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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/02/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 22 dicembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2535/2020 R.G. lavoro
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzina Bottiglieri Parte_1
e da questa elett.te domiciliata in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani
n.24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e da questa elett.te domiciliato in Avellino al Viale Italia n. 197/A, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede l'accertamento della nullità del provvedimento di indebito per #4.886,57#
(quattromilaottocentoottantasei,57) emesso in data 11.06.2019 nei confronti della IG.ra , madre della ricorrente deceduta in data Persona_1
11.04.2018.
Parte resistente si è costituita. Il provvedimento di indebito ha ad oggetto ratei di pensione cat. SO riscossi indebitamente dalla IG.ra per l'anno 2015. Parte_2
Il provvedimento di indebito reca la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95)”.
Il Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, stabilisce che: hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purché non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.
Nel caso di specie, la IG.ra , alla data di decesso del marito Persona_1
(8.10.2001) aveva i requisiti legittimanti la pensione di reversibilità. Non ha, però, comunicato il superamento del reddito per l'anno 2014, percependo sulla pensione in godimento ratei di importo superiore.
In tema della ripetizione dell'indebito pensionistico, l'art. 52, co. 2, legge n.
88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad
«omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che
Pag. 2 di 5 egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. CP_ L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non
CP_ noti all' CP_ L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in
CP_ eccedenza». Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note
CP_ dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2.
Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit. ).
Pag. 3 di 5 Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011;
Cass. n.2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019).
Risulta consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del
2018 ed altre conformi).
Questa Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del IGnificato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia).
Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e
27096 del 2018).
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia
Pag. 4 di 5 CP_ disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (Cass.
Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615).
Nel caso di specie l'indebito si è verificato sulla pensione di reversibilità in godimento della per l'annualità 2015, ed è motivato nella memoria Pt_2
con la omessa comunicazione dei dati reddituali anno 2014.
L'Istituto produce missive aventi data 13.12.2016 e del 24.10.2017, con le quali comunicava alla beneficiaria della pensione la necessità di acquisire la dichiarazione reddituale per l'anno 2014 ai fini dei controlli necessari.
Parte ricorrente non fornisce la prova dei redditi anno 2014. La documentazione prodotta con le note di trattazione dello 17.11.2020 è tardiva, ed è non utilizzabile.
Il ricorso introduttivo non è accompagnato da alcuna documentazione utile a comprovare la spettanza in capo alla de cuius della quota di Persona_1
CP_ trattamento pensionistico di cui correttamente chiede la restituzione.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2535/2020 R.G. Lavoro, e proposta da Pt_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...]
respinta così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 14 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro Luce
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 22 dicembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2535/2020 R.G. lavoro
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzina Bottiglieri Parte_1
e da questa elett.te domiciliata in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani
n.24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e da questa elett.te domiciliato in Avellino al Viale Italia n. 197/A, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede l'accertamento della nullità del provvedimento di indebito per #4.886,57#
(quattromilaottocentoottantasei,57) emesso in data 11.06.2019 nei confronti della IG.ra , madre della ricorrente deceduta in data Persona_1
11.04.2018.
Parte resistente si è costituita. Il provvedimento di indebito ha ad oggetto ratei di pensione cat. SO riscossi indebitamente dalla IG.ra per l'anno 2015. Parte_2
Il provvedimento di indebito reca la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95)”.
Il Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, stabilisce che: hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purché non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.
Nel caso di specie, la IG.ra , alla data di decesso del marito Persona_1
(8.10.2001) aveva i requisiti legittimanti la pensione di reversibilità. Non ha, però, comunicato il superamento del reddito per l'anno 2014, percependo sulla pensione in godimento ratei di importo superiore.
In tema della ripetizione dell'indebito pensionistico, l'art. 52, co. 2, legge n.
88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad
«omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che
Pag. 2 di 5 egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. CP_ L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non
CP_ noti all' CP_ L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in
CP_ eccedenza». Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note
CP_ dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2.
Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit. ).
Pag. 3 di 5 Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011;
Cass. n.2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019).
Risulta consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del
2018 ed altre conformi).
Questa Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del IGnificato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia).
Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e
27096 del 2018).
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia
Pag. 4 di 5 CP_ disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (Cass.
Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615).
Nel caso di specie l'indebito si è verificato sulla pensione di reversibilità in godimento della per l'annualità 2015, ed è motivato nella memoria Pt_2
con la omessa comunicazione dei dati reddituali anno 2014.
L'Istituto produce missive aventi data 13.12.2016 e del 24.10.2017, con le quali comunicava alla beneficiaria della pensione la necessità di acquisire la dichiarazione reddituale per l'anno 2014 ai fini dei controlli necessari.
Parte ricorrente non fornisce la prova dei redditi anno 2014. La documentazione prodotta con le note di trattazione dello 17.11.2020 è tardiva, ed è non utilizzabile.
Il ricorso introduttivo non è accompagnato da alcuna documentazione utile a comprovare la spettanza in capo alla de cuius della quota di Persona_1
CP_ trattamento pensionistico di cui correttamente chiede la restituzione.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2535/2020 R.G. Lavoro, e proposta da Pt_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...]
respinta così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 14 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro Luce
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