Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1691/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 23.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1691/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Campanile n.49, presso lo studio dell'avv. Stefano Pio Foglia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in Macchia Di Monte S. Angelo al viale Padre Pio n. 17, presso lo studio dell'avv. Marco Galli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA
/ATTRICE IN RICONV. –
E
c.f. , elettivamente Controparte_2 C.F._1
- Seconda Sezione civile -
domiciliato in Manfredonia sul C.so Roma n. 74, presso lo studio dell'avv.
Matteo Ognissanti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 premesso di aver commissionato in appalto lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale alla società
[...]
e di aver conferito incarico di Controparte_3 direttore dei lavori al geom. , ha convenuto questi ultimi in Controparte_2 giudizio, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, per equivalente nei confronti del direttore dei lavori e in forma specifica, o solo in subordine per equivalente, nei confronti della società.
, costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa Controparte_2 siccome infondata in fatto ed in diritto.
Controparte_1 costituendosi, oltre a domandare il rigetto dell'avversa pretesa, ha spiegato plurime domande riconvenzionali, chiedendo di: a) indicare le opere da eseguire con una relazione dettagliata;
b) integrare il contratto di appalto originario rideterminando i corrispettivi per le opere da compiersi in futuro;
Contr c) consentire a l'esecuzione delle opere indicate;
d) condannare l'attore al pagamento della somma di complessivi € 6.687,30+iva, o della diversa somma da accertare, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti;
e) condannare il al pagamento della somma di € 500,00 mensili Parte_1 ex art. 614 bis cod. proc. civ.; f) condannare l'attore al pagamento delle spese non solo giudiziali ma anche stra-giudiziali.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 9 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
A fondamento della sua pretesa, l'attore ha dedotto di aver appaltato lavori di manutenzione straordinaria alla società convenuta, di aver nominato, come direttore dei lavori, il geom. convenuto, di aver scoperto infiltrazioni dopo la fine dei lavori, di aver intimato, senza esito, alla società
l'eliminazione dei vizi e di essersi avveduto che i difetti dipendevano non solo da lavori di esecuzione ma anche da lavori di progettazione.
ha, invece, negato ogni sua responsabilità, deducendo Controparte_2
l'inesistenza di difetti di progettazione.
ha eccepito: Controparte_1 la decadenza dall'azione ex art. 1667 cod. civ. per denuncia avvenuta oltre il sessantesimo giorno dal termine dei lavori dell'agosto del 2015; la compensazione del credito vantato da parte avversa con la somma complessiva di € 6.687,30+iva, dovutale a titolo di corrispettivo ancora insoluto per i lavori già eseguiti;
l'inadempimento ex art. 1460 cod. civ. dell'attore rispetto all'obbligo di pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e per non averle consentito l'accesso all'immobile per l'eliminazione dei vizi. La medesima ha inoltre dedotto l'infondatezza dell'avversa richiesta di condanna all'esecuzione delle opere per l'eliminazione dei vizi per non essere state tali opere previste in contratto, perché i vizi sussistevano ab origine e perché non le è stato consentito l'accesso all'immobile per l'esecuzione delle opere.
§ Sulla domanda principale avanzata da parte attrice
Va in premessa superata l'obiezione della società convenuta secondo cui l'attrice non potrebbe chiedere la sua condanna all'esecuzione delle opere volte all'eliminazione dei vizi per non essere le stesse state previste in contratto.
La condanna all'esecuzione delle opere volte all'eliminazione dei vizi non è, infatti, stata avanzata a titolo di adempimento contrattuale, ma a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ..
Va anche superata l'eccezione di decadenza per denuncia tardiva dei vizi, dal momento che il termine di decadenza, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., non decorre dalla data di ultimazione dei lavori ma dalla data di scoperta
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 9 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
dei vizi, qualora questi ultimi – come nel caso in esame – non erano conoscibili al momento della conclusione dei lavori. È stato, infatti, provato,
a mezzo di CTU, pienamente condivisibile per ciò che a breve si osserverà, che le infiltrazioni, manifestatesi dopo i lavori, erano tali da risultare visibili solo nei periodi di piogge.
È, inoltre, documentalmente provato che l'amministratore di ha Parte_1 inviato denuncia dei vizi il 20 novembre 2015 al direttore dei lavori e quest'ultimo ha denunciato i vizi alla società convenuta il 23 novembre
2015, riferendo di aver eseguito, dopo la comunicazione del , Parte_1 un sopralluogo nell'immobile con telecamera ad infrarossi al fine di accertare le infiltrazioni.
È, quindi, evidente che il momento a partire dal quale la direzione dei lavori ha assunto contezza delle infiltrazioni è stato quello del sopralluogo, avvenuto dopo la data del 20 novembre 2015, cui è seguita la denuncia, assolutamente tempestiva, del 23 novembre 2015.
In sostanza, a fronte di tali dati documentali, è mancata qualsivoglia contestazione specifica della società convenuta, la quale non ha nemmeno adeguatamente dedotto perché i vizi avrebbero potuto conoscersi prima della data dell'ottobre (o più correttamente, novembre) 2015.
Va anche superata l'eccezione sollevata ex art. 1460 cod. civ. per inadempimento dell'attore rispetto all'obbligo di pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e per non averle consentito l'accesso all'immobile per l'eliminazione dei vizi.
L"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda sula proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti (Cass. civ. n.
17020 del 26/05/2022) e, nel caso in esame, il ha Parte_1 legittimamente parzialmente sospeso il suo adempimento a fronte dell'inesatto adempimento da parte della società convenuta.
Con riferimento all'inesatta esecuzione e/o progettazione dei lavori, la CTU, condivisibile a seguito dei chiarimenti resi dall'ing. Parte_2 siccome coerente e logica, ha riferito, con argomentazioni più ampie alle quali si rinvia, che: “sebbene nel corso delle operazioni non è stato possibile
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 9 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
riscontrare la presenza delle infiltrazioni nei locali interrati in quanto visionate in un periodo di siccità, nessuna delle parti ha mai negato la presenza delle infiltrazioni, nemmeno durante le operazioni per i peritali”;
“una non perfetta impermeabilizzazione attorno al pilastro d'angolo permette alle acque piovane di infiltrarsi”; “l'impresa, per meglio proteggere ed impermeabilizzare il pilastro, ha optato di realizzare una controparete contro il pilastro, impermeabilizzandola;
ma tale soluzione non si è rivelata esaustiva, andava studiato meglio l'attacco della controparete con la roccia
(ad es. pulendola dal materiale incoerente con aria compressa e ricoprendola con un betoncino impermeabile armato con rete metallica zincata o in polietilene, da livellare successivamente ed impermeabilizzare realizzando così la continuità con l'impermeabilizzazione della controparete”; “i lavori di impermeabilizzazione del pilastro con risvolto sulla parete non sono stati eseguiti a regola d'arte da parte dell'impresa che ha preferito chiudere gli scavi per togliere il pericolo essendo su un marciapiede pubblico e a nulla è servita la raccomandata di sollecito da parte del geom. e indirizzata all'impresa per completare i lavori _2 secondo le indicazioni impartite”; “non vi è stato errore di progettazione, la soluzione progettuale del progettista consistente nell'impermeabilizzazione dell'intera parete interrata, elaborata alla luce delle conoscenze del momento progettuale, era corretta”.
Alla luce dell'assenza di errori di progettazioni, confermati dal CTU anche all'esito dei chiarimenti richiesti, la domanda di risarcimento danni va rigettata nei confronti di . Controparte_2
Va, invece, accolta nei confronti di Controparte_1
la quale va condannata all'esecuzione delle opere
[...] indicate dal CTU nella relazione tecnica (in particolare, a pag. 48), ivi compresa la pitturazione, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni amministrative e comunali previste per legge. Si tratta di una condanna in forma specifica, ammissibile ex art. 2058 cod. civ. qualora non risulti eccessivamente onerosa e qualora possibile.
La domanda di condanna al risarcimento per equivalente, formulata in via
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 9 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
subordinata, resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale di risarcimento in forma specifica
Il CTU, inoltre, ha stimato anche il danno di € 1.350,00 per il mancato utilizzo del box condominiale.
Tuttavia, tale voce di danno non è mai stata né allegata né richiesta dall'attore, nemmeno in sede di conclusioni.
Tale danno deve considerarsi autonomo rispetto a quello derivante dall'errata esecuzione dei lavori e, pertanto, in assenza di specifica domanda, non può essere risarcito, non potendosi tale risarcimento intendere ricompreso nel danno derivante dall'errata esecuzione dei lavori.
§ Le domande riconvenzionali spiegate dalla società convenuta nei confronti dell'attrice
Le domande, spiegata in via riconvenzionale dalla società convenuta, di indicare le opere da eseguire con una relazione dettagliata e di integrare il contratto di appalto originario rideterminando i corrispettivi per le opere da Contr compiersi in futuro, nonché di consentire a l'esecuzione delle opere indicate, sono infondate.
In particolare, le domande relative all'indicazione esatta delle opere da eseguirsi ed al diritto di accedere all'immobile per l'esecuzione delle opere sono infondate perché si tratta di domande che afferiscono alla fase esecutiva del processo e non attengono alla fase cognitiva perché non riguardano nessun diritto soggettivo, da intendersi in termini tecnici come situazione giuridica tutelata dall'ordinamento in correlazione con un altrui obbligo, attenendo piuttosto all'esecuzione delle statuizioni giudiziali relative alla presente pronuncia.
Anche la domanda volta ad integrare il contratto di appalto originario rideterminando i corrispettivi per le opere da compiersi in futuro è infondata, perché non esiste alcun diritto della parte di ottenere la rinegoziazione giudiziale del contratto.
Infine, è infondata anche la domanda di condanna dell'attore al pagamento della somma di complessivi € 6.687,30+iva, o della diversa somma da accertare, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti.
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 9 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Allo stato, i lavori non risultano correttamente espletati, avendo il CTU stimato costi per il rispristino pari ad € 15.100,00.
Al momento di tale decisione, non è quindi fondata la domanda di condanna del al pagamento del corrispettivo di € 6.687,30+iva, non Parte_1 avendo la società provato di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione. L'azione di adempimento, infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive, può essere domandata solo dalla parte fedele, perché essa, a differenza dell'azione di risoluzione, presuppone l'esatto adempimento della prestazione, nella quale trova causa l'adempimento esatto della prestazione altrui.
Del resto, l'"exceptio inadimpleti contractus", di cui all'art. 1460 cod. civ.,
è invocabile, proprio al fine di paralizzare l'altrui domanda di adempimento
(Cass. civ. n. 5933 del 14/03/2011; e precedenti).
Al rigetto di tutte le domande riconvenzionali segue il rigetto anche delle domande di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 500,00 mensili ex art. 614 bis cod. proc. civ. ed al pagamento delle spese non stra- giudiziali.
Al rigetto della domanda principale spiegata contro segue la Controparte_2 condanna dell'attore, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n.
32061/2022), al pagamento, in favore di quest'ultimo, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite.
Viceversa, all'accoglimento della domanda principale spiegata contro
[...]
ed al rigetto di tutte Controparte_1 le domande riconvenzionali, segue la condanna di quest'ultima, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al rimborso, in favore dell'attore, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014 e delle spese di lite.
Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo il valore della presente controversia non superiore ad € 26.000,00, ai parametri medi e per tutte le fasi del giudizio.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 9 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
parti definitivamente a carico di Controparte_1
e ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei
[...] CP_1 confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n.
10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda principale, condanna
[...]
all'esecuzione delle opere Controparte_1 indicate dal CTU nella relazione tecnica in atti, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni amministrative e comunali previste per legge, in favore dell'attore;
b) rigetta la domanda principale spiegata dall'attore nei confronti di _2
;
[...]
c) rigetta le domande riconvenzionali spiegate da Controparte_1
nei confronti dell'attore;
[...] CP_1
d) condanna l'attore, in favore di , al rimborso delle spese di Controparte_2 lite, pari alla somma di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
e) condanna Controparte_1 al rimborso, in favore dell'attore, della somma di € 270,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Pio Foglia, dichiaratosi antistatario.
f) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 8 a 9 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
d.p.r. 115/02 in data 15 marzo 2018, definitivamente a carico di
[...]
. Controparte_1
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1691/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 9 a 9