Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 93
Articolo 2
Versione
1 marzo 1992
Art. 1. Inquadramento dell'attivita' fonografica 1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale.
2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 1 marzo 1992