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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n° 147/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile indicata in epigrafe pendente tra
in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F.: Parte_1 Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Vincenzo Salini (C.F.: C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in virtù di CodiceFiscale_2 procura alle liti in atti;
attore-opponente
e in persona del suo legale rappresentante p.t., procuratrice di CP_1 Controparte_2 con sede legale in Conegliano (P. Iva: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro P.IVA_1
Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti versata in atti ed elettivamente domiciliata in Lanciano, Viale Cappuccini n 32, presso e nello studio dell'avv. Andrea D'Alessandro;
convenuta-opposta
e
, con sede in Roma, Via G. Grezar n 14 (C.F.: Controparte_3
); P.IVA_2 creditore intervenuto contumace
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di p.c. ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. regolarmente depositate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione la società premesso: Parte_1
-che con ricorso ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione chiedendo di sospendere la procedura esecutiva immobiliare n 5/2023 R.G.E.;
- che con memoria difensiva del 15.11.2023 si è costituita in giudizio la nella spiegata CP_1 qualità di procuratrice di chiedendo di rigettare la richiesta di sospensione Controparte_2 avanzata da parte opponente non sussistendone i presupposti, nonché di rigettare integralmente l'opposizione proposta e tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibili, improcedibili e infondate per quanto esposto, disponendo ogni adempimento utile ai fini della prosecuzione del processo esecutivo;
- che all'udienza di comparizione delle parti del 21.11.2023, il G.E. ha riservato ordinanza, poi sciolta il 20.12.2023 e comunicata via pec il 21.12.2023, rigettando l'istanza di sospensione dell'esecuzione con condanna dall'opponente alle spese e compensi di fase e concedendo alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; ha promosso il presente giudizio di merito dell'opposizione proposta per i seguenti motivi:
A) mancata comunicazione al debitore dell'udienza ex art. 569 c.p.c.;
B) inesistenza di un valido titolo esecutivo;
C) nullità parziale del contratto di mutuo ex art. 117 comma 4 d.lgs. n 385/1993;
D) difetto di legittimazione attiva.
La società opponente ha, dunque, spiegato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere l'opposizione per i motivi innanzi spiegati e, a modifica dell'ordinanza emessa dal G.E. il 20.12.2024, dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo
e/o, in subordine, la nullità parziale del contratto di mutuo ripassato tra le parti, nonché il difetto di legittimazione attiva della Società quale mandataria della Controparte_2 CP_1 riformare la condanna alle spese a carico dell'opponente disposta dal G.E. con l'ordinanza del
20.12.2023; con vittoria di spese e compensi inclusi quelli relativi alla fase sommaria, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine si dichiara antistatario”.
Con comparsa depositata in data 11.03.2024 si è costituita in giudizio la nella sua CP_1 qualità di procuratrice di contestando tutto quanto rilevato, dedotto ed Controparte_2 eccepito dall'opponente, giacché inammissibile in diritto e infondato in fatto e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con decreto reso in data 03.05.2024 questo Giudice ha assegnato alla difesa di parte attrice termine per integrare la prova della notifica avvenuta a mezzo posta elettronica certificata ad
[...]
mediante deposito telematico di copia dell'estratto del pubblico registro in cui Controparte_3 risulta inserito l'indirizzo mail utilizzato, difettando nella relata di notifica l'attestazione di aver estratto il medesimo da un pubblico registro.
Con successivo decreto del 13.05.2024 il Giudicante, rilevata la nullità della notifica effettuata ad indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblico registro, ha ordinato all'attore di provvedere alla rinnovazione della citazione dell' , disponendo Controparte_3 che in caso di notifica a mezzo pec provvedesse anche al deposito di copia dell'estratto del pubblico registro in cui l'indirizzo è contenuto, aggiornato alla data della notifica, e ha fissato la nuova udienza di prima comparizione per la data del 07.11.2024, poi differita alla data del 16.01.2025.
All'udienza del 16.01.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia di e ritenuta la causa matura per la Controparte_3 decisione, è stata fissata a tal fine l'udienza del 05.06.2025, assegnando alle parti i termini dell'art. 189 c.p.c. a ritroso e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del regolare deposito delle note di trattazione scritta di cui sopra, la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione spiegata appare infondata e va pertanto rigettata.
Destituita di ogni fondamento risulta l'eccezione con cui il debitore esecutato ha lamentato la mancata comunicazione nei suoi confronti ad opera della Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., al dichiarato fine di giustificare la tardività della spiegata opposizione e agire in via recuperatoria, sollevando in questa sede le eccezioni e contestazioni che non avrebbe potuto proporre in precedenza per causa a lui non imputabile.
Dalla disamina del fascicolo processuale relativo al sub-procedimento svolto dinnanzi al G.E. nel procedimento n 5/2023 R.G.E., concesso in visione a questo Giudicante che deve provvedere sul giudizio di merito, emerge chiaramente che il decreto del 13.03.2023 di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. è stato comunicato ad opera della Cancelleria anche al debitore esecutato in data
03.04.2023, così come il successivo decreto del 26.05.2023, con cui il G.E. nel concedere al perito la proroga richiesta del termine per il deposito della relazione, ha fissato la nuova udienza del
26.09.2023 (comunicazione del 03.07.2023). Vieppiù, la società opposta ha offerto anche in questo procedimento di merito la prova dell'avvenuta notifica del decreto del 13.03.2023 alla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , presso la sede Pt_1 Parte_2 legale della società, sita in Santa Maia Imbaro (CH), in via Piane 8/A., a mezzo dell'Ufficio Postale
Messina CPO, Accettazione Grandi Clienti con racc. a/r n. 78531478821-7, in data 14.04.2023, precisando che l'atto, non ritirato nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D., veniva restituito al mittente (cfr. allegati 4 e 5 alla memoria di costituzione).
Quanto all'eccezione relativa all'inesistenza di un valido titolo esecutivo si osserva quanto segue.
Secondo la prospettazione attorea difetterebbero, nel caso di specie, i requisiti di certezza e di esigibilità della somma mutuata posto che la stessa non sarebbe stata posta nella immediata e contestuale disponibilità del mutuatario ma, di fatto, erogata solo all'esito della verifica dell'adempimento di determinati obblighi gravanti su quest'ultimo. Sul punto, nessuna valenza potrebbe avere la generica dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto di mutuo, che si porrebbe in contrasto sia con la presunta costituzione delle somme in deposito cauzionale, sia con la successiva quietanza del 20.06.2012 rilasciata dal mutuatario contestualmente all'effettiva erogazione delle somme. Quest'ultima poi, poiché non redatta nelle forme dell'atto pubblico, non avrebbe consentito il perfezionarsi della “traditio”, e ciò alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mutuo notarile, che preveda che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non costituirebbe valido titolo esecutivo in assenza di un ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall'art. 474 c.p.c.
Orbene, le argomentazioni attoree non sono condivisibili.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità e definitivamente chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 5698/2025, non v'è dubbio che, in generale, il mutuo costituisca un valido titolo esecutivo anche qualora preveda che la somma, erogata o semplicemente messa a disposizione del mutuatario, venga contestualmente versata in deposito irregolare – o altro negozio equipollente – con l'accordo negoziale che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di eventi futuri.
Precisa la Cassazione che la messa a disposizione delle somme può essere anche solo ficta, o giuridica, o figurativa o meramente contabile, essendo necessario e sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica e, in questo contesto, la messa a disposizione delle somme può dirsi evidente proprio dal fatto che il mutuatario ne disponga per una successiva operazione di deposito o costituzione in pegno irregolare, circostanza che presuppone che le somme transitino dalla esclusiva disponibilità del mutuante a disponibilità vincolata del mutuatario.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione poi, la presenza di clausole che prevedano una immediata ed integrale restituzione delle somme dal mutuatario al mutuante con obbligo di quest'ultimo di svincolarle in un successivo momento non esclude, per ciò solo, l'insorgere contestuale della tipica obbligazione di restituzione della somma mutuata in capo al mutuatario.
Affermando il principio in questione le Sezioni Unite si sono dunque, discostate dalle conclusioni cui era pervenuta la precedente pronuncia n. 12007/2024 che aveva invece ritenuto “posticipata”
l'insorgenza di tale obbligazione al successivo svincolo delle somme in favore del mutuatario, con la necessaria conseguenza di un ulteriore atto consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c.
In definitiva, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituire la somma mutuata che è stata posta nella sua disponibilità giuridica, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo - ovvero all'esito dello svincolo delle somme contestualmente costituite in deposito (o in pegno) - e senza che occorra un ulteriore atto, tanto meno nelle forme prescritte per il titolo esecutivo, a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che:
1) la somma mutuata è stata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario che, all'art. 1 del contratto di mutuo, ne ha rilasciato ampia quietanza la quale, com'è noto, assume la stessa valenza di una confessione ex art. 2735 c.c. (cfr. da ultimo Cass. Civ., 544/2023);
2) il mutuatario, in base all'art. 2 del contratto di mutuo, ha riconsegnato la somma all'istituto per il deposito cauzionale infruttifero e, dunque, per il compimento di una operazione che necessariamente include la disponibilità delle somme in capo al mutuatario;
3) il mutuatario ha assunto, all'art. 4 del contratto di mutuo, una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione di restituzione della somma mutuata, a nulla rilevando la successiva disponibilità materiale della somma all'esito dell'operazione di svincolo.
Per tali motivi, dunque, la doglianza non merita accoglimento.
Il terzo motivo di opposizione riguardante la presunta nullità parziale del contratto di mutuo che, a fronte di un'espressa previsione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, non fornisce alcuna indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi debitori deve considerarsi in primo luogo inammissibile a causa della tardività della spiegata opposizione, depositata oltre il termine di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. In ogni caso, il motivo deve considerarsi anche infondato in quanto, com'è noto e riconosciuto anche dall'opponente nella proprio comparsa conclusionale, è intervenuta sul punto la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15130/2024 la quale ha escluso che la mancata esplicitazione nel contratto di mutuo del regime della capitalizzazione degli interessi ne comporti la nullità. Infine, viene all'esame l'ultimo motivo di opposizione avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva della in qualità di procuratrice della quale cessionaria del CP_1 Controparte_2 credito originariamente in capo all'Istituto mutuante Bper Banca SPA.
La doglianza è inammissibile.
Dalla disamina del fascicolo processuale dell'esecuzione emerge chiaramente come nel ricorso ex art. 615 c.p.c. le contestazioni erano limitate ai primi tre motivi di doglianza. Nulla veniva dedotto in relazione al presunto difetto di titolarità sostanziale della in considerazione Controparte_2 dell'omessa prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge n. 130/1999 (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione”).
È noto come nell'attuale configurazione del regime delle opposizioni all'esecuzione, il giudizio di opposizione mostra carattere unitario, seppur risulta strutturato in due fasi.
La possibilità di allegare, in sede di giudizio di merito, differenti ragioni rispetto a quelle articolate nella precedente fase sommaria è stata costantemente risolta in senso negativo dalla giurisprudenza.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. Civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali
“eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n.
1328/2011; nello stesso senso Cass. Civ., n. 1871/2013).
In altre parole, atteso che il ricorso introduttivo della fase sommaria delimita il “thema decidendum”, ogni mutamento dei motivi di opposizione e/o dei provvedimenti richiesti (che eccedano i limiti della mera emendatio) configura una inammissibile domanda nuova (così Cass.
Civ., n. 7163/2023).
Poiché nel caso di specie il difetto di legittimazione attiva della procedente non è mai stato sollevato in sede di ricorso ex art. 615 c.p.c. e costituendo indubbiamente una domanda nuova rispetto alle ragioni di opposizione precedentemente articolate nella fase sommaria, non può essere presa in considerazione da codesto giudicante stante la sua palese inammissibilità.
Conclusivamente, l'opposizione merita di essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del credito portato dal creditore procedente (€. 277.333,00) , applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento e con esclusione della sola fase istruttoria.
Stante la mancata costituzione in giudizio di nulla deve disporsi Controparte_3 in relazione alle spese del giudizio nei suoi confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attore a rifondere alla le spese di giudizio che si liquidano in €. 6.023,00 CP_1 per diritti ed onorario, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese in relazione alla posizione di . Controparte_3
Così deciso il 04.07.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile indicata in epigrafe pendente tra
in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F.: Parte_1 Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Vincenzo Salini (C.F.: C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in virtù di CodiceFiscale_2 procura alle liti in atti;
attore-opponente
e in persona del suo legale rappresentante p.t., procuratrice di CP_1 Controparte_2 con sede legale in Conegliano (P. Iva: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro P.IVA_1
Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti versata in atti ed elettivamente domiciliata in Lanciano, Viale Cappuccini n 32, presso e nello studio dell'avv. Andrea D'Alessandro;
convenuta-opposta
e
, con sede in Roma, Via G. Grezar n 14 (C.F.: Controparte_3
); P.IVA_2 creditore intervenuto contumace
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di p.c. ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. regolarmente depositate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione la società premesso: Parte_1
-che con ricorso ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione chiedendo di sospendere la procedura esecutiva immobiliare n 5/2023 R.G.E.;
- che con memoria difensiva del 15.11.2023 si è costituita in giudizio la nella spiegata CP_1 qualità di procuratrice di chiedendo di rigettare la richiesta di sospensione Controparte_2 avanzata da parte opponente non sussistendone i presupposti, nonché di rigettare integralmente l'opposizione proposta e tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibili, improcedibili e infondate per quanto esposto, disponendo ogni adempimento utile ai fini della prosecuzione del processo esecutivo;
- che all'udienza di comparizione delle parti del 21.11.2023, il G.E. ha riservato ordinanza, poi sciolta il 20.12.2023 e comunicata via pec il 21.12.2023, rigettando l'istanza di sospensione dell'esecuzione con condanna dall'opponente alle spese e compensi di fase e concedendo alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; ha promosso il presente giudizio di merito dell'opposizione proposta per i seguenti motivi:
A) mancata comunicazione al debitore dell'udienza ex art. 569 c.p.c.;
B) inesistenza di un valido titolo esecutivo;
C) nullità parziale del contratto di mutuo ex art. 117 comma 4 d.lgs. n 385/1993;
D) difetto di legittimazione attiva.
La società opponente ha, dunque, spiegato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere l'opposizione per i motivi innanzi spiegati e, a modifica dell'ordinanza emessa dal G.E. il 20.12.2024, dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo
e/o, in subordine, la nullità parziale del contratto di mutuo ripassato tra le parti, nonché il difetto di legittimazione attiva della Società quale mandataria della Controparte_2 CP_1 riformare la condanna alle spese a carico dell'opponente disposta dal G.E. con l'ordinanza del
20.12.2023; con vittoria di spese e compensi inclusi quelli relativi alla fase sommaria, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine si dichiara antistatario”.
Con comparsa depositata in data 11.03.2024 si è costituita in giudizio la nella sua CP_1 qualità di procuratrice di contestando tutto quanto rilevato, dedotto ed Controparte_2 eccepito dall'opponente, giacché inammissibile in diritto e infondato in fatto e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con decreto reso in data 03.05.2024 questo Giudice ha assegnato alla difesa di parte attrice termine per integrare la prova della notifica avvenuta a mezzo posta elettronica certificata ad
[...]
mediante deposito telematico di copia dell'estratto del pubblico registro in cui Controparte_3 risulta inserito l'indirizzo mail utilizzato, difettando nella relata di notifica l'attestazione di aver estratto il medesimo da un pubblico registro.
Con successivo decreto del 13.05.2024 il Giudicante, rilevata la nullità della notifica effettuata ad indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblico registro, ha ordinato all'attore di provvedere alla rinnovazione della citazione dell' , disponendo Controparte_3 che in caso di notifica a mezzo pec provvedesse anche al deposito di copia dell'estratto del pubblico registro in cui l'indirizzo è contenuto, aggiornato alla data della notifica, e ha fissato la nuova udienza di prima comparizione per la data del 07.11.2024, poi differita alla data del 16.01.2025.
All'udienza del 16.01.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia di e ritenuta la causa matura per la Controparte_3 decisione, è stata fissata a tal fine l'udienza del 05.06.2025, assegnando alle parti i termini dell'art. 189 c.p.c. a ritroso e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del regolare deposito delle note di trattazione scritta di cui sopra, la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione spiegata appare infondata e va pertanto rigettata.
Destituita di ogni fondamento risulta l'eccezione con cui il debitore esecutato ha lamentato la mancata comunicazione nei suoi confronti ad opera della Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., al dichiarato fine di giustificare la tardività della spiegata opposizione e agire in via recuperatoria, sollevando in questa sede le eccezioni e contestazioni che non avrebbe potuto proporre in precedenza per causa a lui non imputabile.
Dalla disamina del fascicolo processuale relativo al sub-procedimento svolto dinnanzi al G.E. nel procedimento n 5/2023 R.G.E., concesso in visione a questo Giudicante che deve provvedere sul giudizio di merito, emerge chiaramente che il decreto del 13.03.2023 di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. è stato comunicato ad opera della Cancelleria anche al debitore esecutato in data
03.04.2023, così come il successivo decreto del 26.05.2023, con cui il G.E. nel concedere al perito la proroga richiesta del termine per il deposito della relazione, ha fissato la nuova udienza del
26.09.2023 (comunicazione del 03.07.2023). Vieppiù, la società opposta ha offerto anche in questo procedimento di merito la prova dell'avvenuta notifica del decreto del 13.03.2023 alla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , presso la sede Pt_1 Parte_2 legale della società, sita in Santa Maia Imbaro (CH), in via Piane 8/A., a mezzo dell'Ufficio Postale
Messina CPO, Accettazione Grandi Clienti con racc. a/r n. 78531478821-7, in data 14.04.2023, precisando che l'atto, non ritirato nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D., veniva restituito al mittente (cfr. allegati 4 e 5 alla memoria di costituzione).
Quanto all'eccezione relativa all'inesistenza di un valido titolo esecutivo si osserva quanto segue.
Secondo la prospettazione attorea difetterebbero, nel caso di specie, i requisiti di certezza e di esigibilità della somma mutuata posto che la stessa non sarebbe stata posta nella immediata e contestuale disponibilità del mutuatario ma, di fatto, erogata solo all'esito della verifica dell'adempimento di determinati obblighi gravanti su quest'ultimo. Sul punto, nessuna valenza potrebbe avere la generica dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto di mutuo, che si porrebbe in contrasto sia con la presunta costituzione delle somme in deposito cauzionale, sia con la successiva quietanza del 20.06.2012 rilasciata dal mutuatario contestualmente all'effettiva erogazione delle somme. Quest'ultima poi, poiché non redatta nelle forme dell'atto pubblico, non avrebbe consentito il perfezionarsi della “traditio”, e ciò alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mutuo notarile, che preveda che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non costituirebbe valido titolo esecutivo in assenza di un ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall'art. 474 c.p.c.
Orbene, le argomentazioni attoree non sono condivisibili.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità e definitivamente chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 5698/2025, non v'è dubbio che, in generale, il mutuo costituisca un valido titolo esecutivo anche qualora preveda che la somma, erogata o semplicemente messa a disposizione del mutuatario, venga contestualmente versata in deposito irregolare – o altro negozio equipollente – con l'accordo negoziale che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di eventi futuri.
Precisa la Cassazione che la messa a disposizione delle somme può essere anche solo ficta, o giuridica, o figurativa o meramente contabile, essendo necessario e sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica e, in questo contesto, la messa a disposizione delle somme può dirsi evidente proprio dal fatto che il mutuatario ne disponga per una successiva operazione di deposito o costituzione in pegno irregolare, circostanza che presuppone che le somme transitino dalla esclusiva disponibilità del mutuante a disponibilità vincolata del mutuatario.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione poi, la presenza di clausole che prevedano una immediata ed integrale restituzione delle somme dal mutuatario al mutuante con obbligo di quest'ultimo di svincolarle in un successivo momento non esclude, per ciò solo, l'insorgere contestuale della tipica obbligazione di restituzione della somma mutuata in capo al mutuatario.
Affermando il principio in questione le Sezioni Unite si sono dunque, discostate dalle conclusioni cui era pervenuta la precedente pronuncia n. 12007/2024 che aveva invece ritenuto “posticipata”
l'insorgenza di tale obbligazione al successivo svincolo delle somme in favore del mutuatario, con la necessaria conseguenza di un ulteriore atto consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c.
In definitiva, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituire la somma mutuata che è stata posta nella sua disponibilità giuridica, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo - ovvero all'esito dello svincolo delle somme contestualmente costituite in deposito (o in pegno) - e senza che occorra un ulteriore atto, tanto meno nelle forme prescritte per il titolo esecutivo, a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che:
1) la somma mutuata è stata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario che, all'art. 1 del contratto di mutuo, ne ha rilasciato ampia quietanza la quale, com'è noto, assume la stessa valenza di una confessione ex art. 2735 c.c. (cfr. da ultimo Cass. Civ., 544/2023);
2) il mutuatario, in base all'art. 2 del contratto di mutuo, ha riconsegnato la somma all'istituto per il deposito cauzionale infruttifero e, dunque, per il compimento di una operazione che necessariamente include la disponibilità delle somme in capo al mutuatario;
3) il mutuatario ha assunto, all'art. 4 del contratto di mutuo, una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione di restituzione della somma mutuata, a nulla rilevando la successiva disponibilità materiale della somma all'esito dell'operazione di svincolo.
Per tali motivi, dunque, la doglianza non merita accoglimento.
Il terzo motivo di opposizione riguardante la presunta nullità parziale del contratto di mutuo che, a fronte di un'espressa previsione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, non fornisce alcuna indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi debitori deve considerarsi in primo luogo inammissibile a causa della tardività della spiegata opposizione, depositata oltre il termine di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. In ogni caso, il motivo deve considerarsi anche infondato in quanto, com'è noto e riconosciuto anche dall'opponente nella proprio comparsa conclusionale, è intervenuta sul punto la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15130/2024 la quale ha escluso che la mancata esplicitazione nel contratto di mutuo del regime della capitalizzazione degli interessi ne comporti la nullità. Infine, viene all'esame l'ultimo motivo di opposizione avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva della in qualità di procuratrice della quale cessionaria del CP_1 Controparte_2 credito originariamente in capo all'Istituto mutuante Bper Banca SPA.
La doglianza è inammissibile.
Dalla disamina del fascicolo processuale dell'esecuzione emerge chiaramente come nel ricorso ex art. 615 c.p.c. le contestazioni erano limitate ai primi tre motivi di doglianza. Nulla veniva dedotto in relazione al presunto difetto di titolarità sostanziale della in considerazione Controparte_2 dell'omessa prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge n. 130/1999 (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione”).
È noto come nell'attuale configurazione del regime delle opposizioni all'esecuzione, il giudizio di opposizione mostra carattere unitario, seppur risulta strutturato in due fasi.
La possibilità di allegare, in sede di giudizio di merito, differenti ragioni rispetto a quelle articolate nella precedente fase sommaria è stata costantemente risolta in senso negativo dalla giurisprudenza.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. Civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali
“eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n.
1328/2011; nello stesso senso Cass. Civ., n. 1871/2013).
In altre parole, atteso che il ricorso introduttivo della fase sommaria delimita il “thema decidendum”, ogni mutamento dei motivi di opposizione e/o dei provvedimenti richiesti (che eccedano i limiti della mera emendatio) configura una inammissibile domanda nuova (così Cass.
Civ., n. 7163/2023).
Poiché nel caso di specie il difetto di legittimazione attiva della procedente non è mai stato sollevato in sede di ricorso ex art. 615 c.p.c. e costituendo indubbiamente una domanda nuova rispetto alle ragioni di opposizione precedentemente articolate nella fase sommaria, non può essere presa in considerazione da codesto giudicante stante la sua palese inammissibilità.
Conclusivamente, l'opposizione merita di essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del credito portato dal creditore procedente (€. 277.333,00) , applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento e con esclusione della sola fase istruttoria.
Stante la mancata costituzione in giudizio di nulla deve disporsi Controparte_3 in relazione alle spese del giudizio nei suoi confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attore a rifondere alla le spese di giudizio che si liquidano in €. 6.023,00 CP_1 per diritti ed onorario, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese in relazione alla posizione di . Controparte_3
Così deciso il 04.07.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -