Articolo 155 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 176Articolo 156
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 155. (( (Ufficio del Garante) )) 1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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