TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2218/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2218/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Teresa Parte_1 C.F._1
AD e BE IM, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Lamezia Terme (CZ), alla via Federico Nicotera n. 29
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, i procuratori di parte ricorrente precisavano le proprie conclusioni, riportandosi all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12 maggio 2025, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto, in data 11 giugno
2000, con la resistente. Premetteva che dal matrimonio non erano nati figli e che, in data 08.05.2019, il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
Non si è costituita in giudizio la resistente, sebbene regolarmente citata, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro l'8 maggio 2019 (decreto n. 3371/2019), all'esito dell'udienza presidenziale ex art. 711 c.p.c. del 2.04.2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriore alla proposizione della domanda, ai sensi dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, nella contumacia della resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Serra San Bruno
(VV), l'11.06.2000 dalle parti in causa (atto n. 4, parte II, Serie A, Reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) dichiara non ripetibili le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Bruno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2218/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Teresa Parte_1 C.F._1
AD e BE IM, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Lamezia Terme (CZ), alla via Federico Nicotera n. 29
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, i procuratori di parte ricorrente precisavano le proprie conclusioni, riportandosi all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12 maggio 2025, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto, in data 11 giugno
2000, con la resistente. Premetteva che dal matrimonio non erano nati figli e che, in data 08.05.2019, il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
Non si è costituita in giudizio la resistente, sebbene regolarmente citata, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro l'8 maggio 2019 (decreto n. 3371/2019), all'esito dell'udienza presidenziale ex art. 711 c.p.c. del 2.04.2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriore alla proposizione della domanda, ai sensi dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, nella contumacia della resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Serra San Bruno
(VV), l'11.06.2000 dalle parti in causa (atto n. 4, parte II, Serie A, Reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) dichiara non ripetibili le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Bruno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo