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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA in persona del legale rapp. p.t. Arch. , con sede in Spigno Saturnia (LT), Parte_1 Parte_2 alla via Aracoeli n. 24 (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa giusta procura in calce alla P.IVA_1 citazione dall' Avv. Dott. Giuseppe Vernacchio (c.f. ) con Studio in Benevento C.F._1 alla via Appia Piano Cappelle n. 150.
ATTRICE
E
(C.F. ), con sede in Oriolo Romano (VT), Via Vittorio Controparte_1 P.IVA_2
Emanuele III n. 3, in persona del Sindaco p.t., , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Roberto Colagrande (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Roma, Viale Liegi n. 35/b
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione del contratto di inadempimento o, in subordine, risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
posta in decisione all'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “il Tribunale adito voglia:
1. In via principale di merito, accertare e dichiarare la risoluzione per fatto e colpa dell'Ente appaltante convenuto del vincolo negoziale instauratosi in conseguenza dell'aggiudicazione e della consegna d'urgenza in data 23 gennaio 2023 dei lavori di
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ORSINI -
CUP F84D22004940005 – CIG 95991003E9, per i fatti e le circostanze dedotte che integrano grave inadempimento dell'ente appaltante convenuto, rendono il progetto dell'opera non esecutivo e determinano l'andamento anomalo dell'appalto.
2. In via gradata accertare e dichiarare la risoluzione del vincolo negoziale di cui al capo che precede per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467
C.C.
3. Accertare e dichiarare in ogni caso il credito della società attrice, in ragione di tutti i lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in esecuzione dell'appalto, anche per lavori non allibrati, in forza delle riserve che saranno nelle more del giudizio ritualmente iscritte, nonché quanto all'appaltatrice comunque dovuto a titolo di illegittimità della sospensione, mancato guadagno, mancata produzione in termini, di danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo, lucro cessante e danno emergente, con interessi e rivalutazione su dette somme, dal dovuto e fino CP_ all'effettivo soddisfo e, per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento dell'importo complessivo risultante a favore della società attrice.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, come per legge, attribuiti al sottoscritto Avvocato antistatario.” parte convenuta: “voglia codesto ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: - in via preliminare, accogliere l'opposizione, già formulata nell'interesse del
[...]
all'udienza del 23.10.2024, all'acquisizione nell'epigrafato giudizio della relazione Controparte_1 tecnica e del successivo elaborato integrativo rispettivamente depositati dal CTU in data 10.4.2024
e 13.5.2024 sul ricorso per ATP n. 1350-1/2023 R.G., se del caso previa revoca dell'ordinanza del
15.11.2023 con cui è stato disposto il predetto incombente istruttorio: - nel merito, in ogni caso, dichiarare nulle e/o inammissibili e/o improcedibili ovvero comunque respingere tutte le domande articolate, in via principale e subordinata, dalla siccome destituite di fondamento in fatto Parte_1
e in diritto;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, ivi comprese le spese generali al 15%, oltre accessori come per legge.”
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata la ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di Pt_1 appalto in essere con la convenuta per i lavori di efficientamento energetico dell'edificio scuola dell'infanzia di via Orsini del Comune di per grave inadempimento della stazione CP_1 appaltante che, dopo aver comunicato l'aggiudicazione e consegnato il cantiere per iniziare le opere in via d'urgenza il 23 gennaio 2023, prima della stipula del contratto che doveva avvenire entro il 2
Marzo 2023, ha dapprima sospeso i lavori il 31 gennaio 2023, per la loro interferenza con l'attività scolastica, e successivamente alla ripresa, avvenuta il 16 marzo 2023, ne ha reso impossibile la realizzazione per la mancanza di un progetto esecutivo idoneo.
In subordine l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta in relazione alle significative varianti da apportare al progetto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, anche in ragione di tutti i lavori eseguiti, dei materiali approvvigionati in esecuzione dell'appalto e delle riserve iscritte.
Si è costituito il convenuto che ha eccepito l'inadempimento della controparte, che si è CP_1 sottratta alla esecuzione delle lavorazioni e alla sottoscrizione del contratto adducendo una generica impossibilità di dare inizio ai lavori per la non esecutività del progetto in ragione della “difformità di materiali e spessori presenti nella copertura, non computati in fase progettuale”; il Comune ha allegato inoltre che la ditta, in esito a vari sopralluoghi, non era mai stata trovata in cantiere e non aveva rispettato il cronoprogramma pattuito né in concreto aveva dato l'avvio ad alcuna lavorazione, sicché era stata disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'appalto era stato affidato ad altra impresa, giusta determina dirigenziale n. 142 del 13 settembre 2023; infine, ha dedotto l'inammissibilità del risarcimento del danno poiché richiesto solo nelle conclusioni, senza alcun sviluppo argomentativo nella parte narrativa della citazione.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante acquisizione della perizia tecnica d'ufficio svolta in sede preventiva e all'udienza del 10 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 cpc.
La domanda va rigettata.
Parte attrice lamenta l'impossibilità di eseguire le opere per l'efficientamento energetico della scuola dell'infanzia del Comune di per la mancata esecutività del progetto fornito dal CP_1 senza varianti significative e ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto per CP_1 inadempimento dell'ente convenuto ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché l'accertamento del proprio credito sia per le opere compiute, i materiali approvvigionati e le riserve appostate che per il mancato guadagno e il lucro cessante.
Orbene, in primo luogo va chiarito che alcuna pronuncia di risoluzione del contratto di appalto può essere adottata poiché è pacifico e documentalmente provato che tra le parti è intercorsa solo la comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto del 25 gennaio 2023 e la consegna dei lavori in via di urgenza del 23 gennaio 2023, sospesa il 31 gennaio 2023 e poi nuovamente avviata il 16 marzo
2023, ma non vi è stata la stipula del contratto, come previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame e, anzi, con determina comunale del 13 settembre 2023 è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione sul presupposto dell'inadempimento dell'impresa.
In senso contrario non rileva l'esecuzione in via d'urgenza poiché con essa si viene a creare un autonomo rapporto, diverso da quello derivante dall'aggiudicazione, che non esclude la necessità della successiva stipula del contratto di appalto vero e proprio.
Invero, il rapporto che si viene a instaurare con l'esecuzione anticipata ha carattere temporaneo ed
è volto a consentire la verifica dei requisiti di legge per procedere alla stipula del contratto e produce effetti più ridotti di quest'ultimo, circoscritti alle prestazioni rese in quel periodo (cfr Sentenza Cass. civ. n. 3629/21).
In questo senso depone chiaramente il tenore letterale dell'art. 32 del d. lgs n. 50 del 2016, secondo cui in caso di revoca dell'aggiudicazione e se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. E', quindi, evidente che nella specie, la natura temporanea del rapporto instaurato con l'esecuzione anticipata dei lavori e la revoca dell'aggiudicazione comportano l'impossibilità di adottare la pronuncia di risoluzione richiesta.
In merito al rimborso delle spese parte attrice ha genericamente addotto di aver un diritto di credito per le lavorazioni effettuate, per i materiali acquistati e per le riserve predisposte per l'esecuzione dell'appalto, tuttavia non ha fornito alcuna prova delle suddette circostanze e, anzi, il CP_1 convenuto ha prodotto in giudizio i verbali di sopralluogo del 28 giugno 2023 e del 3 luglio 2023 con cui il direttore dei lavori ha riscontrato l'assenza dell'impresa in cantiere e il mancato avvio delle opere, sicché deve concludersi che la domanda di rimborso è infondata.
Venendo all'asserito credito per mancato guadagno e lucro cessante, seppure la richiesta non sia stata specificamente argomentata in citazione, la doglianza va riferita al comportamento dell'Ente convenuto che avrebbe fornito un progetto privo di esecutività così integrando una responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale.
L'accertamento tecnico eseguito ha confermato le criticità del progetto che presentava gravi inesattezze e carenze così riferite dal CTU: “Il progetto architettonico non riporta le sezioni e non è presente alcuna quota. - Le quantità di mq di ponteggio non sono sufficienti per tutto l'intervento in facciata. - Manca la voce rasatura e la preparazione del fondo per la sua applicazione, necessaria per la realizzazione del cappotto termico (pannelli sandwices) come riportato nel computo sulle pareti laterali della scuola. - Non viene fatto alcun riferimento al massetto delle pendenze - Il codice di relativo al conferimento a discarica è corretto per la rimozione del massetto sotto la guaina, ma errato per la rimozione della guaina che ha altro codice - Non è previsto alcun riferimento allo smontaggio e rimontaggio delle soglie in travertino a margine della copertura. - Nelle opere da lattoniere non sono previsti i “messicani”, cioè degli elementi metallici a forma di imbuto utilizzati per favorire il convogliamento delle acque dai terrazzi ed isolare il foro di uscita dal terrazzo.”.
Lo stesso CTU evidenzia però che le problematiche riscontrate avrebbero potuto risolversi mediante un costo aggiuntivo di € 40.822,37 e, invero, l'attrice ha prodotto una nota del 12 maggio 2023 in cui dà atto delle riunioni intercorse il 16/02/2023, il 02/03/2023, l'11/04/2023 e il 4/05/2023 per risolvere le problematiche emerse nel cantiere, senza però specificare alcunché in merito ai motivi per i quali nel corso dei suddetti incontri non si era addivenuti ad una soluzione.
In particolare non viene chiarita quale sia stata la posizione delle parti durante questi incontri, quali siano state le proposte avanzate ed eventualmente rifiutate e i relativi motivi, né la prova testimoniale richiesta in corso di causa era idonea ad aggiungere elementi ai fini di questa valutazione poiché i capitoli di prova, che per questo non sono stati ammessi, erano volti a provare circostanze documentali ovvero a confermare in maniera generica che nel corso delle varie riunioni di coordinamento tenutesi presso il Comune le carenze progettuali esistenti permanevano (cfr cap. 4 della memoria istruttoria di parte attrice). Sulla scorta di ciò e tenuto conto del fatto che l'impresa non ha avviato le lavorazioni urgenti, che il a propria volta, le contesta l'assenza di reale volontà di avviare i lavori e di concludere il CP_1 contratto, deve concludersi che manca la prova, a cui era tenuta l'attrice secondo gli ordinari criteri di riparto di cui all'art. 2697 c.c., di un comportamento scorretto da parte del con CP_1 conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da così provvede: Parte_1
1. Rigetta le domande;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 le liquida in € 7.122,00, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Viterbo il 9 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi