TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 28.1.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 466/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a MESSINA Parte_1 C.F._1
(ME) il 24/08/1977, rappresentato e difeso, dall'avv. MINISSALE GIUSEPPE giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
TRATTORIA DEL POPOLO DI rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. BALLISTRERI FEDERICA giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: licenziamento individuale
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa relativi al licenziamento.
Con ricorso del 25.7.2024 impugnava il licenziamento Parte_1
intimato dal datore di lavoro con lettera del 19.03.2024, in quanto ritenuto illegittimo e privo di causa poichè mai era stato in precedenza contestato alcun addebito disciplinare, chiedendo che venisse ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro o la corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura di legge.
Si opponeva il datore di lavoro eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnazione, considerato che non era stato contestato l'atto di recesso in via stragiudiziale, eccependo altresì l'erroneità del rito scelto.
Nel merito eccepiva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, costituito dalla crisi aziendale e dall'assenza di un posto disponbile con parità di mansioni eccependo in ogni caso come la tutela applicabile fosse solo quella indennitaria, stante la riforma attuata dal d.lgs 23/2015.
2. Decadenza dall'impugnazione del licenziamento.
L'eccezione è infondata.
Si osserva infatti che seppure non vi è prova dell'invio della raccomandata a/R di contestazione dell'atto di recesso, è provato documentalmente l'invio della mail all'indirizzo p.e.c. dell'attività commerciale.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nello stabilire come qualora la notifica di un documento avvenga via p.e.c. e il mittente depositi l'attestazione analogica di corretto invio dell'atto e del contenuto della mail, ricada sul destinatario l'onere di dimostrare la non conformità di quanto ricevuto (vedi Cass. Civ. sent. n.
6912/2022, n. 20255/2023).
3. Illegittimità del licenziamento.
2 Ciò premesso, assorbite le questioni sull'applicabilità del rito Fornero in quanto il ricorrente, al di là di quanto enunciato nel corpo del ricorso, ha depositato l'atto nelle forme del rito ordinario, nel merito si osserva quanto segue.
La lettera di licenziamento oggetto di impugnazione, riporta come giustificazione la dicitura “comportamento scorretto nei confronti del titolare”.
Non sono quindi pertinenti le deduzioni difensive del datore di lavoro in merito al recesso per presunto giustificato motivo oggettivo;
in verità tale locuzione è solo formalmente riportata nella lettera ma la ragione del licenziamento è espressamente indicata nel comportamento del lavoratore.
Si verte pertanto nell'ipotesi di insussistenza del motivo soggettivo di cui all'art. 3 del d.lgs 23/2015, applicabile al rapporto in quanto instaurato successivamente alla sua entrata in vigore e non avendo la ditta resistente all'attivo più di 15 dipendenti.
Esso recita: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura compresa tra sei e trentasei mensilità”.
Nel caso che ci occupa, il datore di lavoro ha indicato, seppur genericamente, una causa che rende improseguibile il rapporto, ma senza indicarne esattamente gli estremi, tale da consentirne l'accertamento sulla sussistenza del giustificato motivo soggettivo.
Non si verte quindi nell'ipotesi, avanzata dal ricorrente, di motivazione inesistente, tale da consentire la reintegra nel posto di lavoro.
Il datore di lavoro non ha tuttavia dimostrato la reale sussistenza del comportamento lesivo del rapporto fiduciario, né ha chiesto di provarlo in sede
3 giudiziale;
pertanto, va quindi dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione, in ragione dell'anzianità del rapporto, di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della celere definizione del giudizio (senza istruttoria scaglione indeterminabile).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, previa separazione delle domande, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a Parte_1
e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
19.3.2024;
- Condanna il resistente al pagamento in favore di Parte_1
di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.688,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato;
- Dispone con separata ordinanza per l'istruzione del procedimento avente ad oggetto le altre domande.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 29.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
4 5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 28.1.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 466/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a MESSINA Parte_1 C.F._1
(ME) il 24/08/1977, rappresentato e difeso, dall'avv. MINISSALE GIUSEPPE giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
TRATTORIA DEL POPOLO DI rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. BALLISTRERI FEDERICA giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: licenziamento individuale
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa relativi al licenziamento.
Con ricorso del 25.7.2024 impugnava il licenziamento Parte_1
intimato dal datore di lavoro con lettera del 19.03.2024, in quanto ritenuto illegittimo e privo di causa poichè mai era stato in precedenza contestato alcun addebito disciplinare, chiedendo che venisse ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro o la corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura di legge.
Si opponeva il datore di lavoro eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnazione, considerato che non era stato contestato l'atto di recesso in via stragiudiziale, eccependo altresì l'erroneità del rito scelto.
Nel merito eccepiva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, costituito dalla crisi aziendale e dall'assenza di un posto disponbile con parità di mansioni eccependo in ogni caso come la tutela applicabile fosse solo quella indennitaria, stante la riforma attuata dal d.lgs 23/2015.
2. Decadenza dall'impugnazione del licenziamento.
L'eccezione è infondata.
Si osserva infatti che seppure non vi è prova dell'invio della raccomandata a/R di contestazione dell'atto di recesso, è provato documentalmente l'invio della mail all'indirizzo p.e.c. dell'attività commerciale.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nello stabilire come qualora la notifica di un documento avvenga via p.e.c. e il mittente depositi l'attestazione analogica di corretto invio dell'atto e del contenuto della mail, ricada sul destinatario l'onere di dimostrare la non conformità di quanto ricevuto (vedi Cass. Civ. sent. n.
6912/2022, n. 20255/2023).
3. Illegittimità del licenziamento.
2 Ciò premesso, assorbite le questioni sull'applicabilità del rito Fornero in quanto il ricorrente, al di là di quanto enunciato nel corpo del ricorso, ha depositato l'atto nelle forme del rito ordinario, nel merito si osserva quanto segue.
La lettera di licenziamento oggetto di impugnazione, riporta come giustificazione la dicitura “comportamento scorretto nei confronti del titolare”.
Non sono quindi pertinenti le deduzioni difensive del datore di lavoro in merito al recesso per presunto giustificato motivo oggettivo;
in verità tale locuzione è solo formalmente riportata nella lettera ma la ragione del licenziamento è espressamente indicata nel comportamento del lavoratore.
Si verte pertanto nell'ipotesi di insussistenza del motivo soggettivo di cui all'art. 3 del d.lgs 23/2015, applicabile al rapporto in quanto instaurato successivamente alla sua entrata in vigore e non avendo la ditta resistente all'attivo più di 15 dipendenti.
Esso recita: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura compresa tra sei e trentasei mensilità”.
Nel caso che ci occupa, il datore di lavoro ha indicato, seppur genericamente, una causa che rende improseguibile il rapporto, ma senza indicarne esattamente gli estremi, tale da consentirne l'accertamento sulla sussistenza del giustificato motivo soggettivo.
Non si verte quindi nell'ipotesi, avanzata dal ricorrente, di motivazione inesistente, tale da consentire la reintegra nel posto di lavoro.
Il datore di lavoro non ha tuttavia dimostrato la reale sussistenza del comportamento lesivo del rapporto fiduciario, né ha chiesto di provarlo in sede
3 giudiziale;
pertanto, va quindi dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione, in ragione dell'anzianità del rapporto, di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della celere definizione del giudizio (senza istruttoria scaglione indeterminabile).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, previa separazione delle domande, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a Parte_1
e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
19.3.2024;
- Condanna il resistente al pagamento in favore di Parte_1
di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.688,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato;
- Dispone con separata ordinanza per l'istruzione del procedimento avente ad oggetto le altre domande.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 29.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
4 5