Ordinanza presidenziale 26 novembre 2019
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2020
Sentenza 19 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza presidenziale 26/11/2019, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2019
N. 01803/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2019, proposto da
Ditta Individuale Pingitore Vittorio, in persona Dell’Omonimo L.R.P.T.,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Regione Calabria non costituito in giudizio;
nei confronti
Fnd Societa' Semplice Agricola, Societa' Agricola Agriflorens S.S. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto dirigenziale n. 9554 del 02.08.2019 – PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016, nella parte in cui riconosce al ricorrente una minor somma rispetto a quella richiesta nel progetto depositato con domanda n. 54250211163;
Per l’annullamento, altresì, di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso ivi compreso, ove occorra, il verbale di riesame del 7.11.2018 adottato a seguito dell’istanza prot. 92697 proposta dalla ditta Pingitore Vittorio, conosciuta dal ricorrente a seguito dell’istanza di accesso agli atti evasa in data 3.10.2019, nonché del DDG 13907/2017.
Con ogni effetto ed onere conseguente. Onde ottenere per l’effetto l’attribuzione della sovvenzione economica richiesta.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
4.- l’elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … dell’allegata graduatoria;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso;
6.- l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.
In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”.
Si prescrive, inoltre, che l’Amministrazione intimata:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l’elenco dei controinteressati, gli avvisi;
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l’avvenuta pubblicazione, in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’homepage del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l’elenco dei controinteressati integrati dall’avviso.
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.
Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l’importo che parte ricorrente dovrà versare all’amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l’attività di pubblicazione sul sito.
P.Q.M.
Autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.
Fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 14 gennaio 2020.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Catanzaro il giorno 26 novembre 2019.
| Il Presidente |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO