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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 13 marzo 2025)
R.G. 7095/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7095 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Del Piano (GR) il 07/02/1965, elettivamente domiciliata in Pisa presso lo studio dell'Avvocato Cristiana Bertolini, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo R.G. 1610/2016 Tribunale di Nuoro;
-attrice-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice, il Procuratore: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale
1 adito, contrariis reiectis, Voglia In via preliminare/principale: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e che, pertanto, nulla è dovuto dall'opponente per i periodi di riferimento;
nel merito, in subordine: come da proposta avanzata dal Giudice, dichiarare che le somme dovute dalla Sig.ra per il periodo di Parte_1
riferimento sono quantificarsi mediante utilizzazione della media dei consumi rilevati nell'ultimo anno (2016) dal nuovo misuratore a servizio dell'abitazione, con riduzione del 15% e per l'effetto, dichiarare che, detratti gli acconti già versati, il credito vantato da CP_1 ammonta ad € 195,33 o eventualmente alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, compresa la CTU e compensi di causa e condanna di ai sensi dell'art. 96, CP_1
terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per il comportamento sleale e dilatatorio tenuto al proposito di protrarre inutilmente la durata e la decisione della causa”.
Nell'interesse della convenuta: “In via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente; b) per i motivi meglio esposti in narrativa confermare l'ingiunzione di pagamento n. 2070/2016, emessa da in data 21/10/2016, dichiarandola CP_1 definitivamente valida ed efficace e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento della somma ivi indicata oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del S.I.I.; In via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2070/2016, emessa da in data 21/10/2016, CP_1 accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal GE nei confronti di parte opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore
e, per l'effetto, condannare la signora al Parte_1 pagamento, a favore di dell'importo rideterminato in CP_1
corso di causa, oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
2 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 2.12.2016, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro, CP_1 proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2070/2016 e allegando che:
- aveva intimato all'attrice il pagamento delle fatture CP_1
n.2014/402137644, n.2014/24208138 e n.2014/21110383, per un totale di €8.490,94;
- la fattura n.2014/24208138 era stata pagata nelle more del termine per l'opposizione;
- la fattura n.2014/402137644 era relativa a letture effettuate dai contatori n. AE072275 e n. D13TA583728 e a seguito della sua emissione il GE aveva segnalato un'anomalia dei consumi per il periodo dal 25.10.2013 al 14.04.2014;
- il contatore n. AE072275 era stato sostituito dal GE senza verificarne il funzionamento e senza preavviso per l'Utente;
- la scheda di censimento aveva dato riscontro del carattere obsoleto di quel contatore e della sussistenza di un impianto idraulico marcio;
- poiché nella scheda non si dava atto della sostituzione delle parti idrauliche marce, doveva ritenersi che fossero rimaste le stesse anche nel nuovo contatore sostituito, con la conseguenza che entrambi i misuratori non potevano definirsi funzionanti;
- il GE era intervenuto due volte senza riscontrare perdite occulte addebitabili all'Utente;
- la sostituzione del contatore era avvenuta sei mesi dopo la rilevata necessità di sostituzione e ciò aveva evidentemente aggravato la posizione dell'Utente;
- l'anomalia dei consumi era riconducibile a una perdita d'acqua di competenza di e ciò anche considerato che la CP_1
fornitura era riferita a un'abitazione utilizzata solo per due mesi
3 all'anno;
- solo il 13.4.2015 i consumi erano tornati alla normalità a seguito dei due interventi presso l'Utenza;
- in relazione al periodo di fatturazione contestato, nemmeno era stata garantita la fornitura di acqua potabile, come dimostrato dalle
Ordinanze emesse dal Comune di San Teodoro;
- non è soggetto che può adottare ordinanze di CP_1
ingiunzione come da R.D. 639/1910.
Il Tribunale di Nuoro, con provvedimento dell'11.4.2017, si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Cagliari.
Con atto del 10.7.2017, l'attrice ha riassunto la causa innanzi al
Tribunale competente per territorio, concludendo come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
(contumace nel giudizio precedente) si è costituita oltre i termini di legge, esponendo che:
- è società in house come tale dotata, su CP_1 autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del potere di emettere atti auto-esecutivi per la riscossione dei propri crediti;
- le fatture costituiscono idonea prova del credito, sufficiente a emettere l'ingiunzione opposta;
- al momento dell'emissione dell'ingiunzione non vi era alcun reclamo o contestazione pendente;
- il periodo tra il 2007 e il 2012 era ricompreso nella fase transitoria in cui è avvenuto il passaggio di consegne per la gestione del servizio idrico dai Comuni al GE Unico Abbanoa S.p.a., durante il quale l'Utente avrebbe dovuto provvedere alla c.d. autolettura;
- le rilevazioni di non conformità delle acque del Comune di San
Teodoro erano riconducibili allo stato delle reti acquisite dal stesso, che versavano in stato di scarsa efficienza;
CP_2
- è tenuta all'applicazione delle tariffe dell'Autorità CP_1
4 d'Ambito, che non prevedono alcuna distinzione tra acqua potabile e non potabile;
- nel costo complessivo del servizio idrico era ricompreso non solo il corrispettivo per la fornitura, ma anche il costo per il servizio di fognatura e depurazione, correttamente erogati da CP_1
- non sussisteva alcun malfunzionamento del contatore sostituito né di quello installato;
- il controllo del contatore in contraddittorio con l'Utente è mera facoltà, non già un obbligo, in capo al GE, e l'Utente non aveva mai sollecitato alcuna verifica del contatore né accertato la causa del mancato ricevimento delle fatture.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo C.T.U.
_____
Preliminarmente, è infondata l'eccezione sulla carenza di potere, in capo ad di adottare ordinanze di ingiunzione ai sensi del CP_1
R.D. 639 del 1910.
Depongono univocamente in tal senso le previsioni di cui all'art. 17 commi 3-bis e 3-ter D.lgs. 46/1999 per cui «il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. (…) In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» e dell'art. 1 del
Decreto M.E.F. 30 dicembre 2015, pubblicato in GU il 13 gennaio 2016, in forza del quale «ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla partecipata dalla Parte_2 CP_3
e da Comuni, nei confronti degli utenti del servizio idrico
[...]
integrato».
5 _____
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
Giova preliminarmente ricordare che, nel sistema dei contratti di somministrazione con lettura a contatore, i comuni criteri di riparto dell'onere della prova devono correlarsi con i peculiari principi e le regole individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'onere di provare il proprio credito, posto comunemente a carico del creditore, deve essere integrato con la presunzione di veridicità delle letture portate nelle fatture, in ragione della generale attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di misurazione tramite contatore (Cass.
n. 23699/2016, in tema di contratti di abbonamento telefonico, con ragionamento sovrapponibile al caso che ci occupa).
Tale presunzione iuris tantum non si traduce in alcun privilegio probatorio in capo al GE che – tanto nei giudizi di accertamento del credito, quanto nel giudizio per l'accertamento negativo del credito promosso dall'Utente – resta onerato della prova del corretto funzionamento del sistema di misurazione, presupposto per l'operatività della presunzione di veridicità di quanto registrato dal macchinario (cfr.
Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia, l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica).
É, pertanto, onere dell'Utente eccepire il malfunzionamento del contatore, mentre spetta al GE dimostrarne il corretto funzionamento e che eventuali consumi anomali siano, invece, da addebitarsi a perdite idriche riconducibili alla sfera di controllo dell'Utente.
Ciò premesso, nel caso in esame è provato per documenti che l'ordinanza di ingiunzione n. 2070/2016 avesse a oggetto le fatture n.2014/402137644, n.2014/24208138 e n.2014/21110383 per un totale di
€8.490,94 (doc. 1, fascicolo Tribunale di Nuoro).
Ѐ parimenti provato che:
- la fattura n.2014/402137644 è riferita ai consumi dal 30.04.2011 al
6 14.04.2014 rilevati dai contatori AE072275 e D13TA583728 per
€7.076,55 (doc. 3 – fascicolo Tribunale di Nuoro);
- la fattura n.2014/24208138 è stata saldata con bonifico dell'1.12.2016 (v. doc. 2 – fascicolo Tribunale di Nuoro);
- la fattura n.2014/21110383 è riferita ai consumi rilevati dal contatore D13TA583728 dal 14.04.2014 al 13.10.2014 per un totale di €1.350,39 (doc. 4, costituzione).
La consulenza tecnica ha accertato il corretto funzionamento del contatore D13TA583728 (i margini di errore della misurazione rientrano nei limiti di tolleranza del ±5%, previsti dalla Carta del Servizio Idrico
Integrato).
Il contatore AE072275 è risultato invece irreperibile e, pertanto, non
è stato possibile verificarne il corretto funzionamento. Peraltro, dalla scheda del contatore risulta che lo stesso fosse obsoleto, che le letture e le matricole fossero illeggibili e che l'impianto idraulico fosse marcio (doc.
12 – fascicolo Tribunale di Nuoro).
Alla luce di tutto quanto già esposto, pertanto, non sono stati provati il regolare funzionamento di quel contatore e l'attendibilità delle relative letture;
a ciò sarebbe conseguito l'obbligo, in capo al GE, di ricalcolare i consumi per il periodo dal 30.04.2011 al 25.10.2013, sulla base dello storico riferibile alla stessa utenza (art. B.35.1 - R.S.I.I.).
Nessuna censura, invece, può essere mossa con riferimento alle letture successive che, accertato il corretto funzionamento del contatore
D13TA583728, devono ritenersi attendibili.
Del resto, parte attrice non ha fornito alcuna prova in relazione all'allegata perdita idrica occulta nel tratto di competenza di CP_1
alla rilevanza sull'abnormità dei consumi o all'imputabilità al
[...]
GE delle condizioni dell'impianto.
_____
Quanto alla mancata erogazione d'acqua potabile, si osserva quanto segue.
La riduzione del prezzo per la fornitura di acqua non idonea al
7 consumo umano era, precedentemente, regolata dall'art. 13 del
Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che stabiliva una riduzione nella misura del 50% per l'acqua non potabile.
Tale disciplina non è più in vigore perché la determinazione delle tariffe è, ormai, regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03.04.2006 n.152.
Tuttavia, in assenza di diversa indicazione legislativa, la normativa del 1975 è, tuttora, presa in considerazione dai Tribunali di merito quale idoneo parametro di riferimento per la riduzione dei canoni in caso di fornitura di acqua non potabile.
Ciò premesso, giova ricordare che l'acqua immessa in rete deve essere idonea al consumo umano, ossia potabile e adatta alla preparazione di cibi e bevande o per altri consumi domestici (v. D.lgs. 31/2001 in attuazione della Direttiva 98/83/CE): tanto è previsto (anche) dal
Regolamento del S.I.I., per cui «l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente» (art. B.2. . CP_4
L'erogazione tramite rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce dunque inadempimento – o meglio, inesatto adempimento – rispetto agli obblighi del GE derivanti dal contratto individuale di somministrazione concluso con l'Utente.
Rispetto a tale pattuizione e considerato che la controversia per il pagamento dei canoni di somministrazione involge unicamente il rapporto
(di diritto privato) tra Utente e GE, è pertanto ininfluente che i provvedimenti amministrativi prevedano tariffe senza distinzione per la qualità, potabile o meno, dell'acqua somministrata.
Deve essere, dunque, escluso che possa pretendere CP_1 il pagamento della tariffa prevista dall'Autorità d'Ambito a prescindere dalla qualità del prodotto erogato.
La fornitura di acqua non potabile costituisce ipotesi di consegna di aliud pro alio, che legittima l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art 1495 c.c.
(così Cass. 26897/2023): a maggior ragione, pertanto, deve essere
8 riconosciuto all'utente anche il rimedio (manutentivo) volto a ottenere un'equa riduzione del canone per il periodo di erogazione dell'acqua priva delle qualità promesse (art. 1490 ss. c.c.).
Nel caso di specie, l'erogazione – che ha interessato un arco intercorrente tra il 30.04.2011 e il 13.10.2014 – coincide parzialmente con l'arco temporale interessato dai divieti di utilizzo dell'acqua per uso umano emanati dal Comune, di cui il primo del 5.5.2011 e l'ultimo del 4.9.2014
(come risulta dalle ordinanze agli atti, v. doc. nn. 14 - 19, fascicolo
Tribunale di Nuoro).
Sulla base di tali presupposti e considerata la funzione del corrispettivo per il servizio di acquedotto (prelievo alla fonte, trattamento mediante potabilizzazione e immissione nella rete idrica per la distribuzione), deve ritenersi non dovuta la relativa quota di servizio in caso di fornitura di acqua non potabile.
Sono invece dovute le quote per i servizi di fognatura (raccolta delle acque superficiali e delle acque reflue provenienti dalle attività umane e convoglio nella rete fognaria fino al depuratore) e depurazione (trattamento delle acque raccolte tramite appositi impianti al fine del rilascio nell'ambiente in condizioni di compatibilità), non funzionalmente collegati con la potabilizzazione dell'acqua.
Inoltre, poiché il costo del servizio di acquedotto è coperto non solo dal servizio di potabilizzazione (non erogato), ma anche dai costi per captazione, adduzione e distribuzione delle acque (regolarmente erogati), sulla base della normativa precedentemente vigente – ossia, l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975 – spetterebbe all'Utente la riduzione pari al 50% del servizio per la sola voce di acquedotto, qualora la non potabilità dell'acqua avesse riguardato l'intero periodo.
Nel caso in esame, considerati la frequenza, il numero e il lungo periodo oggetto delle ordinanze, nonché l'impossibilità (nel silenzio delle parti) di stabilire i periodi di erogazione di acqua potabile e di acqua non idonea ad uso umano e di scindere i costi di potabilizzazione (indicati nelle
9 fatture con riferimento all'intero periodo di rilevazione) in modo da scorporare quanto effettivamente non dovuto in ragione dei mesi (pure approssimativamente individuati) interessati dai divieti, è conforme a equità ridurre il costo totale del servizio nella misura forfettaria del 15% dei consumi.
Tale riduzione è giustificata dall'assenza di elementi idonei, offerti dalle parti, ad accertare (nel suo preciso ammontare) l'incidenza del costo del servizio di potabilizzazione nella determinazione della tariffa idrica, oltre che dal fatto che, in fattura, sono indicati separatamente solo i servizi di depurazione e fognatura.
______
Fermo quanto precede occorre, pertanto, ricalcolare il dovuto.
In relazione alla fattura n.2014/24208138, nulla è dovuto in quanto saldata (v. doc. 2).
Quanto al periodo dal 30.04.2011 fino al 25.10.2013 (fattura n.
2014/402137644) – data di sostituzione del contatore AE072275 per cui non è prova del corretto funzionamento – occorre ricalcolare i consumi annui sulla base del consumo medio pari a €199,46 per anno, dato fornito dallo stesso Utente e che, nella totale inerzia e disinteresse del GE, può essere assunto quale parametro di ricalcolo in quanto supportato da idonea documentazione (v. doc. 29-32, parte attrice).
Considerato l'arco temporale di riferimento (29 mesi e 25 giorni), i relativi consumi possono essere individuati in €495,42 che, al netto della riduzione del 15%, ammontano ad €421,10
A tale somma deve, poi, aggiungersi quanto dovuto (a saldo) per il periodo dal 26.10.2013 al 31.3.2013 (fattura n. 2014/402137644) e dal
14.04.2014 al 13.10.2014 (fattura n. 2014/21110383) sulla base delle misurazioni effettuate dal contatore funzionante, ossia:
- €1.615,87 (detratto il 15% di €1.901,03, somma residua detratti i consumi ricalcolati come sopra) sulla fattura n.2014/402137644;
- €1.147,83 (detratto il 15% di €1.350,39) sulla fattura n.2014/21110383.
10 Effettuati i dovuti calcoli, l'importo complessivamente dovuto è pari ad €3.184,80.
Da dette somme, limitatamente al periodo oggetto di ricalcolo
(30.04.2011 - 25.10.2013) occorre detrarre gli acconti già corrisposti
(individuati dalla stessa attrice come da estratto conto, doc. 2 costituzione) ossia:
- € 39,41 (competenza 1/5/2011 al 31/7/2011 - fattura n.
2011034112816 pagata il 17/11/2011);
- € 50,75 (competenza 1/8/2011 - 31/10/2011 - fattura n.
20120213620 pagata il 27/11/2015);
- € 86,35 (competenza 1/11/2011 - 31/3/2012 - fattura n.
201202152431 pagata il 10/10/2012);
- € 133,37 (competenza 1/4/2012 - 30/11/2012 - fattura n.
20130218840 pagata il 17/6/2013);
- € 86,10 (competenza 1/12/2012 - 31/3/2013 - fattura n.
201302158172 pagata il 20/11/2013); per un totale di €395,98.
In definitiva, è dovuto al GE il complessivo importo pari ad
€2.788,82 (3.184,80-395,98).
Sulla somma così individuata sono, poi, dovuti gli interessi di mora a norma del R.S.I.I. dalla data della presente decisione al saldo, essendo stato rideterminato il dovuto rispetto agli importi richiesti e avendo pertanto la presente decisione natura costitutiva.
_____
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui alle Tabelle del D.M.
147/2022, scaglione per cause di valore da €5.201,00 ad €26.000,00, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale.
L'inerzia di nel procedere al ricalcolo dei consumi CP_1
che, di fatto, ha ostacolato la possibilità di definire la vertenza già con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. del 01.10.2020, induce ad emettere
11 condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rilevano, in questo senso, il dovuto ricalcolo di una parte considerevole dei consumi, la totale infondatezza delle allegazioni di parte convenuta in relazione alla riduzione dei consumi per acqua non potabile nonché il comportamento complessivo di parte convenuta, la quale ha domandato plurimi rinvii per consentire al GE di vagliare (tramite calcoli mai conclusi) la proposta formulata dal Giudice, con sensibile (e inutile) dilatazione dei tempi di definizione della controversia.
La somma, anch'essa liquidata in dispositivo, è calcolata in via equitativa nella misura di ¼ delle spese della lite.
