TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 807/2024
Verbale di udienza del 06/03/2025
Per la parte appellante è comparsa l'avv. VOLPI BARBARA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
l'avv. Volpi si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello;
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 807\2024 R.G.A.C. promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Barbara Volpi in Carrara, P.zza Matteotti n. 38, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellante nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
Via Fondaccio 11, , C.F. ; CP_1 P.IVA_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 301/2023 del Giudice di Pace di Massa, pubblicata il 14.11.2023;
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 6.3.2025.
MOTIVI IN FATTO
1. Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 301/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Massa, pubblicata il 14.11.2023, nell'ambito del procedimento pagina 2 di 5 iscritto al n. 456/2021 RG, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento, nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti giustificati motivi ai fini della integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
2. A dispetto della regolarità della notifica nei suoi confronti il Controparte_1
non si è costituito in giudizio.
3. La causa è stata istruita documentalmente ed all'udienza del 6.3.2025 è interveniva la discussione della lite.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Il procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace ha avuto ad oggetto lo scrutinio del ricorso proposto dal sig. avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
2283 (v. doc. 1 appellante) mediante cui il ha richiesto il Controparte_1
pagamento del complessivo importo di € 657,17, con riguardo ad una serie di infrazioni al Codice della Strada. Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto di gravame, ha dichiarato cessata la materia oggetto del contendere, a fronte del sopravvenuto annullamento d'ufficio dell'ingiunzione opposta, ed ha quindi compensato le spese di lite tra le parti.
2. La statuizione relativa alla cessazione della materia del contendere risulta ormai coperta da giudicato essendo oggetto di gravame esclusivamente quanto statuito in punto di spese di lite.
3. In merito, deve darsi conto dell'orientamento di legittimità a mente del quale la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. civ. 14939\2020). Sempre secondo la Suprema Corte, inoltre, “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può
pagina 3 di 5 essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (cfr. Cass. civ. 4696\2019; in senso conforme: Cass. civ. n. 3977\2020). Anche in caso di ravvisata sussistenza dei presupposti per la compensazione, infine, questi devono essere esplicitamente indicati in motivazione (cfr. Cass. civ. 1950\2022).
4. Alla luce di tale plesso argomentativo l'appello proposto appare fondato, dal momento che il Giudice di Pace si è limitato, in motivazione, ad affermare che
“sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti” senza dare puntualmente conto della portata degli stessi.
5. Il dato motivazionale in rilievo non consente, oltretutto, di ravvisare alcuna grave ed eccezionale ragione a sostegno della disposta compensazione, dal momento che l'annullamento in autotutela dell'ingiunzione da parte del è intervenuto CP_1
successivamente all'introduzione del giudizio, ed il Giudice di Pace ha dato altresì conto di una serie di profili di invalidità dell'ingiunzione in rilievo.
6. Non sussistendo, pertanto, i presupposti per provvedere alla compensazione ex art. 92 c.p.c., le spese di lite di primo grado devono seguire l'ordinaria disciplina di cui all'art. 91 c.p.c. ed essere poste a carico del , considerato che Controparte_1
con l'annullamento dell'ingiunzione il sig. ha visto pienamente riconosciute le Pt_1
proprie pretese.
Sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (rientrante nello scaglione di valore fino ad € 1.100,00) e della complessità delle questioni affrontate nonché tenuto conto dell'attività processuale svolta, le spese – di cui deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario – si pagina 4 di 5 quantificano in € 346,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
7. La sentenza appellata, pertanto, deve essere riformata in parte qua, nei termini che precedono.
8. L'accoglimento del gravame giustifica la condanna del alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Sulla scorta dei medesimi parametri di cui sopra, le spese – anche in questo caso da distrarsi in favore del procuratore antistatario – possono quantificarsi in € 562,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 807\2024 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
301\2023 del Giudice di Pace di Massa, condanna il a Controparte_1
rifondere in favore del sig. le spese di lite del giudizio di primo grado, Parte_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in € 346,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
2) condanna il alla rifusione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in € 562,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 6.3.2025
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 5 di 5