate e/o pagina 5 di 18 carenti di prova tutte le pretese di pagamento inopinatamente avanzate da parte avversa e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e , nella loro qualità, alla con CP_1 CP_2 Parte_1
revoca integrale del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti;
- nel merito, in via gradata,
ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione siglati dai sigg. e per CP_1 CP_2
omessa sottoscrizione da parte del Banco di Sicilia, in violazione a quanto disposto dal T.U.B. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare i sigg. e obbligati, se del caso, a corrispondere CP_1 CP_2
alla in solido con il debitore principale e i fideiussori Parte_1 Controparte_5
ingiunti, le somme di denaro che saranno accertate nel corso del giudizio, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli stessi;
- nel merito, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n°790/2020 (R.G.1499/2020) oggi opposto per mancanza di prova scritta del credito e/o della fideiussione e, di conseguenza, annullare e/o revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.790/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n. 1499/2020
R.G. siccome infondato e pretestuoso;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, nullo e/o inefficace il
Decreto Ingiuntivo n. n.790/2020 (R.G. 1499/2020) emesso dall'intestato Tribunale in data 20.06.2020
siccome errato, ingiusto ed illegittimo per violazione e per mancanza dei requisiti di cui all'art 633, 634
c.p.c. e 50 e 117 T.U.B. e, per l' effetto, revocare e/o annullare con ogni miglior formula il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso dei contratti di apertura di credito oggi impugnati e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale e dell'eventuale anatocismo trimestrale valutando, se del caso, l'eventuale intento locupletativo della
- accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e Parte_1
previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragioni tutte esposte pagina 6 di 18 in narrativa;
- il tutto sempre e comunque con condanna di parte opposta al pagamento delle spese,
onorari e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc. - In via istruttoria si insiste e reiterano tutte le richieste istruttorie formulate unitamente all'atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. depositata telematicamente il 26 ottobre 2021”.
Si è costituito in giudizio anche l'avv. , in proprio, per proporre appello Parte_5
incidentale adesivo a quello proposto dall'avv. TO e per eccepire la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 101 e 102 c.p.c, per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, non essendo stato parte del giudizio conclusosi con la sentenza gravata e, nel merito, per chiedere di accertare e dichiarare che esso avv. , già difensore di nel ricorso per Parte_5 CP_3
decreto ingiuntivo n.790/2020, emesso in favore della il 24.06.2020 dal Parte_1
Tribunale di Ragusa, ha patrocinato con la pienezza dei poteri di rappresentanza ed assistenza di
(già già , quale mandataria, e per CP_3 Parte_3 Parte_4
l'effetto di riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado a carico dei difensori in solido tra loro.
All'udienza del 10.9.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Con il primo motivo e, per essa, la mandataria ha censurato la sentenza di CP_6 CP_3
primo grado nella parte in cui, accogliendo il primo dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai germani ha accertato e dichiarato “l'inesistenza di una valida procura alle liti” CP_1
rilasciata da in favore dell'avv. (patrocinante nella fase monitoria del CP_7 Parte_5
procedimento) e dell'avv. TO (patrocinante nella successiva fase di merito). Al riguardo il
Tribunale di Ragusa ha così motivato: “Come evidenziato, gli opponenti hanno rilevato che
pagina 7 di 18 “L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità
non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione
piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione allorché l'opposto non abbia prodotto in
quest'ultimo una valida procura nella comparsa di risposta”. I medesimi, poi, con note di trattazione
scritta relative alla prima udienza del 22/03/2021, specificavano che “la procura alle liti rilasciata
nella fase monitoria all'Avv. venne rilasciata dalla Parte_5 [...]
(cedente), non già dalla . In allegato al ricorso per Parte_4 Parte_1
decreto ingiuntivo la ricorrente, odierna opposta, ha prodotto una Parte_1
“PROCURA GENERALE ALLE LITI” rilasciata da “ Parte_4
“all'avvocato: (vd. doc. n. 7). A fronte dell'eccezione come
[...] Parte_5
sopra formulata dagli opponenti, l'opposta, costituendosi in giudizio, da un lato evidenziava che “è
certo che la società oggi abbia rilasciato Parte_4 CP_3
procura generale alle liti a favore dell'Avv. ”, e, dall'altro, deduceva che “la costituzione Parte_5
di nella presente fase di opposizione, con il patrocinio dell'Avv. Antonio TO, giusta Pt_1
procura generale alle liti dell'11 novembre 2013 […] ha efficacia sanante di qualsivoglia difetto di
rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 182 c.p.c..”. A tale ultimo riguardo, tuttavia, produceva
una “PROCURA GENERALE ALLE LITI” rilasciata da “ Parte_4
(e non da essa “all'Avvocato: DONVITO Avv. Antonio” (vd.
[...] Parte_1
doc. n. 2). In altri termini, nonostante l'eccezione degli opponenti, non è mai stata prodotta una
procura alle liti rilasciata prima in favore dell'Avv. , e successivamente nei Parte_5
confronti dell'Avv. Antonio TO, da parte della ricorrente, odierna opposta, Parte_1
ma solo di che, tuttavia, deve ritenersi un soggetto ben
[...] Parte_4
distinto dalla nonché estraneo al presente giudizio. Deve quindi ritenersi, Parte_1
pagina 8 di 18 così come eccepito dagli opponenti, ed all'esito delle difese svolte sul punto dalla stessa opposta,
l'inesistenza di una valida procura alle liti rilasciata dalla ricorrente, odierna opposta,
[...]
Parte_1
“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del
2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.” (cfr. Cass.
Sez. Un., 21/12/2022 n. 37434).
“L' art. 182, comma 2, c.p.c. , nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di
sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si
fa riferimento ad un vizio che determina la nullità della procura, a differenza di quanto accade nel
testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico
della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.” (Cass. sez. III , 09/10/2023 , n. 28251).
Peraltro, “nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento
della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di
giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da
soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da
quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta
attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è
ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.” (Cass. sez. II, 09/09/2021 n. 24381)”.
E' opinione di questa Corte che la superiore motivazione sia assolutamente errata e vada, pertanto,
integralmente riformata.
Risulta, invero, documentato sia nella fase monitoria che nella successiva fase di merito, che Pt_3
oggi (che precedentemente agiva con la denominazione sociale di
[...] CP_3 [...]
ha validamente costituito come propri procuratori generali alle liti sia Parte_4
pagina 9 di 18 l'avv. che ha curato la fase monitoria, giusta procura per atto del Notaio Parte_5
, iscritto al Collegio Notarile di Verona del 14/12/2010 – rep. 68071 – racc. 18940 (v. Persona_1
doc. 7 fascicolo monitorio), sia l'avv. Antonio TO, che ha patrocinato la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione a d.i., giusta procura generale alle liti rilasciata da
[...]
(precedente denominazione assunta da che oggi agisce con la Parte_4 Parte_3
denominazione con atto a rogito del Notaio di Velletri in data CP_3 Persona_2
11/11/2013 rep. 65018 -racc. 19860 (doc. 2 all. comparsa di costituzione e risposta primo grado).
Risulta, del pari, documentato che cessionaria in blocco di un pacchetto di crediti di CP_6
titolarità di , giusta contratto di cessione in blocco del 14.7.2017, con atto del 20/7/2017, Parte_4
a rogito del Notaio , rep. 60852 -racc. 11359, ha conferito all'allora “la Persona_3 Parte_3
procura per consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti,
adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti” (così p. 2 procura punto D).
Con il predetto atto notarile ha, quindi, nominato proprio “Procuratore” CP_6 Parte_3
affinchè lo stesso “provveda, in nome e per conto, ovvero anche solo per conto della Società, a
compiere – anche in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore
quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi – ogni atto, attività, adempimento e
formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione [….
omissis …] anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti [… omissis … ] E alla successiva lettera g),
a mero titolo esemplificativo è stato previsto il potere per il Procuratore (e cioè “di avviare e Pt_3
proseguire azioni e cause legali a nome della Società (tanto come parte attrice quanto come parte
convenuta), comparire in giudizio nelle cause intentate avverso la Società, il tutto in ogni grado di
giudizio, per cause civili o penali in forza dei poteri attribuiti con la presente procura, ai sensi
pagina 10 di 18 dell'articolo 77 primo comma del codice di procedura civile, nonché conferire o revocare le necessarie
procure alle liti a, ed eleggere o modificare domicilio presso, i legali da essa procuratrice officiati per
promuovere azioni giudiziali e/o resistere e/o costituirsi nei giudizi da altri promossi in relazione ai
Crediti, al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società avanti a qualsivoglia
autorità giurisdizionale , in ogni stato e grado dei relativi procedimenti/ giudizi[… omissis … ]”.
La superiore documentazione prova, per un verso, che ha legittimamente agito quale CP_3
mandataria di e, per altro, che gli avv.ti e TO hanno, altrettanto CP_6 Parte_5
legittimamente, rappresentato la mandataria in forza delle procure generali alle liti loro rispettivamente rilasciate nel 2010 e nel 2013. Va, quindi, escluso il lamentato difetto di valida procura alle liti in favore dei sopra indicati professionisti atteso che non assume alcun rilievo la circostanza, seppure ripetutamente enfatizzata dagli appellati, che le procure generali siano state rilasciate diversi anni prima del deposito del ricorso monitorio e quando la conferente era Parte_4
la titolare dei crediti successivamente ceduti a Per un verso, infatti, le citate procure CP_6
generali non risultano mai revocate e, per altro, con l'atto notarile del 2017 la cessionaria CP_6
ha nominato (poi proprio procuratore, conferendole i poteri sopra elencati. Parte_3 CP_3
Inoltre, a prescindere dalle deduzioni degli appellati, non sussistono dubbi circa l'identità di Pt_3
oggi e trattandosi della medesima società,
[...] CP_3 Parte_4
che ha solo variato nel tempo la propria denominazione, come attestato dall'identità di codice fiscale e di sede legale, che si evince nell'epigrafe dalle procure sopra richiamate.
Per le superiori ragioni il primo motivo di appello merita di essere accolto.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante ha riproposto la domanda di accertamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Ragusa e non esaminata dal primo
Giudice il quale, applicando il principio della ragione più liquida, ha accolto l'eccezione di difetto di pagina 11 di 18 procura e non ha esaminato nel merito la pretesa creditoria avanzata dall'allora ricorrente/opposta ed odierna appellante.
Anche sul punto l'appello merita di essere accolto.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli appellati avevano dedotto:
- l'estinzione e la decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 c.c. per sopravvenuti fatti estintivi,
impeditivi o modificativi del credito, in ispecie fallimento della società della quale i Parte_6
germani oltre ad essere soci ed amministratori, erano anche fideiussori;
CP_1
- la non conformità all'originale, ex artt.214 e 215 c.p.c., della documentazione prodotta in copia della ricorrente e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e mancata indicazione dell'importo massimo garantito;
- la violazione dell'art. 1264 c.c. per la omessa notifica e /o pubblicazione nella gazzetta ufficiale della intervenuta cessione del credito, in favore della ricorrente e per essa della Parte_1
CP_3
- l'applicazione di interessi ultra legali non pattuiti e/o usurai.
Ognuna delle superiori deduzioni appare infondata e merita di essere rigettata.
Ed invero, muovendo dalla prima di esse, risulta documentato e non contestato che tra e Parte_4
la società sono intercorsi i seguenti rapporti: Controparte_5
1) contratto di mutuo concesso, ai sensi dell'art.38 e seguenti del D.lgs 385/93, rogato in data
10.12.2009 in Notaio di Caltagirone, dal Banco di Sicilia Spa per la somma di Persona_4
€.700.000,00 da rimborsare mediante versamenti di nr.180 rate mensili posticipate, da pagarsi senza interruzione alla fine di ogni mese, comprensive di capitale ed interessi, al tasso di interesse variabile pari alla quotazione dell'eurobr a 3 mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0.05
superiore, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre, maggiorato di 1.90 punti in pagina 12 di 18 ragione d'anno, e per la quale in data 10.12.2009, i germani hanno prestato fideiussione specifica CP_1
fino alla concorrenza di €.700.000,00;
2) apertura di credito in conto corrente denominata Flexicredito concesso in data 05.10.2007 per la somma di €.100.000,00 in virtù della fideiussione specifica del 19.10.2007 prestata in favore della
[...]
fino alla concorrenza dell'importo di €.100.000,00; CP_5
3) linee di credito per le quali in data 12.04.2012 gli appellati hanno prestato fideiussione in favore della ed avente ad oggetto tutte le operazioni bancarie consentite e da consentire, fino Controparte_5
alla concorrenza di €.702.000,00.
Analizzando le lettere fideiussorie sottoscritte dai germani emerge che in ciascuna di esse è CP_1
contenuta la clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, trattasi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di
Firenze, Sez. II, n.1163/2024). Ed invero, deve ritenersi – in conformità all'orientamento della
Suprema Corte - che l'art.1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e
6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce pagina 13 di 18 indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del
resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”,
potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass.
835/25).
pagina 14 di 18 In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo –
ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, e che essa fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale dei 36 mesi, atteso che con lettera raccomandata che gli stessi appellati hanno dichiarato di avere ricevuto il data 5.12.2013 (v. pag. 17 della comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio), inviata anche alla società debitrice, la banca comunicò la revoca con effetto immediato dai rapporti e dagli affidamenti concessi, diffidando l'obbligata principale e i garanti a provvedere all'immediata copertura del debito maturato.
Deve dunque escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2020) vale il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17, richiamata anche dall'appellante).
pagina 15 di 18 Va rigettata anche la contestazione relativa alla non conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla ricorrente, attesa l'assoluta genericità.
Premesso che l'appellante ha allegato al ricorso monitorio tutta la documentazione contrattuale, va osservato che, per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 cc è necessaria l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale. Il disconoscimento formale, quindi, deve avvenire, pena l'inefficacia,
“attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (v., da ultimo, Cass.
24634/21).
Nel caso in questione, quindi, il disconoscimento deve essere dichiarato inefficace poiché gli appellanti non hanno evidenziato differenze fra l'originale e la copia della documentazione prodotta, nè sono stati rilevati segni che possono generare dubbi sulla conformità della seconda al primo.
Non sussiste neppure la eccepita violazione dell'art. 1264 c.c. per la omessa notifica e /o pubblicazione nella gazzetta ufficiale della intervenuta cessione del credito, in favore della ricorrente
[...]
e per essa della Parte_1 CP_3
Premesso che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo gli odierni appellati non hanno mosso alcuna contestazione in merito alla prova dell'inclusione del credito vantato dalla cessionaria nei loro confronti tra quelli oggetto di cessione, di talchè la superiore circostanza deve ritenersi pacifica ed il motivo proposto nella comparsa di costituzione in appello va dichiarato inammissibile, va evidenziato che alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio l'opposta ha allegato l'estratto della G.U.
n.93 del'8.8.2017 ove risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario"), corredato pagina 16 di 18 dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Per come risaputo l'art. 58 TUB consente al cessionario, in caso di cessione in blocco, di assolvere all'onere di comunicazione della cessione al debitore ceduto per il tramite della pubblicazione dell'avvenuta cessione nella ET Ufficiale, esonerandolo pertanto dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto. Adempimento, questo, che nella specie ha regolarmente rispettato CP_6
per come documentato in atti.
Per quanto riguarda, infine, l'eccepita applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e/o usurari rileva questa Corte come trattasi di contestazione assolutamente generica e, come tale, destinata all'integrale rigetto. Gli opponenti in primo grado, infatti, non hanno indicato quando ed in che misura la banca avrebbe applicato interessi sopra soglia e non hanno neanche prodotto i DM trimestrali che, in quanto atti di natura amministrativa, sfuggono al brocardo “iura novit curia”. Con riguardo alla applicazione di interessi ultralegali, dalla documentazione contrattuale allegata in atti emerge che gli stessi sono stati ritualmente pattuiti ed accettati dal debitore.
Per tali motivi l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione proposta da e avverso il d.i. n.790/20 emesso CP_1 Controparte_2
dal Tribunale di Ragusa.
Gli appellati vanno, inoltre, condannati, in solido, a restituire in favore degli avv.
[...]
e Antonio TO le somme da questi già corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_5
primo grado.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, in solido tra loro, a carico degli appellati e . CP_1 Controparte_2
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P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e, per essa, avverso la sentenza n.754/24 del Parte_1 CP_3
Tribunale di Ragusa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il d.i. n.790/20 emesso dal Tribunale di Ragusa e conferma CP_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli appellati e , in solido, a restituire agli avv.ti CP_1 Controparte_2 [...]
e Antonio TO le somme da questi eventualmente già corrisposte in esecuzione della Parte_5
sentenza di primo grado;
condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
processuali del primo grado di giudizio liquidate in €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA;
condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
e, per essa, , e dell'avv. TO Antonio, in proprio, delle spese Parte_1 CP_3
del presente grado di giudizio liquidate in €.2556,00 per esborsi ed €.22.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
dell'avv. delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.11.000,00 per Parte_5
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
10.9.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 661/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e, per essa, la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(GIA' , GIA' ,
[...] Parte_3 Parte_4
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO ANTONIO giusta procura in atti
DONVITO ANTONIO (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art.86 cpc.
pagina 1 di 18 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), domiciliato in VIA SACRO CUORE 64/G RAGUSA;
rappresentato e C.F._3
difeso dall'avv. RAMETTA GIUSEPPE giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e Parte_5 C.F._4
difeso da se stesso ex art.86 cpc.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 10.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e, per essa, la sua mandataria con Parte_1
rappresentanza (già già , CP_3 Parte_3 Parte_4
nonché l'avv. Antonio TO, in proprio, hanno proposto appello avverso la sentenza n.754/24 con la quale il Tribunale di Ragusa ha accolto l'opposizione proposta da e da e, CP_1 Controparte_2
per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n.790/20 ed ha condannato i procuratori di parte opposta,
avv.ti ed Antonio TO, in proprio ed in solido tra loro, a corrispondere agli Parte_5
opponenti le spese di lite, liquidate in €. 7.000,00 per compensi oltre accessori.
Gli appellanti hanno impugnato:
pagina 2 di 18 - la statuizione relativa all'inesistenza di una valida procura alle liti rilasciata dalla ricorrente (in via monitoria) e opposta (nel giudizio a quo), Parte_1
- la statuizione relativa alla revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 790/2020;
- la condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti e a carico, in solido, dei procuratori di parte opposta (avv. Antonio TO, quanto all'opposizione e avv.
[...]
, quanto alla fase monitoria). Parte_5
Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di
Catania, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, - in accoglimento dell'apposita istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. formulata nel presente atto e depositata anche in via autonoma, contestualmente al presente atto di appello, sospendere – inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, di cui all'art. 351, co. 3 c.p.c. – l'efficacia esecutiva o l'esecuzione, se fosse già avviata, della sentenza n. 754/24 del Tribunale ordinario di
Ragusa, pubblicata il 23 aprile 2024, ricorrendo gravi e fondate ragioni;
- in via subordinata, in caso di rigetto dell'istanza di inibitoria proposta, a fronte del rischio di insolvenza dei signori se solo si CP_1
considera l'ammontare del credito azionato dalla insoluto dal 2017, disporre Parte_1
idonea cauzione per l'importo delle spese legali al cui pagamento l'avv. Antonio TO (in solido con l'avv. ) è stato condannato dalla sentenza appellata;
Nel merito: in riforma Parte_5
integrale della sentenza appellata, accertare la pienezza dei poteri di rappresentanza ed assistenza in capo al procuratore costituito nel giudizio a quo e quindi accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice dei sig.ri e di € 1.153.147,49, oltre agli Parte_1 CP_1 Controparte_2
interessi moratori al tasso convenzionale, maturati e maturandi dalla scadenza di ciascuna obbligazione sino al saldo e per l'effetto condannarli al pagamento dell'anzidetto importo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia. Con la conseguente vittoria delle spese di ambo i pagina 3 di 18 gradi di giudizio in favore della e, quanto al grado di appello, anche in favore Parte_1
dell'avv. Antonio TO in proprio e con la condanna alla restituzione degli importi che fossero eventualmente pagati ai signori al loro legale, nelle more, in esecuzione della sentenza di prime CP_1
cure, a titolo di spese legali del primo grado di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza del gravame del quale hanno chiesto il rigetto, così concludendo: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
- sempre in via preliminare, espungere dal fascicolo tutti i documenti depositati irritualmente dalla società appellante (dalla memoria di replica con allegati datata 27 dicembre 2023 agli atti versati nel fascicolo telematico il 22 febbraio 2022) perché tardivi,
inammissibili ed inutilizzabili ai fini della decisione;
- nel merito, rigettare l'appello proposto perché
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata resa dal Tribunale Civile
di Ragusa nel giudizio iscritto al RG n. sentenza n. 754/2024 pubbl. il 23/04/2024 (nel giudizio iscritto al RG n. 3306/2020); - nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania
decidesse di riformare la sentenza sul punto, Voglia l'On. le Collegio, in ogni caso: - dichiarare la totale assenza/inesistenza della procura alle liti (sia quella del ricorso per decreto ingiuntivo che quella relativa al giudizio di merito non sono rilasciate da ma da , in assenza dei Pt_2 Parte_4
necessari riscontri probatori ex lege richiesti e sopra analiticamente indicati) con conseguente invalidità
non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità
dell'avversa domanda per violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010 e, soprattutto, dell'art. 13
delle condizioni di sintesi contrattuali predisposte e redatte dalla medesima;
- accertare e CP_4
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della presunta creditrice, per violazione dell'art. 1264 c.c.,
per l'inesistenza di idonea documentazione attestante la cessione del credito e per difetto assoluto di pagina 4 di 18 comunicazione e pubblicazione della cessione medesima in ET (il cui file è stato financo alterato dalla nel corso delle memorie); - ritenere e dichiarare la nullità (totale e/o parziale) delle Pt_1
fideiussioni e delle clausole fatte sottoscrivere ai sigg. e con la CP_1 Controparte_2
successiva inefficacia delle stesse per contrasto con la disciplina del codice del consumo, perché
vessatorie e stipulate secondo lo schema ABI 2003, sì come censurato nel provvedimento 55 del 2005
della Banca d'Italia e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e CP_1
nella loro qualità di fideiussori alla per le somme di cui CP_2 Parte_1
all'ingiunzione di pagamento e, di conseguenza, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei germani;
- ritenere e dichiarare inefficaci e/o nulle e/o inesistenti tutte le fideiussioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa, sottoscritte dai sigg. e CP_1 [...]
, in favore della società – segnatamente, fideiussione omnibus del 12 aprile CP_2 Controparte_5
2012 posta a garanzia del credito giusto contratto di mutuo fondiario concesso dal Banco di Sicilia Spa
per la somma di €. 700.000,00; fideiussione specifica del 19 ottobre 2007 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società in forza del contratto di finanziamento FLEXICREDITO, Controparte_5
esposizioni del c/c10912011; fideiussione specifica del 10 dicembre 2009 a favore di Banco di Sicilia
s.p.a., onde garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo in relazione alle esposizioni del finanziamento ipotecario n. 6711628 - per sopravvenuta decadenza, anche ai sensi dell' art. 1957 codice civile, per non aver mai proposto né il Banco di Sicilia né la entro i Parte_4
termini di legge (ovvero in quelli concordati nelle fideiussioni), istanze giudiziali e stragiudiziali nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, poscia che il recesso è datato 5 dicembre 2013 ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel marzo 2020, ed in accoglimento dell'eccezione di decadenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria (6 mesi, ex art. 1957 codice civile, ma anche 36
mesi per quanto esposto in narrativa) dichiarare in ogni caso come illegittime, indebite, infondate e/o pagina 5 di 18 carenti di prova tutte le pretese di pagamento inopinatamente avanzate da parte avversa e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. e , nella loro qualità, alla con CP_1 CP_2 Parte_1
revoca integrale del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti;
- nel merito, in via gradata,
ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione siglati dai sigg. e per CP_1 CP_2
omessa sottoscrizione da parte del Banco di Sicilia, in violazione a quanto disposto dal T.U.B. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare i sigg. e obbligati, se del caso, a corrispondere CP_1 CP_2
alla in solido con il debitore principale e i fideiussori Parte_1 Controparte_5
ingiunti, le somme di denaro che saranno accertate nel corso del giudizio, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli stessi;
- nel merito, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n°790/2020 (R.G.1499/2020) oggi opposto per mancanza di prova scritta del credito e/o della fideiussione e, di conseguenza, annullare e/o revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.790/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel giudizio iscritto al n. 1499/2020
R.G. siccome infondato e pretestuoso;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, nullo e/o inefficace il
Decreto Ingiuntivo n. n.790/2020 (R.G. 1499/2020) emesso dall'intestato Tribunale in data 20.06.2020
siccome errato, ingiusto ed illegittimo per violazione e per mancanza dei requisiti di cui all'art 633, 634
c.p.c. e 50 e 117 T.U.B. e, per l' effetto, revocare e/o annullare con ogni miglior formula il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso dei contratti di apertura di credito oggi impugnati e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale e dell'eventuale anatocismo trimestrale valutando, se del caso, l'eventuale intento locupletativo della
- accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e Parte_1
previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragioni tutte esposte pagina 6 di 18 in narrativa;
- il tutto sempre e comunque con condanna di parte opposta al pagamento delle spese,
onorari e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc. - In via istruttoria si insiste e reiterano tutte le richieste istruttorie formulate unitamente all'atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. depositata telematicamente il 26 ottobre 2021”.
Si è costituito in giudizio anche l'avv. , in proprio, per proporre appello Parte_5
incidentale adesivo a quello proposto dall'avv. TO e per eccepire la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 101 e 102 c.p.c, per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, non essendo stato parte del giudizio conclusosi con la sentenza gravata e, nel merito, per chiedere di accertare e dichiarare che esso avv. , già difensore di nel ricorso per Parte_5 CP_3
decreto ingiuntivo n.790/2020, emesso in favore della il 24.06.2020 dal Parte_1
Tribunale di Ragusa, ha patrocinato con la pienezza dei poteri di rappresentanza ed assistenza di
(già già , quale mandataria, e per CP_3 Parte_3 Parte_4
l'effetto di riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado a carico dei difensori in solido tra loro.
All'udienza del 10.9.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Con il primo motivo e, per essa, la mandataria ha censurato la sentenza di CP_6 CP_3
primo grado nella parte in cui, accogliendo il primo dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai germani ha accertato e dichiarato “l'inesistenza di una valida procura alle liti” CP_1
rilasciata da in favore dell'avv. (patrocinante nella fase monitoria del CP_7 Parte_5
procedimento) e dell'avv. TO (patrocinante nella successiva fase di merito). Al riguardo il
Tribunale di Ragusa ha così motivato: “Come evidenziato, gli opponenti hanno rilevato che
pagina 7 di 18 “L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità
non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione
piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione allorché l'opposto non abbia prodotto in
quest'ultimo una valida procura nella comparsa di risposta”. I medesimi, poi, con note di trattazione
scritta relative alla prima udienza del 22/03/2021, specificavano che “la procura alle liti rilasciata
nella fase monitoria all'Avv. venne rilasciata dalla Parte_5 [...]
(cedente), non già dalla . In allegato al ricorso per Parte_4 Parte_1
decreto ingiuntivo la ricorrente, odierna opposta, ha prodotto una Parte_1
“PROCURA GENERALE ALLE LITI” rilasciata da “ Parte_4
“all'avvocato: (vd. doc. n. 7). A fronte dell'eccezione come
[...] Parte_5
sopra formulata dagli opponenti, l'opposta, costituendosi in giudizio, da un lato evidenziava che “è
certo che la società oggi abbia rilasciato Parte_4 CP_3
procura generale alle liti a favore dell'Avv. ”, e, dall'altro, deduceva che “la costituzione Parte_5
di nella presente fase di opposizione, con il patrocinio dell'Avv. Antonio TO, giusta Pt_1
procura generale alle liti dell'11 novembre 2013 […] ha efficacia sanante di qualsivoglia difetto di
rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 182 c.p.c..”. A tale ultimo riguardo, tuttavia, produceva
una “PROCURA GENERALE ALLE LITI” rilasciata da “ Parte_4
(e non da essa “all'Avvocato: DONVITO Avv. Antonio” (vd.
[...] Parte_1
doc. n. 2). In altri termini, nonostante l'eccezione degli opponenti, non è mai stata prodotta una
procura alle liti rilasciata prima in favore dell'Avv. , e successivamente nei Parte_5
confronti dell'Avv. Antonio TO, da parte della ricorrente, odierna opposta, Parte_1
ma solo di che, tuttavia, deve ritenersi un soggetto ben
[...] Parte_4
distinto dalla nonché estraneo al presente giudizio. Deve quindi ritenersi, Parte_1
pagina 8 di 18 così come eccepito dagli opponenti, ed all'esito delle difese svolte sul punto dalla stessa opposta,
l'inesistenza di una valida procura alle liti rilasciata dalla ricorrente, odierna opposta,
[...]
Parte_1
“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del
2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.” (cfr. Cass.
Sez. Un., 21/12/2022 n. 37434).
“L' art. 182, comma 2, c.p.c. , nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di
sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si
fa riferimento ad un vizio che determina la nullità della procura, a differenza di quanto accade nel
testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico
della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.” (Cass. sez. III , 09/10/2023 , n. 28251).
Peraltro, “nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento
della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di
giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da
soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da
quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta
attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è
ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.” (Cass. sez. II, 09/09/2021 n. 24381)”.
E' opinione di questa Corte che la superiore motivazione sia assolutamente errata e vada, pertanto,
integralmente riformata.
Risulta, invero, documentato sia nella fase monitoria che nella successiva fase di merito, che Pt_3
oggi (che precedentemente agiva con la denominazione sociale di
[...] CP_3 [...]
ha validamente costituito come propri procuratori generali alle liti sia Parte_4
pagina 9 di 18 l'avv. che ha curato la fase monitoria, giusta procura per atto del Notaio Parte_5
, iscritto al Collegio Notarile di Verona del 14/12/2010 – rep. 68071 – racc. 18940 (v. Persona_1
doc. 7 fascicolo monitorio), sia l'avv. Antonio TO, che ha patrocinato la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione a d.i., giusta procura generale alle liti rilasciata da
[...]
(precedente denominazione assunta da che oggi agisce con la Parte_4 Parte_3
denominazione con atto a rogito del Notaio di Velletri in data CP_3 Persona_2
11/11/2013 rep. 65018 -racc. 19860 (doc. 2 all. comparsa di costituzione e risposta primo grado).
Risulta, del pari, documentato che cessionaria in blocco di un pacchetto di crediti di CP_6
titolarità di , giusta contratto di cessione in blocco del 14.7.2017, con atto del 20/7/2017, Parte_4
a rogito del Notaio , rep. 60852 -racc. 11359, ha conferito all'allora “la Persona_3 Parte_3
procura per consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti,
adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti” (così p. 2 procura punto D).
Con il predetto atto notarile ha, quindi, nominato proprio “Procuratore” CP_6 Parte_3
affinchè lo stesso “provveda, in nome e per conto, ovvero anche solo per conto della Società, a
compiere – anche in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore
quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi – ogni atto, attività, adempimento e
formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione [….
omissis …] anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti [… omissis … ] E alla successiva lettera g),
a mero titolo esemplificativo è stato previsto il potere per il Procuratore (e cioè “di avviare e Pt_3
proseguire azioni e cause legali a nome della Società (tanto come parte attrice quanto come parte
convenuta), comparire in giudizio nelle cause intentate avverso la Società, il tutto in ogni grado di
giudizio, per cause civili o penali in forza dei poteri attribuiti con la presente procura, ai sensi
pagina 10 di 18 dell'articolo 77 primo comma del codice di procedura civile, nonché conferire o revocare le necessarie
procure alle liti a, ed eleggere o modificare domicilio presso, i legali da essa procuratrice officiati per
promuovere azioni giudiziali e/o resistere e/o costituirsi nei giudizi da altri promossi in relazione ai
Crediti, al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società avanti a qualsivoglia
autorità giurisdizionale , in ogni stato e grado dei relativi procedimenti/ giudizi[… omissis … ]”.
La superiore documentazione prova, per un verso, che ha legittimamente agito quale CP_3
mandataria di e, per altro, che gli avv.ti e TO hanno, altrettanto CP_6 Parte_5
legittimamente, rappresentato la mandataria in forza delle procure generali alle liti loro rispettivamente rilasciate nel 2010 e nel 2013. Va, quindi, escluso il lamentato difetto di valida procura alle liti in favore dei sopra indicati professionisti atteso che non assume alcun rilievo la circostanza, seppure ripetutamente enfatizzata dagli appellati, che le procure generali siano state rilasciate diversi anni prima del deposito del ricorso monitorio e quando la conferente era Parte_4
la titolare dei crediti successivamente ceduti a Per un verso, infatti, le citate procure CP_6
generali non risultano mai revocate e, per altro, con l'atto notarile del 2017 la cessionaria CP_6
ha nominato (poi proprio procuratore, conferendole i poteri sopra elencati. Parte_3 CP_3
Inoltre, a prescindere dalle deduzioni degli appellati, non sussistono dubbi circa l'identità di Pt_3
oggi e trattandosi della medesima società,
[...] CP_3 Parte_4
che ha solo variato nel tempo la propria denominazione, come attestato dall'identità di codice fiscale e di sede legale, che si evince nell'epigrafe dalle procure sopra richiamate.
Per le superiori ragioni il primo motivo di appello merita di essere accolto.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante ha riproposto la domanda di accertamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Ragusa e non esaminata dal primo
Giudice il quale, applicando il principio della ragione più liquida, ha accolto l'eccezione di difetto di pagina 11 di 18 procura e non ha esaminato nel merito la pretesa creditoria avanzata dall'allora ricorrente/opposta ed odierna appellante.
Anche sul punto l'appello merita di essere accolto.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli appellati avevano dedotto:
- l'estinzione e la decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 c.c. per sopravvenuti fatti estintivi,
impeditivi o modificativi del credito, in ispecie fallimento della società della quale i Parte_6
germani oltre ad essere soci ed amministratori, erano anche fideiussori;
CP_1
- la non conformità all'originale, ex artt.214 e 215 c.p.c., della documentazione prodotta in copia della ricorrente e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e mancata indicazione dell'importo massimo garantito;
- la violazione dell'art. 1264 c.c. per la omessa notifica e /o pubblicazione nella gazzetta ufficiale della intervenuta cessione del credito, in favore della ricorrente e per essa della Parte_1
CP_3
- l'applicazione di interessi ultra legali non pattuiti e/o usurai.
Ognuna delle superiori deduzioni appare infondata e merita di essere rigettata.
Ed invero, muovendo dalla prima di esse, risulta documentato e non contestato che tra e Parte_4
la società sono intercorsi i seguenti rapporti: Controparte_5
1) contratto di mutuo concesso, ai sensi dell'art.38 e seguenti del D.lgs 385/93, rogato in data
10.12.2009 in Notaio di Caltagirone, dal Banco di Sicilia Spa per la somma di Persona_4
€.700.000,00 da rimborsare mediante versamenti di nr.180 rate mensili posticipate, da pagarsi senza interruzione alla fine di ogni mese, comprensive di capitale ed interessi, al tasso di interesse variabile pari alla quotazione dell'eurobr a 3 mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0.05
superiore, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre, maggiorato di 1.90 punti in pagina 12 di 18 ragione d'anno, e per la quale in data 10.12.2009, i germani hanno prestato fideiussione specifica CP_1
fino alla concorrenza di €.700.000,00;
2) apertura di credito in conto corrente denominata Flexicredito concesso in data 05.10.2007 per la somma di €.100.000,00 in virtù della fideiussione specifica del 19.10.2007 prestata in favore della
[...]
fino alla concorrenza dell'importo di €.100.000,00; CP_5
3) linee di credito per le quali in data 12.04.2012 gli appellati hanno prestato fideiussione in favore della ed avente ad oggetto tutte le operazioni bancarie consentite e da consentire, fino Controparte_5
alla concorrenza di €.702.000,00.
Analizzando le lettere fideiussorie sottoscritte dai germani emerge che in ciascuna di esse è CP_1
contenuta la clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, trattasi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di
Firenze, Sez. II, n.1163/2024). Ed invero, deve ritenersi – in conformità all'orientamento della
Suprema Corte - che l'art.1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e
6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce pagina 13 di 18 indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del
resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”,
potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass.
835/25).
pagina 14 di 18 In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo –
ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, e che essa fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale dei 36 mesi, atteso che con lettera raccomandata che gli stessi appellati hanno dichiarato di avere ricevuto il data 5.12.2013 (v. pag. 17 della comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio), inviata anche alla società debitrice, la banca comunicò la revoca con effetto immediato dai rapporti e dagli affidamenti concessi, diffidando l'obbligata principale e i garanti a provvedere all'immediata copertura del debito maturato.
Deve dunque escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2020) vale il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17, richiamata anche dall'appellante).
pagina 15 di 18 Va rigettata anche la contestazione relativa alla non conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla ricorrente, attesa l'assoluta genericità.
Premesso che l'appellante ha allegato al ricorso monitorio tutta la documentazione contrattuale, va osservato che, per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 cc è necessaria l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale. Il disconoscimento formale, quindi, deve avvenire, pena l'inefficacia,
“attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (v., da ultimo, Cass.
24634/21).
Nel caso in questione, quindi, il disconoscimento deve essere dichiarato inefficace poiché gli appellanti non hanno evidenziato differenze fra l'originale e la copia della documentazione prodotta, nè sono stati rilevati segni che possono generare dubbi sulla conformità della seconda al primo.
Non sussiste neppure la eccepita violazione dell'art. 1264 c.c. per la omessa notifica e /o pubblicazione nella gazzetta ufficiale della intervenuta cessione del credito, in favore della ricorrente
[...]
e per essa della Parte_1 CP_3
Premesso che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo gli odierni appellati non hanno mosso alcuna contestazione in merito alla prova dell'inclusione del credito vantato dalla cessionaria nei loro confronti tra quelli oggetto di cessione, di talchè la superiore circostanza deve ritenersi pacifica ed il motivo proposto nella comparsa di costituzione in appello va dichiarato inammissibile, va evidenziato che alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio l'opposta ha allegato l'estratto della G.U.
n.93 del'8.8.2017 ove risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario"), corredato pagina 16 di 18 dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Per come risaputo l'art. 58 TUB consente al cessionario, in caso di cessione in blocco, di assolvere all'onere di comunicazione della cessione al debitore ceduto per il tramite della pubblicazione dell'avvenuta cessione nella ET Ufficiale, esonerandolo pertanto dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto. Adempimento, questo, che nella specie ha regolarmente rispettato CP_6
per come documentato in atti.
Per quanto riguarda, infine, l'eccepita applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e/o usurari rileva questa Corte come trattasi di contestazione assolutamente generica e, come tale, destinata all'integrale rigetto. Gli opponenti in primo grado, infatti, non hanno indicato quando ed in che misura la banca avrebbe applicato interessi sopra soglia e non hanno neanche prodotto i DM trimestrali che, in quanto atti di natura amministrativa, sfuggono al brocardo “iura novit curia”. Con riguardo alla applicazione di interessi ultralegali, dalla documentazione contrattuale allegata in atti emerge che gli stessi sono stati ritualmente pattuiti ed accettati dal debitore.
Per tali motivi l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione proposta da e avverso il d.i. n.790/20 emesso CP_1 Controparte_2
dal Tribunale di Ragusa.
Gli appellati vanno, inoltre, condannati, in solido, a restituire in favore degli avv.
[...]
e Antonio TO le somme da questi già corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_5
primo grado.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, in solido tra loro, a carico degli appellati e . CP_1 Controparte_2
pagina 17 di 18
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e, per essa, avverso la sentenza n.754/24 del Parte_1 CP_3
Tribunale di Ragusa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il d.i. n.790/20 emesso dal Tribunale di Ragusa e conferma CP_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli appellati e , in solido, a restituire agli avv.ti CP_1 Controparte_2 [...]
e Antonio TO le somme da questi eventualmente già corrisposte in esecuzione della Parte_5
sentenza di primo grado;
condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
processuali del primo grado di giudizio liquidate in €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA;
condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
e, per essa, , e dell'avv. TO Antonio, in proprio, delle spese Parte_1 CP_3
del presente grado di giudizio liquidate in €.2556,00 per esborsi ed €.22.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna gli appellati e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
dell'avv. delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.11.000,00 per Parte_5
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
10.9.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 18 di 18