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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3070/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20441/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 S.a.s. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 Societa' Cessata Il 31/12/2019 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - C/o Nov Piazz Dell'Agricoltura 24 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512 18790 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.11.2025 e depositato il 24.11.2025, è impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 15.9.2025 relativo all'omesso/parziale versamento Tari per l'anno di imposta
2023, per l'importo totale, comprensivo di interessi e sanzioni, pari ad euro 1.413,00.
Il provvedimento è stato notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 in qualità di legale rappresentante della società
“Società_1 s.a.s. di Di Ricorrente_2 & C.” e ha ad oggetto, per l'appunto, il mancato pagamento della Tari per il 2023 relativamente all'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1 con estremi catastali indicatI in atti.
A sostegno dell'esperito gravame la parte ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva (per non ricoprire la istante la qualità di socia accomandataria della società Società_1 a far data dal 2016 e per essere cessata la predetta società nel 2019 con cancellazione dal registro delle imprese), l'omessa notifica di atti presupposti e l'illegittima determinazione dell'importo richiesto.
Si è costituita Napoli Obiettivo Valore s.r.l. che espone di aver proceduto in data 18.1.2025 al ritiro in autotutela del provvedimento e, pertanto, chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata il 30.1.2025 la ricorrente prende atto dell'autotutela ed insiste per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione stragiudiziale della causa e l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato giustificano la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico di Napoli Obiettivo Valore nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della pretesa attorea e della circostanza che l'autotutela è stata esercitata solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della istante e in prossimità della celebrazione dell'udienza. Va disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari richiedenti.
Quanto al Comune di Napoli, la relativa estraneità alla dedotta illegittimità giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in € 280,00 in favore della parte ricorrente con attribuzione ai procuratori antistatari.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20441/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 S.a.s. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 Societa' Cessata Il 31/12/2019 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - C/o Nov Piazz Dell'Agricoltura 24 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512 18790 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.11.2025 e depositato il 24.11.2025, è impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 15.9.2025 relativo all'omesso/parziale versamento Tari per l'anno di imposta
2023, per l'importo totale, comprensivo di interessi e sanzioni, pari ad euro 1.413,00.
Il provvedimento è stato notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 in qualità di legale rappresentante della società
“Società_1 s.a.s. di Di Ricorrente_2 & C.” e ha ad oggetto, per l'appunto, il mancato pagamento della Tari per il 2023 relativamente all'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1 con estremi catastali indicatI in atti.
A sostegno dell'esperito gravame la parte ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva (per non ricoprire la istante la qualità di socia accomandataria della società Società_1 a far data dal 2016 e per essere cessata la predetta società nel 2019 con cancellazione dal registro delle imprese), l'omessa notifica di atti presupposti e l'illegittima determinazione dell'importo richiesto.
Si è costituita Napoli Obiettivo Valore s.r.l. che espone di aver proceduto in data 18.1.2025 al ritiro in autotutela del provvedimento e, pertanto, chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata il 30.1.2025 la ricorrente prende atto dell'autotutela ed insiste per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione stragiudiziale della causa e l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato giustificano la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico di Napoli Obiettivo Valore nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della pretesa attorea e della circostanza che l'autotutela è stata esercitata solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della istante e in prossimità della celebrazione dell'udienza. Va disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari richiedenti.
Quanto al Comune di Napoli, la relativa estraneità alla dedotta illegittimità giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in € 280,00 in favore della parte ricorrente con attribuzione ai procuratori antistatari.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.