Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 70
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica via pec e firma non in p7m

    La notifica via pec è ammessa dalla legge e le firme digitali in formato pades sono equivalenti a quelle in formato cades.

  • Rigettato
    Mancata iscrizione dell'Ente emittente in INIPEC

    La notifica deve essere effettuata all'indirizzo pec del destinatario risultante dall'INIPEC, non è richiesta analoga iscrizione per l'ente pubblico emittente.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'importo e degli interessi

    Trattandosi di omessi versamenti, il tasso d'interesse e l'importo delle sanzioni sono fissati dalla norma e i criteri per la loro quantificazione sono conoscibili.

  • Rigettato
    Violazione delle leggi n. 241/90 e 212/2000

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto assorbito dagli altri motivi.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per violazione dell'art. 54 D.P.R. 633/72 e art. 25 D.P.R. 602/73

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto assorbito dagli altri motivi.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione

    La dichiarazione VA è stata presentata il 29.4.2019 e la cartella notificata il 16.12.2022, quindi ampiamente all'interno dei termini previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 70
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo