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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/02/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 869/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento compenso all'amministratore condominiale
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Di Parte_1
Monaco e Gerardo Cicalese, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Gianluca D'Ambrosi e Novella De Pascale, come da procura in atti:
APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9/1/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 6039 resa in data 16.11.2015 dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Katia Gamberini, notificata il
22.1.2016, la quale aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1846/2014, proposta dal revocando Controparte_1
l'ingiunzione di euro e accogliendo in parte la domanda riconvenzionale dell'opponente, sulla base di asserite inadempienze professionali commesse dal rag. nella sua qualità di amministratore condominiale, Parte_1 condannandolo al pagamento in favore del condominio della somma di euro
1.000,00 a titolo di risarcimento danni, a fronte della somma di euro 5.000,00 da quest'ultimo richiesta. L'appellante principale deduceva a motivi l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, riconoscimento del debito, l'obbligo di motivazione della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 decisione. Chiedeva, pertanto, la totale riforma della decisione del GdP, con rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal . A sua volta il CP_1 Controparte_1
costituitosi tempestivamente in giudizio, eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. e proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza, chiedendo la parziale riforma della stessa, condannando il rag. al Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, avendo rinunciato alle maggiori somme in origine richieste.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dei due appelli, atteso che è ormai pacifica giurisprudenza in base alla quale la nuova disciplina del gravame richiede una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (cfr. ex multis Cass. 19.1.23 n. 1538). Nel caso in esame le parti hanno chiaramente indicato quali decisioni dell'impugnata sentenza sono da censurare ed i relativi motivi, tanto è vero che entrambi gli appellanti si non potuti difendere in odo completo in fatto e in diritto.
Passando al merito, il GdP non ha tenuto conto del riconoscimento del debito operato dall'assemblea condominiale per il compenso ancora dovuto all'amministratore condominiale e sulla non revocabilità di un tale ricognizione di debito. La delibera assembleare che riconobbe il debito del nei confronti del rag. è pacifica e CP_1 Parte_1 incontestata dall'appellato, anche riguardo al fatto che essa non fu impugnata, divenendo definitivamente efficace. In detta delibera assembleare del
12.07.2012, è testualmente scritto che “l'assemblea ad unanimità dei presenti decide di corrispondere al Rag. la somma di euro Parte_1
8450,38”. Detto documento prova l'entità del compenso annuale accordato al e che la debenza della somma ancora dovuta all'amministratore Parte_1 condominiale. Orbene, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr, ex multis, Cass. 10.12.24 n.
31818).
Il ha comunque provato la fonte contrattuale del credito, Parte_1 atteso che egli ebbe a presentare il preventivo per partecipare alla gara tra aspiranti amministratori e all'assemblea del 29/05/2008, i condomini deliberarono di nominarlo nuovo amministratore: dopo ampia discussione e letti i vari preventivi presentati dai partecipanti alla gara, come provato già in sede monitoria dal L'importo indicato nel preventivo era di euro Parte_1
3.600,00 annui ed esso fu implicitamente accettato con la delibera suddetta, atteso che alcuna riserva fu espressa sul corrispettivo richiesto dal rag.
[...]
Peraltro, all'epoca della nomina, il comma 14 dell'art. 1129 c.c., in Pt_1 base al quale l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, non era ancora entrato in vigore, essendo il prodotto della riforma di cui alla legge n. 2020/2012, che prevedeva l'entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione avvenuta sulla
Gazzetta Uff. 17/12/2012 n. 293, e cioè il 17 maggio 2013 (il rag. Parte_1 fu nominato nel 2008 e si è dimise il 30 settembre 2011).
Risulta, poi, incontestato e documentato che per i precedenti anni (2008 e
2009) al fu regolarmente riconosciuto e pagato il compenso Parte_1 mensile di euro 300,00 (pari ad euro 3.600,00 annuali) e che anche il debito finale riconosciuto dalla suddetta assemblea condominiale fu pagato da oltre una decina di condomini, per la loro rispettiva quota, con emissione delle fatture nei loro confronti. Sul punto il GdP dimostra di non sapere che il
è ente di gestione sfornito di personalità giuridica, che si pone CP_1 nell'ambito della contitolarità di diritti reali e che quindi i debitori rimangono sempre i singoli condomini, che, proprio in esecuzione del deliberato assembleare di riconoscimento di debito del 12.07.2012, si premuravano di adempiere alla propria obbligazione. Il decreto ingiuntivo relativo al compenso ancora dovuto doveva quindi essere confermato e dichiarato esecutivo.
Oltre all'opposizione doveva essere rigettata dal GdP anche la domanda riconvenzionale del condominio, giustificata genericamente da presunti evanescenti inadempimenti dell'amministratore condominiale.
Invero, riguardo alla causa avviata dal condomino per CP_2 infiltrazioni nella sua proprietà, non è dato sapere in che cosa fu negligente il e comunque questi operò diligentemente cercando anche un Parte_1 accordo bonario per evitare il giudizio, ma senza disponibilità da parte del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 condomino danneggiato. Il fatto poi che il perse la causa e fu CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite, non si traduce in una responsabilità dell'amministratore. Riguardo al mancato tempestivo pagamento dell'Ici dovuta dal
Condominio, il ha provato che non provvide subito al pagamento Parte_1 perché in cassa non c'era il denaro necessario (fatto non contestato), tanto è vero che nemmeno il suo compenso era stato pagato. Di certo il Parte_1 non era tenuto ad anticipare il pagamento dell'imposta con suo denaro personale (i pagamenti alla fine furono effettuati in ritardo, anche se in un'unica soluzione, dai singoli condomini). Riguardo al caso dell'Enel presunta condomina, la vicenda fu posta nel
2010 e rigettata con sentenza n. 1101/2016, che riconobbe come legittima l'approvazione dei bilanci. Il giudice ebbe a motivare che l'Enel, non essendo ricompresa nelle tabelle millesimali (era titolare solo di una cabina armadio con apparecchiature tecniche), non doveva essere convocata per le riunioni assembleari.
Anche tutti gli altri generici addebiti fatti all'amministratore, risultano essere stati contestati solo al momento in cui il decise di rivolgersi Parte_1 al giudice per ottenere il pagamento del suo giusto compenso, laddove invece, la stessa assemblea condominiale nulla ebbe ad osservare sul suo operato al momento in cui ratificò le dimissioni del da amministratore Parte_1 condominiale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellato e conferma il decreto ingiuntivo n. CP_1
1846/2014, che dichiara esecutivo
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il primo grado ed euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 grado di appello, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari
3) Rigetta l'appello incidentale del CP_1
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico del CP_1 appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 25.02.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 869/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento compenso all'amministratore condominiale
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Di Parte_1
Monaco e Gerardo Cicalese, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Gianluca D'Ambrosi e Novella De Pascale, come da procura in atti:
APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9/1/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 6039 resa in data 16.11.2015 dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Katia Gamberini, notificata il
22.1.2016, la quale aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1846/2014, proposta dal revocando Controparte_1
l'ingiunzione di euro e accogliendo in parte la domanda riconvenzionale dell'opponente, sulla base di asserite inadempienze professionali commesse dal rag. nella sua qualità di amministratore condominiale, Parte_1 condannandolo al pagamento in favore del condominio della somma di euro
1.000,00 a titolo di risarcimento danni, a fronte della somma di euro 5.000,00 da quest'ultimo richiesta. L'appellante principale deduceva a motivi l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, riconoscimento del debito, l'obbligo di motivazione della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 decisione. Chiedeva, pertanto, la totale riforma della decisione del GdP, con rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal . A sua volta il CP_1 Controparte_1
costituitosi tempestivamente in giudizio, eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. e proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza, chiedendo la parziale riforma della stessa, condannando il rag. al Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, avendo rinunciato alle maggiori somme in origine richieste.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dei due appelli, atteso che è ormai pacifica giurisprudenza in base alla quale la nuova disciplina del gravame richiede una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (cfr. ex multis Cass. 19.1.23 n. 1538). Nel caso in esame le parti hanno chiaramente indicato quali decisioni dell'impugnata sentenza sono da censurare ed i relativi motivi, tanto è vero che entrambi gli appellanti si non potuti difendere in odo completo in fatto e in diritto.
Passando al merito, il GdP non ha tenuto conto del riconoscimento del debito operato dall'assemblea condominiale per il compenso ancora dovuto all'amministratore condominiale e sulla non revocabilità di un tale ricognizione di debito. La delibera assembleare che riconobbe il debito del nei confronti del rag. è pacifica e CP_1 Parte_1 incontestata dall'appellato, anche riguardo al fatto che essa non fu impugnata, divenendo definitivamente efficace. In detta delibera assembleare del
12.07.2012, è testualmente scritto che “l'assemblea ad unanimità dei presenti decide di corrispondere al Rag. la somma di euro Parte_1
8450,38”. Detto documento prova l'entità del compenso annuale accordato al e che la debenza della somma ancora dovuta all'amministratore Parte_1 condominiale. Orbene, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr, ex multis, Cass. 10.12.24 n.
31818).
Il ha comunque provato la fonte contrattuale del credito, Parte_1 atteso che egli ebbe a presentare il preventivo per partecipare alla gara tra aspiranti amministratori e all'assemblea del 29/05/2008, i condomini deliberarono di nominarlo nuovo amministratore: dopo ampia discussione e letti i vari preventivi presentati dai partecipanti alla gara, come provato già in sede monitoria dal L'importo indicato nel preventivo era di euro Parte_1
3.600,00 annui ed esso fu implicitamente accettato con la delibera suddetta, atteso che alcuna riserva fu espressa sul corrispettivo richiesto dal rag.
[...]
Peraltro, all'epoca della nomina, il comma 14 dell'art. 1129 c.c., in Pt_1 base al quale l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, non era ancora entrato in vigore, essendo il prodotto della riforma di cui alla legge n. 2020/2012, che prevedeva l'entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione avvenuta sulla
Gazzetta Uff. 17/12/2012 n. 293, e cioè il 17 maggio 2013 (il rag. Parte_1 fu nominato nel 2008 e si è dimise il 30 settembre 2011).
Risulta, poi, incontestato e documentato che per i precedenti anni (2008 e
2009) al fu regolarmente riconosciuto e pagato il compenso Parte_1 mensile di euro 300,00 (pari ad euro 3.600,00 annuali) e che anche il debito finale riconosciuto dalla suddetta assemblea condominiale fu pagato da oltre una decina di condomini, per la loro rispettiva quota, con emissione delle fatture nei loro confronti. Sul punto il GdP dimostra di non sapere che il
è ente di gestione sfornito di personalità giuridica, che si pone CP_1 nell'ambito della contitolarità di diritti reali e che quindi i debitori rimangono sempre i singoli condomini, che, proprio in esecuzione del deliberato assembleare di riconoscimento di debito del 12.07.2012, si premuravano di adempiere alla propria obbligazione. Il decreto ingiuntivo relativo al compenso ancora dovuto doveva quindi essere confermato e dichiarato esecutivo.
Oltre all'opposizione doveva essere rigettata dal GdP anche la domanda riconvenzionale del condominio, giustificata genericamente da presunti evanescenti inadempimenti dell'amministratore condominiale.
Invero, riguardo alla causa avviata dal condomino per CP_2 infiltrazioni nella sua proprietà, non è dato sapere in che cosa fu negligente il e comunque questi operò diligentemente cercando anche un Parte_1 accordo bonario per evitare il giudizio, ma senza disponibilità da parte del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 condomino danneggiato. Il fatto poi che il perse la causa e fu CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite, non si traduce in una responsabilità dell'amministratore. Riguardo al mancato tempestivo pagamento dell'Ici dovuta dal
Condominio, il ha provato che non provvide subito al pagamento Parte_1 perché in cassa non c'era il denaro necessario (fatto non contestato), tanto è vero che nemmeno il suo compenso era stato pagato. Di certo il Parte_1 non era tenuto ad anticipare il pagamento dell'imposta con suo denaro personale (i pagamenti alla fine furono effettuati in ritardo, anche se in un'unica soluzione, dai singoli condomini). Riguardo al caso dell'Enel presunta condomina, la vicenda fu posta nel
2010 e rigettata con sentenza n. 1101/2016, che riconobbe come legittima l'approvazione dei bilanci. Il giudice ebbe a motivare che l'Enel, non essendo ricompresa nelle tabelle millesimali (era titolare solo di una cabina armadio con apparecchiature tecniche), non doveva essere convocata per le riunioni assembleari.
Anche tutti gli altri generici addebiti fatti all'amministratore, risultano essere stati contestati solo al momento in cui il decise di rivolgersi Parte_1 al giudice per ottenere il pagamento del suo giusto compenso, laddove invece, la stessa assemblea condominiale nulla ebbe ad osservare sul suo operato al momento in cui ratificò le dimissioni del da amministratore Parte_1 condominiale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellato e conferma il decreto ingiuntivo n. CP_1
1846/2014, che dichiara esecutivo
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il primo grado ed euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 grado di appello, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari
3) Rigetta l'appello incidentale del CP_1
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico del CP_1 appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 25.02.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5