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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI EU PU Presidente
AN AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 17.07.2025 al n. 2674 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Mo- Parte_1 C.F._1
nica Banfi, nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(VA), Via Guglielmo Oberdan n. 25,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Attribuzione della quota del 40% del trattamento di fine rapporto lavora- tivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate alla prima udienza celebrata in data
19.11.2025 richiamando quelle rassegnate nel ricorso depositato in data 16/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 16/07/2025 la ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio con il resistente in data 24.09.1992 in Casablanca (Marocco) rego- larmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Cislago, Anno 2019, Parte 2 serie C, Numero 3, che a mezzo della sentenza n. 240/25 pubblicata da questo Tribu- nale in data 12.02.2025 è stato dichiarato lo scioglimento del predetto matrimonio, tra l'altro, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di €
100,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutato come per legge;
che il predetto matrimo- nio si è protratto per 33 anni, che, successivamente, non ne ha contratto un altro, che
“nell'aprile 2025 il signor in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, presso la Panborn Pt_2
Europe Srl di Caronno Pertusella, percepiva l'indennità di fine rapporto pari ad euro 7.135,23 [e che] il signor ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa nel 2001 presso la società Panborn CP_1
Europe, il matrimonio è stato celebrato nel 1992 alla signora spetta la quota del 40% del trattamento dallo stesso ricevuto al momento della collocazione a riposo nell'aprile 25” e ha chiesto “che la quota del 40% della predetta indennità, calcolata tenendo conto della durata complessiva dell'attività lavorati- va, divisa per gli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicata per gli anni di durata del matrimo- nio venga attribuita all'esponente”.
Nella contumacia del resistente, la causa è stata rimessa in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere integralmente la domanda sub iudice.
Risulta dalla busta paga allegata dalla ricorrente sub doc. n. 5 che il rapporto di lavoro in- tercorso tra il resistente e la società è iniziato in data 02.07.2001 (in costanza di matri- monio) ed è cessato in data 31.03.2025 (dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire l'assegno divorzile dell'importo men- sile di € 100,00).
Ne consegue che la quota del 40% spettante ex lege alla ricorrente sull'importo netto per- cepito dal resistente è pari all'importo di € 2.854,09.
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività esple- tata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscen- do i valori minimi tabellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
CONDANNA il resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 2.854,09 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in com- plessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 19/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN AR RI EU PU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI EU PU Presidente
AN AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 17.07.2025 al n. 2674 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Mo- Parte_1 C.F._1
nica Banfi, nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(VA), Via Guglielmo Oberdan n. 25,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Attribuzione della quota del 40% del trattamento di fine rapporto lavora- tivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate alla prima udienza celebrata in data
19.11.2025 richiamando quelle rassegnate nel ricorso depositato in data 16/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 16/07/2025 la ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio con il resistente in data 24.09.1992 in Casablanca (Marocco) rego- larmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Cislago, Anno 2019, Parte 2 serie C, Numero 3, che a mezzo della sentenza n. 240/25 pubblicata da questo Tribu- nale in data 12.02.2025 è stato dichiarato lo scioglimento del predetto matrimonio, tra l'altro, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di €
100,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutato come per legge;
che il predetto matrimo- nio si è protratto per 33 anni, che, successivamente, non ne ha contratto un altro, che
“nell'aprile 2025 il signor in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, presso la Panborn Pt_2
Europe Srl di Caronno Pertusella, percepiva l'indennità di fine rapporto pari ad euro 7.135,23 [e che] il signor ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa nel 2001 presso la società Panborn CP_1
Europe, il matrimonio è stato celebrato nel 1992 alla signora spetta la quota del 40% del trattamento dallo stesso ricevuto al momento della collocazione a riposo nell'aprile 25” e ha chiesto “che la quota del 40% della predetta indennità, calcolata tenendo conto della durata complessiva dell'attività lavorati- va, divisa per gli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicata per gli anni di durata del matrimo- nio venga attribuita all'esponente”.
Nella contumacia del resistente, la causa è stata rimessa in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere integralmente la domanda sub iudice.
Risulta dalla busta paga allegata dalla ricorrente sub doc. n. 5 che il rapporto di lavoro in- tercorso tra il resistente e la società è iniziato in data 02.07.2001 (in costanza di matri- monio) ed è cessato in data 31.03.2025 (dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire l'assegno divorzile dell'importo men- sile di € 100,00).
Ne consegue che la quota del 40% spettante ex lege alla ricorrente sull'importo netto per- cepito dal resistente è pari all'importo di € 2.854,09.
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività esple- tata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscen- do i valori minimi tabellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
CONDANNA il resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 2.854,09 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in com- plessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 19/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN AR RI EU PU