Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]4A/22 16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MAZZINO EMILIA (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]17 16043 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MAZZINO EMILIA (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/4/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 21/06/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 581/ 2011emessa dal Tribunale ordinario di VA (ora Tribunale di Genova), e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CHIAVARI il 21/06/2003 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e Per_1 collocazione abitativa presso la madre in VA (GE) Via Sampierdicanne 4A/22;
2) Le decisioni di maggiore rilevanza relative alla figlia (a titolo esemplificativo formative, scolastiche, sanitarie, etc.) saranno prese di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano alla massima collaborazione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia stessa;
3) Il padre potrà e vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici, di relazione e ludici della figlia minore;
4) contribuirà al mantenimento delle figlie e mediante il versamento Parte_2 Per_1 Per_2 alla madre dell'assegno di euro 200,00 (duecento) per ciascuna, per dodici mensilità annue.
Detto assegno, da versarsi a mezzo bonifico permanente entro i primi cinque giorni di ogni mese, sarà soggetto alla rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT;
Il padre contribuirà inoltre, in ragione della metà, alle seguenti spese straordinarie documentate: scolastiche (tasse, libri, dotazione scolastica iniziale, corsi di lingua, gite scolastiche), sanitarie extra
SSN, sportive (compreso abbigliamento e accessori) e ricreative (vacanze studio);
4) I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano a qualsivoglia contribuzione economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L. 898/1970;
5) Le parti si prestano il reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei loro passaporti o altro documento valido per l'espatrio.
Le spese del procedimento rimangono tra le parti integralmente compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003,
Numero 19, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba