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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3026/2023 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Poletti del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco P_
Banchini e entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i Controparte_2 medesimi difensori resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così come richiamate dalle parti all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 e già precisate nelle rispettive note: parte ricorrente, depositando note scritte il 6 dicembre 2024, ha chiesto: “voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale, affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori e Persona_1 Parte_1
, stabilendo i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come indicati dalla P_
CTU d.ssa nella relazione depositata il 27 maggio 2024…Con riferimento al mantenimento Per_2 del figlio, a fronte del collocamento paritario del figlio con ciascun genitore, i medesimi provvederanno al di lui mantenimento quando il figlio è con loro, le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da ciascun genitore come da protocollo di Codesto Tribunale e come da ordinanza del 31 gennaio 2024. La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché della deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al pagina 1 di 9 figlio. L'assegno unico familiare viene attribuito interamente alla DR . In via P_ subordinata, affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori Persona_1 Parte_1
e , stabilendo i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come indicate P_ dalla CTU d.ssa nella propria relazione depositata il 27 maggio 2024 a decorrere dal mese Per_2 successivo in cui il padre trasferirà la propria residenza avvicinandosi al figlio anche in un Comune limitrofo al Comune di Parma, a parziale modifica del provvedimento del 29 luglio 2024. Quando inizierà il collocamento paritario del figlio con ciascun genitore, a parziale revoca dell'ordinanza del 31 gennaio 2024, prevedere che i medesimi provvederanno al di lui mantenimento quando il figlio è con loro, e le spese straordinarie saranno a carico al 50% di ciascun genitore come da protocollo di Codesto Tribunale e come da ordinanza del 31 gennaio 2024. La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché della deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio. L'assegno unico familiare viene attribuito interamente alla DR . Il tutto con condanna della sig.ra al P_ P_ pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”; parte resistente, depositando note scritte lo stesso 6 dicembre 2024, ha chiesto: “1) disporre l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, così disponendo in ordine alle Persona_1 frequentazioni: a) Il padre e la DR terranno con sé il figlio alternativamente ogni 15 _1 giorni dal venerdì pomeriggio, all'uscita dall'asilo allorquando il medesimo è aperto (ovvero dalla 16:00 del venerdì allorquando l'asilo è chiuso) fino alla domenica sera alle ore 19:00. Inoltre, _1 starà con il padre tutti i mercoledì di ogni settimana dall'uscita dall'asilo o dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, come attualmente in essere per accordi intervenuti fra le parti. Sarà cura del padre provvedere al ritiro del figlio e a riportarlo presso l'abitazione materna. Negli altri giorni della settimana _1 il figlio starà con la DR. Ciascun genitore avrà diritto di vedere il figlio in videochiamata (nell'intervallo di tempo compreso fra le ore 18:00 e le ore 19:00) il venerdì e il sabato del weekend in cui starà con l'altro genitore;
b) Nei periodi estivi starà con ciascun genitore per 3 _1 _1 settimane, di cui 2 anche eventualmente consecutive. In questi periodi, ciascun genitore avrà facoltà di andare a trovare il bambino in due pomeriggi della settimana. Sarà il padre a provvedere ad andare a prendere e a riportare dalla DR. La programmazione delle settimane dovrà essere _1 concordata dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, in modo da evitare sovrapposizioni;
Nel periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio passerà la Vigilia di Natale con un genitore e il _1
Natale con l'altro; così pure dal 26 dicembre ore 11:00 al 31 dicembre ore 11:00 trascorrerà la settimana con un genitore mentre quella successiva dal 31 dicembre al 06 gennaio la trascorrerà con l'altro genitore, sempre dovendo provvedere il padre a prenderlo e riportarlo dalla DR. Durante detti periodi il genitore avrà facoltà di andare a trovare il bambino in un pomeriggio della settimana;
Nei periodi estivi e natalizi in cui starà per un'intera settimana con un genitore, l'altro _1 genitore avrà diritto di vederlo in videochiamata per qualche minuto (nell'intervallo di tempo compreso fra le ore 18:00 e le ore 19:00) ogni giorno, fatta eccezione per quello/quelli in cui andrà a trovare il bambino. Le videochiamate dovranno essere organizzate dal genitore che ha il bambino in CP_ quel giorno;
2) Il Signor dovrà corrispondere alla RA la somma di €. 400,00 mensili _1 quale contributo al mantenimento del figlio , attesa la maggior permanenza dello stesso _1 presso la DR. Entrambi i genitori sono gravati invece al 50% ciascuno del pagamento delle spese straordinarie secondo i protocolli del Tribunale di Parma;
3) Spese rifuse o compensate”.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 31 agosto 2023 esponeva di avere intrattenuto un rapporto Parte_1 sentimentale con e che dalla loro unione è nato il [...] il figlio P_ _1
.
[...]
Soggiungeva che la relazione, anche di convivenza, con la compagna era cessata nel corso dell'estate precedente e che in seguito, nonostante il percorso di mediazione intrapreso dalla coppia, non gli era stato possibile avere regolari tempi di frequentazione con il figlio minorenne.
In ragioni di siffatte premesse, nonché fornendo indicazioni sui rispettivi impegni lavorativi e sulle proprie risorse economiche, chiedeva, in via indifferibile, tutelarsi il diritto del piccolo ad _1 avere adeguati tempi di permanenza con entrambi i genitori;
chiedeva poi, nel merito, disporsi l'affidamento del minore in via condivisa, predisporsi un calendario di visite paterne progressivamente orientato a una pariteticità delle frequentazioni (rispetto a quelle materne) e determinarsi equitativamente le contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole.
Con decreto del 4 settembre 2023 era demandato immediatamente il compito ai competenti Servizi Sociali di regolamentare e di dare attuazione agli incontri tra padre e figlio nel superiore interesse del minore.
Si costituiva in tale procedimento urgente mediante comparsa depositata il 18 P_ settembre 2023 con la quale, fornendo una alternativa versione dei fatti, chiedeva la reiezione della domanda di provvedimenti indifferibili formulata da controparte.
Con i contestuali provvedimenti del 18 ottobre 2023 era confermato il precedente decreto emesso il 4 settembre, salva l'integrazione riguardante l'incarico conferito alla mediatrice familiare di collaborare con i Servizi Sociali ai fini dell'attuazione delle frequentazioni paterne del minore, ed era dato corso al procedimento di merito secondo il rito unitario.
Depositando nuova comparsa il giorno 8 dicembre 2023 si costituiva ritualmente P_ evidenziando, in particolare, di essere da sempre il genitore di principale riferimento nella cura e nell'accudimento di , nonché allegando difficoltà nelle frequentazioni di quest'ultimo con il _1 padre, derivanti, in particolare, dalla distanza territoriale della dimora dello stesso genitore e dall'inadeguatezza della di lui casa di abitazione.
Conclusivamente, chiedeva revocarsi i provvedimenti indifferibili già adottati, affidarsi il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedersi, salva la sua collocazione preferenziale materna, tempi di visita con il padre limitati a fine settimana alternati (senza pernottamenti, quanto meno fino al compimento del terzo anno di età) e per tre pomeriggi infrasettimanali (al proprio domicilio), oltre ad ulteriori periodi nel corso delle festività e delle vacanze estive, e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento Parte_1 dell'importo mensile pari ad Euro 650,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito della comparizione delle parti, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il 31 gennaio 2024.
Segnatamente, disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e assunte _1 determinazioni in ordine alla ripartizione degli obblighi monetari intesi al suo mantenimento, era disposta CTU di natura latamente psicodiagnostica con parallela revoca dell'incarico già conferito ai Servizi Sociali.
pagina 3 di 9 Depositata la relazione peritale conclusiva, all'esito della discussione nel contraddittorio delle parti, era pronunciata ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. (depositata il 29 luglio 2024) con la quale, salve le ulteriori condizioni vigenti, era dettata una nuova disciplina dei tempi di permanenza del minore presso il padre.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti depositavano quindi note di precisazione delle conclusioni (nei termini di cui in epigrafe), comparse conclusionali e memorie di replica.
Verificata ulteriormente, anche all'esito di una nuova comparizione delle parti, l'impossibilità di addivenire a una definizione concertata delle questioni controverse, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025.
*****
Occorre preliminarmente rimarcare come non sussistano significativi profili di controversia in relazione al regime di affidamento da destinare al figlio minorenne delle parti.
Nonostante talune criticità allegate (financo nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica) ed effettivamente emerse con riguardo ai rapporti esistenti tra le parti, talvolta connotati da non sopite ostilità e da una comunicazione migliorabile nel senso di una maggiore collaborazione nell'interesse del minore, va indubbiamente affidato ad entrambi i genitori in via Persona_1 condivisa.
Tale soluzione, corrispondente all'ordinario modello legale, è stata patrocinata anche dal CTU il quale ha riscontrato in entrambe le parti adeguate capacità genitoriali.
Il principale tema di contenzioso attiene invece alla determinazione dei tempi di permanenza di con l'uno e con l'altro genitore e, di conseguenza, alla stessa individuazione di un genitore _1 collocatario in termini preferenziali.
Il tema ha segnato una netta contrapposizione delle parti fin dalla genesi del procedimento e ha reso necessario l'espletamento degli accertamenti tecnici mediante CTU.
Senonché, gli esiti della consulenza sono stati solo parzialmente accolti nell'ultima ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 29 luglio 2024 le cui determinazioni, peraltro, sono state diversamente modulate in concreto sulla base di provvisorie intese raggiunte dagli interessati.
Tanto osservato, premette il Collegio che ogni provvedimento in materia deve mirare ad un ragionevole e bilanciato contemperamento delle complessive esigenze di alla cui stregua, _1 per un verso, debbono essergli garantiti equilibrati legami affettivi e di crescita con entrambi i genitori e, per altro verso, deve essere limitata la sua esposizione a quelle fatiche e a quei disagi – potenzialmente forieri di effetti anche destabilizzanti in rapporto alla sua tenera età – che, almeno allo stato, sono inevitabilmente correlati alle frequentazioni paterne.
Fino ad ora, infatti, ha mantenuto dimora alquanto prevalente presso la DR, in Parma, e _1 nella stessa città si trova anche l'asilo nido da lui quotidianamente frequentato (Asilo Nido
“Mappamondo” che ha rilasciato al CTU positivi elementi sullo stato di benessere del minore); il padre vive invece a Solignano e lavora abitualmente (fino alle ore 17,00 almeno) in località Parte_1
Rubbiano di Solignano, anch'essa posta a ragguardevole distanza dalla città di Parma.
Tenuto conto del suddetto criterio di valutazione, dunque, si conviene anzitutto con la motivazione di cui all'ordinanza del 29 luglio 2024 nel ravvisarsi una eccessiva vulnerazione dell'interesse di _1 ad una più stabile quotidianità ove dovesse darsi integrale applicazione al calendario profilato dal CTU
pagina 4 di 9 (che ne prevede, per quanto di maggiore interesse, due pernottamenti infrasettimanali discontinui presso il padre, oltre a fine settimana alternati con la DR).
Rispetto alle frequentazioni indicate con la stessa ordinanza, d'altra parte, pare senz'altro maggiormente conforme alle esigenze di l'adattamento concretamente praticato dalle parti _1 alla cui stregua egli, anziché soffermarsi dal padre per due pomeriggi infrasettimanali ogni due settimane, sta con il genitore tutti i mercoledì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20,00.
Tenuto conto delle comprovate capacità delle parti e del convergente interesse del minore ad avere rapporti continuativi (un poco maggiori rispetto agli attuali) anche con il padre, si ritiene peraltro congruo che fin da ora – e senza attendere il compimento del terzo anno di età – possa Parte_1 tenere il figlio con sé, a settimane alternate, dall'uscita dall'asilo del venerdì all'accompagnamento all'asilo del lunedì mattina.
Non si ignora che ha addirittura chiesto (nella sua comparsa conclusionale) una P_ riduzione dei tempi di frequentazione paterna nel corso dei fine settimana (limitando i pernottamenti alla sola notte tra il sabato e la domenica), motivando, al riguardo, che il padre ometterebbe di portare ai corsi di nuoto organizzati in piscina per le mattine del sabato. _1
Trattasi, tuttavia, di questione secondaria che attiene ad un aspetto alquanto circoscritto dell'esercizio della responsabilità genitoriale (esercizio rimesso alle pari volontà delle parti secondo il regime proprio dell'affidamento condiviso della prole) e che le parti stesse dovranno eventualmente risolvere mediante il comune accesso al pediatra di base del minore, ovvero ad altre soluzioni pacificatorie, a meno di non voler accedere nuovamente al rimedio giurisdizionale nelle forme di cui all'art. 473 bis.38 c.p.c.
Occorre, d'altra parte, tenere conto che , in ipotesi di mancata applicazione immediata Parte_1 del calendario prospettato dal CTU, ne ha chiesto, in via subordinata, l'effettiva operatività a decorrere dal mese successivo in cui egli trasferirà la propria residenza avvicinandosi al figlio anche in un Comune limitrofo al Comune di Parma.
Tale previsione, per quanto sostanzialmente avallata nella vigente ordinanza del 29 luglio 2024 (sebbene questa abbia considerato la sola ipotesi di un prossimo trasferimento del ricorrente a Parma e non, invece, in altre località limitrofe) e astrattamente congrua, sia alla luce delle conclusioni del CTU, sia in ragione dei minimi sforzi di adattamento in quel caso richiesti al piccolo , non può _1 essere tuttavia oggetto di provvedimenti positivi nel presente procedimento, in quanto priva del requisito dell'attualità.
Sicché, in caso di effettivo trasferimento territoriale dell'interessato, l'introduzione dello schema dei tempi di visita illustrato dal consulente dovrà essere comunque subordinata all'accordo tra i genitori comunemente esercenti la responsabilità sul minore, ovvero, in difetto di accordo, al nuovo vaglio in concreto dell'Autorità giudiziaria.
Quanto ai periodi coincidenti con le festività natalizie e le vacanze estive, si ritiene di dover provvedere come da dispositivo alla luce della sostanziale assenza di contenzioso tra le parti e delle indicazioni accessorie fornite nella relazione peritale.
Ancora, e sotto altro profilo, vanno qui assunte determinazioni conformi alle conclusioni del CTU con riferimento alla disciplina dei contatti “a distanza” tra genitori e figlio.
In relazione alla commisurazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento del minore, per altro verso, può anzitutto farsi riferimento – causa la mancata prova di sopravvenienze pagina 5 di 9 significative – alla precisa ponderazione delle risorse economiche delle parti come illustrata nell'ordinanza depositata il 31 gennaio 2024, salva la necessità di registrare che aveva P_ altresì documentato di avere contratto una polizza vita con un controvalore al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 28.445,94.
Tenuto conto dei dati così compendiati, apprezzate le esigenze di vita del figlio minorenne, per come desumibili dai rispettivi piani genitoriali e dalla sua stessa età anagrafica, e considerati i tempi di frequentazione con entrambi i genitori, si ritiene congruo porre a carico del padre, a decorrere dalla presente sentenza e ferme restando le decisioni assunte con i provvedimenti finora vigenti, un contributo per il mantenimento ordinario di pari alla misura di Euro 250,00 mensili, _1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo le precisazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
E ciò, invero, anche per l'incontroversa previsione secondo cui l'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da . P_
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, e la presenza di profili di soccombenza reciproca giustificano, infine, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Ad un tempo, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 luglio 2024.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minorenne , nato il Persona_1
18 agosto 2022;
2) dispone che abbia collocazione preferenziale presso la DR;
_1 P_
3) dispone che, allo stato, il padre possa tenere il figlio con sé, a settimane alternate, Parte_1 dall'uscita dall'asilo del venerdì (ovvero in orario corrispondente) all'accompagnamento all'asilo del lunedì mattina (ovvero ad orario corrispondente) e tutti i mercoledì, dall'uscita dall'asilo (ovvero ad orario corrispondente) fino alle ore 20,00;
- nel periodo coincidente con le vacanze estive (di sospensione della frequenza scolastica) _1 starà con ciascun genitore per tre settimane, di cui due anche eventualmente consecutive;
la programmazione delle settimane dovrà essere concordata dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, in modo da evitare sovrapposizioni;
in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il diritto di priorità sull'organizzazione del periodo di vacanze estive è accordato alla DR, per il 2026 al padre, e così via;
- durante tale periodo estivo, escluse le settimane di esclusiva spettanza genitoriale, si applica il calendario ordinario delle frequentazioni con l'uno e con l'altro genitore;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio passerà la Vigilia di Natale con un genitore e il _1
Natale con l'altro; così pure, dal 26 dicembre al 31 dicembre, trascorrerà la settimana con un genitore, mentre quella successiva, dal 31 dicembre al 6 gennaio, la trascorrerà con l'altro genitore;
pagina 6 di 9 - prescrive a DR e padre, nei giorni in cui il minore si trova presso l'una o l'altro, di favorire l'accesso all'altro genitore garantendo videochiamate quotidiane nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 20.00;
3) pone a carico di , a decorrere dalla presente sentenza e ferme restando le decisioni Parte_1 assunte con i provvedimenti finora vigenti, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, versando alla DR , entro il giorno 10 di ogni mese, un importo monetario _1 P_ pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
pagina 7 di 9 centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per pagina 8 di 9 iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
P_
5) compensa tra le parti le spese processuali.
6) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 luglio 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3026/2023 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Poletti del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco P_
Banchini e entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i Controparte_2 medesimi difensori resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così come richiamate dalle parti all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 e già precisate nelle rispettive note: parte ricorrente, depositando note scritte il 6 dicembre 2024, ha chiesto: “voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale, affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori e Persona_1 Parte_1
, stabilendo i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come indicati dalla P_
CTU d.ssa nella relazione depositata il 27 maggio 2024…Con riferimento al mantenimento Per_2 del figlio, a fronte del collocamento paritario del figlio con ciascun genitore, i medesimi provvederanno al di lui mantenimento quando il figlio è con loro, le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da ciascun genitore come da protocollo di Codesto Tribunale e come da ordinanza del 31 gennaio 2024. La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché della deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al pagina 1 di 9 figlio. L'assegno unico familiare viene attribuito interamente alla DR . In via P_ subordinata, affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori Persona_1 Parte_1
e , stabilendo i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come indicate P_ dalla CTU d.ssa nella propria relazione depositata il 27 maggio 2024 a decorrere dal mese Per_2 successivo in cui il padre trasferirà la propria residenza avvicinandosi al figlio anche in un Comune limitrofo al Comune di Parma, a parziale modifica del provvedimento del 29 luglio 2024. Quando inizierà il collocamento paritario del figlio con ciascun genitore, a parziale revoca dell'ordinanza del 31 gennaio 2024, prevedere che i medesimi provvederanno al di lui mantenimento quando il figlio è con loro, e le spese straordinarie saranno a carico al 50% di ciascun genitore come da protocollo di Codesto Tribunale e come da ordinanza del 31 gennaio 2024. La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché della deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio. L'assegno unico familiare viene attribuito interamente alla DR . Il tutto con condanna della sig.ra al P_ P_ pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”; parte resistente, depositando note scritte lo stesso 6 dicembre 2024, ha chiesto: “1) disporre l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, così disponendo in ordine alle Persona_1 frequentazioni: a) Il padre e la DR terranno con sé il figlio alternativamente ogni 15 _1 giorni dal venerdì pomeriggio, all'uscita dall'asilo allorquando il medesimo è aperto (ovvero dalla 16:00 del venerdì allorquando l'asilo è chiuso) fino alla domenica sera alle ore 19:00. Inoltre, _1 starà con il padre tutti i mercoledì di ogni settimana dall'uscita dall'asilo o dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, come attualmente in essere per accordi intervenuti fra le parti. Sarà cura del padre provvedere al ritiro del figlio e a riportarlo presso l'abitazione materna. Negli altri giorni della settimana _1 il figlio starà con la DR. Ciascun genitore avrà diritto di vedere il figlio in videochiamata (nell'intervallo di tempo compreso fra le ore 18:00 e le ore 19:00) il venerdì e il sabato del weekend in cui starà con l'altro genitore;
b) Nei periodi estivi starà con ciascun genitore per 3 _1 _1 settimane, di cui 2 anche eventualmente consecutive. In questi periodi, ciascun genitore avrà facoltà di andare a trovare il bambino in due pomeriggi della settimana. Sarà il padre a provvedere ad andare a prendere e a riportare dalla DR. La programmazione delle settimane dovrà essere _1 concordata dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, in modo da evitare sovrapposizioni;
Nel periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio passerà la Vigilia di Natale con un genitore e il _1
Natale con l'altro; così pure dal 26 dicembre ore 11:00 al 31 dicembre ore 11:00 trascorrerà la settimana con un genitore mentre quella successiva dal 31 dicembre al 06 gennaio la trascorrerà con l'altro genitore, sempre dovendo provvedere il padre a prenderlo e riportarlo dalla DR. Durante detti periodi il genitore avrà facoltà di andare a trovare il bambino in un pomeriggio della settimana;
Nei periodi estivi e natalizi in cui starà per un'intera settimana con un genitore, l'altro _1 genitore avrà diritto di vederlo in videochiamata per qualche minuto (nell'intervallo di tempo compreso fra le ore 18:00 e le ore 19:00) ogni giorno, fatta eccezione per quello/quelli in cui andrà a trovare il bambino. Le videochiamate dovranno essere organizzate dal genitore che ha il bambino in CP_ quel giorno;
2) Il Signor dovrà corrispondere alla RA la somma di €. 400,00 mensili _1 quale contributo al mantenimento del figlio , attesa la maggior permanenza dello stesso _1 presso la DR. Entrambi i genitori sono gravati invece al 50% ciascuno del pagamento delle spese straordinarie secondo i protocolli del Tribunale di Parma;
3) Spese rifuse o compensate”.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 31 agosto 2023 esponeva di avere intrattenuto un rapporto Parte_1 sentimentale con e che dalla loro unione è nato il [...] il figlio P_ _1
.
[...]
Soggiungeva che la relazione, anche di convivenza, con la compagna era cessata nel corso dell'estate precedente e che in seguito, nonostante il percorso di mediazione intrapreso dalla coppia, non gli era stato possibile avere regolari tempi di frequentazione con il figlio minorenne.
In ragioni di siffatte premesse, nonché fornendo indicazioni sui rispettivi impegni lavorativi e sulle proprie risorse economiche, chiedeva, in via indifferibile, tutelarsi il diritto del piccolo ad _1 avere adeguati tempi di permanenza con entrambi i genitori;
chiedeva poi, nel merito, disporsi l'affidamento del minore in via condivisa, predisporsi un calendario di visite paterne progressivamente orientato a una pariteticità delle frequentazioni (rispetto a quelle materne) e determinarsi equitativamente le contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole.
Con decreto del 4 settembre 2023 era demandato immediatamente il compito ai competenti Servizi Sociali di regolamentare e di dare attuazione agli incontri tra padre e figlio nel superiore interesse del minore.
Si costituiva in tale procedimento urgente mediante comparsa depositata il 18 P_ settembre 2023 con la quale, fornendo una alternativa versione dei fatti, chiedeva la reiezione della domanda di provvedimenti indifferibili formulata da controparte.
Con i contestuali provvedimenti del 18 ottobre 2023 era confermato il precedente decreto emesso il 4 settembre, salva l'integrazione riguardante l'incarico conferito alla mediatrice familiare di collaborare con i Servizi Sociali ai fini dell'attuazione delle frequentazioni paterne del minore, ed era dato corso al procedimento di merito secondo il rito unitario.
Depositando nuova comparsa il giorno 8 dicembre 2023 si costituiva ritualmente P_ evidenziando, in particolare, di essere da sempre il genitore di principale riferimento nella cura e nell'accudimento di , nonché allegando difficoltà nelle frequentazioni di quest'ultimo con il _1 padre, derivanti, in particolare, dalla distanza territoriale della dimora dello stesso genitore e dall'inadeguatezza della di lui casa di abitazione.
Conclusivamente, chiedeva revocarsi i provvedimenti indifferibili già adottati, affidarsi il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedersi, salva la sua collocazione preferenziale materna, tempi di visita con il padre limitati a fine settimana alternati (senza pernottamenti, quanto meno fino al compimento del terzo anno di età) e per tre pomeriggi infrasettimanali (al proprio domicilio), oltre ad ulteriori periodi nel corso delle festività e delle vacanze estive, e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento Parte_1 dell'importo mensile pari ad Euro 650,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito della comparizione delle parti, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il 31 gennaio 2024.
Segnatamente, disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e assunte _1 determinazioni in ordine alla ripartizione degli obblighi monetari intesi al suo mantenimento, era disposta CTU di natura latamente psicodiagnostica con parallela revoca dell'incarico già conferito ai Servizi Sociali.
pagina 3 di 9 Depositata la relazione peritale conclusiva, all'esito della discussione nel contraddittorio delle parti, era pronunciata ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. (depositata il 29 luglio 2024) con la quale, salve le ulteriori condizioni vigenti, era dettata una nuova disciplina dei tempi di permanenza del minore presso il padre.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti depositavano quindi note di precisazione delle conclusioni (nei termini di cui in epigrafe), comparse conclusionali e memorie di replica.
Verificata ulteriormente, anche all'esito di una nuova comparizione delle parti, l'impossibilità di addivenire a una definizione concertata delle questioni controverse, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025.
*****
Occorre preliminarmente rimarcare come non sussistano significativi profili di controversia in relazione al regime di affidamento da destinare al figlio minorenne delle parti.
Nonostante talune criticità allegate (financo nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica) ed effettivamente emerse con riguardo ai rapporti esistenti tra le parti, talvolta connotati da non sopite ostilità e da una comunicazione migliorabile nel senso di una maggiore collaborazione nell'interesse del minore, va indubbiamente affidato ad entrambi i genitori in via Persona_1 condivisa.
Tale soluzione, corrispondente all'ordinario modello legale, è stata patrocinata anche dal CTU il quale ha riscontrato in entrambe le parti adeguate capacità genitoriali.
Il principale tema di contenzioso attiene invece alla determinazione dei tempi di permanenza di con l'uno e con l'altro genitore e, di conseguenza, alla stessa individuazione di un genitore _1 collocatario in termini preferenziali.
Il tema ha segnato una netta contrapposizione delle parti fin dalla genesi del procedimento e ha reso necessario l'espletamento degli accertamenti tecnici mediante CTU.
Senonché, gli esiti della consulenza sono stati solo parzialmente accolti nell'ultima ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 29 luglio 2024 le cui determinazioni, peraltro, sono state diversamente modulate in concreto sulla base di provvisorie intese raggiunte dagli interessati.
Tanto osservato, premette il Collegio che ogni provvedimento in materia deve mirare ad un ragionevole e bilanciato contemperamento delle complessive esigenze di alla cui stregua, _1 per un verso, debbono essergli garantiti equilibrati legami affettivi e di crescita con entrambi i genitori e, per altro verso, deve essere limitata la sua esposizione a quelle fatiche e a quei disagi – potenzialmente forieri di effetti anche destabilizzanti in rapporto alla sua tenera età – che, almeno allo stato, sono inevitabilmente correlati alle frequentazioni paterne.
Fino ad ora, infatti, ha mantenuto dimora alquanto prevalente presso la DR, in Parma, e _1 nella stessa città si trova anche l'asilo nido da lui quotidianamente frequentato (Asilo Nido
“Mappamondo” che ha rilasciato al CTU positivi elementi sullo stato di benessere del minore); il padre vive invece a Solignano e lavora abitualmente (fino alle ore 17,00 almeno) in località Parte_1
Rubbiano di Solignano, anch'essa posta a ragguardevole distanza dalla città di Parma.
Tenuto conto del suddetto criterio di valutazione, dunque, si conviene anzitutto con la motivazione di cui all'ordinanza del 29 luglio 2024 nel ravvisarsi una eccessiva vulnerazione dell'interesse di _1 ad una più stabile quotidianità ove dovesse darsi integrale applicazione al calendario profilato dal CTU
pagina 4 di 9 (che ne prevede, per quanto di maggiore interesse, due pernottamenti infrasettimanali discontinui presso il padre, oltre a fine settimana alternati con la DR).
Rispetto alle frequentazioni indicate con la stessa ordinanza, d'altra parte, pare senz'altro maggiormente conforme alle esigenze di l'adattamento concretamente praticato dalle parti _1 alla cui stregua egli, anziché soffermarsi dal padre per due pomeriggi infrasettimanali ogni due settimane, sta con il genitore tutti i mercoledì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20,00.
Tenuto conto delle comprovate capacità delle parti e del convergente interesse del minore ad avere rapporti continuativi (un poco maggiori rispetto agli attuali) anche con il padre, si ritiene peraltro congruo che fin da ora – e senza attendere il compimento del terzo anno di età – possa Parte_1 tenere il figlio con sé, a settimane alternate, dall'uscita dall'asilo del venerdì all'accompagnamento all'asilo del lunedì mattina.
Non si ignora che ha addirittura chiesto (nella sua comparsa conclusionale) una P_ riduzione dei tempi di frequentazione paterna nel corso dei fine settimana (limitando i pernottamenti alla sola notte tra il sabato e la domenica), motivando, al riguardo, che il padre ometterebbe di portare ai corsi di nuoto organizzati in piscina per le mattine del sabato. _1
Trattasi, tuttavia, di questione secondaria che attiene ad un aspetto alquanto circoscritto dell'esercizio della responsabilità genitoriale (esercizio rimesso alle pari volontà delle parti secondo il regime proprio dell'affidamento condiviso della prole) e che le parti stesse dovranno eventualmente risolvere mediante il comune accesso al pediatra di base del minore, ovvero ad altre soluzioni pacificatorie, a meno di non voler accedere nuovamente al rimedio giurisdizionale nelle forme di cui all'art. 473 bis.38 c.p.c.
Occorre, d'altra parte, tenere conto che , in ipotesi di mancata applicazione immediata Parte_1 del calendario prospettato dal CTU, ne ha chiesto, in via subordinata, l'effettiva operatività a decorrere dal mese successivo in cui egli trasferirà la propria residenza avvicinandosi al figlio anche in un Comune limitrofo al Comune di Parma.
Tale previsione, per quanto sostanzialmente avallata nella vigente ordinanza del 29 luglio 2024 (sebbene questa abbia considerato la sola ipotesi di un prossimo trasferimento del ricorrente a Parma e non, invece, in altre località limitrofe) e astrattamente congrua, sia alla luce delle conclusioni del CTU, sia in ragione dei minimi sforzi di adattamento in quel caso richiesti al piccolo , non può _1 essere tuttavia oggetto di provvedimenti positivi nel presente procedimento, in quanto priva del requisito dell'attualità.
Sicché, in caso di effettivo trasferimento territoriale dell'interessato, l'introduzione dello schema dei tempi di visita illustrato dal consulente dovrà essere comunque subordinata all'accordo tra i genitori comunemente esercenti la responsabilità sul minore, ovvero, in difetto di accordo, al nuovo vaglio in concreto dell'Autorità giudiziaria.
Quanto ai periodi coincidenti con le festività natalizie e le vacanze estive, si ritiene di dover provvedere come da dispositivo alla luce della sostanziale assenza di contenzioso tra le parti e delle indicazioni accessorie fornite nella relazione peritale.
Ancora, e sotto altro profilo, vanno qui assunte determinazioni conformi alle conclusioni del CTU con riferimento alla disciplina dei contatti “a distanza” tra genitori e figlio.
In relazione alla commisurazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento del minore, per altro verso, può anzitutto farsi riferimento – causa la mancata prova di sopravvenienze pagina 5 di 9 significative – alla precisa ponderazione delle risorse economiche delle parti come illustrata nell'ordinanza depositata il 31 gennaio 2024, salva la necessità di registrare che aveva P_ altresì documentato di avere contratto una polizza vita con un controvalore al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 28.445,94.
Tenuto conto dei dati così compendiati, apprezzate le esigenze di vita del figlio minorenne, per come desumibili dai rispettivi piani genitoriali e dalla sua stessa età anagrafica, e considerati i tempi di frequentazione con entrambi i genitori, si ritiene congruo porre a carico del padre, a decorrere dalla presente sentenza e ferme restando le decisioni assunte con i provvedimenti finora vigenti, un contributo per il mantenimento ordinario di pari alla misura di Euro 250,00 mensili, _1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo le precisazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
E ciò, invero, anche per l'incontroversa previsione secondo cui l'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da . P_
La particolarità della fattispecie, connotata dall'esercizio di diritti indisponibili, e la presenza di profili di soccombenza reciproca giustificano, infine, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Ad un tempo, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 luglio 2024.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minorenne , nato il Persona_1
18 agosto 2022;
2) dispone che abbia collocazione preferenziale presso la DR;
_1 P_
3) dispone che, allo stato, il padre possa tenere il figlio con sé, a settimane alternate, Parte_1 dall'uscita dall'asilo del venerdì (ovvero in orario corrispondente) all'accompagnamento all'asilo del lunedì mattina (ovvero ad orario corrispondente) e tutti i mercoledì, dall'uscita dall'asilo (ovvero ad orario corrispondente) fino alle ore 20,00;
- nel periodo coincidente con le vacanze estive (di sospensione della frequenza scolastica) _1 starà con ciascun genitore per tre settimane, di cui due anche eventualmente consecutive;
la programmazione delle settimane dovrà essere concordata dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, in modo da evitare sovrapposizioni;
in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il diritto di priorità sull'organizzazione del periodo di vacanze estive è accordato alla DR, per il 2026 al padre, e così via;
- durante tale periodo estivo, escluse le settimane di esclusiva spettanza genitoriale, si applica il calendario ordinario delle frequentazioni con l'uno e con l'altro genitore;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio passerà la Vigilia di Natale con un genitore e il _1
Natale con l'altro; così pure, dal 26 dicembre al 31 dicembre, trascorrerà la settimana con un genitore, mentre quella successiva, dal 31 dicembre al 6 gennaio, la trascorrerà con l'altro genitore;
pagina 6 di 9 - prescrive a DR e padre, nei giorni in cui il minore si trova presso l'una o l'altro, di favorire l'accesso all'altro genitore garantendo videochiamate quotidiane nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 20.00;
3) pone a carico di , a decorrere dalla presente sentenza e ferme restando le decisioni Parte_1 assunte con i provvedimenti finora vigenti, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, versando alla DR , entro il giorno 10 di ogni mese, un importo monetario _1 P_ pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
pagina 7 di 9 centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per pagina 8 di 9 iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
P_
5) compensa tra le parti le spese processuali.
6) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 25 luglio 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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