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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso lo studio del difensore Avv. Paola Fatima Cortesi;
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'aquila, presso lo studio dei difensori Avv. Maria Teresa Di Rocco e Avv. Andrea Balena Arista;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio come alle condizioni di cui alle note scritte di conferma della memoria di accordo a firma congiunta del
02.12.2024, depositate in data 04.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in L'Aquila (AQ) il Parte_2 03.10.2007 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, , il 08.07.2005 e Per_1
, il 17.03.2007 (dunque minorenne), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Per_2
civili del matrimonio, esponendo che i coniugi erano separati da oltre il periodo previsto dalla
Legge, alle stesse condizioni concordate tra i coniugi nel ricorso per separazione consensuale di cui alla sentenza n. 828/2023, pubblicata in data 28.12.2023.
2. Il ricorrente riferiva: a) di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate tra i coniugi nel ricorso per separazione consensuale di cui alla sentenza n. 828/2023 pubblicata il 28.12.2023 ma che tuttavia, non era in accordo con la signora b) che negli ultimi sei mesi le condizioni personali ed economiche Parte_2
dei coniugi e delle figlie non erano mutate;
c) che la figlia è maggiore di età e la figlia Per_1
è minore di età; d) che egli ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito in un'altra Per_2
abitazione vicina, corrispondendo puntualmente l'assegno di mantenimento per le due figlie oltre le spese straordinarie e che, dalla data di separazione ad oggi, la convivenza non è più ripresa, essendo venuta meno la comunione morale e spirituale;
e) che sono maturate tutte le altre condizioni anche di ordine temporale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale: a) aderiva alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui alla L. n. 898/70 e successive modifiche e integrazioni, specificamente in relazione al periodo utile di ininterrotta separazione dalla data in cui le parti ebbero a comparire dinanzi al Tribunale e all'essere venuta meno, in maniera irreversibile, ogni comunione morale e materiale;
b) chiedeva una revisione di quanto stabilito in ordine al mantenimento ordinario delle figlie e e di cui al punto n. 8 Per_2 Per_1 dell'accordo omologato, con un incremento dell'importo ivi previsto.
4. All'udienza del 20.11.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle parti dichiaravano la disponibilità dei propri assistiti ad un accordo che prevede la conferma sostanziale delle condizioni che hanno regolato la separazione, con l'aggiunta di una ulteriore condizione che prevede la ripartizione delle spese per l'acquisto di mobili e per la tinteggiatura delle camere delle due ragazze, chiedendo termine per depositare le note congiunte e l'accordo. Il Presidente rinviava all'udienza del 11.12.2024 per le conclusioni congiunte e il deposito dell'accordo. Visto l'Art. 127 ter c.p.c., disponeva che detta udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte.
5. La domanda va accolta, tenuto conto che le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente relazioni ed appaiono correttamente regolare i diritti della prole, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, il visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in L'Aquila (AQ), in data Parte_1 Parte_2
03.10.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2007 - n. 40 -
Parte 1 - Vol.
1 - Uff. 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
1. Dispone che la casa coniugale sita in L'Aquila, Strada Vicinale di Paganica n.14, resterà assegnata alla signora che, per tale effetto, continuerà ad abitarla Parte_2 unitamente alle due figlie e , fino a quando non saranno economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
2. prende atto che il signor si è già trasferito in altra abitazione, sempre di sua Parte_1 proprietà, ubicata nel medesimo immobile sito in Strada Vicinale di Paganica n.14, al piano sottostante l'appartamento coniugale;
3. stabilisce che la figlia minorenne , (di anni 17) nel suo esclusivo interesse morale Per_2
e materiale, verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata stabilmente con la madre, presso la casa familiare in L'Aquila, Strada Vicinale per Paganica n. 14;
4. dispone che il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_1 Per_2 nelle giornate di sabato e domenica, a settimane alterne, compatibilmente con i propri impegni lavorativi (turni) e, in ogni caso, anche compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute della minore;
5. stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Per_2 pomeriggio, allorché lo desideri, previo preavviso all'altro coniuge, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute della minore, e comunque nel rispetto della volontà di quest'ultima;
6. dispone che il SI. corrisponderà alla signora in Parte_1 Parte_2 via anticipata ed entro il giorno 5 del mese, un assegno mensile di mantenimento per le due figlie (oggi maggiorenne ma non ancora autosufficiente), e , di Per_1 Per_2 complessivi € 600,00, da rivalutare annualmente alla stregua degli indici ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie degli impiegati e degli operai;
7. stabilisce che la SI.ra avrà il diritto esclusivo di percepire l'assegno Parte_2 unico mensile nella misura legale in cui lo stesso verrà corrisposto;
8. dispone che, quanto alle spese straordinarie relative alle figlie, le stesse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e secondo le indicazioni di cui al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
9. prende atto che i signori e si obbligano ad acquistare i mobili per le Pt_2 Parte_1 camere da letto delle loro figlie, dividendosi le spese al 50% ciascuno, e a ritinteggiare le relative pareti;
10. stabilisce che ciascun coniuge manterrà nella propria disponibilità le autovetture a sé medesimo intestate e l'uso del garage al 50%;
11. prende atto che i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio, nonché al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, obbligandosi a comunicare eventuali variazioni della propria residenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso lo studio del difensore Avv. Paola Fatima Cortesi;
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'aquila, presso lo studio dei difensori Avv. Maria Teresa Di Rocco e Avv. Andrea Balena Arista;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio come alle condizioni di cui alle note scritte di conferma della memoria di accordo a firma congiunta del
02.12.2024, depositate in data 04.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in L'Aquila (AQ) il Parte_2 03.10.2007 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, , il 08.07.2005 e Per_1
, il 17.03.2007 (dunque minorenne), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Per_2
civili del matrimonio, esponendo che i coniugi erano separati da oltre il periodo previsto dalla
Legge, alle stesse condizioni concordate tra i coniugi nel ricorso per separazione consensuale di cui alla sentenza n. 828/2023, pubblicata in data 28.12.2023.
2. Il ricorrente riferiva: a) di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate tra i coniugi nel ricorso per separazione consensuale di cui alla sentenza n. 828/2023 pubblicata il 28.12.2023 ma che tuttavia, non era in accordo con la signora b) che negli ultimi sei mesi le condizioni personali ed economiche Parte_2
dei coniugi e delle figlie non erano mutate;
c) che la figlia è maggiore di età e la figlia Per_1
è minore di età; d) che egli ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito in un'altra Per_2
abitazione vicina, corrispondendo puntualmente l'assegno di mantenimento per le due figlie oltre le spese straordinarie e che, dalla data di separazione ad oggi, la convivenza non è più ripresa, essendo venuta meno la comunione morale e spirituale;
e) che sono maturate tutte le altre condizioni anche di ordine temporale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale: a) aderiva alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui alla L. n. 898/70 e successive modifiche e integrazioni, specificamente in relazione al periodo utile di ininterrotta separazione dalla data in cui le parti ebbero a comparire dinanzi al Tribunale e all'essere venuta meno, in maniera irreversibile, ogni comunione morale e materiale;
b) chiedeva una revisione di quanto stabilito in ordine al mantenimento ordinario delle figlie e e di cui al punto n. 8 Per_2 Per_1 dell'accordo omologato, con un incremento dell'importo ivi previsto.
4. All'udienza del 20.11.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle parti dichiaravano la disponibilità dei propri assistiti ad un accordo che prevede la conferma sostanziale delle condizioni che hanno regolato la separazione, con l'aggiunta di una ulteriore condizione che prevede la ripartizione delle spese per l'acquisto di mobili e per la tinteggiatura delle camere delle due ragazze, chiedendo termine per depositare le note congiunte e l'accordo. Il Presidente rinviava all'udienza del 11.12.2024 per le conclusioni congiunte e il deposito dell'accordo. Visto l'Art. 127 ter c.p.c., disponeva che detta udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte.
5. La domanda va accolta, tenuto conto che le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente relazioni ed appaiono correttamente regolare i diritti della prole, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, il visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in L'Aquila (AQ), in data Parte_1 Parte_2
03.10.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2007 - n. 40 -
Parte 1 - Vol.
1 - Uff. 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
1. Dispone che la casa coniugale sita in L'Aquila, Strada Vicinale di Paganica n.14, resterà assegnata alla signora che, per tale effetto, continuerà ad abitarla Parte_2 unitamente alle due figlie e , fino a quando non saranno economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
2. prende atto che il signor si è già trasferito in altra abitazione, sempre di sua Parte_1 proprietà, ubicata nel medesimo immobile sito in Strada Vicinale di Paganica n.14, al piano sottostante l'appartamento coniugale;
3. stabilisce che la figlia minorenne , (di anni 17) nel suo esclusivo interesse morale Per_2
e materiale, verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata stabilmente con la madre, presso la casa familiare in L'Aquila, Strada Vicinale per Paganica n. 14;
4. dispone che il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_1 Per_2 nelle giornate di sabato e domenica, a settimane alterne, compatibilmente con i propri impegni lavorativi (turni) e, in ogni caso, anche compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute della minore;
5. stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Per_2 pomeriggio, allorché lo desideri, previo preavviso all'altro coniuge, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute della minore, e comunque nel rispetto della volontà di quest'ultima;
6. dispone che il SI. corrisponderà alla signora in Parte_1 Parte_2 via anticipata ed entro il giorno 5 del mese, un assegno mensile di mantenimento per le due figlie (oggi maggiorenne ma non ancora autosufficiente), e , di Per_1 Per_2 complessivi € 600,00, da rivalutare annualmente alla stregua degli indici ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie degli impiegati e degli operai;
7. stabilisce che la SI.ra avrà il diritto esclusivo di percepire l'assegno Parte_2 unico mensile nella misura legale in cui lo stesso verrà corrisposto;
8. dispone che, quanto alle spese straordinarie relative alle figlie, le stesse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e secondo le indicazioni di cui al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
9. prende atto che i signori e si obbligano ad acquistare i mobili per le Pt_2 Parte_1 camere da letto delle loro figlie, dividendosi le spese al 50% ciascuno, e a ritinteggiare le relative pareti;
10. stabilisce che ciascun coniuge manterrà nella propria disponibilità le autovetture a sé medesimo intestate e l'uso del garage al 50%;
11. prende atto che i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio, nonché al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, obbligandosi a comunicare eventuali variazioni della propria residenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli