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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 2.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1685/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Gaetani, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
AL RR ed NR ZA,
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 ha proposto appello avverso la Parte_2
ed ha impugnato la sentenza n. 4004/2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto CP_1 la domanda di annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata con nota del 13.1.2022 asseritamente ricevuta in data 22.2.20222, per condotte tenute nelle date del
24.11.2021 e del25.11.2021. In particolare, la avrebbe indirizzato parole ingiuriose nei confronti di una collega e, il giorno Tes_1 successivo, si sarebbe rivolta al dirigente in maniera arrogante.
La sentenza, in particolare, ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la censura di assenza di preventiva contestazione. La ha eccepito che la sanzione disciplinare già irrogata le sarebbe Pt_1 stata comunicata il 22.2.2022 unitamente alla contestazione. Il giudice di prime cure ha superato la censura alla luce delle allegazioni e produzioni del datore dalle quali è emerso che questo ha provveduto a inoltrare la contestazione in data 23.12.2021 alla via Nocera 40, all'indirizzo, cioè, risultante dalla carta di identità al quale la destinataria è risultata sconosciuta. La avrebbe Pt_1 omesso di comunicare il cambio di indirizzo per cui la comunicazione dovrebbe ritenersi andata a buon fine.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la contestazione stessa non fosse generica e che la sanzione fosse proporzionata ai fatti emersi dall'istruttoria: nella specie i toni utilizzati dalla lavoratrice sarebbero fuoriusciti dai criteri di correttezza e rispetto della persona e gli epiteti sarebbero stati offensivi.
Avverso tale decisione è insorto l'appellante articolando i seguenti motivi di impugnazione.
1) La fictio di consegna della contestazione non potrebbe operare in quanto il datore di lavoro era a conoscenza dell'indirizzo della che risultava dal contratto di lavoro. Per cui deve ritenersi che Pt_1 la sanzione sia stata illegittimamente adottata in data 13.2.2022 prima della notifica della contestazione avvenuta oralmente in data 22.2.2022 unitamente al provvedimento disciplinare.
2) Le affermazioni rese dalla lavoratrice non sarebbero qualificabili come ingiuriose né ne sarebbe emersa prova in sede di istruttoria.
3) Ad ogni modo difetterebbe la proporzionalità.
Ha resistito al gravame la Ha, preliminarmente, eccepito la carenza di interesse alla luce CP_1 dell'intervenuto recesso dal rapporto di lavoro. Nel merito ha contestato le argomentazioni dell'appellante.
All'udienza del 2.10.2025 la Corte, all'esito di trattazione scritta, ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Anche se, infatti, il rapporto di lavoro è cessato, l'interesse sussiste perché il provvedimento disciplinare implica, notoriamente, conseguenze sull'immagine e la reputazione del lavoratore incidendo sulla sua futura carriera.
2. Nel merito è fondata l'eccezione di carenza di preventiva contestazione.
Sul punto, infatti, non coglie nel segno il giudice di prime cure il quale ha fondato la fictio di conoscenza della contestazione sulla mancata comunicazione del mutamento di indirizzo.
In realtà, dal contratto di lavoro emerge che l'indirizzo di residenza era via Rigo n. 25 al quale non risulta sia stata tentata la notifica, indirizzata, invece, al solo indirizzo via Nocera 40 risultante dalla carta di identità.
Il provvedimento è stato adottato, come risulta dalla intestazione, in data 13.1.2022 e solo in data
22.2.2022 è venuto a conoscenza della destinataria in uno alla contestazione.
L'art. 7 della l. 300 del 1970 impone la preventiva contestazione e l'assegnazione di termini a difesa.
La violazione del procedimento ne determina l'illegittimità con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
3. Per tali ragioni la va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro di cui alla missiva del 13.1.2022.
Le spese vanno compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali in tema di oneri di comunicazione dell'indirizzo.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione dal lavoro comminata con missiva del 13.1.2022;
b) compensa le spese del grado.
Napoli 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 2.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1685/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Gaetani, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
AL RR ed NR ZA,
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 ha proposto appello avverso la Parte_2
ed ha impugnato la sentenza n. 4004/2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto CP_1 la domanda di annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata con nota del 13.1.2022 asseritamente ricevuta in data 22.2.20222, per condotte tenute nelle date del
24.11.2021 e del25.11.2021. In particolare, la avrebbe indirizzato parole ingiuriose nei confronti di una collega e, il giorno Tes_1 successivo, si sarebbe rivolta al dirigente in maniera arrogante.
La sentenza, in particolare, ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la censura di assenza di preventiva contestazione. La ha eccepito che la sanzione disciplinare già irrogata le sarebbe Pt_1 stata comunicata il 22.2.2022 unitamente alla contestazione. Il giudice di prime cure ha superato la censura alla luce delle allegazioni e produzioni del datore dalle quali è emerso che questo ha provveduto a inoltrare la contestazione in data 23.12.2021 alla via Nocera 40, all'indirizzo, cioè, risultante dalla carta di identità al quale la destinataria è risultata sconosciuta. La avrebbe Pt_1 omesso di comunicare il cambio di indirizzo per cui la comunicazione dovrebbe ritenersi andata a buon fine.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la contestazione stessa non fosse generica e che la sanzione fosse proporzionata ai fatti emersi dall'istruttoria: nella specie i toni utilizzati dalla lavoratrice sarebbero fuoriusciti dai criteri di correttezza e rispetto della persona e gli epiteti sarebbero stati offensivi.
Avverso tale decisione è insorto l'appellante articolando i seguenti motivi di impugnazione.
1) La fictio di consegna della contestazione non potrebbe operare in quanto il datore di lavoro era a conoscenza dell'indirizzo della che risultava dal contratto di lavoro. Per cui deve ritenersi che Pt_1 la sanzione sia stata illegittimamente adottata in data 13.2.2022 prima della notifica della contestazione avvenuta oralmente in data 22.2.2022 unitamente al provvedimento disciplinare.
2) Le affermazioni rese dalla lavoratrice non sarebbero qualificabili come ingiuriose né ne sarebbe emersa prova in sede di istruttoria.
3) Ad ogni modo difetterebbe la proporzionalità.
Ha resistito al gravame la Ha, preliminarmente, eccepito la carenza di interesse alla luce CP_1 dell'intervenuto recesso dal rapporto di lavoro. Nel merito ha contestato le argomentazioni dell'appellante.
All'udienza del 2.10.2025 la Corte, all'esito di trattazione scritta, ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Anche se, infatti, il rapporto di lavoro è cessato, l'interesse sussiste perché il provvedimento disciplinare implica, notoriamente, conseguenze sull'immagine e la reputazione del lavoratore incidendo sulla sua futura carriera.
2. Nel merito è fondata l'eccezione di carenza di preventiva contestazione.
Sul punto, infatti, non coglie nel segno il giudice di prime cure il quale ha fondato la fictio di conoscenza della contestazione sulla mancata comunicazione del mutamento di indirizzo.
In realtà, dal contratto di lavoro emerge che l'indirizzo di residenza era via Rigo n. 25 al quale non risulta sia stata tentata la notifica, indirizzata, invece, al solo indirizzo via Nocera 40 risultante dalla carta di identità.
Il provvedimento è stato adottato, come risulta dalla intestazione, in data 13.1.2022 e solo in data
22.2.2022 è venuto a conoscenza della destinataria in uno alla contestazione.
L'art. 7 della l. 300 del 1970 impone la preventiva contestazione e l'assegnazione di termini a difesa.
La violazione del procedimento ne determina l'illegittimità con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
3. Per tali ragioni la va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro di cui alla missiva del 13.1.2022.
Le spese vanno compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali in tema di oneri di comunicazione dell'indirizzo.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione dal lavoro comminata con missiva del 13.1.2022;
b) compensa le spese del grado.
Napoli 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro