Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2166/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 30/11/2022 al numero 2166/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 2930/2022 emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 19.10.2022, pubblicata il 20.10.2022 pendente fra e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'Avv. RANDAZZO GERARMANDO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE BIASE MARIO ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni considerazione, eccezione e domanda avversaria: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
1
2) IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma e revoca della sentenza n°2930/2022 R.G. 14031/2020, depositata dal Tribunale di Firenze in data 20/10/2022 e ritualmente notificata al procuratore domiciliato degli appellanti in data 21/10/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, accertate le circostanze di cui in narrativa, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'illegittimità delle voci “costo iscrizione ipotecaria RP 7197/2016
Firenze c/Natale” d'importo pari a €.2.694,00= e “costo iscrizione ipotecaria in estensione RP 1171/2016 Foggia c/ e ” d'importo pari a CP_4 Pt_1 Pt_2
€.294,00=, in quanto non dovute, dichiarare, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto di precetto notificato agli opponenti in data 24/11/2020 e di cui in premessa, per i motivi dedotti e per quelli deducendi in corso di giudizio, emettendo, conseguentemente, ogni provvedimento che sarà ritenuto opportuno e di Giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
emettendo ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno e di Giustizia;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni considerazione, eccezione e domanda avversaria: - in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione ex adverso formulata, per manifesta carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, in via principale, rigettare l'appello promosso da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2930/2022 del 20.10.2022 del Tribunale di Firenze in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità dell'atto di precetto opposto per la somma ivi indicata;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare la legittimità dell'atto di precetto opposto per quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze defensionali di causa di tutti i gradi di giudizio.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 4901/2015 del 18.08.2015, munito di formula esecutiva il 17.10.2016, il Tribunale di Firenze ingiungeva a e Parte_1 Parte_2
il pagamento in favore di della somma di
[...] Controparte_5
€ 122.874,34 oltre accessori di legge;
in forza di detto decreto venivano iscritte le ipoteche giudiziali ai nn. RP 7197/2016 e RP 689/2016, rispettivamente presso le
Conservatorie dei Registri Immobiliari di Firenze e di Foggia sez. Lucera.
Avverso il predetto decreto, e proponevano opposizione, definita Pt_1 Pt_2 con sentenza n. 393/2019 del 24.12.2019, passata in giudicato il 28.9.2020, con cui il Tribunale di Firenze revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a pagare alla banca convenuta la somma di € 121.588,09, oltre interessi al tasso legale dal 20.7.2015 al saldo, oltre al rimborso delle spese di lite.
Con atto di precetto, notificato unitamente a detta sentenza in data 24.11.2020, Contr
cessionaria del credito vantato da intimava a Controparte_1 Pt_1
e il pagamento della somma di € 144.412,81, oltre
[...] Parte_2 interessi come da sentenza, competenze e spese di notifica dell'atto di precetto e successive occorrende.
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co.1 c.p.c.,
e citavano in giudizio quale Parte_1 Parte_2 CP_2 mandataria di chiedendo dichiararsi l'illegittimità del Controparte_1 precetto notificato stante la non debenza delle indicate voci di costo relative alle due iscrizioni ipotecarie (“costo iscrizione ipotecaria RP 7197/2016 Firenze
c/Natale” d'importo pari a € 2.694,00 e “costo iscrizione ipotecaria in estensione
RP 1171/2016 Foggia – c/ e ” d'importo pari a € 294,00). CP_4 Pt_1 Pt_2
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto Controparte_1 dedotto dagli opponenti e chiedendo di dichiarare la piena legittimità dell'atto di precetto opposto, per la somma ivi indicata o, in denegata ipotesi, per quella diversa ritenuta di giustizia.
Con sentenza n. 2930/2022 il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione, previa riqualificazione della domanda come opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., condannava la parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali sia della fase cautelare che di quella di merito.
3 2. Il giudizio di secondo grado e hanno impugnato la predetta sentenza sulla Parte_1 Parte_2 base del seguente unico motivo: “Erronea applicazione della normativa e della giurisprudenza richiamata – Erronea valutazione delle risultanze processuali”.
Il primo giudice non avrebbe considerato che le spese relative alle iscrizioni ipotecarie effettuate dalla banca erano rimaste sfornite di titolo esecutivo e, quindi, non potevano essere ingiunte agli appellanti mediante l'atto di precetto opposto, visto che il decreto ingiuntivo era stato integralmente revocato.
Il primo giudice avrebbe deciso sulla base di un'erronea applicazione non solo dell'art.653 comma 2 c.p.c. ma, soprattutto, dalla giurisprudenza richiamata, secondo cui le iscrizioni ipotecarie rientrano tra gli atti che conservano i loro effetti nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo: infatti, nella fattispecie non vi sarebbe stata “revoca parziale” del decreto ingiuntivo opposto poiché il decreto ingiuntivo era stato integralmente revocato, pur con la condanna della parte opponente al pagamento di una somma diversa da quella ingiunta.
Peraltro, l'art. 653, comma secondo, c.p.c., prevede la conservazione degli effetti degli atti compiuti in base al decreto ingiuntivo revocato solo in parte, ma non dei loro costi, e ciò a prescindere che la sentenza abbia comunque riconosciuto un
(minor) credito a favore della società appellata, e comunque a prescindere che parte debitrice non abbia messo in discussione la perdurante efficacia delle suddette iscrizioni ipotecarie, poiché la giurisprudenza di legittimità ritiene che “le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito dell'esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” (Cass., sez. II^, n.12410 del 16/06/2016)
Si è costituita rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 [...] chiedendo il rigetto della richiesta di sospensiva e Controparte_7 del merito dell'impugnazione, sulla base delle difese svolte in primo grado.
La Corte, all'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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4 L'istanza di inibitoria resta assorbita dalla presente decisione.
L'appello merita di essere accolto, per i motivi che seguono.
Non vi è dubbio che nella fattispecie trovi piena applicazione il disposto di cui al secondo comma dell'art. 653 c.p.c., che prevede come, nel caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Nello specifico, l'opposizione è stata parzialmente accolta, invero in misura del tutto marginale, poiché, a fronte di un credito ingiunto di € 122.874,34, è stato riconosciuto un credito effettivo di € € 121.588,09.
E' infondata la tesi di parte appellante secondo l'art. 653, secondo comma, c.p.c. non sarebbe applicabile perché la sentenza che ha definito la causa di opposizione ha revocato integralmente, e non solo parzialmente, il decreto ingiuntivo. È noto, infatti, che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato (…) salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma” (così, per tutte, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5074 del 25/05/1999).
D'altra parte, è altresì pacifico che “con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la "ratio" della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 14234 del 25.9.2003; conf. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21840 del 24/09/2013).
Peraltro, la stessa parte appellante non dubita che le iscrizioni ipotecarie in esame abbiano conservato la loro efficacia anche dopo la sentenza n. 393/2019 del
Tribunale di Firenze che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituente il titolo delle predette iscrizioni.
5 Risulta invece fondato l'assunto per cui i costi di dette iscrizioni ipotecarie non avrebbero potuto essere indicati nell'atto di precetto notificato dalla banca. Ritiene infatti la Corte di aderire all'arresto della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla parte appellante, in quanto fondato su argomenti convincenti e dunque pienamente condivisibili. Scrive infatti la Suprema Corte nella sentenza n.
12410/2016: «Il dato normativo di base è costituito dall'art. 2846 c.c., il quale prevede chiaramente che le spese dell'iscrizione ipotecaria sono a carico del debitore (salvo patto contrario, ipotesi necessariamente diversa da quella in esame, che concerne una ipoteca giudiziale) ma prevede al contempo che esse sono anticipate dal creditore. Si tratta allora di individuare quando e con quali modalità potranno essere recuperate dal creditore stesso, e se in particolare il creditore abbia la facoltà di autoliquidarle inserendole direttamente nell'atto di precetto. Non si ritiene di dar seguito all'ormai remoto precedente riportato dal ricorrente (Cass. 20 giugno 1959, n. 1948), secondo il quale "l'obbligo, quindi, di rivalere le spese sostenute dal creditore per l'iscrizione e per le necessarie ispezioni catastali (facilmente documentabili attraverso le note rilasciate dal competente ufficio), derivando direttamente dalla legge e dalla sentenza di condanna che è titolo per l'iscrizione non ha bisogno, per essere accertato, di ulteriore pronuncia giudiziale". Si ritiene infatti che sia preferibile una diversa interpretazione dell'art. 2846 c.c. che evidenzi l'autonomia della iscrizione ipotecaria rispetto al credito la cui recuperabilità essa è finalizzata a facilitare. Si ritiene infatti che le spese di iscrizione ipotecaria non siano immediatamente richiedibili con il precetto, sulla base della autoliquidazione eseguita dal creditore, non tanto e non soltanto perché esse richiedono il preventivo riscontro del giudice, quanto perché esse possono essere poste a carico del debitore non indiscriminatamente e preventivamente, al momento della notifica del precetto, ma soltanto se, in sede esecutiva, si ritenga di aggredire il bene ipotecato: in quel caso le spese per l'iscrizione ipotecaria gli saranno riconosciute come spese di esecuzione in sede di liquidazione di esse da parte del giudice dell'esecuzione, ex art. 95 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2855 c.c. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni: - le spese per iscrivere ipoteca non sono, in effetti, spese che il creditore deve necessariamente sostenere non appena ottiene la sentenza di condanna, per poter utilizzare la sentenza come titolo esecutivo e per intimarne il pagamento al debitore (non sono cioè in alcun modo assimilabili all'imposta di registro); - non sussiste infatti un obbligo per il creditore di iscrivere
6 immediatamente l'ipoteca giudiziale, prima della notifica del precetto;
- esse sono spese strumentali a favorire il recupero coattivo del credito da parte del creditore sul singolo bene ipotecato e a dotarlo del privilegio ipotecario;
- con il precetto può essere legittimamente intimato il pagamento dell'importo portato dal titolo di condanna, le spese accessorie e necessarie al titolo quali le spese di registrazione e le spese legali del precetto: dopo la notifica della intimazione di pagamento, è ben possibile che il debitore paghi spontaneamente;
- se invece il debitore, pur a fronte della notifica del precetto, rifiuti il pagamento o comunque non provveda al pagamento del debito principale e degli accessori di esso, il creditore potrà attivare la procedura di recupero coattivo del credito ed ha facoltà di scegliere liberamente i beni sui quali tentare di soddisfarsi: se per farlo procederà sul bene assistito da privilegio ipotecario, ricadranno sul debitore esecutato anche le spese che il creditore ha dovuto sostenere per poter fruire del privilegio, e nello stesso rango.
È ben possibile, peraltro, che il creditore, pur avendo proceduto ad iscrivere ipoteca su alcuni beni del debitore, promuova l'espropriazione su altri beni (ricorrendo, ad esempio, al più veloce e meno oneroso strumento del pignoramento presso terzi): in questo caso le spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria relative a beni rimasti del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute neppure quali spese di esecuzione. Deve concludersi quindi nel senso che le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non costituiscono un credito accessorio al credito principale né un accessorio di legge alle spese processuali (come le spese relative agli atti successivi e conseguenti alla sentenza, quali notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza) che sia comunque a carico del debitore e non possono pertanto essere legittimamente autoliquidate nel precetto;
esse ricadranno a carico del debitore, all'esito dell'esecuzione, se questa sia stata utilmente promossa sui beni ipotecati, e in questo caso fruiranno del beneficio ipotecario di cui all'art. 2855 c.c.”.
In conclusione, l'appello merita accoglimento e, per l'effetto, il precetto opposto dovrà essere dichiarato inefficace per la parte eccedente l'importo di € 141.424,81
(€ 144.412,81 – € 2.988,00, dato dalla somma di € 2.694,00 e € 294,00)
La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale
7 conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Tenuto conto che l'opposizione riguarda una parte residuale del precetto opposto e che la questione riguardante la possibilità di richiedere con il precetto le spese di iscrizione ipotecaria è stata oggetto di due sole pronunce di legittimità, tra di loro contrastanti, le spese di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 2930/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il precetto loro notificato in data 24.11.2020 e, per l'effetto,
[...] dichiara l'inefficacia del suddetto precetto per la parte eccedente l'importo di € 141.424,81, oltre accessori come ivi indicati;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 22.4.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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