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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/08/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15080/2019 R.G. vertente tra:
, e (Avv. ALDO Parte_1 Parte_2 Parte_3
MARTINENGHI)
- ATTORI -
E
, già e già CP_1 Controparte_2 [...]
(Avv. ARCUCCI GENNARO) Controparte_3
- CONVENUTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e hanno convenuto dinanzi a Parte_4 Parte_5 questo Tribunale la (ora, , al fine di sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_1 seguenti conclusioni: “previa declaratoria di inadempimento precontrattuale e/o contrattuale consistente anche nella lesione del diritto ad adeguata informazione relativa agli investimenti Cont azionari effettuati dalla , in particolare sulla difficilissima commerciabilità delle azioni, elemento rilevantissimo occultato agli odierni istanti, accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti è riconducibile ad un comportamento doloso e/o gravemente colposo degli impiegati Cont della , agenzia di Mola di e comunque alla violazione degli obblighi assunti dalla CP_2 convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti nella misura di Euro 33.808,88= complessiva così determinata: euro 16.909,07= in favore del sig.
ed euro 16.899,81= in favore della sig.ra (salvo diversa somma Parte_4 Parte_5 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali alla data del 16 luglio 2019 Cont e sino al soddisfo, così come statuti dal Collegio Arbitrale ; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituendosi, la banca convenuta ha chiesto la conversione del rito e, quindi, di fissare con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., nonché eccepito la prescrizione dei diritti vantati e chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande attoree in quanto infondate, oltre che, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, di quantificare le somme in ipotesi dovute ai ricorrenti a titolo risarcitorio in un importo pari alla Cont differenza tra il valore delle azioni al momento di acquisto delle stesse ed il controvalore delle predette azioni al momento della proposizione del giudizio, in ogni caso riducendo l'entità del risarcimento in ragione del grave concorso colposo di parte ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero in ragione dei frutti incassati da questi ultimi;
con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 26.06.2020 è stata disposta la conversione in rito ordinario e, contestualmente, fissata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per la data del 21.7.2020.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento della prova orale.
In conseguenza del decesso di , avvenuto in data 18.07.2023, e di Parte_5 Pt_4
, avvenuto in data 24.08.2023, con comparsa di intervento volontario del 25.03.2025 si sono
[...] costituiti in giudizio, quali eredi universali, , e Parte_3 Parte_1 Persona_1 riportandosi alle conclusioni e deduzioni dei ricorrenti originari.
All'udienza del 15.04.2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e riferibile alla sola domanda risarcitoria.
Con riferimento a tale domanda “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013, Cass.
Civ. n. 11119/2013 e, da ultimo, Cass. 2066/2023).
Per l'effetto, potendosi far coincidere tale data con il 29 aprile 2016, momento in cui i titoli Contr hanno iniziato a perdere valore, e avendo parte ricorrente promosso ricorso all' in data
13.02.2028 e presentato domanda di mediazione nell'ottobre del 2019, non risulta decorso il termine necessario a far maturare la prescrizione.
3. Venendo al merito della vicenda, le operazioni delle quali si duole la difesa attorea riguardano i seguenti acquisti effettuati da : Parte_4
Cont a) 09.01.2013 acquisto di n. 1132 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari ad €. 9.056,00, nonché di obbligazioni per un valore nominale di € 10.640,00 (poi convertite, in Cont data 1.09.2014 in 1.562 azioni );
e : Parte_5
Cont b) 09.01.2013 acquisto di n. 1132 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari ad €. 9.056,00, nonché di obbligazioni per un valore nominale di € 10.640,00 (poi convertite, in Cont data 1.09.2014 in 1.560 azioni ).
Si precisa che la presente analisi viene limitata ai suddetti acquisti, poiché sono gli unici specificamente descritti e allegati da parte ricorrente;
rispetto a questi, tuttavia, non può considerarsi come importo investito quello di € 25.003,80 indicato da parte ricorrente e riportato sugli ordini di acquisto (v. docc. n. 8 e 9 del fascicolo di parte convenuta), dovendosi – al contrario – considerare i titoli effettivamente acquistati dai coniugi, come risultanti dalla documentazione contabile (in particolare, v. doc. n. 12, pp. 37 e 48, nonché doc. n. 13 bis pp. Da 27 a 33).
Tanto chiarito, la disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b)
d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti").
Prevede inoltre l'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del
2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sentt. Sez Un. cit.).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla
Comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Passando all'esame degli acquisti eseguiti dai coniugi e occorre premettere che Pt_4 Pt_5 questi, in data 28.09.2010, hanno sottoscritto il contratto quadro per il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, consegnato loro in copia congiuntamente al modulo per i servizi di investimento, alla politica della classificazione dei clienti, alla descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari (contratto, poi, rinnovato in data 14.12.2012 - v. doc. n. 3 e 6 del fascicolo di parte convenuta).
Venendo, poi, all'analisi delle operazioni di acquisto deve rilevarsi che le stesse sono state compiute in violazione dell'obbligo di informazione c.d. passiva, poiché eseguite dall'intermediario sulla base della profilatura del 2012 ove emerge una propensione al rischio dei coniugi inconciliabile con l'acquisto in titoli illiquidi (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta).
Per l'esattezza, in sede di profilatura, quanto agli obiettivi di investimento, si legge quanto segue: In ordine, poi, alla propria situazione finanziaria, la cliente ha dichiarato di percepire solo redditi da lavoro o pensione.
Sulla base di tali considerazioni, gli investitori hanno visto assegnarsi un profilo di rischio medio, nonché un profilo di esperienza finanziaria medio.
La banca, al contrario, ha acconsentito a investimenti in titoli altamente rischiosi, ossia azioni Cont
per il corrispettivo di €. 19.696,00 ciascuno, sebbene i clienti intendessero rischiare la perdita di una “parte media” del capitale investito. Al contrario, l'investimento azionario, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo di far crescere il capitale investito, rischiandone solo una parte.
Per escludere la particolare rischiosità del titolo a nulla vale quanto dedotto dalla difesa della Cont banca per cui al momento degli acquisti contestati le azioni erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità ma certamente non illiquidi. Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della convenuta, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita dello stesso (certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato come la borsa) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dei ricorrenti.
Tale profilo di inadeguatezza dell'investimento non risulta affatto segnalato dalla convenuta in sede di sottoscrizione dei titoli.
La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie
(obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Del resto, l'art 40 del Reg. Consob 16190/2007 prevede che “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”. Alla stregua dei richiamati obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, poiché può ritenersi che i clienti, ove la Banca avesse esplicitamente indicato le ragioni dell'inadeguatezza, non avrebbe concluso le operazioni.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda di condanna della banca al risarcimento del danno da grave inadempimento patito da parte ricorrente pari al quantum investito, per € 19.696,00 ciascuno (come risultante dalla documentazione contabile, in particolare, v. doc. n. 12, pp. 37 e 48, nonché doc. n. 13 bis pp. Da 27 a 33).
Nella ipotesi, come quella di specie, in cui l'azione proposta sia di solo risarcimento dei danni, senza domanda di risoluzione dei singoli contratti di investimento, poiché il cliente rimane nella titolarità degli strumenti finanziari da lui sottoscritti, il danno dallo stesso patito deve essere commisurato alla differenza di valore dei titoli valutata tra il momento dell'operazione di acquisto e il momento della proposizione della domanda. Tale valore, come indicato da parte ricorrente e non contestato dalla controparte, è pari ad € 2,38, sicché - stante la titolarità del e della di Pt_4 Pt_5
Cont Cont rispettive n.
3.156 azioni (€ 7.511,28) e n. 3.153 (€ 7.504,00) azioni ,- l'importo da risarcire è rispettivamente pari ad € 12.184,72 ed € 12.192,00.
Dall'importo così determinato va detratto quanto complessivamente ricevuto da ciascun azionista a titolo di dividendi e cedole, pari a € 1.420,81 per il e € 1.419,73 per la (v. Pt_4 Pt_5 pag. 5 del ricorso introduttivo), in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, sicché il danno risarcibile è pari a € 10.763,91 per l'investimento del e € per Pt_4
l'investimento della € 10.772,27. Pt_5
Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno, come anche va rigettata la richiesta condanna agli interessi di cui al 1284, co. 4, c.c. trattandosi di obbligazione risarcitoria.
3.1. La domanda di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte ricorrente in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. deve essere rigettata poiché sfornita di alcun elemento probatorio. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass. n. 29864/2011, n. 9892/2016).
4. Le competenze e le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da €
5.600,00 fino a € 26.001,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) accerta e dichiara il grave inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 già e già al risarcimento Controparte_2 Controparte_3 del danno quantificato in € 10.763,91 per l'investimento del e € per l'investimento della Pt_4
€ 10.772,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in sentenza, da Pt_5 corrispondersi in favore degli eredi universali intervenuti;
2) condanna già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per azioni, al pagamento delle spese processuali in favore degli eredi intervenuti, che si
[...] liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, l'11/08/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma