Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2023 (vi è riunita la N. 1174/2023)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1173/2023 (alla quale è riunita la n. 1174/2023). con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORELLI STE- Pt_2 C.F._1
FANO.
APPELLANTI contro
C.F. , P. IVA ), e per esso quale man- Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dataria C.F. , rappresenta- Controparte_2 P.IVA_4 to e difeso dall'Avv. NANNELLI ROBERTO.
APPELLATO
1
CONCLUSIONI
In data 29 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1 [...]
Pt_2
"Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti, sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza 1399/23 del tribunale di Firenze, per il danno irreparabile che derive- rebbe al comparente dall'esecuzione forzata sulla casa, gravata di ipoteca a garanzia del debito. impugnata
NEL MERITO IN TESI: riformare - per le ragioni indicate nel presente atto - la sentenza n. 1399/2023 del Tribunale di Firenze resa nel procedimento rg n.
11795/2021, riunito al procedimento rg n. 11797/2021, per l'effetto dichiarare che nes- suna somma è dovuta dall'appellante alla banca appellata.
NEL MERITO IN IPOTESI: riformare - per le ragioni indicate nel presente atto - la sentenza n. 1399/2023 del Tribunale di Firenze resa nel procedimento rg n.
11795/2021, riunito al procedimento rg n. 11797/2021, per l'effetto determinare la mi- nor somma per la quale l'appellante può ritenersi effettivamente tenuto a pagare per le obbligazioni della dall'appellante alla banca appellata Parte_1
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze:
1) respingere gli appelli proposto da e Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1399 del 2023 il Tribunale di Firenze confermandola
[...] in ogni sua parte;
2) vittoria di spese e di compensi professionali”.
2
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e propone- Parte_1 Parte_2 vano distinte opposizioni al decreto n. 3193/2021 emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale veniva loro ingiunto di pagare in solido (la società come debitrice principale, Si- mone come fideiussore) a favore di la somma di Euro Pt_2 Controparte_1
41.481,67, “oltre agli interessi moratori al tasso contrattuale dell'11,85% dal 22.10.2014 al saldo” e spese, in relazione al saldo a debito del conto corrente n. c/c n. 2335/000389 come accertato con sentenza della Corte di Appello n. 2472 del 16.10.2019, passata in giudicato, rilevando ed eccependo:
- che la banca avrebbe dovuto azionare il proprio credito con domanda riconven- zionale nel precedente giudizio ed era preclusa la proposizione di una autonoma doman- da;
- che era illegittima l'ingiunzione al pagamento degli interessi al tasso contrattuale dell'11,85 dal 22.10.2014 al saldo;
- che la fideiussione rilasciata da era nulla in quanto conforme al Parte_2 modello ABI oggetto del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005 ed era matu- rata la decadenza ex 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle opposizioni. CP_1
Riunite le due cause il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1399/2023 pubblicata il
09/05/2023 così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione recante rg 11795/2021 e l'opposizione recante rg.
11797/2021 e per l'effetto dichiara irrevocabile e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3193/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) spese compensate”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“ […] quanto all'opposizione proposta dalla società Parte_4
, la stessa va rigettata, posto che se è vero che il giudicato formatosi in un giudizio
[...] copre il dedotto e il deducibile e pertanto preclude la possibilità di proporre in un se- condo processo quelle questioni che sono state proposte o che si sarebbero potute pro-
3 porre nel corso del primo, ciò ha rilevanza rispetto ai soggetti, rispetto all'inesistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico e del credito, e quindi all'esistenza, la validità e la non estinzione di tale rapporto (cfr. in tal senso Cass. n.
11360/2010; Cass. n. 15350/2010) ma non alla pretesa intesa come richiesta di paga- mento che ben può essere azionata con separato giudizio a seguito della sentenza che ha accertato il diritto da cui la detta pretesa creditoria deriva.
Non v'è dubbio tuttavia che tale modus operandi costituisce un abuso dello stru- mento processuale che viola il principio di economia processuale e aggrava la posizio- ne del debitore per cui ritiene questo giudice che per tale motivo le spese di lite vadano compensate. […].
[…] con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, hanno accolto l'ipotesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione che riproducano – in tutto o in parte – le clausole dello schema ABI ritenute in contrasto con la legge antitrust. […] l'eccezione di nullità integrale della fideiussione deve ritener- si infondata, atteso che anche qualora si fosse in presenza delle cennate pattuizioni, la fideiussione conserverebbe la sua struttura fondamentale e resterebbe integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi
è ragione di ritenere che, senza le clausole asseritamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto […].
[…] l'opponente eccepisce, in particolare, la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della banca opposta dal diritto di credito nei confronti degli opponenti, per decorso del termine di legge. Orbene l'eccezione, alla luce delle richieste stragiudiziali effettuate dalla banca, di cui v'è prova in atti, appare infondata;
ritiene questo giudice che onde evitare la decadenza del garante nel termine deve essere solo effettuata una mera richiesta di pagamento stragiudiziale e non occor- re che nel termine si debba anche iniziare l'azione giurisdizionale”.
Gli appelli.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e Parte_2 ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
4 1) sulla fideiussione prestata dal sig. a favore della Parte_2 Parte_5
[...]
2) sulla quantificazione delle somme ingiunte;
3) sugli interessi richiesti con il contratto di conto corrente;
4) sugli effetti dell'ordinanza del 23.12.15 del Tribunale di Firenze.
Proponeva separato appello, iscritto al N. 1174/2023 RG la
[...] formulando i seguenti motivi di impugnazione Parte_1
1) omessa proposizione della domanda riconvenzionale nel precedente giudizio e preclusione alla possibilità di instaurare un nuovo procedimento;
2) illegittimità della ingiunzione al pagamento degli interessi al tasso contrattuale dell'11,85 dal 22.10.2014 al saldo.
Si costituiva in entrambi i giudizi tramite la procuratrice Controparte_1 che contestava le censure mosse dagli appel- Controparte_2 lanti alla sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese.
I due appelli erano riuniti ex 335 c.p.c.; acquisito il fascicolo di ufficio del procedi- mento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. in data 29 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Gli appelli sono parzialmente fondati, nei limiti di seguito precisati.
3. Con il primo motivo (“sulla fideiussione prestata dal sig. a fa- Parte_2 vore della ”) in sintesi deduce: “nelle fattispecie Parte_1 Parte_2 nelle quali l'accordo fideiussorio si uniforma allo schema ABI del 2003, a suo tempo censurato dalla con il provvedimento n. 55/2005, si è infatti ritenuto che CP_3 la nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte si estenda all'attività scaturente dall'intesa vietata […] Stante la nullità insanabile della fideiussione prestata, la do- manda svolta nei confronti del Dott. con il ricorso per ingiunzione de- Parte_2 ve essere integralmente respinta […] Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenes- se di optare a favore di un'ipotesi di nullità "relativa" della fideiussione, quindi limitata alle clausole indicate nel paragrafo a. che precede, che sono state ricalcate sul modello
5 ABI, la domanda svolta nei confronti del Dott. dovrebbe comunque es- Parte_2 sere respinta in ragione dell'evidente decadenza nella quale la banca è incorsa ai sensi dell'art. 1957 c.c.. È infatti chiaro che la Banca non ha, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, avviato una domanda giudiziale […] La decadenza sarebbe maturata anche qualora si ritenesse che la scadenza dell'obbligazione fosse coincisa con il passaggio in giudicato della sentenza n. 2472/2019 del 16.10.19 della Corte di
Appello di Firenze (nella causa R.G. 177/2016) con la quale è stata confermata la sen- tenza di primo grado”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, è necessario evidenziare che non è stato prodotto il citato provve- dimento della Banca di Italia n. 55/2005, né il relativo schema ABI (vedi Cass. sez. I,
19/03/2025, n.7387: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della
[...]
n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del CP_3 principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della pro- duzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti”; tale pronunzia ha anche escluso che il provvedimento rientri nell'ambito del “fatto notorio”, “configu- rabile solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici”; vedi anche , in precedenza,
Cass. sez. I, 08/01/2025, n.422).
In ogni caso è corretto quanto evidenziato dal Tribunale: la eventuale nullità (co- munque parziale: vedi Cass. S.U. 30/12/2021, n.41994) della fideiussione con riferimen- to alla clausola 6 di integrale deroga all'art. 1957 c.c. lascerebbe comunque ferma la pre- visione dell'art. 7 relativa all'obbligo di pagamento “immediatamente a semplice richie- sta scritta”, con possibilità di impedire la decadenza nel termine semestrale anche me- diante richiesta stragiudiziale (vedi Cass 27/02/2025, n.5179: “in tema di contratto au- tonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronun-
6 cia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termi- ne semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la deca- denza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante”; Cass. 13/01/2025,
n.835, anche in parte motiva: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai conso- lidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confer- mato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice ri- chiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previ- sto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla cita- ta disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n.
25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre
2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più re- centi pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbia-no con- venuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve in- tendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). […] Nella fattispe- cie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte
d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relati- vo termine semestrale decadenziale” ; Cass. 10/01/2025, n.660)
Nella fattispecie è documentale che la banca comunicò la revoca degli affidamenti, con richiesta scritta di pagamento tanto alla società debitrice principale che ai fideiussori
7 (vedi lettere raccomandate del 25.1.2013 e del 6.5.2014, con relativi avvisi di ricevimen- to, doc. 15 e 16 del ricorso monitorio).
Anche a voler ritenere una nullità parziale della fideiussione (pur in assenza della necessaria produzione in giudizio del provvedimento amministrativo invocato), in ogni caso la decadenza ex 1957 c.c. è stata validamente impedita dagli atti di costituzione in mora inviati contestualmente a debitore principale e fideiussore.
4. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi il secondo e terzo motivo di appello di (“2) sulla quantificazione delle somme ingiunte”; Parte_2
“3) sugli interessi richiesti con il contratto di conto corrente”) ed il secondo motivo di appello della (“Illegittimità della ingiunzione al pagamento degli Parte_1 interessi al tasso contrattuale dell'11,85 dal 22.10.2014 al saldo”).
L'appellante deduce : “il Dott. non è stato parte Parte_2 Parte_2 del giudizio R.G. 16214/14 svoltosi avanti al Tribunale di Firenze ed all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza del 23.12.15, confermata dalla Corte di Appello con la senten- za n. 2742/2019 […] si contesta radicalmente la quantificazione delle somme per le quali si afferma che la sarebbe debitrice, che non risulta supportata da Parte_1 alcun elemento probatorio idoneo a confermare la debenza delle somme richieste […]
Con il contratto di conto corrente stipulato tra la e la banca sono stati Parte_1 pattuiti interessi usurari. Si tratta di usura contrattuale originaria - dal momento che la stessa si è verificata ab initio - il che comporta in applicazione dell'art.1815 c.c. che non sarebbe comunque dovuto alcun interesse ”; contesta poi spe- Pt_2 Parte_1 cificatamente il riconoscimento degli “interessi moratori al tasso contrattuale dell'11,85% dal 22.10.2014 al saldo”.
I motivi sono parzialmente fondati, limitatamente alla misura degli interessi rico- nosciuta con il decreto opposto.
Il giudicato relativo all'accertamento del saldo debitorio del conto corrente (ordi- nanza del Tribunale di Firenze, sentenza della Corte di Appello, che ha determinato il saldo del c/c n. 2335/000389 alla data del 30.6.2014 in euro 41.481,67 a debito di
[...]
essendo stato reso in un giudizio del quale erano parti Parte_6
8 solo la società debitrice principale e la banca non si estende soggettivamente al fideius- sore;
tuttavia la banca con il ricorso monitorio ha prodotto tutta la documentazione a comprova del proprio credito (contratto di apertura del conto corrente;
contratto di apertura di credito;
missive della società di riconoscimento dei debito e richiesta di dila- zione;
copia integrale degli estratti conto dall'apertura sino alla chiusura e passaggio a sofferenza;
CTU resa nel giudizio promosso dalla società, relativa anche al superamento o meno dei tassi soglia) e le contestazioni di in ordine alla “quantifica- Parte_2 zione delle somme” ed interessi “usurari” sono del tutto generiche.
È invece fondata la contestazione, specifica, della misura degli interessi riconosciuti sulla somma capitale ingiunta.
Con il ricorso sono stati richiesti “Euro 41.481,67, oltre interessi moratori contrat- tuali al tasso dell'11,85% dal 22.10.2014”, “data della risoluzione e del passaggio a sof- ferenza”; con il decreto sono stati riconosciuti gli “interessi come da domanda”.
Se la decorrenza degli interessi dall'ottobre 2014 appare giustificata dalle missive di revoca degli affidamenti e richiesta di pagamento del 25.1.2013 e del 6.5.2014, comun- que anteriori alla comunicazione di passaggio a sofferenza del 20 ottobre 2014, viceversa non trova alcun riscontro la previsione di interessi moratori contrattuali all'11,85%. Par- te appellata a fronte della specifica contestazione (già formulata anche in primo grado) niente ha allegato e dedotto.
In parziale accoglimento dei motivi di appello il decreto opposto deve quindi essere revocato, con condanna al pagamento della somma di € 41.481,67, oltre interessi (non moratori contrattuali all'11,85% ma solo) legali dal 20 ottobre 2014 al saldo.
5. Possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi il quarto motivo di appello di (“sugli effetti dell'ordinanza del 23.12.15 del Tribunale di Fi- Parte_2 renze”) ed il primo motivo di appello della (“omessa proposizione Parte_1 della domanda riconvenzionale nel precedente giudizio e preclusione alla possibilità di instaurare un nuovo procedimento”). in sintesi deduce: “in applicazione del disposto dell'art. 2909 c.c., Parte_2 si deve ritenere che l'ordinanza del 23.12.15 del Tribunale di Firenze e la sentenza
9 2472/2019 della Corte di Appello di Firenze non producano effetto alcuno nei confronti del Sig. Per mero scrupolo, e sebbene si tratti di res inter alios acta, Parte_2 quest'ultimo si limita quindi ad evidenziare che nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Firenze e che si è concluso con la sentenza poi appellata, la Banca non aveva formu- lato domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme di cui si assumeva credi- trice. Conseguentemente […] è precluso all'opposta la possibilità di instaurare un nuo- vo procedimento per ottenere un titolo che - ipoteticamente - avrebbe dovuto richiedere in altra sede”. analogamente deduce: “nel giudizio svoltosi avanti al Tribu- Parte_1 nale di Firenze e che si è concluso con la sentenza poi appellata, la Banca non aveva formulato domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme di cui si assumeva creditrice. Conseguentemente […] è precluso all'opposta la possibilità di instaurare un nuovo procedimento per ottenere un titolo che - ipoteticamente - avrebbe dovuto ri- chiedere in altra sede. Diversamente opinando, anche a prescindere dalle ragioni di economia processuale, si verrebbero ingiustamente a moltiplicare gli oneri economici a carico di una delle parti”.
I motivi sono infondati.
Il divieto di frazionamento è relativo unicamente alla posizione del creditore attore che non può azionare in separati giudizi crediti diversi ma comunque relativi al medesi- mo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi;
tale principio quindi non può estendersi alla distinta e non assimilabile posizione del convenuto, imponendogli l'obbligo di proporre comunque ogni domanda riconvenzionale relativa al rapporto azionato dall'attore; non viola quindi il divieto di frazionamento il convenuto che scelga di proporre in successivo separato giudizio le eventuali domande riconvenzionali.
In ogni caso con recente pronunzia le Sezioni Unite hanno chiarito che l'eventuale violazione del divieto di frazionamento non può in alcun caso comportare l'improponibilità della domanda qualora il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato;
la eventuale violazione in simili ipotesi potrà assumere rilievo solo ai fini della ripartizione delle spese di giudizio (vedi Cass. S.U. 19/03/2025, n.7299:
10 “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitra- riamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di do- manda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla doman- da, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del credi- tore in sede di liquidazione delle spese di lite”), spese che il Tribunale ha interamente compensato proprio in relazione alla possibilità di proposizione di domanda riconven- zionale nel precedente giudizio (peraltro promosso dalla sola società debitrice e non dal fideiussore).
6. In assenza di appello incidentale deve comunque confermarsi la compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado (vedi Cass. 06/10/2020, n.21504: “il di- vieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedo- no alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il
"quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame princi- pale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, inve- ce, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in assen- za di impugnazione incidentale sul punto e dopo avere dichiarato assorbito il motivo di appello formulato sul capo delle spese, aveva modificato, in violazione del principio espresso in massima, la statuizione sulle spese processuali di primo grado in senso sfa- vorevole per l'appellante)”).
Atteso il limitato accoglimento dell'appello (sulla sola misura degli interessi) le spe- se del presente grado di giudizio possono compensarsi nella misura di un terzo;
i residui due terzi delle spese di parte appellata devono porsi, secondo prevalente soccombenza, a carico degli appellanti e si liquidano, per tale frazione, in € 4.630,00 (fase di studio €
2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 3.470,00; totale 6.946,00; ri- duzione di 1/3 € 4.630,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e
CPA come per legge.
11
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Parte_7
e nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1 tramite la mandataria vverso la senten-
[...] Controparte_2 za n. 1399/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 09/05/2023, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 3193/2021 del Tribunale di Firenze); condanna in solido e Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di i € 41.481,67, oltre interessi legali
[...] Controparte_1 dal 22 ottobre 2014 al saldo;
2) dichiara parzialmente compensate, nella misura di un terzo, le spese del giudi- zio di appello;
condanna in solido gli appellanti a rimborsare a parte appellata i residui due terzi delle spese del giudizio di appello, che liquida, per tale frazione, in € 4.630,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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