Le spese della C.T.U. – già liquidate in separato decreto del
29.12.2022 – sono pure poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 2070/2016;
- Dichiara tenuta e condanna al pagamento, Parte_1 in favore di della somma di €2.788,82 oltre CP_1
interessi come in parte motiva;
- Dichiarata tenuta e condanna a rifondere all'attrice CP_1
le spese della lite che liquida in € 264,00 per spese ed € 3387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di CP_1
- Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, della somma di €846,00 (¼ di €3.387,00) ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Cagliari, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
12
R.G. 7095/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7095 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Del Piano (GR) il 07/02/1965, elettivamente domiciliata in Pisa presso lo studio dell'Avvocato Cristiana Bertolini, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo R.G. 1610/2016 Tribunale di Nuoro;
-attrice-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice, il Procuratore: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale
1 adito, contrariis reiectis, Voglia In via preliminare/principale: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e che, pertanto, nulla è dovuto dall'opponente per i periodi di riferimento;
nel merito, in subordine: come da proposta avanzata dal Giudice, dichiarare che le somme dovute dalla Sig.ra per il periodo di Parte_1
riferimento sono quantificarsi mediante utilizzazione della media dei consumi rilevati nell'ultimo anno (2016) dal nuovo misuratore a servizio dell'abitazione, con riduzione del 15% e per l'effetto, dichiarare che, detratti gli acconti già versati, il credito vantato da CP_1 ammonta ad € 195,33 o eventualmente alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, compresa la CTU e compensi di causa e condanna di ai sensi dell'art. 96, CP_1
terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per il comportamento sleale e dilatatorio tenuto al proposito di protrarre inutilmente la durata e la decisione della causa”.
Nell'interesse della convenuta: “In via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente; b) per i motivi meglio esposti in narrativa confermare l'ingiunzione di pagamento n. 2070/2016, emessa da in data 21/10/2016, dichiarandola CP_1 definitivamente valida ed efficace e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento della somma ivi indicata oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del S.I.I.; In via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2070/2016, emessa da in data 21/10/2016, CP_1 accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal GE nei confronti di parte opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore
e, per l'effetto, condannare la signora al Parte_1 pagamento, a favore di dell'importo rideterminato in CP_1
corso di causa, oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
2 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 2.12.2016, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro, CP_1 proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2070/2016 e allegando che:
- aveva intimato all'attrice il pagamento delle fatture CP_1
n.2014/402137644, n.2014/24208138 e n.2014/21110383, per un totale di €8.490,94;
- la fattura n.2014/24208138 era stata pagata nelle more del termine per l'opposizione;
- la fattura n.2014/402137644 era relativa a letture effettuate dai contatori n. AE072275 e n. D13TA583728 e a seguito della sua emissione il GE aveva segnalato un'anomalia dei consumi per il periodo dal 25.10.2013 al 14.04.2014;
- il contatore n. AE072275 era stato sostituito dal GE senza verificarne il funzionamento e senza preavviso per l'Utente;
- la scheda di censimento aveva dato riscontro del carattere obsoleto di quel contatore e della sussistenza di un impianto idraulico marcio;
- poiché nella scheda non si dava atto della sostituzione delle parti idrauliche marce, doveva ritenersi che fossero rimaste le stesse anche nel nuovo contatore sostituito, con la conseguenza che entrambi i misuratori non potevano definirsi funzionanti;
- il GE era intervenuto due volte senza riscontrare perdite occulte addebitabili all'Utente;
- la sostituzione del contatore era avvenuta sei mesi dopo la rilevata necessità di sostituzione e ciò aveva evidentemente aggravato la posizione dell'Utente;
- l'anomalia dei consumi era riconducibile a una perdita d'acqua di competenza di e ciò anche considerato che la CP_1
fornitura era riferita a un'abitazione utilizzata solo per due mesi
3 all'anno;
- solo il 13.4.2015 i consumi erano tornati alla normalità a seguito dei due interventi presso l'Utenza;
- in relazione al periodo di fatturazione contestato, nemmeno era stata garantita la fornitura di acqua potabile, come dimostrato dalle
Ordinanze emesse dal Comune di San Teodoro;
- non è soggetto che può adottare ordinanze di CP_1
ingiunzione come da R.D. 639/1910.
Il Tribunale di Nuoro, con provvedimento dell'11.4.2017, si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Cagliari.
Con atto del 10.7.2017, l'attrice ha riassunto la causa innanzi al
Tribunale competente per territorio, concludendo come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
(contumace nel giudizio precedente) si è costituita oltre i termini di legge, esponendo che:
- è società in house come tale dotata, su CP_1 autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del potere di emettere atti auto-esecutivi per la riscossione dei propri crediti;
- le fatture costituiscono idonea prova del credito, sufficiente a emettere l'ingiunzione opposta;
- al momento dell'emissione dell'ingiunzione non vi era alcun reclamo o contestazione pendente;
- il periodo tra il 2007 e il 2012 era ricompreso nella fase transitoria in cui è avvenuto il passaggio di consegne per la gestione del servizio idrico dai Comuni al GE Unico Abbanoa S.p.a., durante il quale l'Utente avrebbe dovuto provvedere alla c.d. autolettura;
- le rilevazioni di non conformità delle acque del Comune di San
Teodoro erano riconducibili allo stato delle reti acquisite dal stesso, che versavano in stato di scarsa efficienza;
CP_2
- è tenuta all'applicazione delle tariffe dell'Autorità CP_1
4 d'Ambito, che non prevedono alcuna distinzione tra acqua potabile e non potabile;
- nel costo complessivo del servizio idrico era ricompreso non solo il corrispettivo per la fornitura, ma anche il costo per il servizio di fognatura e depurazione, correttamente erogati da CP_1
- non sussisteva alcun malfunzionamento del contatore sostituito né di quello installato;
- il controllo del contatore in contraddittorio con l'Utente è mera facoltà, non già un obbligo, in capo al GE, e l'Utente non aveva mai sollecitato alcuna verifica del contatore né accertato la causa del mancato ricevimento delle fatture.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo C.T.U.
_____
Preliminarmente, è infondata l'eccezione sulla carenza di potere, in capo ad di adottare ordinanze di ingiunzione ai sensi del CP_1
R.D. 639 del 1910.
Depongono univocamente in tal senso le previsioni di cui all'art. 17 commi 3-bis e 3-ter D.lgs. 46/1999 per cui «il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. (…) In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» e dell'art. 1 del
Decreto M.E.F. 30 dicembre 2015, pubblicato in GU il 13 gennaio 2016, in forza del quale «ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla partecipata dalla Parte_2 CP_3
e da Comuni, nei confronti degli utenti del servizio idrico
[...]
integrato».
5 _____
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
Giova preliminarmente ricordare che, nel sistema dei contratti di somministrazione con lettura a contatore, i comuni criteri di riparto dell'onere della prova devono correlarsi con i peculiari principi e le regole individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'onere di provare il proprio credito, posto comunemente a carico del creditore, deve essere integrato con la presunzione di veridicità delle letture portate nelle fatture, in ragione della generale attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di misurazione tramite contatore (Cass.
n. 23699/2016, in tema di contratti di abbonamento telefonico, con ragionamento sovrapponibile al caso che ci occupa).
Tale presunzione iuris tantum non si traduce in alcun privilegio probatorio in capo al GE che – tanto nei giudizi di accertamento del credito, quanto nel giudizio per l'accertamento negativo del credito promosso dall'Utente – resta onerato della prova del corretto funzionamento del sistema di misurazione, presupposto per l'operatività della presunzione di veridicità di quanto registrato dal macchinario (cfr.
Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia, l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica).
É, pertanto, onere dell'Utente eccepire il malfunzionamento del contatore, mentre spetta al GE dimostrarne il corretto funzionamento e che eventuali consumi anomali siano, invece, da addebitarsi a perdite idriche riconducibili alla sfera di controllo dell'Utente.
Ciò premesso, nel caso in esame è provato per documenti che l'ordinanza di ingiunzione n. 2070/2016 avesse a oggetto le fatture n.2014/402137644, n.2014/24208138 e n.2014/21110383 per un totale di
€8.490,94 (doc. 1, fascicolo Tribunale di Nuoro).
Ѐ parimenti provato che:
- la fattura n.2014/402137644 è riferita ai consumi dal 30.04.2011 al
6 14.04.2014 rilevati dai contatori AE072275 e D13TA583728 per
€7.076,55 (doc. 3 – fascicolo Tribunale di Nuoro);
- la fattura n.2014/24208138 è stata saldata con bonifico dell'1.12.2016 (v. doc. 2 – fascicolo Tribunale di Nuoro);
- la fattura n.2014/21110383 è riferita ai consumi rilevati dal contatore D13TA583728 dal 14.04.2014 al 13.10.2014 per un totale di €1.350,39 (doc. 4, costituzione).
La consulenza tecnica ha accertato il corretto funzionamento del contatore D13TA583728 (i margini di errore della misurazione rientrano nei limiti di tolleranza del ±5%, previsti dalla Carta del Servizio Idrico
Integrato).
Il contatore AE072275 è risultato invece irreperibile e, pertanto, non
è stato possibile verificarne il corretto funzionamento. Peraltro, dalla scheda del contatore risulta che lo stesso fosse obsoleto, che le letture e le matricole fossero illeggibili e che l'impianto idraulico fosse marcio (doc.
12 – fascicolo Tribunale di Nuoro).
Alla luce di tutto quanto già esposto, pertanto, non sono stati provati il regolare funzionamento di quel contatore e l'attendibilità delle relative letture;
a ciò sarebbe conseguito l'obbligo, in capo al GE, di ricalcolare i consumi per il periodo dal 30.04.2011 al 25.10.2013, sulla base dello storico riferibile alla stessa utenza (art. B.35.1 - R.S.I.I.).
Nessuna censura, invece, può essere mossa con riferimento alle letture successive che, accertato il corretto funzionamento del contatore
D13TA583728, devono ritenersi attendibili.
Del resto, parte attrice non ha fornito alcuna prova in relazione all'allegata perdita idrica occulta nel tratto di competenza di CP_1
alla rilevanza sull'abnormità dei consumi o all'imputabilità al
[...]
GE delle condizioni dell'impianto.
_____
Quanto alla mancata erogazione d'acqua potabile, si osserva quanto segue.
La riduzione del prezzo per la fornitura di acqua non idonea al
7 consumo umano era, precedentemente, regolata dall'art. 13 del
Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che stabiliva una riduzione nella misura del 50% per l'acqua non potabile.
Tale disciplina non è più in vigore perché la determinazione delle tariffe è, ormai, regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03.04.2006 n.152.
Tuttavia, in assenza di diversa indicazione legislativa, la normativa del 1975 è, tuttora, presa in considerazione dai Tribunali di merito quale idoneo parametro di riferimento per la riduzione dei canoni in caso di fornitura di acqua non potabile.
Ciò premesso, giova ricordare che l'acqua immessa in rete deve essere idonea al consumo umano, ossia potabile e adatta alla preparazione di cibi e bevande o per altri consumi domestici (v. D.lgs. 31/2001 in attuazione della Direttiva 98/83/CE): tanto è previsto (anche) dal
Regolamento del S.I.I., per cui «l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente» (art. B.2. . CP_4
L'erogazione tramite rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce dunque inadempimento – o meglio, inesatto adempimento – rispetto agli obblighi del GE derivanti dal contratto individuale di somministrazione concluso con l'Utente.
Rispetto a tale pattuizione e considerato che la controversia per il pagamento dei canoni di somministrazione involge unicamente il rapporto
(di diritto privato) tra Utente e GE, è pertanto ininfluente che i provvedimenti amministrativi prevedano tariffe senza distinzione per la qualità, potabile o meno, dell'acqua somministrata.
Deve essere, dunque, escluso che possa pretendere CP_1 il pagamento della tariffa prevista dall'Autorità d'Ambito a prescindere dalla qualità del prodotto erogato.
La fornitura di acqua non potabile costituisce ipotesi di consegna di aliud pro alio, che legittima l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art 1495 c.c.
(così Cass. 26897/2023): a maggior ragione, pertanto, deve essere
8 riconosciuto all'utente anche il rimedio (manutentivo) volto a ottenere un'equa riduzione del canone per il periodo di erogazione dell'acqua priva delle qualità promesse (art. 1490 ss. c.c.).
Nel caso di specie, l'erogazione – che ha interessato un arco intercorrente tra il 30.04.2011 e il 13.10.2014 – coincide parzialmente con l'arco temporale interessato dai divieti di utilizzo dell'acqua per uso umano emanati dal Comune, di cui il primo del 5.5.2011 e l'ultimo del 4.9.2014
(come risulta dalle ordinanze agli atti, v. doc. nn. 14 - 19, fascicolo
Tribunale di Nuoro).
Sulla base di tali presupposti e considerata la funzione del corrispettivo per il servizio di acquedotto (prelievo alla fonte, trattamento mediante potabilizzazione e immissione nella rete idrica per la distribuzione), deve ritenersi non dovuta la relativa quota di servizio in caso di fornitura di acqua non potabile.
Sono invece dovute le quote per i servizi di fognatura (raccolta delle acque superficiali e delle acque reflue provenienti dalle attività umane e convoglio nella rete fognaria fino al depuratore) e depurazione (trattamento delle acque raccolte tramite appositi impianti al fine del rilascio nell'ambiente in condizioni di compatibilità), non funzionalmente collegati con la potabilizzazione dell'acqua.
Inoltre, poiché il costo del servizio di acquedotto è coperto non solo dal servizio di potabilizzazione (non erogato), ma anche dai costi per captazione, adduzione e distribuzione delle acque (regolarmente erogati), sulla base della normativa precedentemente vigente – ossia, l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975 – spetterebbe all'Utente la riduzione pari al 50% del servizio per la sola voce di acquedotto, qualora la non potabilità dell'acqua avesse riguardato l'intero periodo.
Nel caso in esame, considerati la frequenza, il numero e il lungo periodo oggetto delle ordinanze, nonché l'impossibilità (nel silenzio delle parti) di stabilire i periodi di erogazione di acqua potabile e di acqua non idonea ad uso umano e di scindere i costi di potabilizzazione (indicati nelle
9 fatture con riferimento all'intero periodo di rilevazione) in modo da scorporare quanto effettivamente non dovuto in ragione dei mesi (pure approssimativamente individuati) interessati dai divieti, è conforme a equità ridurre il costo totale del servizio nella misura forfettaria del 15% dei consumi.
Tale riduzione è giustificata dall'assenza di elementi idonei, offerti dalle parti, ad accertare (nel suo preciso ammontare) l'incidenza del costo del servizio di potabilizzazione nella determinazione della tariffa idrica, oltre che dal fatto che, in fattura, sono indicati separatamente solo i servizi di depurazione e fognatura.
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Fermo quanto precede occorre, pertanto, ricalcolare il dovuto.
In relazione alla fattura n.2014/24208138, nulla è dovuto in quanto saldata (v. doc. 2).
Quanto al periodo dal 30.04.2011 fino al 25.10.2013 (fattura n.
2014/402137644) – data di sostituzione del contatore AE072275 per cui non è prova del corretto funzionamento – occorre ricalcolare i consumi annui sulla base del consumo medio pari a €199,46 per anno, dato fornito dallo stesso Utente e che, nella totale inerzia e disinteresse del GE, può essere assunto quale parametro di ricalcolo in quanto supportato da idonea documentazione (v. doc. 29-32, parte attrice).
Considerato l'arco temporale di riferimento (29 mesi e 25 giorni), i relativi consumi possono essere individuati in €495,42 che, al netto della riduzione del 15%, ammontano ad €421,10
A tale somma deve, poi, aggiungersi quanto dovuto (a saldo) per il periodo dal 26.10.2013 al 31.3.2013 (fattura n. 2014/402137644) e dal
14.04.2014 al 13.10.2014 (fattura n. 2014/21110383) sulla base delle misurazioni effettuate dal contatore funzionante, ossia:
- €1.615,87 (detratto il 15% di €1.901,03, somma residua detratti i consumi ricalcolati come sopra) sulla fattura n.2014/402137644;
- €1.147,83 (detratto il 15% di €1.350,39) sulla fattura n.2014/21110383.
10 Effettuati i dovuti calcoli, l'importo complessivamente dovuto è pari ad €3.184,80.
Da dette somme, limitatamente al periodo oggetto di ricalcolo
(30.04.2011 - 25.10.2013) occorre detrarre gli acconti già corrisposti
(individuati dalla stessa attrice come da estratto conto, doc. 2 costituzione) ossia:
- € 39,41 (competenza 1/5/2011 al 31/7/2011 - fattura n.
2011034112816 pagata il 17/11/2011);
- € 50,75 (competenza 1/8/2011 - 31/10/2011 - fattura n.
20120213620 pagata il 27/11/2015);
- € 86,35 (competenza 1/11/2011 - 31/3/2012 - fattura n.
201202152431 pagata il 10/10/2012);
- € 133,37 (competenza 1/4/2012 - 30/11/2012 - fattura n.
20130218840 pagata il 17/6/2013);
- € 86,10 (competenza 1/12/2012 - 31/3/2013 - fattura n.
201302158172 pagata il 20/11/2013); per un totale di €395,98.
In definitiva, è dovuto al GE il complessivo importo pari ad
€2.788,82 (3.184,80-395,98).
Sulla somma così individuata sono, poi, dovuti gli interessi di mora a norma del R.S.I.I. dalla data della presente decisione al saldo, essendo stato rideterminato il dovuto rispetto agli importi richiesti e avendo pertanto la presente decisione natura costitutiva.
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Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui alle Tabelle del D.M.
147/2022, scaglione per cause di valore da €5.201,00 ad €26.000,00, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale.
L'inerzia di nel procedere al ricalcolo dei consumi CP_1
che, di fatto, ha ostacolato la possibilità di definire la vertenza già con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. del 01.10.2020, induce ad emettere
11 condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rilevano, in questo senso, il dovuto ricalcolo di una parte considerevole dei consumi, la totale infondatezza delle allegazioni di parte convenuta in relazione alla riduzione dei consumi per acqua non potabile nonché il comportamento complessivo di parte convenuta, la quale ha domandato plurimi rinvii per consentire al GE di vagliare (tramite calcoli mai conclusi) la proposta formulata dal Giudice, con sensibile (e inutile) dilatazione dei tempi di definizione della controversia.
La somma, anch'essa liquidata in dispositivo, è calcolata in via equitativa nella misura di ¼ delle spese della lite.
Le spese della C.T.U. – già liquidate in separato decreto del
29.12.2022 – sono pure poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 2070/2016;
- Dichiara tenuta e condanna al pagamento, Parte_1 in favore di della somma di €2.788,82 oltre CP_1
interessi come in parte motiva;
- Dichiarata tenuta e condanna a rifondere all'attrice CP_1
le spese della lite che liquida in € 264,00 per spese ed € 3387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di CP_1
- Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, della somma di €846,00 (¼ di €3.387,00) ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Cagliari, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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