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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2024, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Romano Elisa Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1915/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Antonio Uggè e Andrea Bellani, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso
Archinti n. 31 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A. Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1
, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario o comunque connesso alla presente pronunzia.
B. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla ricorrente. Per_1
C. Assegnare la casa coniugale alla ricorrente SI.ra , che continuerà ad Parte_1
abitarci unitamente al figlio . Per_1
1 D. Porre a carico del SI. l'obbligo a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 450,00, alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data del deposito del presente atto e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, sino al raggiungimento della dipendenza economica del figlio.
E. Disporre che, nel rispetto del Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Milano, le parti contribuiscano nella misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
F. Con vittoria di causa e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale e le connesse domande riguardanti l'affido del figlio ed il contributo per il mantenimento del minore, proposta da Per_1
nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
In particolare, con ricorso depositato in data 06.7.2023 la ricorrente ha dedotto che:
- in data 19.07.2008 e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile, in regime di comunione legale dei beni, in San Giuliano Milanese (MI), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 41 parte 1 anno
2008;
- dalla loro unione è nato il figlio (C.F. ) in data Persona_2 C.F._3
9.5.2009 a Vizzolo Predabissi (MI);
- la ricorrente svolge la professione di impiegata presso Organizzazione_1
con sede in Milano (MI) mentre non si conosce l'attuale occupazione lavorativa del SI.
; CP_1
- la famiglia risiede in San Giuliano Milanese (MI) in via Risorgimento n. 16, la casa coniugale è stata acquistata da entrambi i coniugi in data 18.07.2014; le parti hanno sottoscritto un contratto di mutuo bancario le cui rate, a far data dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito, vengono integralmente corrisposte dalla sola ricorrente;
- i coniugi da diversi anni non hanno un'unione affettiva e sentimentale. Nel corso del mese di luglio 2021 il SI. ha abbandonato la casa coniugale, allontanandosi dalla moglie e CP_1
dal figlio;
tale decisione è stata condivisa dai coniugi;
2 - per quanto consta la ricorrente, il SI. attualmente vive in San Giuliano Milanese CP_1
(MI), via Vespucci n. 8, nonostante abbia mantenuto la residenza presso la casa coniugale;
- dopo aver lasciato la casa coniugale, il SI. ha ripetutamente vessato la moglie, CP_1 mediante l'invio di messaggi Whatsapp dal tono spesso violento e minaccioso;
- la condotta operata dal marito ha generato nella ricorrente un profondo e costante Pt_1
stato di ansia e di paura;
- la ricorrente ha provveduto, in due occasioni, a informare della situazione anche le forze dell'ordine;
- il SI. non ha mai corrisposto nulla a titolo di mantenimento per il figlio dal CP_1 Per_1
momento del suo allontanamento dalla casa familiare;
- il SI. non è presente nella vita del figlio, non si occupa in alcun modo del suo CP_1
mantenimento e non prende parte alla sua crescita personale.
All'udienza presidenziale, celebratasi in data 02.11.2023, parte ricorrente è comparsa personalmente, mentre nessuno è comparso per parte resistente. Il Collegio, sentita la ricorrente ed esaminata la notifica del ricorso, ha ritenuto di dover procedere alla rinnovazione della notifica al resistente presso l'indirizzo indicato dalla moglie quale domicilio effettivo e, pertanto, ha concesso termine alla parte rinviando all'udienza del 30.01.2024. Successivamente, con ordinanza del
29.01.2024, il Collegio – esaminata la relata di notifica - ha disposto la convocazione in udienza dell'Ufficiale Giudiziario.
All'udienza del 30.01.2024, sentita parte ricorrente e l'Ufficiale Giudiziario, dott. il Testimone_1
Tribunale ha disposto l'acquisizione presso la Tenenza Carabinieri di San Giuliano Milanese di eventuale documentazione relativa all'elezione di domicilio del resistente, successiva all'esposto presentato dalla ricorrente nell'anno 2023 e rinviato all'udienza del 27.02.2024.
Alla predetta udienza, preso atto dell'avvenuta cancellazione del resistente, in data 24.01.2024, dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Giuliano Milanese e preso atto, altresì, della dichiarazione resa dal resistente alla Tenenza Carabinieri di San Giuliano Milanese, in occasione della notifica in data 29.06.2023 dell'esposto presentato nei suoi confronti dalla moglie, di risiedere in San Giuliano Milanese, Via Vespucci n. 8; attesa la notifica, in data 15.11.2023, degli atti del giudizio, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al resistente in San Giuliano Milanese, Via
Vespucci n. 8, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, il Collegio ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ritenuta la necessità di sentire il figlio minore ha Per_1 fissato per l'audizione del minore l'udienza del 03.05.2024 delegando a tal fine il Giudice relatore, dott.ssa Francesca Varesano.
3 Conclusa l'audizione del minore il Collegio, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha rinviato per la discussione del giudizio all'udienza del 21.05.2024.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi, infatti, che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze che dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Occorre, dunque dare atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
3. Affidamento, collocamento del minore e assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sè, in Per_1
ragione del disinteressamento del padre alla vita ed alle eSIenze del figlio.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Le circostanze allegate da parte ricorrente a fondamento della domanda di affidamento esclusivo ostano all'applicazione del detto regime ordinario: secondo il S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. n.
26587/2009).
In particolare, il perdurante disinteresse nei confronti delle eSIenze morali e materiali del minore, le difficoltà riscontrate nel rintraccio del resistente e la mancata costituzione dello stesso in giudizio, costituiscono tutte ragioni per cui escludere la sussistenza delle condizioni per cui disporre un affidamento condiviso.
In particolare, all'udienza del 03.05.2024 il figlio minore ha dichiarato in merito al rapporto Per_1 con il padre:” Ho visto AP l'ultima volta lo scorso febbraio, ci siamo visti per mangiare una
4 pizza, è stato un incontro normalissimo, abbiamo parlato dei vecchi ricordi, è stata una bella serata, sono stato abbastanza bene. Da febbraio non l'ho più visto, né sentito;
l'ultima volta che
l'ho sentito mi ha cercato lui un mese e mezzo fa, io magari gli mando un sms. In precedenza
l'avevo incontrato a metà gennaio, lui dice che è molto impegnato con il lavoro, ci vediamo con frequenza variabile, quando lui riesce. Nel corso delle feste non ci vediamo, perché lui si sente triste e preferisce stare da solo. Con AP sono stato in vacanza d'estate una settimana.
Attualmente non avrei piacere che lui fosse più presente nella mia vita, non mi cambierebbe. Se ho bisogno vestiti o regali non ho mai chiesto a AP, solo a mamma, l'ultimo regalo è stato un completo dell'Inter qualche tempo fa. AP ed io non abbiamo in programma di rivederci.”
Nella fattispecie in esame, alla luce delle circostanze esposte dalla ricorrente e tenuto in particolar modo conto di quanto dichiarato dal minore in occasione dell'ascolto, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per cui disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
ha infatti Per_1 confermato di non poter contare sull'appoggio morale e materiale del padre e della presenza di quest'ultimo nella propria vita, dichiarando di frequentare il padre solo saltuariamente e di non avere allo stato alcuna possibilità di mettersi in contatto con lo stesso, non avendogli comunicato il proprio nuovo numero di telefono.
Ne consegue poi il collocamento prevalente del minore presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale - sita in San Giuliano Milanese (MI), via Risorgimento n. 16 - alla ricorrente in qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio minore.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle visite paterne, esclusivamente per l'eventualità in cui il padre dovesse farne richiesta e tenuto conto dell'età del minore, le stesse potranno avvenire con le modalità definite tra i genitori ed il minore, tenuto altresì conto della volontà di quest'ultimo.
4. Contributo per il mantenimento del minore
Parte ricorrente ha chiesto altresì che il padre versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo complessivo mensile di euro 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337ter comma 4 c.c e hanno riguardo in primis alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle eSIenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337ter e 156 c.c il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive eSIenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili
5 e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n.
21273).
E' quindi necessario innanzitutto procedere alla ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti sulla base degli elementi probatori.
Ciò detto, deve osservarsi in punto di fatto che è emersa la seguente situazione:
Parte ricorrente ha allegato e documentato di svolgere la professione di impiegata presso
[...]
, di percepire una retribuzione mensile di circa € 2.240,00 e redditi annui di € Org_1
25.712,00 nell'anno 2020, di € 28.568,00 nell'anno 2021 e di € 32.199,00 nell'anno 2022, di essere comproprietaria insieme al marito della casa coniugale, gravata da mutuo con rata mensile di circa €
800,00 – attualmente pagata integralmente dalla ricorrente – e di percepire a titolo di assegno unico per il minore l'importo mensile di € 187,00.
Parte resistente, invece, rimanendo contumace per tutto il giudizio, nulla ha allegato e documentato in relazione alla propria situazione reddituale e patrimoniale,
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ad avviso di questo Collegio sussistono le condizioni per cui porre a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'importo mensile di Per_1
euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano. In particolare, infatti, deve tenersi conto dell'assenza di stabili frequentazioni tra il minore ed il padre – con conseguente integrale onere della madre convivente di provvedere al mantenimento ordinario del minore - oltre che del pagamento integrale della rata di mutuo gravante sull'abitazione coniugale cointestata da parte della madre, anche per la quota di spettanza del padre pari a circa 400,00.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto della natura del contenzioso e dell'accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente, vengono integralmente poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa previsti dal D.M.
55/14 nella versione ratione temporis applicabile previa applicazione delle debite riduzioni per la fase decisoria, tenuto conto del modulo decisorio adottato.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
6 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 19.07.2008 in San Giuliano Milanese (MI), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 41 parte 1 anno 2008;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento Per_1 Parte_1
prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la stessa e visite paterne come indicato in motivazione;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese Parte_1
(MI), via Risorgimento n. 16, in qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio minore;
5) pone a carico del resistente , quale contributo al mantenimento del figlio, un Controparte_1 assegno mensile dell'importo complessivo di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
6) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come e se dovuti per legge.
Lodi, 21 maggio 2024
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Romano Elisa Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1915/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Antonio Uggè e Andrea Bellani, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso
Archinti n. 31 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A. Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1
, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario o comunque connesso alla presente pronunzia.
B. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla ricorrente. Per_1
C. Assegnare la casa coniugale alla ricorrente SI.ra , che continuerà ad Parte_1
abitarci unitamente al figlio . Per_1
1 D. Porre a carico del SI. l'obbligo a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 450,00, alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data del deposito del presente atto e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, sino al raggiungimento della dipendenza economica del figlio.
E. Disporre che, nel rispetto del Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Milano, le parti contribuiscano nella misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
F. Con vittoria di causa e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale e le connesse domande riguardanti l'affido del figlio ed il contributo per il mantenimento del minore, proposta da Per_1
nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
In particolare, con ricorso depositato in data 06.7.2023 la ricorrente ha dedotto che:
- in data 19.07.2008 e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile, in regime di comunione legale dei beni, in San Giuliano Milanese (MI), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 41 parte 1 anno
2008;
- dalla loro unione è nato il figlio (C.F. ) in data Persona_2 C.F._3
9.5.2009 a Vizzolo Predabissi (MI);
- la ricorrente svolge la professione di impiegata presso Organizzazione_1
con sede in Milano (MI) mentre non si conosce l'attuale occupazione lavorativa del SI.
; CP_1
- la famiglia risiede in San Giuliano Milanese (MI) in via Risorgimento n. 16, la casa coniugale è stata acquistata da entrambi i coniugi in data 18.07.2014; le parti hanno sottoscritto un contratto di mutuo bancario le cui rate, a far data dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito, vengono integralmente corrisposte dalla sola ricorrente;
- i coniugi da diversi anni non hanno un'unione affettiva e sentimentale. Nel corso del mese di luglio 2021 il SI. ha abbandonato la casa coniugale, allontanandosi dalla moglie e CP_1
dal figlio;
tale decisione è stata condivisa dai coniugi;
2 - per quanto consta la ricorrente, il SI. attualmente vive in San Giuliano Milanese CP_1
(MI), via Vespucci n. 8, nonostante abbia mantenuto la residenza presso la casa coniugale;
- dopo aver lasciato la casa coniugale, il SI. ha ripetutamente vessato la moglie, CP_1 mediante l'invio di messaggi Whatsapp dal tono spesso violento e minaccioso;
- la condotta operata dal marito ha generato nella ricorrente un profondo e costante Pt_1
stato di ansia e di paura;
- la ricorrente ha provveduto, in due occasioni, a informare della situazione anche le forze dell'ordine;
- il SI. non ha mai corrisposto nulla a titolo di mantenimento per il figlio dal CP_1 Per_1
momento del suo allontanamento dalla casa familiare;
- il SI. non è presente nella vita del figlio, non si occupa in alcun modo del suo CP_1
mantenimento e non prende parte alla sua crescita personale.
All'udienza presidenziale, celebratasi in data 02.11.2023, parte ricorrente è comparsa personalmente, mentre nessuno è comparso per parte resistente. Il Collegio, sentita la ricorrente ed esaminata la notifica del ricorso, ha ritenuto di dover procedere alla rinnovazione della notifica al resistente presso l'indirizzo indicato dalla moglie quale domicilio effettivo e, pertanto, ha concesso termine alla parte rinviando all'udienza del 30.01.2024. Successivamente, con ordinanza del
29.01.2024, il Collegio – esaminata la relata di notifica - ha disposto la convocazione in udienza dell'Ufficiale Giudiziario.
All'udienza del 30.01.2024, sentita parte ricorrente e l'Ufficiale Giudiziario, dott. il Testimone_1
Tribunale ha disposto l'acquisizione presso la Tenenza Carabinieri di San Giuliano Milanese di eventuale documentazione relativa all'elezione di domicilio del resistente, successiva all'esposto presentato dalla ricorrente nell'anno 2023 e rinviato all'udienza del 27.02.2024.
Alla predetta udienza, preso atto dell'avvenuta cancellazione del resistente, in data 24.01.2024, dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Giuliano Milanese e preso atto, altresì, della dichiarazione resa dal resistente alla Tenenza Carabinieri di San Giuliano Milanese, in occasione della notifica in data 29.06.2023 dell'esposto presentato nei suoi confronti dalla moglie, di risiedere in San Giuliano Milanese, Via Vespucci n. 8; attesa la notifica, in data 15.11.2023, degli atti del giudizio, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al resistente in San Giuliano Milanese, Via
Vespucci n. 8, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, il Collegio ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ritenuta la necessità di sentire il figlio minore ha Per_1 fissato per l'audizione del minore l'udienza del 03.05.2024 delegando a tal fine il Giudice relatore, dott.ssa Francesca Varesano.
3 Conclusa l'audizione del minore il Collegio, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha rinviato per la discussione del giudizio all'udienza del 21.05.2024.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi, infatti, che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze che dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Occorre, dunque dare atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
3. Affidamento, collocamento del minore e assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sè, in Per_1
ragione del disinteressamento del padre alla vita ed alle eSIenze del figlio.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Le circostanze allegate da parte ricorrente a fondamento della domanda di affidamento esclusivo ostano all'applicazione del detto regime ordinario: secondo il S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. n.
26587/2009).
In particolare, il perdurante disinteresse nei confronti delle eSIenze morali e materiali del minore, le difficoltà riscontrate nel rintraccio del resistente e la mancata costituzione dello stesso in giudizio, costituiscono tutte ragioni per cui escludere la sussistenza delle condizioni per cui disporre un affidamento condiviso.
In particolare, all'udienza del 03.05.2024 il figlio minore ha dichiarato in merito al rapporto Per_1 con il padre:” Ho visto AP l'ultima volta lo scorso febbraio, ci siamo visti per mangiare una
4 pizza, è stato un incontro normalissimo, abbiamo parlato dei vecchi ricordi, è stata una bella serata, sono stato abbastanza bene. Da febbraio non l'ho più visto, né sentito;
l'ultima volta che
l'ho sentito mi ha cercato lui un mese e mezzo fa, io magari gli mando un sms. In precedenza
l'avevo incontrato a metà gennaio, lui dice che è molto impegnato con il lavoro, ci vediamo con frequenza variabile, quando lui riesce. Nel corso delle feste non ci vediamo, perché lui si sente triste e preferisce stare da solo. Con AP sono stato in vacanza d'estate una settimana.
Attualmente non avrei piacere che lui fosse più presente nella mia vita, non mi cambierebbe. Se ho bisogno vestiti o regali non ho mai chiesto a AP, solo a mamma, l'ultimo regalo è stato un completo dell'Inter qualche tempo fa. AP ed io non abbiamo in programma di rivederci.”
Nella fattispecie in esame, alla luce delle circostanze esposte dalla ricorrente e tenuto in particolar modo conto di quanto dichiarato dal minore in occasione dell'ascolto, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per cui disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
ha infatti Per_1 confermato di non poter contare sull'appoggio morale e materiale del padre e della presenza di quest'ultimo nella propria vita, dichiarando di frequentare il padre solo saltuariamente e di non avere allo stato alcuna possibilità di mettersi in contatto con lo stesso, non avendogli comunicato il proprio nuovo numero di telefono.
Ne consegue poi il collocamento prevalente del minore presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale - sita in San Giuliano Milanese (MI), via Risorgimento n. 16 - alla ricorrente in qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio minore.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle visite paterne, esclusivamente per l'eventualità in cui il padre dovesse farne richiesta e tenuto conto dell'età del minore, le stesse potranno avvenire con le modalità definite tra i genitori ed il minore, tenuto altresì conto della volontà di quest'ultimo.
4. Contributo per il mantenimento del minore
Parte ricorrente ha chiesto altresì che il padre versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo complessivo mensile di euro 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337ter comma 4 c.c e hanno riguardo in primis alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle eSIenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337ter e 156 c.c il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive eSIenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili
5 e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n.
21273).
E' quindi necessario innanzitutto procedere alla ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti sulla base degli elementi probatori.
Ciò detto, deve osservarsi in punto di fatto che è emersa la seguente situazione:
Parte ricorrente ha allegato e documentato di svolgere la professione di impiegata presso
[...]
, di percepire una retribuzione mensile di circa € 2.240,00 e redditi annui di € Org_1
25.712,00 nell'anno 2020, di € 28.568,00 nell'anno 2021 e di € 32.199,00 nell'anno 2022, di essere comproprietaria insieme al marito della casa coniugale, gravata da mutuo con rata mensile di circa €
800,00 – attualmente pagata integralmente dalla ricorrente – e di percepire a titolo di assegno unico per il minore l'importo mensile di € 187,00.
Parte resistente, invece, rimanendo contumace per tutto il giudizio, nulla ha allegato e documentato in relazione alla propria situazione reddituale e patrimoniale,
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ad avviso di questo Collegio sussistono le condizioni per cui porre a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'importo mensile di Per_1
euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano. In particolare, infatti, deve tenersi conto dell'assenza di stabili frequentazioni tra il minore ed il padre – con conseguente integrale onere della madre convivente di provvedere al mantenimento ordinario del minore - oltre che del pagamento integrale della rata di mutuo gravante sull'abitazione coniugale cointestata da parte della madre, anche per la quota di spettanza del padre pari a circa 400,00.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto della natura del contenzioso e dell'accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente, vengono integralmente poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa previsti dal D.M.
55/14 nella versione ratione temporis applicabile previa applicazione delle debite riduzioni per la fase decisoria, tenuto conto del modulo decisorio adottato.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
6 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 19.07.2008 in San Giuliano Milanese (MI), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 41 parte 1 anno 2008;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento Per_1 Parte_1
prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la stessa e visite paterne come indicato in motivazione;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese Parte_1
(MI), via Risorgimento n. 16, in qualità di genitore prevalentemente collocatario del figlio minore;
5) pone a carico del resistente , quale contributo al mantenimento del figlio, un Controparte_1 assegno mensile dell'importo complessivo di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
6) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come e se dovuti per legge.
Lodi, 21 maggio 2024
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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