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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1757/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1757/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Cappelli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Venturina Terme (LI),
Via Trento n. 49, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gaia Diodà, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Ginori, n. 26, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c..
Conclusioni: all'udienza del 17/06/2025, come in atti riportate.
Breve svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di al fine di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che Controparte_1 tenesse luogo degli effetti di cui all'accordo di separazione consensuale omologato, raggiunto tra gli stessi.
Nello specifico, parte attrice esponeva in fatto che:
-in seguito alla presentazione di un ricorso per separazione giudiziale presentato dall'odierna convenuta, le parti concludevano un accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Grosseto in data 17.04.2019;
-in tale accordo, il sig. si impegnava a corrispondere un assegno di mantenimento Pt_1 alla convenuta di € 500,00 mensili e un altro assegno per il mantenimento dei due figli di
€ 300,00, a fronte di un suo reddito di circa € 1.800,00;
-lo scopo di tale impegno economico era quello di fornire alla sig.ra il denaro CP_1 sufficiente per pagare le rate del mutuo che la stessa doveva versare ad Controparte_2
per mantenere la disponibilità della casa colonica, precedentemente abitazione
[...] coniugale;
-nel predetto accordo la convenuta assumeva l'obbligo di cedere all'attore cinque ettari di terreno, facenti parte dell'azienda agricola “La Contea”, ove era ricompresa anche la casa coniugale;
-quest'ultima obbligazione era condizionata alla presentazione di un piano di risanamento, per il quale era stata presentata una relazione di fattibilità;
-quando la sig.ra aveva contratto il mutuo per l'acquisto della casa, il padre CP_1 dell'attore, sig. aveva rilasciato una fideiussione;
Controparte_3
-tutte le rate del mutuo sino alla separazione erano state pagate dal sig. il Parte_1 quale, in seguito all'omologa della separazione, rinunciava ad ogni diritto di restituzione;
-dopo la separazione la convenuta non presentava alcun piano di risanamento e non pagava le rate del mutuo, motivo per il quale la banca attivava la garanzia fideiussoria;
-la convenuta, nel mese di giugno 2023, avviava delle trattative per vendere l'azienda agricola, già sottoposta ad esecuzione immobiliare, concludendo accordi con i creditori;
-la sig.ra per il tramite del ragioniere Gastone Giomini, proponeva all'attore di CP_1 ricevere una porzione di terreno inferiore a quella promessa, il quale rifiutava.
Per tutte queste ragioni, parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Istruttore, in funzione di giudice unico, del Tribunale di Grosseto, accogliere la domanda e per l'effetto condannare la signora , ex art. 2932 C.C. a Controparte_1 trasferire, libera da vincoli e pregiudizi di qualsiasi genere, a titolo gratuito, al signor
la piena proprietà del terreno ubicato in Castiglione della Pescaia (GR), Parte_1
Località Macchiascandona, distinti al NCT al foglio 53, particella 18, così come evidenziati nelle planimetrie allegate e all'esito del necessario frazionamento che
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l'attuale proprietaria non ha mai effettuato, ordinando al Conservatore dei RR.II. di effettuare la relativa trascrizione.
Condannare altresì la signora al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari di causa (con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante) oltre IVA e
CNA come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto.
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-il contesto coniugale e familiare precedente alla separazione era caratterizzato da umiliazioni e preoccupazioni economiche ad opera dell'attore e del padre dello stesso;
-nell'anno precedente alla separazione si rifiutava di onorare le rate del Parte_1 mutuo, pur essendo coobbligato e unico percettore di reddito;
-l'espropriazione immobiliare era conseguente a debiti contratti dell'interesse della famiglia, rispetto ai quali il sig. non mostrava alcun interesse a cooperare;
Pt_1
-dopo la separazione la convenuta subiva anche un pignoramento mobiliare;
-sul bene gravavano un vincolo urbanistico e il vincolo ipotecario;
-la proprietà dei terreni interessati era soggetta a vincoli impressi con atto unilaterale d'obbligo a servizio del “Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Castiglione della Pescaia n. 79 del
06.03.2003, con il quale veniva autorizzata la costruzione di un fabbricato destinato al coltivatore diretto del fondo;
-a tal fine, l'amministrazione comunale imponeva un divieto di frazionamento del fondo e di alienazione separata dei terreni dalle costruzioni rurali;
-l'accordo di separazione consensuale omologato non individuava precisamente il bene da trasferire e assoggettava l'obbligo di trasferimento al superamento della situazione debitoria sussistente al momento della separazione;
-per tali ragioni, la sig.ra raggiungeva accordi individuali con i creditori;
CP_1
-risultano ancora in corso gli accordi con l'Agenzia delle Entrate e con la Banca creditrice ipotecaria.
Per questi motivi
parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto – rigettata ogni contraria istanza – respingere poiché inammissibile e
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comunque infondata la domanda processuale che l'attore ha rivolto nei Parte_1 confronti della convenuta Ordinando al Conservatore dei registri Controparte_1 immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ed anche condannando al pagamento delle somme maturate a titolo di danno per Parte_1 responsabilità aggravata contratta abusando del processo, introducendo una domanda processuale di cui, esso attore, doveva conoscere l'inammissibilità e la infondatezza, amplificandone gli effetti ricorrendo alla trascrizione strumentale della domanda stessa”.
All'udienza del 05.03.2024 le parti si riportavano ai propri atti introduttivi ed alle memorie depositate.
Con ordinanza del 06.03.2024 il giudice, ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava ad una successiva udienza per la rimessione della causa in decisione.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, con ordinanza del 22.07.2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
Il merito della domanda attorea.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha proposto domanda di esecuzione in forza specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto in forza dell'accordo separazione consensuale omologato dal Tribunale di Grosseto con decreto del 17.04.2019.
Com'è noto, in punto di diritto, in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto, le parti possono concludere accordi (anche stragiudiziali) aventi ad oggetto l'assunzione di un obbligo preliminare al trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.
Nello specifico, è valida e ammissibile qualsiasi clausola che regolamenti i rapporti patrimoniali dei coniugi, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile che di cessione definitiva del bene stesso ovvero ancora di assunzione dell'obbligo di trasferirlo (Cass. Civ. Sez. Un. n. 21761/2021). Pertanto, in caso di inadempimento all'obbligazione di trasferire la parte interessata può esperire la tutela di cui all'art. 2932 c.c..
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La norma richiamata prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell'avente diritto una sentenza, avente natura costitutiva, che produca gli effetti del contratto non concluso.
Tale rimedio, pur venendo generalmente richiamato a proposito dell'inadempimento del contratto preliminare, trova applicazione in ogni ipotesi di obbligo a contrarre, qualunque ne sia la fonte, legale o negoziale (Cass. Civ. n. 1708/2000).
Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, in primo luogo, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile. Altre due condizioni, previste dal primo comma della richiamata disposizione, sono la possibilità dell'esecuzione, escludendone l'ammissibilità nel caso di impossibilità giuridica e/o di fatto, e che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
Come anticipato, la sentenza ex art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive. La finalità della stessa è quella di operare ex nunc il mutamento della situazione giuridica che sarebbe derivato dalla conclusione del contratto dovuto, elevandosi a surrogato del contratto definitivo. I suoi effetti si producono al momento del passaggio in giudicato.
In aggiunta, rispetto al contratto preliminare di compravendita, - i cui principi possono estendersi anche al caso in esame -, com'è noto, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento (Cass. Civ. n. 952/2013; “la possibilità che l'oggetto di un contratto preliminare sia determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio ed anche successivi alla sua conclusione trova un limite nel caso in cui
l'identificazione del bene da trasferire non attenga all'ipotesi di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, bensì afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché,
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dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” Cass. civ. n. 11874/2002; cfr. anche App.
Napoli, Sez. III, del 13.01.2011; Trib. Salerno, Sez. I, del 15.06.2010).
A tal proposito, in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni (Cass. Civ. n. 22559/2023).
Fatte queste necessarie premesse in punto di diritto, può passarsi ad esporre la ragione assorbente del rigetto della domanda attorea.
Ed infatti, nella fattispecie concreta, deve ritenersi insussistente un idoneo accordo tra i coniugi da cui possa sorgere un obbligo azionabile con la domanda giudiziale spiegata.
L'accordo di separazione consensuale omologato non contiene tutti gli elementi necessari per ritenere stipulato un valido contratto preliminare tra le parti, per l'accoglimento della domanda.
In particolare, manca l'identificazione precisa del bene: del tutto assenti sono gli identificativi catastali, oltre a mancare una precisa descrizione dello stesso.
Nell'atto suindicato, vi è solo un generico riferimento alla casa coniugale sita in località
Poggialberi nel Comune di Castiglione della Pescaia ed a cinque ettari di terreno circostanti.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui affinché la sentenza ex art. 2932 c.c. possa sostituire l'accordo tra le parti è necessario che il bene oggetto del trasferimento sia identificabile con certezza. L'indeterminatezza o la genericità dell'oggetto impediscono l'esecuzione in forma specifica. Nel campo del diritto immobiliare ciò avviene principalmente dando indicazione, esatta e compiuta, dei dati catastali del bene e dei suoi confini, i quali, come detto, devono risultare all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni.
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La sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., quindi, presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto dell'accordo e quello effettivamente esistente. “L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche. La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'articolo 2932 del Cc soltanto in caso di difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene” (Cass. Civ. n.
28623/2024).
Infine, va rilevato come, al fine della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., è necessaria la produzione in giudizio di ulteriore documentazione: 1) estremi della concessione edilizia relativa all'immobile da trasferire ai sensi dell'art. 40 , comma 2, L.
n. 47/1985; 2) dichiarazione di coerenza catastale di cui all'art. 29, comma 1, L. n.
52/1985; 3) perizia che attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sostituibile con un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (Cass. Civ. n. 28009/2024; Cass.
Civ. n. 12654/2020 e Cass. Civ. n. 17749/2017).
Nel caso di specie, è mancata anche la produzione di tale documentazione.
Dunque, la domanda deve essere senz'altro rigettata alla luce di tali assorbenti ragioni.
In aggiunta, preme rilevare che difetta anche l'ulteriore requisito della possibilità di cui all'art. 2932, comma 1, c.c..
Ed infatti, dall'accordo di separazione consensuale l'obbligo di trasferimento ricadente in capo alla convenuta risulta subordinato alla sistemazione della situazione debitoria, non ancora avvenuta. A tal fine, la sig.ra si impegnava a presentare una proposta di CP_1 accordo o un piano liquidatorio del proprio patrimonio, ex art. 14 ter, legge n. 3/2012.
E' incontestata tra le parti la permanenza del vincolo obbligatorio nei confronti della
Banca mutuante e provata in via documentale l'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, con la quale la convenuta concludeva un accordo per la definizione agevolata dei carichi pendenti, con scadenza dell'ultima rata in data 30.11.2027.
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In relazione, infine, alla domanda proposta da parte convenuta di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1
e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cass. Civ., n. 19948/2023).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Rispetto all'an non è emersa la mala fede o colpa grave di parte attrice.
Per quanto concerne il quantum dei danni subiti, se è pur vero che il giudice può liquidare il danno anche d'ufficio ed in via equitativa, questo non vuol dire che il risarcimento debba essere disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, in quanto in caso contrario si trasformerebbe in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo (Corte appello Napoli, n. 3004/2019).
Parte convenuta nel rimettere del tutto al giudice la liquidazione e la quantificazione del danno non ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui poc'anzi.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della
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complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa), delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria ancorata ai parametri minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la cancellazione della domanda giudiziale, con esonero di responsabilità;
c) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 31.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1757/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Cappelli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Venturina Terme (LI),
Via Trento n. 49, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gaia Diodà, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Ginori, n. 26, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c..
Conclusioni: all'udienza del 17/06/2025, come in atti riportate.
Breve svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di al fine di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che Controparte_1 tenesse luogo degli effetti di cui all'accordo di separazione consensuale omologato, raggiunto tra gli stessi.
Nello specifico, parte attrice esponeva in fatto che:
-in seguito alla presentazione di un ricorso per separazione giudiziale presentato dall'odierna convenuta, le parti concludevano un accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Grosseto in data 17.04.2019;
-in tale accordo, il sig. si impegnava a corrispondere un assegno di mantenimento Pt_1 alla convenuta di € 500,00 mensili e un altro assegno per il mantenimento dei due figli di
€ 300,00, a fronte di un suo reddito di circa € 1.800,00;
-lo scopo di tale impegno economico era quello di fornire alla sig.ra il denaro CP_1 sufficiente per pagare le rate del mutuo che la stessa doveva versare ad Controparte_2
per mantenere la disponibilità della casa colonica, precedentemente abitazione
[...] coniugale;
-nel predetto accordo la convenuta assumeva l'obbligo di cedere all'attore cinque ettari di terreno, facenti parte dell'azienda agricola “La Contea”, ove era ricompresa anche la casa coniugale;
-quest'ultima obbligazione era condizionata alla presentazione di un piano di risanamento, per il quale era stata presentata una relazione di fattibilità;
-quando la sig.ra aveva contratto il mutuo per l'acquisto della casa, il padre CP_1 dell'attore, sig. aveva rilasciato una fideiussione;
Controparte_3
-tutte le rate del mutuo sino alla separazione erano state pagate dal sig. il Parte_1 quale, in seguito all'omologa della separazione, rinunciava ad ogni diritto di restituzione;
-dopo la separazione la convenuta non presentava alcun piano di risanamento e non pagava le rate del mutuo, motivo per il quale la banca attivava la garanzia fideiussoria;
-la convenuta, nel mese di giugno 2023, avviava delle trattative per vendere l'azienda agricola, già sottoposta ad esecuzione immobiliare, concludendo accordi con i creditori;
-la sig.ra per il tramite del ragioniere Gastone Giomini, proponeva all'attore di CP_1 ricevere una porzione di terreno inferiore a quella promessa, il quale rifiutava.
Per tutte queste ragioni, parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Istruttore, in funzione di giudice unico, del Tribunale di Grosseto, accogliere la domanda e per l'effetto condannare la signora , ex art. 2932 C.C. a Controparte_1 trasferire, libera da vincoli e pregiudizi di qualsiasi genere, a titolo gratuito, al signor
la piena proprietà del terreno ubicato in Castiglione della Pescaia (GR), Parte_1
Località Macchiascandona, distinti al NCT al foglio 53, particella 18, così come evidenziati nelle planimetrie allegate e all'esito del necessario frazionamento che
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l'attuale proprietaria non ha mai effettuato, ordinando al Conservatore dei RR.II. di effettuare la relativa trascrizione.
Condannare altresì la signora al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari di causa (con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante) oltre IVA e
CNA come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto.
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-il contesto coniugale e familiare precedente alla separazione era caratterizzato da umiliazioni e preoccupazioni economiche ad opera dell'attore e del padre dello stesso;
-nell'anno precedente alla separazione si rifiutava di onorare le rate del Parte_1 mutuo, pur essendo coobbligato e unico percettore di reddito;
-l'espropriazione immobiliare era conseguente a debiti contratti dell'interesse della famiglia, rispetto ai quali il sig. non mostrava alcun interesse a cooperare;
Pt_1
-dopo la separazione la convenuta subiva anche un pignoramento mobiliare;
-sul bene gravavano un vincolo urbanistico e il vincolo ipotecario;
-la proprietà dei terreni interessati era soggetta a vincoli impressi con atto unilaterale d'obbligo a servizio del “Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Castiglione della Pescaia n. 79 del
06.03.2003, con il quale veniva autorizzata la costruzione di un fabbricato destinato al coltivatore diretto del fondo;
-a tal fine, l'amministrazione comunale imponeva un divieto di frazionamento del fondo e di alienazione separata dei terreni dalle costruzioni rurali;
-l'accordo di separazione consensuale omologato non individuava precisamente il bene da trasferire e assoggettava l'obbligo di trasferimento al superamento della situazione debitoria sussistente al momento della separazione;
-per tali ragioni, la sig.ra raggiungeva accordi individuali con i creditori;
CP_1
-risultano ancora in corso gli accordi con l'Agenzia delle Entrate e con la Banca creditrice ipotecaria.
Per questi motivi
parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto – rigettata ogni contraria istanza – respingere poiché inammissibile e
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comunque infondata la domanda processuale che l'attore ha rivolto nei Parte_1 confronti della convenuta Ordinando al Conservatore dei registri Controparte_1 immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ed anche condannando al pagamento delle somme maturate a titolo di danno per Parte_1 responsabilità aggravata contratta abusando del processo, introducendo una domanda processuale di cui, esso attore, doveva conoscere l'inammissibilità e la infondatezza, amplificandone gli effetti ricorrendo alla trascrizione strumentale della domanda stessa”.
All'udienza del 05.03.2024 le parti si riportavano ai propri atti introduttivi ed alle memorie depositate.
Con ordinanza del 06.03.2024 il giudice, ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava ad una successiva udienza per la rimessione della causa in decisione.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, con ordinanza del 22.07.2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
Il merito della domanda attorea.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha proposto domanda di esecuzione in forza specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto in forza dell'accordo separazione consensuale omologato dal Tribunale di Grosseto con decreto del 17.04.2019.
Com'è noto, in punto di diritto, in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto, le parti possono concludere accordi (anche stragiudiziali) aventi ad oggetto l'assunzione di un obbligo preliminare al trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.
Nello specifico, è valida e ammissibile qualsiasi clausola che regolamenti i rapporti patrimoniali dei coniugi, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile che di cessione definitiva del bene stesso ovvero ancora di assunzione dell'obbligo di trasferirlo (Cass. Civ. Sez. Un. n. 21761/2021). Pertanto, in caso di inadempimento all'obbligazione di trasferire la parte interessata può esperire la tutela di cui all'art. 2932 c.c..
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La norma richiamata prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell'avente diritto una sentenza, avente natura costitutiva, che produca gli effetti del contratto non concluso.
Tale rimedio, pur venendo generalmente richiamato a proposito dell'inadempimento del contratto preliminare, trova applicazione in ogni ipotesi di obbligo a contrarre, qualunque ne sia la fonte, legale o negoziale (Cass. Civ. n. 1708/2000).
Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, in primo luogo, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile. Altre due condizioni, previste dal primo comma della richiamata disposizione, sono la possibilità dell'esecuzione, escludendone l'ammissibilità nel caso di impossibilità giuridica e/o di fatto, e che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
Come anticipato, la sentenza ex art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive. La finalità della stessa è quella di operare ex nunc il mutamento della situazione giuridica che sarebbe derivato dalla conclusione del contratto dovuto, elevandosi a surrogato del contratto definitivo. I suoi effetti si producono al momento del passaggio in giudicato.
In aggiunta, rispetto al contratto preliminare di compravendita, - i cui principi possono estendersi anche al caso in esame -, com'è noto, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento (Cass. Civ. n. 952/2013; “la possibilità che l'oggetto di un contratto preliminare sia determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio ed anche successivi alla sua conclusione trova un limite nel caso in cui
l'identificazione del bene da trasferire non attenga all'ipotesi di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, bensì afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché,
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dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” Cass. civ. n. 11874/2002; cfr. anche App.
Napoli, Sez. III, del 13.01.2011; Trib. Salerno, Sez. I, del 15.06.2010).
A tal proposito, in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni (Cass. Civ. n. 22559/2023).
Fatte queste necessarie premesse in punto di diritto, può passarsi ad esporre la ragione assorbente del rigetto della domanda attorea.
Ed infatti, nella fattispecie concreta, deve ritenersi insussistente un idoneo accordo tra i coniugi da cui possa sorgere un obbligo azionabile con la domanda giudiziale spiegata.
L'accordo di separazione consensuale omologato non contiene tutti gli elementi necessari per ritenere stipulato un valido contratto preliminare tra le parti, per l'accoglimento della domanda.
In particolare, manca l'identificazione precisa del bene: del tutto assenti sono gli identificativi catastali, oltre a mancare una precisa descrizione dello stesso.
Nell'atto suindicato, vi è solo un generico riferimento alla casa coniugale sita in località
Poggialberi nel Comune di Castiglione della Pescaia ed a cinque ettari di terreno circostanti.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui affinché la sentenza ex art. 2932 c.c. possa sostituire l'accordo tra le parti è necessario che il bene oggetto del trasferimento sia identificabile con certezza. L'indeterminatezza o la genericità dell'oggetto impediscono l'esecuzione in forma specifica. Nel campo del diritto immobiliare ciò avviene principalmente dando indicazione, esatta e compiuta, dei dati catastali del bene e dei suoi confini, i quali, come detto, devono risultare all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni.
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La sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., quindi, presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto dell'accordo e quello effettivamente esistente. “L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche. La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'articolo 2932 del Cc soltanto in caso di difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene” (Cass. Civ. n.
28623/2024).
Infine, va rilevato come, al fine della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., è necessaria la produzione in giudizio di ulteriore documentazione: 1) estremi della concessione edilizia relativa all'immobile da trasferire ai sensi dell'art. 40 , comma 2, L.
n. 47/1985; 2) dichiarazione di coerenza catastale di cui all'art. 29, comma 1, L. n.
52/1985; 3) perizia che attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sostituibile con un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (Cass. Civ. n. 28009/2024; Cass.
Civ. n. 12654/2020 e Cass. Civ. n. 17749/2017).
Nel caso di specie, è mancata anche la produzione di tale documentazione.
Dunque, la domanda deve essere senz'altro rigettata alla luce di tali assorbenti ragioni.
In aggiunta, preme rilevare che difetta anche l'ulteriore requisito della possibilità di cui all'art. 2932, comma 1, c.c..
Ed infatti, dall'accordo di separazione consensuale l'obbligo di trasferimento ricadente in capo alla convenuta risulta subordinato alla sistemazione della situazione debitoria, non ancora avvenuta. A tal fine, la sig.ra si impegnava a presentare una proposta di CP_1 accordo o un piano liquidatorio del proprio patrimonio, ex art. 14 ter, legge n. 3/2012.
E' incontestata tra le parti la permanenza del vincolo obbligatorio nei confronti della
Banca mutuante e provata in via documentale l'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, con la quale la convenuta concludeva un accordo per la definizione agevolata dei carichi pendenti, con scadenza dell'ultima rata in data 30.11.2027.
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In relazione, infine, alla domanda proposta da parte convenuta di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1
e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cass. Civ., n. 19948/2023).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Rispetto all'an non è emersa la mala fede o colpa grave di parte attrice.
Per quanto concerne il quantum dei danni subiti, se è pur vero che il giudice può liquidare il danno anche d'ufficio ed in via equitativa, questo non vuol dire che il risarcimento debba essere disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, in quanto in caso contrario si trasformerebbe in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo (Corte appello Napoli, n. 3004/2019).
Parte convenuta nel rimettere del tutto al giudice la liquidazione e la quantificazione del danno non ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui poc'anzi.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della
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complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa), delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria ancorata ai parametri minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la cancellazione della domanda giudiziale, con esonero di responsabilità;
c) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 31.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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