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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6663 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 9/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 16221 R.A.C.C. dell'anno 2023 del Tribunale di Roma e vertente
TRA
(Avv.to C. Spera) Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv.C. Pisani ) Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/5/2023 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società premettendo in sintesi : era stata assunta dalla Controparte_2 convenuta in data 18.06.2004 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrata al livello B del c.c.n.l. AIOP – Ospedalità privata;
dall'assunzione sino al marzo del 2020 era stata impiegata presso i diversi reparti di degenza della;
pur svolgendo Controparte_2 mansioni di OSS ( Operatrice Socio Sanitaria ) nelle buste paga era sempre stata qualificata come
OT (Operatore Tecnico di Assistenza) ed in base a tale qualifica era sempre stata illegittimamente retribuita;
dal 2004 a tutto l'anno 2014 era stata impiegata presso il reparto medicina osservando turni di sette ore ciascuno, con orari il turno della mattina: dalle ore 7:00 alle ore 14:00 , il turno del pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 21:00 , il turno della notte: dalle ore 21:00 alle ore 7:00 ; a fine 2014 circa, era stata trasferita presso il reparto di ostetricia e ginecologia della ove ha CP_1 invece osservato i turni: mattina: dalle ore 7:00 alle ore 13:00, pomeriggio: dalle ore 13:00 alle ore
19:00 ,notte: dalle ore 19:00 alle ore 7:00 ; nel 2017, era passata a prestare servizio presso il reparto chirurgia della e qui era tornata ad osservare i medesimi turni già svolti nel reparto di CP_1 medicina. ; solo nel marzo del 2020 la ricorrente era stata spostata, per la prima volta, dai reparti di degenza della Casa di Cura, agli ambulatori della stessa (ove si svolgono tutte le visite ambulatoriali) dove era rimasta però impiegata sino al gennaio 2021 quando era stata nuovamente trasferita presso i reparti della convenuta, nel frattempo divenuti tutti “reparti covid” ; presso i tre reparti di degenza suddetti aveva sempre svolto mansioni proprie di una OSS professionista;
si occupava in perfetta autonomia esecutiva, dell'igiene personale di tutti i pazienti del reparto;
provvedeva alla loro vestizione;
li aiutava nella deambulazione e si occupava dell'eliminazione urinaria e fecale dei degenti allettati;
somministrava loro i pasti ed effettuava le piccole medicazioni;
forniva loro aiuto per la corretta assunzione delle terapie;
si occupava inoltre di ogni più ampia attività di supporto infermieristico: metteva e toglieva le flebo preparate dagli infermieri, rigirava i pazienti, medicava le piaghe e li aiutava ad assumere e mantenere una postura corretta;
rilevava i parametri vitali dei pazienti, misurava i valori di glicemia e sviluppava le emo gas analisi (il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue) utilizzando un apposito apparecchio all'interno del quale aspirava la quantità di sangue necessaria in precedenza prelevata dall'infermiere ; ne elaborava quindi il risultato, provvedeva a stamparlo e lo inseriva nelle cartelle cliniche di ciascuno, dopo aver chiamato il medico ed averglielo comunicato;
riceveva eventuali comunicazioni del medico e ne eseguiva le direttive di sua competenza: mettere o togliere la flebo, aumentare o diminuire la densità dell'ossigeno dei pazienti ventilati, annotare in cartella clinica, per l'infermiere del turno addetto alla somministrazione, i medicinali da assumere e relativa la posologia, come indicato dal medico;
era anche addetta, giornalmente, al rifacimento dei letti del reparto, raccoglieva quindi la biancheria sporca, che provvedeva poi a smaltire sistemandola in appositi sacchi neri per la lavanderia ubicata al piano meno uno dell'edifico, ed al ricambio con quella pulita che veniva da lei ritirata al primo piano;
era addetta anche al trasporto dei prelievi dai reparti ai laboratori analisi e dei rispettivi referti dai laboratori analisi ai reparti;
le flebo, le medicine, la biancheria, e anche i contenitori con le provette delle analisi, venivano tutti spostati giornalmente e più volte nel corso di un solo turno e ,per far ciò, caricava e spingeva pesanti carrelli contenitori attraverso i corridoi e dentro gli ascensori;
giornalmente andava e tornava dalla farmacia interna
(sita al piano terra) a ritirare l'elenco di tutti i medicinali che le infermiere o la caposala le indicavano, per averli a disposizione nei rispettivi reparti;
al termine di ogni turno era tenuta ad aggiornare le cartelle cliniche dei pazienti annotando ciò che aveva svolto nel suo turno e ciò che, eventualmente e secondo le indicazioni del medico o dell'infermiere, andava svolto nel turno successivo;
partecipava con regolarità alle riunioni di reparto dedicate alla gestione dei turni di tutti gli addetti ai reparti, OSS ed infermieri, ed allo svolgimento delle corrette medicazioni;
come tutti gli addetti alla Casa di Cura,era stata annualmente sottoposta a visita medica periodica per la verifica della permanenza dell'idoneità alla mansione specifica, nonché a tutela della sua salute psico fisica, come previsto dalla legge;
in data 22.10.2014, il medico competente incaricato, a seguito di visita medica, la riconosceva la ricorrente idonea con limitazioni allo svolgimento della mansione specifica (nella specie, non Movimentazione Manuali di Carichi – MMC;
non
Movimentazione Manuale di Pesi – MMP, non postura Ortostatica) ;tale giudizio di idoneità con le prescritte limitazioni si era ripetuto ad ogni successiva visita medica;
in data 17 marzo 2017, veniva riconosciuta invalida civile al 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa successivamente aggravata sino al 75% ; ciò non di meno, continuava ad essere impiegata presso i vari reparti della casa di cura nelle consuete mansioni di OSS sopra descritte, CP_2 sollevando pesi e pazienti senza l'ausilio di sollevatori e – di fatto – continuando a movimentare carichi ed a mantenere per un lasso di tempo assai prolungato la stazione eretta;
solo alla fine del mese di marzo 2020, la convenuta datrice di lavoro si era risolta a spostarla presso gli ambulatori della casa di Cura dove si era occupata prevalentemente di riordinare gli studi medici dopo le visite, gettare le garze usate, pulire e sterilizzare i ferri, riordinare i lettini e l'armadio dei medicinali, rifornire gli armadi e gli ambulatori dei medicinali e medicamenti carenti e, quale OSS professionista, di assistere il medico nel corso delle medicazioni, dei prelievi o delle visite quando in turno non era presente anche un infermiere;
tale condizione di impiego era durata solo dieci mesi, dal marzo 2020 al gennaio 2021 , ed rientro dalle ferie avvenuto in data 24 gennaio 2021, era stata nuovamente spostata nei reparti di degenza della casa di cura, tutti nel frattempo trasformati in raparti covid;
la gravosità delle mansioni di reparto era aggravata dal fatto che le stesse dovevano ora essere svolte indossando per 7/8 ore al giorno consecutive i dispositivi di protezione consistenti in tute plastificate;
la nuova destinazione la costringeva in tal modo ad una vestizione particolarmente gravosa e comportava uno sforzo notevole e movimenti non del tutto naturali da svolgere, rendendo ogni movimento disagevole e costringendo la schiena a strappi e forzature;
nel marzo del 2021 la ricorrente si era fratturata la sesta vertebra dorsale mentre, occupata nelle consuete mansioni di reparto, sollevava una scatola di pannoloni, con prognosi e malattia sino a tutto il 23.05.2021 ; al rientro dalla malattia la datrice di lavoro la aveva impiegata nuovamente presso i propri ambulatori, per tornare, però, a trasferirla in reparto già nel mese di novembre 2021 ; con diffida del 3.12.2021 aveva il riconoscimento del corretto livello di inquadramento professionale ,la mancata adozione dei dispositivi di protezione e l'assoluta mancanza di riguardo della convenuta per le limitazioni prescritte dal medico competente che la avevano CP_1 costretta ad un nuovo periodo di malattia dal dicembre del 2021 al febbraio del 2022. ; la convenuta, per tutta risposta, respingeva al mittente ogni addebito;
nelle more, l'ultima visita medica annuale (visita dell'8/3/2023 trasmesso esito a lavoratore e datore di lavoro il 12/3/2023) per la idoneità lavorativa aveva riscontrato seri aggravamenti della condizione fisica della ricorrente, riconoscendole ulteriori limitazioni e raccomandazioni: “evitare MMC, movimentazione manuale dei pazienti e posture erette prolungate. Garantire l'alternanza posturale alternando la posizione eretta e quella seduta ad intervalli massimi di 20 minuti. Garantire l'utilizzo SCRUPOLOSO dei DPI. Evitare attività gravose”; l'invalidità civile di essa ricorrente era stata riconosciuta aggravata sino al 100% e, con sentenza del Tribunale Civile di Roma (nella causa iscritta al n. di R.G.19055/2022) le era stato riconosciuto alla lavoratrice (in ragione del certificato gravissimo stato di salute in cui la stessa versa, per il quale è in corso iter di riconoscimento di malattia professionale) il diritto a pensione di vecchiaia anticipata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 co. 8 d.lgs. 503/92 ; con ulteriore diffida datata 17/03/2023 rivendicava il“riconoscimento differenze retributive, corretto livello di inquadramento contrattuale, richiesta adempimento disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. e di cui al d.lgs. 81/2008, risarcimento del danno” preavvisando alla datrice di lavoro le sue “dimissioni per giusta causa” che venivano rassegnate il 18.03.2023. Argomentava in ordine al proprio diritto all'inquadramento quale O.O. S. con livello B2 CC IO dal gennaio 2017 e B3 dal marzo 2020 con conseguenziale condanna alle relative differenze retributive ed all'indennità di preavviso .Argomentava ,altresì, in ordine al proprio diritto risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito (intesi in termini di danno differenziale) in quanto direttamente conseguenti all' illecita condotta datoriale ,essendosi prodotto e successivamente aggravato in conseguenza delle mansioni che era stata costretta a svolgere senza alcun ausilio, né sgravio, né accortezza datoriale per le prescrizioni del medico competente, in violazione dell'art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008 da parte della . CP_1 Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B2 dell'applicato c.c.n.l. IO dal gennaio 2017 al marzo 2020 e nel livello B3 del medesimo c.c.n.l. dall'aprile 2020 al marzo 2023 (o nei diversi livelli per i diversi lassi di tempo ritenuti di giustizia in corso di causa) e per l'effetto, 2. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 15.867,12 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli dedotti in premessa, come da analitici conteggi notificati unitamente al presente atto, comprensivi dell'indennità di preavviso - pari a 30 giorni di retribuzione - ingiustamente decurtata dalla società convenuta.
3. Accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t nella causazione del danno (fisico, biologico, patrimoniale e non patrimoniale) residuato alla ricorrente per violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c. e di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto e per l'effetto
4. dichiarare tenuta e condannare la convenuta società datrice di lavoro Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
[...] differenziale patito dalla ricorrente (patrimoniale e non patrimoniale ivi inclusi il danno da perdita
e/o riduzione della capacità lavorativa, il danno morale ed il danno biologico non indennizzabili), come conteggiati analiticamente nella parte in diritto del presente ricorso, nella misura di € 75.315,97 dei quali € 17.236,27 a titolo di danno non patrimoniale ed € 58.079,79 a titolo di danno patrimoniale, o nella diversa misura che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, anche con valutazione equitativa. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c., oltre refusione del Contributo Unificato versato.
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.”
Si costituiva la convenuta contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite. Contestava diffusamente il preteso diritto all'inquadramento come OSS deducendo che la ricorrente aveva sempre svolto mansioni riconducibili all'inquadramento riconosciutole quale OT come da buste paga;
contestava il cartellino della ricorrente, depositato sub doc. 3 del fascicolo di parte resistente,di cui disconosceva la provenienza non essendo né firmato dalla Direzione
Sanitaria né datato . Evidenziava la temerarietà della prospettazione avversaria tenuto conto che le attività dedotte in ricorso , non solo in parte non erano veritiere , ma anche ove lo fossero state
,avrebbero confermato comunque l'adibizione della Sig.ra esclusivamente a mansioni di Pt_1 OT TO , altresì , che ricorrente aveva conseguito il titolo di OSS solo nel 2018, come risultava documentalmente ( doc 4 ) e come ammesso da controparte ( doc .3 allegato al ricorso ) ; pertanto , nell'inverosimile ottica avversaria, la ricorrente avrebbe esercitato abusivamente la professione di OSS per ben quattordici anni, ricoprendo illegalmente tale ruolo all'interno di una struttura accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale. In subordine contestava gli avversi conteggi . Argomentava in ordine all'assenza di violazioni dell'obbligo di sicurezza da parte di essa resistente e, comunque, all'insussistenza di eziologia professionale delle patologie .Sul punto evidenziava che la ricorrente , assunta con qualifica di OT il 18 giugno 2004 , dopo oltre dieci anni senza problemi, in occasione della consueta visita di sorveglianza sanitaria (doc. 6), veniva riconosciuta idonea allo svolgimento delle mansioni di OT, con la prescrizione di non movimentare manualmente pesi (MMP) e carichi (MMC) e di non assumere una postura ortostatica (posizione eretta prolungata) ; tali limitazioni erano dovute a fatti risalenti alla sua vita privata, in quanto la ricorrente riportava i postumi di una frattura discale (vertebra D6) dovuta ad una sua caduta dalle scale, avvenuta al di fuori dei luoghi di lavoro e, quindi, totalmente estranea al rapporto di lavoro
(doc. 6). Segnalava che la ricorrente era altresì affetta da osteoporosi, che non ha alcuna eziologia professionale, come confermato dalla Commissione di prima istanza della ASL Roma C, la quale accertava tale patologia, oltre ad una “spondilodisco artrosi del rachide con protusioni discali multiple” (doc. 7) ; tali patologie sono state accertate anche dal Tribunale di Roma, all'esito di CTU, in un giudizio intrapreso dalla ricorrente nei confronti dell' per il riconoscimento della CP_4 pensione di invalidità (doc. 13, fascicolo di parte ricorrente).
Deduceva in particolare che : a seguito delle prescrizioni del medico competente, confermate nel corso degli anni , la ricorrente era stata esentata dal sollevare carichi ed era invitata dalla caposala a stare seduta in attesa di ricevere il vitto da portare ai pazienti;
la ricorrente non aveva mai sollevato pazienti in quanto non era una sua competenza e, comunque, nel reparto è presente il sollevatore meccanico;
non aveva mai trasportato pesanti carrelli con flebo, medicine, biancheria, contenitori di provette e quant'altro ; il trasporto dei farmaci , in ogni caso , veniva espletato solo due volte la settimana e suddiviso tra tutti i colleghi e colleghe;
comunque, alla ricorrente era stato prescritto il solo divieto di movimentazione manuale dei carichi;
le limitazioni imposte dal medico competente non implicavano l'obbligo di lavorare in un reparto piuttosto che in un altro, né avevano mai riguardato i dispositivi di protezione individuale, consistenti in tute plastificate atte ad evitare il contagio da COVID-19, nel periodo in cui la convenuta era stata trasformata in un centro COVID;
l'inserimento della ricorrente nei reparti COVID era inevitabile, in quanto non vi erano più altri reparti di degenza presso la Casa di cura convenuta;
la ricorrente non poteva neppure continuare a lavorare presso gli ambulatori, unica area non COVID della struttura, in quanto l'ufficio del personale era stato costretto a spostarvi altre due dipendenti: la Sig.ra cui il medico CP_5 competente aveva espressamente prescritto “Destinare ad attività ambulatoriale” (doc. 10), e la Sig.ra cui il medico competente aveva espressamente prescritto “Non adibire ad attività Per_1 lavorative in ambienti a rischio contagio da SARS-CoV-2” (doc. 11); proprio il giorno seguente alla sua assegnazione al centro ID, in data 19 marzo 2021,la ricorrente dichiarava di essersi infortunata sul lavoro mentre movimentava una scatola e di essere stata ricoverata per una frattura della vertebra D6 (doc. 13) ; la Caposala aveva inviato una precisazione su quanto accaduto, riferendo che quel giorno erano in turno tre OT/OSS, e che l'attività di sollevare le scatole, contenenti pannoloni, del peso di 2,4 kg ciascuna, e metterle a posto era affidata ad una di loro, la Sig.ra (doc. 14) ; in data 13 aprile 2021, l' negava che la frattura della ricorrente Pt_2 CP_6 fosse riconducibile ad infortunio sul lavoro e il periodo di assenza veniva trattato come normale "malattia" di competenza dell' (doc. 15); nel giugno 2021, la ricorrente era rientrata in CP_4 servizio e, visto che la Sig.ra aveva rassegnato le dimissioni, si era liberata una posizione di Per_1
OT negli ambulatori e si era potuta esaudire la richiesta della Sig.ra di lavorare presso gli Pt_1 ambulatori e non nei reparti COVID;
nel mese di novembre 2021, la ricorrente ha dovuto nuovamente essere spostata ai reparti COVID, in quanto era rientrata in servizio la Sig.ra la Per_2 quale doveva essere necessariamente inserita negli ambulatori, in quanto aveva limitazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività presso i suddetti reparti COVID, non potendo effettuare turni notturni o doppi turni e non potendo sollecitare le spalle (doc. 16) ; la ricorrente non ha mai lavorato 7/8 ore consecutive nel reparto COVID, in quanto la sua attività era di 6 ore, con pause di 20 o 30 minuti al massimo ogni due ore e la ricorrente veniva autorizzata ad uscire ogni qualvolta ne facesse richiesta;
le problematiche di salute della ricorrente erano preesistenti all'assunzione presso la convenuta, tanto è vero che, fin dall'inizio del rapporto, e quindi anche prima delle prescrizioni del medico competente del 2014, la ricorrente si assentava frequentemente dal lavoro per malattia;
tanto è vero che nel corso del rapporto aveva totalizzato 682 giorni di assenza per malattia (si deposita per comodità del giudicante specchietto riepilogativo delle assenze per malattia, doc. 18). In subordine evidenziava che la voce di danno più rilevante richiesta dalla controparte,( € 56.631,25) integrava un asserito danno consistente nella mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, con conseguente perdita della retribuzione imputabile alle sue dimissioni , volontarie e ritualmente effettuate con le modalità telematiche previste ex lege;
tale domanda avversaria doveva ritenersi automaticamente infondata, in quanto manca il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento del datore di lavoro alle disposizioni di cui all'art. 2087 cod. civ. e il risarcimento del danno costituito dalla perdita del rapporto e delle retribuzioni, che erano conseguenti esclusivamente dall'atto volontario di dimissioni scelto dalla lavoratrice;
né poteva sostenersi che la ricorrente, al momento delle dimissioni, era totalmente inidonea al lavoro, in quanto il medico competente si era pronunciato poco prima il 12 marzo 2023 ritenendola appunto idonea, sia pure con prescrizioni (doc. 8). Pertanto la ricorrente avrebbe potuto tranquillamente continuare a lavorare e la volontaria scelta di andare in pensione non poteva in ogni caso essere imputata ad essa datrice di lavoro . Contestava la domanda di risarcimento dell'asserito danno biologico indicato da controparte, deducendo che la relazione medico-legale depositata da controparte sub doc. 16 si limitava ad affermare tautologicamente che il punteggio dell'8% di invalidità permanente sarebbe derivato interamente dall'episodio della movimentazione della scatola di pannoloni del peso di 2,4 kg (cfr. par. 2, lett. L), senza però dire alcunchè sull'asserito nesso di causalità ,considerato che la ricorrente non aveva spostato un peso eccedente le prescrizioni del medico competente ,e mancando a qualsiasi indicazioni di quale sarebbe stata tale menomazione permanente, nonché del motivo per cui la sua incidenza potesse essere quantificata nella misura dell'8%. Contestava , infine , la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale per a carenza di allegazioni e prove, anche quanto alla quantificazione . Concludeva come sopra riportato . Tentata la conciliazione , ammesse ed espletate prove testimoniali , autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza . La ricorrente, inquadrata dall'assunzione quale OT livello B CC IO , ha formulato in primo luogo domanda di superiore inquadramento dal gennaio 2017 quale O.S.S. chiedendo , segnatamente l'inquadramento nel livello B2 dell'applicato c.c.n.l. IO dalla predetta data al marzo 2020 e nel livello B3 del medesimo c.c.n.l. dall'aprile 2020 al marzo 2023. In tema di riconoscimento di mansioni superiori deve richiamarsi la costante giurisprudenza della
S.C. secondo la quale nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte , dalla individuazione dei criteri generali ed astratti per l'inquadramento nelle singole qualifiche e categorie previste dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ( cfr per tutte Cass. 2164/04 ; Cass. 26234/08).La
S.C. nella sentenza n° 8025/03 ha chiarito che in tema di rivendicazione di superiore inquadramento grava sul ricorrente non solo l'onere di allegare ( e poi provare ) l'attività di fatto prestata, ma anche di operare un puntuale raffronto di questa con le declaratorie contrattuali in tesi violate. Essendo tali i termini dell'indagine da compiersi , alcuna rilevanza può avere la produzione del cartellino prodotto in all 3 al ricorso ,peraltro privo di data e non riconducibile alla convenuta che ne ha tempestivamente disconosciuto la provenvienza .
Ciò detto , rilevarsi che secondo il CC IO personale non medico 2005 in atti la posizione B/B1 “ Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure
o prassi definite.La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete. A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
- Assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- Conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- Funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
- Conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali.. ” Il CC IO personale non medico del 2020 in atti prevede “ Categoria B Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Requisiti culturali e professionali: Possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l'OT, il titolo specifico é quello previsto dal Dm 295/91, così come recepito negli Accordi del 25/11/91 e del 6/12/91, che fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 4)…… Posizione “B/B1” Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite. La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete. A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
- assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali- conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
- gestione e/o manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
- conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
- attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità della Struttura;
- conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in genere.. ” La declaratoria del profilo professionale O.S.S.è rinvenibile nell''Accordo Conferenza-Stato Regioni del 22/2/2001, a cui rinvia il contratto collettivo , e che nell'allegato A precisa quali siano le “Principali attività previste per l'operatore socio-sanitario” ovvero :“1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Passando ad esaminare le risultanze dell'istruttoria compiuta in ordine alla rivendicazione di superiore inquadramento ,si rileva che la teste escussa ha , sul punto, dichiarato : “Ho Tes_1 lavorato per la convenuta dal 2004 al 2016 con mansioni di infermiera . Non ho cause in corso nei confronti della convenuta . Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro che era inquadrata come OT . Nello specifico la ric.te aiutava noi infermieri;
in particolare si occupava dell'igiene dei pazienti , della eliminazione urinaria e fecale dei pazienti allettati , li faceva vestire , alzare dal letto e li faceva camminare , collegava le flebo che erano già state posizionate sul paziente al medicinale da somministrare , prendeva parametri vitali ( pressione , temperatura e glicemia con l'apposito apparecchio ) , portava al laboratorio la specifica siringa – utilizzata da medici e infermieri per il controllo dell'emogas- analisi;
quando non c'era il tecnico al laboratorio inseriva la siringa in una apposita macchina che dava il risultato dell'emogas analisi;
portava i pazienti a fare gli esami , lastre, tac nei vari reparti , effettuava le medicazioni per le eventuali piaghe . Aiutava i pazienti ad assumere i pasti e li aiutava ad assumere le terapie prescritte ….. Preciso che la ric.te non metteva e toglieva gli aghi delle flebo né aumentava o diminuiva l'ossigeno ai pazienti ventilata… Eravamo noi infermieri o la caposala ad aggiornare le cartelle cliniche all'epoca cartacee .” Deve in primis osservarsi che la teste riferisce di periodo anteriore alla decorrenza della domanda di superiore inquadramento così come formulata in ricorso ( dal
2017 in poi ) e che lateste , peraltro riferisce tutte mansioni perfettamente rientranti nei compiti dell'OT , rientranti tra le attività di igiene personale , assistenza diretta alla persona , funzioni di sostegno , assistenza sociosanitaria , profilassi prevenzione nei quali compiti rientra anche la sostituzione del flacone medicinale in flebo;
anche la riferita circostanza del rilevamento di parametri vitali , peraltro contraddetta da altri testi escussi , è riconducibile alla declaratoria dell'OT ed in particolare alla conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale, nonché della gestione e/o manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali .
La teste ha riferito : “ Ho lavorato alle dipendenze della Testimone_2 convenuta con mansioni di OT dal 2001 al 2021 . Non ho cause in corso nei confronti della convenuta . Ho lavorato nello stesso reparto della ricorrente – di medicina interna – per circa un mese d'estate per problemi di assenza di personale ma non saprei dire l'anno . E poi ho lavorato con la ricorrente negli Ambulatori dalla fine del 2017 , quando venne spostata agli ambulatori , fino al 2019- 2020 cioè al periodo ID in cui la ricorrente venne spostata al reparto medicina diventato reparto ID . Per qualche mese nel 2020 la ricorrente è stata nuovamente spostata agli Ambulatori , ma poi dopo pochi mesi è stata riassegnata al reparto ID . Nel mese che ho lavorato d'estate con lei al reparto medicina interna non posso precisare quando abbiamo avuto turni sovrapposti a volte ci incontravamo nel cambio turno;
ricordo che la Capo sala era
[...]
.Posso dire che la ricorrente , come anch' io, svolgevamo le mansioni che mi si leggono Per_3 al cap 13 del ricorso a seconda dei turni assegnati;
quanto alla mansioni di cui al cap 14 che mi si leggono preciso che attaccavamo le flebo alle siringhe già infilate al braccio del paziente , rigiravamo i pazienti per fare i letti ed effettuare le medicazioni;
rilevavamo i parametri vitali ( pressione , temperatura ); non ho visto personalmente la ric.te dell'emogas ma altri OT mi dicevano che lo facevano , non saprei precisare i nomi . Non ho mai visto la ric.te aumentare o diminuire l'ossigeno ai pazienti ventilati , la ho vista più volte annotare i parametri vitali sulle cartelle cliniche ” La teste innanzitutto precisa di aver lavorato nel reparto di chirurgia con la ricorrente per solo un mese , non potendo precisare se avesse o meno avuto gli stessi turni della ricorrente;
anche a voler prescindere da tale circostanza deve rilevarsi che le mansioni di cui al cap 13 del ricorso , che la teste conferma venissero svolte dalla ricorrente , rientrano tra quelle di igiene personale assistenza diretta alla persona , funzioni di sostegno , assistenza sociosanitaria , profilassi prevenzione , previste dalla declaratoria OT , come pure la sostituzione del flacone medicinale in flebo e la rilevazione di parametri con conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi , di cui sopra si è detto . Quanto all'annotazione di parametri vitali sulle cartelle cliniche la deposizione della teste è contraddetta da quella della teste , Tes_1 sopra riportata , come pure da quella della teste la quale ha dichiarato “ Sono stata Tes_3 collega della ricorrente dal 2004 al 2019 presso . entrambe Controparte_2 svolgevamo le stesse mansioni;
lavoravamo entrambe la secondo piano nel reparto medicina . In particolare la mattina lavavamo i pazienti ,li aiutavamo ad alzarli se allettati , li mettevamo in carrozzina se necessario e ciò senza sollevatori perché non c'erano in nessun reparto, li aiutavamo nelle operazioni vestizione / svestizione e nei pasti;
non potevano noi OT prendere i parametri vitale perché era compito degli infermieri prendevamo solo la pressione …. Non eravamo noi ad aggiornare le cartelle cliniche dei pazienti ma lo facevano medici e caposala . Non partecipavamo a riunioni di reparto “ La teste , peraltro ha ridimensionato anche l'attività di rilevamento parametri vitali svolta dagli OT che si limitava alla sola rilevazione della pressione , e pertanto deve ritenersi rientrare , come sopra esposto , nei compiti di cui alla declaratoria OT. La teste ha dichiarato : “Ho lavorato per la convenuta dal 19/6/91 al 28/3/2024 Testimone_4 con mansioni di Operatore Tecnico di assistenza ( OT ) . Non ricordo da quando , potrebbe essere il 2015 o più avanti non ricordo, ho lavorato con la ric.te ; abbiamo lavorato insieme nel reparto di ostetricia al 4 piano per anni ma non saprei dire quanti . Non avevamo la stessa turnazione : erano previsti tre turni mattina , pomeriggio e notte . Io a volte , non sempre , incontravo la ricorrente al cambio turno . L'andamento del reparto nei singoli turni era strutturato così : la mattina c'era un OT , un'ostetrica ,la capo ostetrica , un ausiliario addetto alle pulizie oltre ai medici . Nel pomeriggio c'era lo stesso personale e i medici e la capo ostetrica ad una certa ora del pomeriggio se ne andavano . Nel turno serale c'era un OT ed un'ostetrica . Posso riferire che quale OT io avevo questi compiti : fare le lavande alle donne che avevano partorito , fornire eventuali antidolorifici in pasticche e montare qualche flebo . Se c'erano cesarei d'urgenza notturni io aiutavo a preparare la sala operatoria e la lampada e fornivo all'ostetrica - che aveva indossato i vestiti sterili - i ferri necessari;
aiutavo i ginecologi nella vestizione sterile . All'esito dell'intervento facevo la conta delle pezze sterili e la comunicavo al ginecologo e rimettevo apposto la sala e lavavo i ferri . Quindi trasferivo la paziente dal lettino operatorio alla barella , la portavo al reparto e la trasferivo nel letto….Non ricordo precisamente le date ma posso dire che abbiamo iniziato a lavorare lì da quando è iniziato il ID. In quel reparto facevamo il giro letti , lavavamo i pazienti e provvedevamo all'igiene dei medesimi , servivamo i pasti ed imboccavamo i pazienti non autosufficienti dopo averli messi in posizione giusta per mangiare . Prendevamo i parametri vitali ( temperatura , pressione , saturazione e glicemia )” Deve osservarsi che la teste dichiara espressamente di non aver avuto la stessa turnazione della ricorrente e quindi , evidentemente , non può riferire circa le concrete mansioni assegnate alla ricorrente .Sulla circostanza del rilevamento dei parametri vitali si sono già rilevate le contraddizioni con altre deposizioni e non è stata raggiunta la prova neppure della frequenza dell'adibizione a tale mansione
. In ogni caso le mansioni riferite sono riconducibili a quelle del profilo OT rientrando tra quelle di igiene personale assistenza diretta alla persona , funzioni di sostegno , assistenza sociosanitaria , profilassi prevenzione , conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi. Tale ricostruzione è avvalorata dalla deposizione della teste Testimone_5 che ha riferito : “ Lavoro dal novembre 1997 per la convenuta;
ho lavorato dall'assunzione fino al 2020 come ostetrica e dal gennaio 2021 al giugno 2022 ho svolto mansioni di coordinatrice del reparto di medicina ID e successivamente ho solto mansioni di caposala del reparto di chirurgia . Ho auto contatti lavorativi con la ricorrente quando ero al reparto medicina – ID dove la ricorrente è stata assegnata per circa un mesetto nel 2022 , quando già la mole di lavoro era diminuita notevolmente . La ricorrente quale OT era adibita a rifare i letti , imboccare i pazienti non autosufficienti – che all'epoca erano pochi - ; non svolgeva attività funzionale alla deambulazione ovvero non sorreggeva o sollevava i pazienti perché o erano autonomi o erano allettati;
non svolgeva le attività che mi si leggono al cap E della memoria;
occasionalmente poteva prendere i parametri vitali con gli appositi apparecchi ma in genere era attività svolta la mattina presto dagli infermieri ”. Analoghe risultanze emergono dalle deposizioni della teste
( “ Lavoro per la convenuta dal 1980 e rivesto circa dall'82- 83 la mansione di Testimone_6 responsabile risorse umane . Conosco la ricorrente che è stata assunta con mansioni di OT , avendo i relativi titoli , e svolgeva mansioni di OT . Per quando riguarda la deambulazione dei pazienti posso dire – pur non essendo stata quotidianamente presente nei reparti ma essendoci capitata più volte per controlli - che gli OT collaborano con l'infermiere nell'attività di mettere di seduti i pazienti ed accompagnarli al bagno;
ogni altro trasferimento di pazienti ( tipo portarli in sala operatoria , sala raggi o altro ) veniva svolta da ausiliari che muovevano la lettiga . La ricorrente come in generale gli OT non potevano applicare o rimuovere le agoclannule della flebo
, né modificare la densità dell'ossigeno nei pazienti ventilati né annotare medicinali sulla cartella clinica. Neppure gli OT dovevano rilevare i parametri vitali essendo competenza dell'Infermiere . Preciso io quando effettuavo controlli non ho mai visto che gli OT svolgessero tutte le mansioni che sopra ho menzionato , né alcuno dei preposti me lo ha mai riferito”) e della teste Tes_7
(“Lavoro dal 2006 alle dipendente della convenuta con mansioni di infermiera e poi dal
[...]
2021 di caposala . Conoscevo di vista la ricorrente ed ho avuto una diretta frequentazione con la stessa da circa metà 2023 quando è stata assegnata al reparto di medicina generale dove io sono capo sala . Da allora posso riferire sulle specifiche mansioni affidatele . La ricorrente non svolgeva attività di sostegno funzionale alla deambulazione dei pazienti ma portava loro semplicemente il deambulatore;
non applicava né rimuoveva la cannule delle flebo né apportava modifiche alla densità dell'ossigeno a pazienti con ossigeno terapia né annotava sulla cartella clinica i medicinali somministrati ai pazienti perché spettava a medici e infermieri dotati di password per l'accesso alle cartelle informatizzate;
la ricorrente quando era in turno e non era stato fatto prima da infermieri o dall'operatore socio sanitario ( OSS)prendeva parametri vitali ( pressione e temperatura ) ” Alla stregua del quadro probatorio sopra riportato deve ritenersi che le mansioni svolte dalla ricorrente rientrino nella declaratoria dell'OT e , di contro , non è emerso che la stessa abbia svolto mansioni proprie della declaratoria dell'OSS quali attività di supporto diagnostico e terapeutico;
attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale assistenza al malato anche terminale e morente;
rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; valutazione, per quanto di competenza, degli interventi più appropriati da proporre;
; attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
; utilizzo di linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
relazioni- comunicazioni. Pertanto la domanda di superiore inquadramento non merita accoglimento .
La ricorrente ha , poi , formulato domanda di risarcimento del danno biologico e patrimoniale deducendo che gli stessi dovessero ritenersi causalmente imputabili alla resistente per la prospettata violazione degli obblighi di cui all'art 2087 c.c. e dlgs 81/2008 . Sul punto deve osservarsi che qualora eventi lesivi, eccedenti la copertura di cui all'art. 10
D P.R. 1124/65, si verifichino in danno del lavoratore e siano causalmente ricollegabili all'ambiente di lavoro, assume rilevanza, quale fonte di responsabilità la norma dell'art. 2087
CC, che impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare le necessarie cautele, secondo l'esperienze e la tecnica, dirette a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Per poter ascrivere la predetta responsabilità al datore di lavoro è necessario accertare che l'evento lesivo, sia ricollegabile ad un comportamento colposo dello stesso, il quale, non adottando le misure prescritte dalla norma di riferimento, abbia creato una situazione di pericolo, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato;
l'onere di provare la relazione causale tra il danno subito ed il comportamento colposo del datore di lavoro, incombe al lavoratore. In termini generali, in fattispecie relativa a malattia contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa, la giurisprudenza ha da tempo affermato che
“incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2038 del 29.01.2013, Cassazione Sez. Lavoro, n. 3786 del 17.02.2009). Più specificamente, proprio in materia di infortuni sul lavoro, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento”. (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2209 del 04/02/2016). Sempre in tal solco la S.C. ha chiarito che l'art. 2087 c.c. “ nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle
«misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro», permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso). (Cass. civ. sez. lav., n. 12347/2016)Tali principi sono stati ribaditi dalla SC con sentenza n° 19709/2016 che ha chiarito che in materia di infortuni sul lavoro ai fini del risarcimento dei danni non è sufficiente dimostrare che lo stesso sia occorso durante l'orario di lavoro e presso la sede dell'azienda, essendo invece necessario provare il nesso causale tra le lavorazioni svolte ed il danno verificatosi. Osserva la S.C. che ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex articolo 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ( cfr anche sentenza n° 1509/2021 ) Sotto questo profilo, poi, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica;
tuttavia da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati” (cfr. Cass. 12 luglio 2004, n. 12863).Sicché, in ipotesi di infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, intesa come violazione di specifiche norme antinfortunistiche, ed il nesso di causalità tra quest'ultima ed il danno subito, sicché solo al verificarsi di tale prova sorge l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento lesivo. Richiamati tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie la ricorrente ha dedotto l che la resistente avrebbe violato le prescrizioni del medico competente del 22.10.2014 -che la riconosceva idonea con limitazioni allo svolgimento della mansione specifica ,nella specie, non Movimentazione Manuali di Carichi – MMC;
non Movimentazione Manuale di Pesi – MMP, non postura Ortostatica) , prescrizioni ribadite nelle successive visite mediche – e le limitazioni di cui alla visita medica dell'8 marzo 2023 , comunicate alla ricorrente ed al datore di lavoro il 12 marzo 2023 , nella specie
,evitare MMC, movimentazione manuale dei pazienti e posture erette prolungate. Garantire l'alternanza posturale alternando la posizione eretta e quella seduta ad intervalli massimi di 20 minuti. Garantire l'utilizzo scrupoloso dei DPI. Evitare attività gravose”. La ricorrente , a seguito della visita e di periodo di malattia dal 13 al 15 marzo , il 18 marzo si dimetteva invocando la giusta causa di dimissioni . La resistente ha fermamente contestato tali allegazioni , rilevando in primis che limitazioni prescritte dal 2014 erano dovute a fatti risalenti alla sua vita privata, in quanto la ricorrente riportava i postumi di una frattura discale dovuta ad una sua caduta dalle scale, avvenuta al di fuori dei luoghi di lavoro e, quindi, totalmente estranea al rapporto di lavoro ( circostanza che si evince dal verbale di visita in all 6 alla comparsa ) e che la ricorrente era altresì affetta da osteoporosi, patologia che non aveva alcuna eziologia professionale, come confermato dalla Commissione di prima istanza della ASL Roma C, la quale accertava tale patologia, oltre ad una “spondilodisco artrosi del rachide con protusioni discali multiple” (doc. 7 in allegato alla comparsa ). La resistente ha, poi, affermato l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità, sostenendo di aver adibito la ricorrente a mansioni compatibili con il suo stato di salute ,avendola esentato la esentando la ricorrente dalla movimentazione manuale di carichi ed avendola autorizzata ad interrompere il lavoro per non restare in posizione eretta prolungata . Come correttamente dedotto dalla resistente le limitazioni disposte dal 2014 medico competente riguardavano la sola movimentazione manuale di pesi e carichi e l'assunzione di posizione eretta prolungata ma non imponevano / vietavano l'adibizione a determinati reparti , né tantomeno potevano riguardare l'adozione di dispositivi di sicurezza quali le tute per evitare contagio ID( anzi la stessa prescrizione medica impone la fornitura di D.I.P.) . Ciò chiarito , deve esaminarsi quanto riferito sul punto dai testi escussi .La teste , dopo aver precisato di poter Tes_1 riferire solo per il periodo 2004 – 2016, ha dichiarato : “ Quando si trattava di far alzare un paziente non autosufficiente eravamo in genere due tre persone che lo sollevavano con il lenzuolo per metterlo su barella o sedia a rotelle;
a volte , specie nel pomeriggio perché eravamo solo due in turno , eravamo costrette a fare questa operazione da sole ed ho personalmente visto la ricorrente che effettuava da sola questa operazione più volte non saprei essere più precisa . Anche per fare i letti bisognava girare i pazienti ed alcune volte anche questo spesso lo dovevamo fare da sole…. . Il ritiro della biancheria sporca veniva effettuato sia dagli OT , sia dagli OSS che da noi infermieri a seconda dei turni ed avveniva tutte le mattine ed alcune volte anche il pomeriggio .
Venivano riempiti sacchi alti poco meno di un metro dove entravano 12 13 lenzuola e poi se erano pochi sacchi li portavamo a mano se no tramite carrello . Nulla so del periodo ID perché dal 2016 ho smesso di lavorare presso la convenuta . Sia il trasporto dei prelievi che il ritiro delle medicine venivano fatti anche dalla ricorrente quale OT;
anche questo era compito che indifferentemente svolgevamo noi infermieri, gli OSS e gli OT il trasporto avveniva su un carrello”. Relativamente al sollevamento pazienti la teste ha reso una deposizione confusa , prima precisando che in genere era operazione compiuta da due o tre persone , poi affermando che “ a volte ” era effettuata da una sola persona;
quanto al trasporto di biancheria sporca ha dichiarato che avveniva a mano se i sacchi erano pochi o tramite carrello , mentre il trasporto di medicine avveniva tramite carrelli , quindi , con modalità compatibile con le prescrizioni mediche relative alla ricorrente . La teste ha dichiarato di aver lavorato insieme con la ricorrente un mese CP_5 d'estate nel reparto di medicina interna , ma non ha saputo precisare se con turni sovrapposti e dichiarando di averla a volte incontrata nel cambio turno;
tale circostanza esclude che la teste possa aver avuto diretta contezza della mansioni svolte dalla ricorrente . La teste ha poi dichiarato di aver lavorato con la ricorrente negli ambulatori dalla fine del 2017 al 2019- 2020 , cioè fino al periodo
ID , e poi per qualche mese nel 2020 ; relativamente a tale periodo la teste , senza precisare se si fisse effettivamente rtrovata a lavorare con la ricorrente nel medesimo turno , ha dichiarato “ Recuperavamo la biancheria sporca in sacchi di un metro che conteneva circa 30 traverse spesso bagnate;
i sacchi venivano trasportati da noi OT e dagli OSS in un locale al piano meno 1 . Il trasporto veniva eseguito a mano senza carrelli e tramite l'ascensore . Anche il trasporto di medicinali e prelievi veniva effettuato da noi OT e dagli OSS a mano in appositi contenitori non venivano utilizzati carrelli . Nel mese che io ho lavorato in reparto non c'era un macchinario per il sollevamento pazienti;
poi qualcuno mi disse che era stato acquistato un macchinario del genere ma io non lo ho mai visto funzionare. “. La teste, pertanto , riferisce di circostanze generiche e non riferite specificamente alle mansioni della ricorrente , ed addirittura in contrasto con quanto dichiarato dalla teste , afferma che qualsiasi trasporto avveniva a mano e non con carrelli . Tes_1
La teste ha precisato di aver lavorato con la ricorrente nel reparto di ostetricia al Testimone_4 quarto piano , non potendo precisare da quando e per quanti anni , ed ha dichiarato che non aveva la stessa turnazione della ricorrente . Pertanto la deposizione della teste non può fornire alcun riscontro specifico sulle mansioni svolte dalla ricorrente , tant'è che la teste riferisce delle proprie mansioni Posso riferire che quale OT io avevo questi compiti : fare le lavande alle donne che avevano partorito , fornire eventuali antidolorifici in pasticche e montare qualche flebo . Se c'erano cesarei d'urgenza notturni io aiutavo a preparare la sala operatoria e la lampada e fornivo all'ostetrica - che aveva indossato i vestiti sterili - i ferri necessari;
aiutavo i ginecologi nella vestizione sterile . All'esito dell'intervento facevo la conta delle pezze sterili e la comunicavo al ginecologo e rimettevo apposto la sala e lavavo i ferri . Quindi trasferivo la paziente dal lettino operatorio alla barella , la portavo al reparto e la trasferivo nel letto . Durante il turno della mattina facevo il rifornimento di materiali di farmacia , e portavamo via la biancheria sporca prendendo quella pulita . Facevo il “ giro- letti” ovvero aiutavo i pazienti a lavarsi ovvero se allettati li lavavo io……”. La teste ha poi riferito : Non ci sono mai stati sollevatori meccanici in tutta la clinica e i pazienti li spostavamo manualmente . Ho poi lavorato insieme con la ricorrente nel periodo ID al reparto ID , al primo piano dove c'erano circa 23- 24 pazienti per la maggioranza allettati.Non ricordo precisamente le date ma posso dire che abbiamo iniziato a lavorare lì da quando è iniziato il ID. In quel reparto facevamo il giro letti , lavavamo i pazienti e provvedevamo all'igiene dei medesimi , servivamo i pasti ed imboccavamo i pazienti non autosufficienti dopo averli messi in posizione giusta per mangiare . Prendevamo i parametri vitali
( temperatura , pressione , saturazione e glicemia ) . Facevamo rifornimento di prodotti di farmacia , trasportando le scatole con le flebo. Potevano essere varie scatole , circa 13 di varia grandezza dove erano contenute le flebo da 100 ml - 250- 500 e 1000. Preciso le dovevamo sollevare da terra e mettere sul carrello per portarle nel reparto;
ciò avveniva anche con le scatole di pannoloni . Una volta arrivate in reparto sistemavamo la scatole nel magazzino Ci occupavamo dello smaltimento di biancheria sporca e rifornimento di quelle pulita , sistemandola nel magazzino. Sono intezionata a fare vertenza di lavoro alla convenuta per mansioni superiori e risarcimento danni fisici;
anzi non lo so se lo farò per ora non ho dato mandato ad avvocati .
Preciso ho smesso di lavorare per la convenuta nel marzo 2024 essendo stata licenziata per fine comporto malattia ” Anche a voler prescindere dall'evidente animosità della teste verso la resistente , non può non rilevarsi che la deposizione della teste non fornisce riscontro delle mansioni specifiche svolte dalla ricorrente ( neppure è dato sapere se in tale periodo le teste e la ricorrente fossero impiegate nello stesso turno ); in ogni caso la teste riferisce che il trasporto dei medicinali avveniva con carrelli , mentre nulla riferisce sul trasporto della biancheria ( se con carrelli o meno )
. Come precisato la teste riferisce genericamente delle mansioni degli OT anche quanto al sollevamento di scatole di pannoloni;
la teste , quindi , nulla riferisce in ordine al sollevamento manuale di scatole di pannoloni ad opera della ricorrente . La deduzione contenuta in ricorso secondo la quale la ricorrete nel marzo del 2021 si sarebbe fratturata una vertebra sollevando una scatola di pannoloni è rimasta del tutto sfornita di prova ed è contradetta dalle allegazioni della resistente che ha dedotto che il giorno successivo la inviava una precisazione su quanto Per_4 accaduto, riferendo che quel giorno erano in turno tre OT/OSS, e che l'attività di sollevare le scatole, contenenti pannoloni, del peso di 2,4 kg ciascuna, e metterle a posto era affidata ad una di loro, la Sig.ra (all. 14 alla comparsa ). Non risulta sia stato riconosciuto un infortunio sul Pt_2 lavoro dall' . La teste escussa ha riferito “ Sono stata collega della ricorrente dal 2004 CP_6 Tes_3 al 2019 presso . entrambe svolgevamo le stesse mansioni;
Controparte_2 lavoravamo entrambe la secondo piano nel reparto medicina . In particolare la mattina lavavamo i pazienti ,li aiutavamo ad alzarli se allettati , li mettevamo in carrozzina se necessario e ciò senza sollevatori perché non c'erano in nessun reparto…. I sacchi della biancheria li portavamo a mano e contenevano o traverse o federe o lenzuola complete. Le traverse erano circa 50 a sacco , le federe circa 100,e le lenzuola complete circa 30 ”. Deve osservarsi che la ricorrente ha dedotto in ricorso che era stata addetta al reparto medicina solo fino alla fine del 2014 , quando poi era stata trasferita nel reparto ostetricia e ginecologia e quindi la teste può riferire solo fino a detto periodo ( circa due mesi dall'ottobre 2014 , quando vennero prescritte limitazioni alla ricorrente, alla fine dell'anno ) . Quanto poi al trasporto della biancheria riferisce circostanze non specificamente attinenti alle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente ma generiche e in contraddizione con l'utilizzo , almeno a volte di carrelli , riferito dalla teste La teste ha Tes_1 Testimone_6 dichiarato Per quando riguarda la deambulazione dei pazienti posso dire – pur non essendo stata quotidianamente presente nei reparti ma essendoci capitata più volte per controlli - che gli OT collaborano con l'infermiere nell'attività di mettere di seduti i pazienti ed accompagnarli al bagno;
ogni altro trasferimento di pazienti ( tipo portarli in sala operatoria , sala raggi o altro ) veniva svolta da ausiliari che muovevano la lettiga…Può capitare che gli OT svolgano attività di ritiro dei farmaci in farmacia;
in questa attività devono limitarsi a trasportare il carrello con i farmaci che trovano già preparato dagli addetti alla farmacia . Quanto all'attività di sistemazione dei farmaci nella medicheria si trattava di attività che non comportava il sollevamento di pesi dovendosi solo aprire le scatole eventualmente presenti sul carrello e sistemare fiale , pastiche e medicinali in genere . Durante il periodo ID la ricorrente ha lavorato nel reparto ID ma non ricordo le date;
può essere capitato che durante quale periodo la ric.te abbia effettuato il ritiro della biancheria pulita ma sempre usando il carrello . Invece il ritiro della biancheria sporca veniva effettuato da personale addetto alla sanificazione che ritirava i sacchi che venivano lasciati nella parte “sporco “ del reparto covid . La ricorrente ha lavorato in vari reparti : prima di ostetricia , poi chirurgia , medicina e poi agli studi ambulatoriali dove si occupava solo di accoglienza . In quei reparti so che ci sono sollevatori meccanici ma non so da quando sono stati inseriti;
non ho mai visto la ricorrente sollevare pazienti né mi è stato mai riferito dai capo sala . Nel reparto ID il turno era di sette ore e ogni due ore i dipendenti si fermavano per 20- 30 minuti di pausa . Negli altri reparti il turno era o sei o sette ore e in tale ultimo caso veniva considerata un'ora di straordinario . Ricordi che quando la era nel reparto di medicina ed era sottoposta a Pt_1 prescrizioni mediche la capo sala aveva l'indicazione di farla fermare per Testimone_7 delle pause e di non farle movimentare carichi pesanti . Non mi è mai capito di controllare che ciò avvenisse in concreto ”. Dalla deposizione della teste emerge quindi che la movimentazione dei pazienti era svolta dagli infermieri in collaborazione con gli OT e per spostamenti più rilevanti intervenivano gli inservienti con la lettiga;
il rituro dei farmaci ere effettuato con carrelli e l'attività di sistemazione dei farmaci non prevedeva sollevamento carichi;
il ritiro della biancheria veniva effettuato con carrello e nel periodo ID il ritir di biancheria sporca veniva effettuato da apposite ditte . Tali risultanze sono state confermate dalla deposizione della teste “ Testimone_7
Lavoro dal 2006 alle dipendente della convenuta con mansioni di infermiera e poi dal 2021 di caposala . Conoscevo di vista la ricorrente ed ho avuto una diretta frequentazione con la stessa da circa metà 2023 quando è stata assegnata al reparto di medicina generale dove io sono capo sala . Da allora posso riferire sulle specifiche mansioni affidatele . La ricorrente non svolgeva attività di sostegno funzionale alla deambulazione dei pazienti ma portava loro semplicemente il deambulatore ….. tutti noi infermieri , anche io capo sala , e gli OSS e gli OT – che ora non esistono più - si occupavano a seconda dei loro turni del ritiro dei farmaci dalla farmacia che veniva effettuata una 7 due volte a settimana con un carrello munito di ruote;
tale attività in genere veniva effettuata la mattina . Mediamente ognuno era coinvolto in tale attività che si faceva come ho detto a turno circa due volte al mese. Ricordo che prima di assegnare questo compito alla ricorrente verificavo se il carico era leggero . Non ricordo se la ricorrente è mai stata impiegata in mansioni di ritiro della biancheria sporca;
durante il ID – quando io non ho lavorato a contatto con la ric.te – il ritiro della biancheria era affidato ad una ditta di sanificazione esterne e quindi veniva a ritirare la biancheria personale della ditta esterna . Quando c'ero io alla ricorrente non è mai stato affidato il compito di trasporto di carrelli pesanti”
La teste ha , infine , dichiarato : “ ho lavorato dall'assunzione fino al Testimone_5
2020 come ostetrica e dal gennaio 2021 al giugno 2022 ho svolto mansioni di coordinatrice del reparto di medicina ID e successivamente ho solto mansioni di caposala del reparto di chirurgia . Ho auto contatti lavorativi con la ricorrente quando ero al reparto medicina – ID dove la ricorrente è stata assegnata per circa un mesetto nel 2022 , quando già la mole di lavoro era diminuita notevolmente . La ricorrente quale OT era adibita a rifare i letti , imboccare i pazienti non autosufficienti – che all'epoca erano pochi - ; non svolgeva attività funzionale alla deambulazione ovvero non sorreggeva o sollevava i pazienti perché o erano autonomi o erano allettati …. capitava che ritirasse il carrello dei farmaci ma ciò avveniva non più di una volta a settimana;
il ritiro della biancheria sporca in reparto veniva effettuato da personale di una ditta esterna alla quale era stata affidata la sanificazione . Nel reparto ID i turni erano di 6 ore e tutto il personale faceva pause di mezz'ora ogni due ora. Il personale era dotato di dispositivi di protezione ( tuta , mascherina , calzari IE NT ) che venina cambiato ad ogni pausa . La ric.te quando io ero coordinatrice del reparto covid mai con me si è lamentata o ha fatto rimostranze;
preciso che eravamo un numero più che sufficiente di infermieri , OT , OSS ed il lavoro stava anche calando . In ogni reparto della struttura ci sono carrelli che vengono sempre utilizzati per il trasporto di qualsiasi tipo di materiale . Da circa 15 anni nel reparto di medicina generale c'è un macchinario per il sollevamento dei pazienti che in caso di necessità viene utilizzato anche in altri reparti . Tale macchinario è effettivamente utilizzato quando ce ne è la necessità “ . Il complessivo quadro probatorio non consente di ritenere sufficientemente provate le allegazioni attoree e, conseguentemente , deve escludersi una responsabilità del datore di lavoro, mancando la prova di una specifica violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge, con il conseguente rigetto delle domande risarcitorie formulate . Neppure può essere accolta la domanda relativa al pagamento dell'indennità di preavviso , atteso che la ricorrente , pur idonea al lavoro sia pure con limitazioni , ha formulato rituali e volontarie dimissioni per aver accesso alla pensione anticipata . La complessità dell'accertamento processuale giustifica la compensazione di ½ delle spese tra le parti che per il restante ½ , liquidato come da dispositivo , debbono porsi a carico di parte ricorrente .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
respinge il ricorso;
compensa per ½ le spese di lite e condanna la ricorrente al pagamento in favore della società resistente del residuo ½ liquidato in € 3000,00 oltre accessori di legge .
Roma 9/6/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli