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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1253/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1253/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPOMOLLA NATALIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CERINI PAOLA e Avv. ANDREA PUSCEDDU presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
pagina 1 di 3 “
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/06/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della sentenza Controparte_1 di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 879 del 2016 pubblicata il 30/06/2016; in particolare, essendo mutate le condizioni patrimoniali e personali di entrambi i figli, ormai maggiorenni, ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento con effetto retroattivo dalla accertata e dichiarata piena autosufficienza economica dei figli e (dall'anno 2022 per Per_1 Per_2
e dal 2023 per e/o con la diversa decorrenza ritenuta dal Collegio, ovvero dalla Per_1 Per_2 data della domanda. Ha domandato la condanna della convenuta a restituire gli assegni di mantenimento percepiti dalla data della revoca sino ad oggi e altresì, qualora siano dovute dal sig.
, somme per il mantenimento dei figli, che si tenga conto che dal 2022 per Parte_1 Per_1
e dal 2023 per il ricorrente non percepisce più gli assegni di mantenimento (totale € Per_2
pagina 2 di 3 1.400,00=). Ha domandato inoltre di disporre che gli eventuali pagamenti dovuti ai figli siano eseguiti direttamente nei conti correnti degli stessi, indicandone il codice IBAN. Infine, ha insistito ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare all' di Varese l'esibizione degli estratti conto retributivi CP_2 dei figli del ricorrente ed in via istruttoria ha avanzato le proprie autonome richieste. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 3/10/2025 si è costituita Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento con effetto retroattivo, in quanto la domanda risulta fondarsi su fatti nuovi e sopravvenuti i cui effetti si intendono decorrenti dalla domanda giudiziale. Pertanto, la resistente ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli a far tempo dalla pronuncia del Tribunale.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 4/11/2025, all'esito della quale hanno chiesto concedersi un termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, dato atto, ha accolto la richiesta delle parti. Depositate le note scritte congiunte, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare si deve dare atto che i figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ciò che giustifica il venir meno dell'onere di mantenimento a carico dei genitori, i quali hanno raggiunto un accordo anche relativamente ai propri rapporti di dare/avere e ad altre questioni ancora pendenti tra di loro.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 879/2016 pubblicata il 30/06/2016 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1253/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPOMOLLA NATALIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CERINI PAOLA e Avv. ANDREA PUSCEDDU presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
pagina 1 di 3 “
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/06/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della sentenza Controparte_1 di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 879 del 2016 pubblicata il 30/06/2016; in particolare, essendo mutate le condizioni patrimoniali e personali di entrambi i figli, ormai maggiorenni, ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento con effetto retroattivo dalla accertata e dichiarata piena autosufficienza economica dei figli e (dall'anno 2022 per Per_1 Per_2
e dal 2023 per e/o con la diversa decorrenza ritenuta dal Collegio, ovvero dalla Per_1 Per_2 data della domanda. Ha domandato la condanna della convenuta a restituire gli assegni di mantenimento percepiti dalla data della revoca sino ad oggi e altresì, qualora siano dovute dal sig.
, somme per il mantenimento dei figli, che si tenga conto che dal 2022 per Parte_1 Per_1
e dal 2023 per il ricorrente non percepisce più gli assegni di mantenimento (totale € Per_2
pagina 2 di 3 1.400,00=). Ha domandato inoltre di disporre che gli eventuali pagamenti dovuti ai figli siano eseguiti direttamente nei conti correnti degli stessi, indicandone il codice IBAN. Infine, ha insistito ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare all' di Varese l'esibizione degli estratti conto retributivi CP_2 dei figli del ricorrente ed in via istruttoria ha avanzato le proprie autonome richieste. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 3/10/2025 si è costituita Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento con effetto retroattivo, in quanto la domanda risulta fondarsi su fatti nuovi e sopravvenuti i cui effetti si intendono decorrenti dalla domanda giudiziale. Pertanto, la resistente ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli a far tempo dalla pronuncia del Tribunale.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 4/11/2025, all'esito della quale hanno chiesto concedersi un termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, dato atto, ha accolto la richiesta delle parti. Depositate le note scritte congiunte, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare si deve dare atto che i figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ciò che giustifica il venir meno dell'onere di mantenimento a carico dei genitori, i quali hanno raggiunto un accordo anche relativamente ai propri rapporti di dare/avere e ad altre questioni ancora pendenti tra di loro.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 879/2016 pubblicata il 30/06/2016 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
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