Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 183/2024 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosalinda Bellomo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.01.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001653/DDL del 31.03.2022, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002125 del 31.03.2022 e l'avviso di addebito n.
59120230001257982000, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che il suddetto giudizio trae origine dall'accertamento ispettivo effettuato dall' CP_1 nei confronti della Pinelli Distribuzione Srls, all'esito del quale gli ispettori hanno disconosciuto il presunto rapporto di lavoro subordinato intercorso con moglie del rappresentante Persona_1
legale della società e detentrice del 40% delle quote sociali (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001653/DDL del 31.03.2022).
Sulla scorta di tali risultanze, l' resistente ha, quindi, provveduto ad iscrivere CP_1 Persona_1 alla Gestione Commercianti, quale collaboratrice familiare del marito, e con l'avviso di addebito n.
59120230001257982000 ha richiesto all'odierno ricorrente il versamento dell'importo pari a
23.250,31 euro a titolo di contributi dovuti a tale titolo per il periodo compreso tra il mese di luglio
2017 e il mese di dicembre 2022.
Tanto premesso, occorre rilevare come non meriti accoglimento la doglianza concernente l'asserito difetto di motivazione dell'avviso di addebito qui impugnato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora il contribuente non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cass., Sezioni Unite, 14 maggio 2010
n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza 3 novembre 2017 n. 26166).
Ancora, in disparte ogni considerazione in ordine all'asserita violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999 (a tenore del quale “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”), va osservato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7 maggio
2019, n. 12025), l'opposizione a ruolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.
Va altresì ricordato che nel giudizio di impugnazione di un verbale ispettivo la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' CP_1
preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti CP_1 costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (ex multis, Cass. 18.05.2008
n. 12108 e poi a seguire Cass. 10.11.2010 n. 22862).
Parimenti, per quanto riguarda l'opposizione a ruolo, va considerato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, l'opposizione al ruolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento va eseguito secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600), secondo il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (cfr. Cass. SS.UU. n. 8202 del 20.04.2005; Cass. SS.UU. n. 11353 del
17.06.2004).
Ne consegue che, nei casi di disconoscimento del rapporto di lavoro, se da un lato grava sull' CP_1 previdenziale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti fondanti la ritenuta natura autonoma dell'attività lavorativa svolta, dall'altro, a fronte di tale prova, tocca al prestatore di lavoro dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, provando di aver lavorato, dietro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 2094 c.c.; segnatamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione del contratto di lavoro subordinato bisogna accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (ex multis, Cass., 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 giugno 2006, n. 21028).
Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha più volte affermato che, affinché le direttive impartite dal datore di lavoro possano essere considerate espressione di subordinazione, le stesse devono essere assolutamente pregnanti ed assidue e devono tradursi in un'attività di direzione costante e cogente volta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia;
in sostanza, il potere direttivo e disciplinare deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale (cfr. Cass., 8 febbraio 2010, n. 2728).
Con precipuo riguardo al caso di specie, giova altresì evidenziarsi che, in merito al rapporto tra onerosità e gratuità della prestazione dei familiari, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.
27 febbraio 2018, n. 4535), nel qualificare il rapporto di lavoro tra familiari, sostiene che, in presenza di determinati indici oggettivi che consentano di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale, vi è certamente la possibilità di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato legittimo anche tra familiari. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato l' CP_1 ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, producendo in giudizio il verbale di accertamento nel quale sono puntualmente riportate le dichiarazioni rese dalla (“non avevo Per_1 un orario fisso di lavoro visto che ai tempi l'ufficio era ubicato nella casa in cui viviamo in Favara, via Dello Sport n. 41, noi abitiamo al primo piano al piano terra c'erano gli uffici che in piena pandemia nel 2020 li abbiamo trasferiti in via Camillo Prampolini n. 42; ero autonoma nel mio lavoro perché sapevo cosa fare e riuscivo ad organizzarmi con le esigenze della famiglia visto che lavoravo a casa […] Se qualche giorno non riuscivo a lavorare non avevo bisogno di chiedere permessi, in caso di assenza, in quanto si trattava di mio marito. Non ricevevo ordini sul lavoro ma chiedevo dei consigli a mio marito, sui prezzi da caricare sui prodotti oppure l'Iva o altre necessità; non avevo un orario fisso di lavoro […] avevo degli orari di lavoro che cercavo di rispettare perché altrimenti il carico di lavoro diventava eccessivo però se dovevo interrompere non avevo problemi”) e dallo stesso ricorrente (“preciso che gli uffici in passato erano ubicati nei magazzini della nostra abitazione;
nell'organizzazione del lavoro mia moglie era totalmente autonoma e si autogestiva se aveva impegni essendo mia moglie poteva svolgere la sua attività dopo”) nonché le circostanze poste a fondamento dell'iscrizione d'ufficio della lavoratrice nella
Gestione Commercianti, dall'altro la parte ricorrente si è limitata ad allegare lo svolgimento, da parte di , di attività lavorativa alle dipendenze della senza Persona_1 Controparte_2 però allegare né tantomeno dimostrare in giudizio in che modo si sarebbe manifestato l'elemento tipico che, come detto, contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, ossia la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo del rappresentante legale della società; sul punto, va altresì precisato che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure mediante l'ammissione della prova per testi articolata in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo