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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 923/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. IL GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 923/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo MORABITO Parte_1 P.IVA_1
e RT TA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Sergio SICA, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 37720220000150472000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 37720220000150472000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del pagina 1 di 7 giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Per parte convenuta: respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
La ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 3772022000015047200 Parte_2 notificatole in data 7.4.2022 con la quale l' chiedeva il pagamento della somma di € CP_2
13.201.034 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi sulla base di un verbale di accertamento congiunto dell'ITL e dell' del 28.5.2021 che aveva ritenuto che CP_2 personale formalmente assunto da diverse OP operanti nel capo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili era di fatto da considerare alle dipendenze della società capofila con sede a Padova, che aveva svolto, in assenza di autorizzazione Parte_1 ministeriale, attività irregolare di somministrazione di manodopera.
La società ricorrente contestava l'accertamento ispettivo, presupposto dell'avviso di addebito, affermando di essere una mera società di servizi di consulenza amministrativa e di reperimento di clienti e di aver svolto con le OP, di cui era del tutto estranea, contratti di c.d. back office.
Si costituiva l' contestando, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_2 essere stato tardivamente opposto l'avviso di addebito e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, risultando l' – sulla base dell'accertamento ispettivo nato a [...] Pt_2 numerose denunce dei lavoratori occupati – la società capofila che gestiva integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività d'impresa di una serie di OP, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili;
L' aveva gestito in via esclusiva tanto i rapporti Pt_2 con le famiglie destinatarie del servizio, quanto i rapporti con il personale, nonché i pagamenti alle lavoratrici e in genere tutta l'organizzazione e la registrazione contabile.
Alla prima udienza l' prendeva atto della tempestività dell'opposizione. CP_2
pagina 2 di 7 La causa è stata decisa, sulla base dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova testimoniale.
***
Come risulta dal verbale ispettivo (cfr. doc. in atti) – presupposto dell'avviso di addebito impugnato – l'accertamento ha avuto ad oggetto una molteplicità di società
(prevalentemente OP sociali, in particolare: Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9 [...]
aventi sede tra Roma, Milano, Firenze, Bologna e Controparte_10 provincia di Napoli, operanti nel campo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili.
Secondo gli esiti dell'accertamento ispettivo “caratteristica comune alle OP oggetto dell'accertamento è il fatto di assumere personale in via meramente formale, facendo tutte capo ad una società capofila, con sede a Padova in via Paolo Parte_3
Sarpi dal 4521 e fino al 3521 con sede legale operativa in via Forcellini n. 134 sempre a
Padova, la quale gestisce ed organizza in toto gli aspetti lavorativi connesse le attività
d'impresa delle società che le orbitano intorno come satelliti. È stato riscontrato infatti che l' gestisce in via esclusiva presso la propria sede di lavoro di Padova tanto i Pt_2 rapporti con le famiglie destinatarie del servizio quanto i rapporti con il personale nonché i pagamenti alle lavoratrici in genere tutta l'organizzazione e la registrazione della documentazione contabile. In particolare, è stato infatti riscontrato che l'idea e sorelle elabora i prospetti dettagliati mensili relativi alle prestazioni effettuate dalle lavoratrici trasmettendole ai professionisti delegati per l'elaborazione delle paghe e del
LUL.Le società satelliti pur formalmente riconosciute come datori di lavoro sono di fatto svuotate dal ruolo di impresa che viene pienamente assolto dalla società capofila. Altra peculiarità riscontrata consiste nel travaso di dipendenti da una cooperativa all'altra sempre guidato dalla che indicava le lavoratrici presso quale cooperativa Parte_3 sarebbero state assunte. La reale gestione dei lavoratori è di pertinenza esclusiva della società capofila mentre le OP hanno solo un ruolo form del tutto irrilevante sia nei rapporti con i lavoratori sia nei rapporti con gli assistiti e le loro famiglie. Si precisa che tutto ciò esula e trascende i contratti di servizi di back office forniti dai responsabili
pagina 3 di 7 di a giustificazione dei rapporti con le OP in quanto tali contratti Pt_3 intercorrenti tra l'idea ogni singola cooperativa non giustificano la integrale sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro. In concreto quindi i rapporti di lavoro sono sostanzialmente gestiti dall è solo formalmente riconducibili alle OP che Pt_2 si passano da una all'altra i medesimi lavoratori. Infine sono state riscontrate omissioni contributive e retributive è stata rilevata altresì la ricorrenza delle medesime figure professionali dottori commercialisti e consulenti del lavoro per tutte le OP oggetto di accertamento. L'indagine ha preso spunto da diverse decine di richieste di intervento formulate da lavoratrici occupate con mansioni di badante da più OP pervenute presso le sedi territoriali dell'ispettorato del lavoro di Padova di Venezia in CP_ alcuni casi anche presso le sedi provinciali. Tutte le denunce avevano il medesimo contenuto il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio giugno 2019 da parte delle diverse OP dalle quali le lavoratrici risultavano formalmente assunte poiché le denuncianti indicavano quali unità locale della cooperativa all'indirizzo di Padova via Forcellini 134 veniva effettuato un primo accesso ispettivo presso gli uffici segnalati ove la sede la società capofila (….). Parte_3
In sintesi dalle dichiarazioni assunte nonché dall'analisi del libro unico del lavoro laddove fornito si è rilevata una retribuzione omnicomprensiva di fatto non pienamente remunerativa del lavoro effettivamente svolto le badanti tutte hanno altre se dichiarato di aver avuto sempre come unica referente la società l'idea è di non aver mai avuto contatti con i responsabili delle OP ad ognuna delle quali l'idea stessa attribuiva alla form costituzione del rapporto di lavoro. A riprova dei fatti accertati venivano acquisite anche dichiarazioni da parte di alcuni familiari degli assistiti i quali confermavano di aver avuto come interfaccia solo il personale della società che proponeva loro Parte_3 le badanti e si occupava di tutte le incombenze legate alla gestione organizzativa e amministrativa del rapporto di lavoro. Le famiglie si limitavano ad effettuare mensilmente un bonifico in favore delle OP indicate dalla società pelle in assenza di ogni contatto con le OP stesse di cui non conoscevano i responsabili….”.
L'Ispettore dell' , signor sentito come teste, ha confermato gli esiti CP_2 Tes_1 dell'accertamento ispettivo.
pagina 4 di 7 Il materiale istruttorio raccolto in sede ispettiva e nel corso del giudizio solleva certamente dei dubbi sulla effettività dell'attività delle OP e dei rapporti intercorsi tra le OP e e tra i lavoratori (che hanno dato impulso all'accertamento Parte_1 ispettivo) formalmente assunti dalle OP e la società ricorrente. E' emersa una situazione di opacità e di interferenza nei rapporti tra e le OP, che Pt_3 suggerisce possibili irregolarità, sotto diversi profili (si leggano le dichiarazioni allegate al verbale ispettivo e la testimonianza resa dal teste introdotto dall' , signor CP_2 Tes_2
Cont
, formale amministratore della dal 2018-2021-2022), imputabili ai diversi
[...] soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo.
A sostegno di tale “opacità”, per quanto qui interessa, vi è pure la circostanza che l'unico ufficio in cui si concludevano tutte le “pratiche” (in particolare la stipulazione del contratto) relative ai rapporti di lavoro delle badanti era quello della LIDEA s.r.l,s. a
Padova, via Forcellini 134 (cfr. dichiarazioni dei testi), anche se la fornitura di uno spazio all'interno dei propri uffici era uno degli obblighi assunti dalla nei confronti delle Pt_3 OP (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
Tuttavia, pur tenuto conto di tali rilievi, il materiale istruttorio raccolto nel presente giudizio non risulta sufficiente per ritenere che l' abbia adeguatamente assolto CP_2 all'onere probatorio che su di esso gravava, vale a dire di dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria oggetto dell'avviso di addebito impugnato, fondata sull'assunto che sarebbe stata la capofila di OP satelliti e “vuote” al Parte_1 fine di porre in essere una illecita intermediazione di manodopera.
Come chiarito dalla Cassazione: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società CP_ per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass.
n.12108/10, cfr. altresì Cass. n.19762/08).
All'esito della prova testimoniale assunta, non può dirsi che l' abbia adeguatamente CP_2 provato che, pur a fronte dei contratti di c.d. back office sottoscritti con le OP, i pagina 5 di 7 dipendenti (le badanti) delle singole OP – quelli in particolare oggetto dell'accertamento ispettivo - fossero stati gestiti dalla vale a dire che fosse Parte_3 la società ricorrente a gestire in via esclusiva sia i rapporti con le famiglie destinatarie del servizio che i rapporti con il personale.
La teste si è limitata a riferire di aver firmato il contratto presso la sede de Tes_3
, dopo il colloquio con il signor (dipendente di una cooperativa) e di aver Pt_3 Tes_4 ritirato le buste paga presso il medesimo ufficio e di parlare anche per le ferie con il signor
; quanto al pagamento della retribuzione la teste ha riferito “io ricevevo lo stipendio Pt_4 sul conto corrente;
la famiglia pagava la cooperativa e la cooperativa pagava me”.
Il signor non era però dipendente della ma dipendente delle Persona_1 Parte_1 OP, senza che sia stato al contempo provato che effettivo datore di lavoro di costui fosse la . Pt_3
Il teste dipendente della quale addetto all'amministrazione, ha Tes_5 Pt_3 riferito che “le signore che volevano essere assunte si presentavano presso l'ufficio della
, dal collega , che lavorava per una delle OP, Pt_3 Persona_2 [...]
, nell'ufficio stesso, ma in un'altra stanza. Io non facevo check up iniziale, mi CP_3 occupavo soltanto della parte amministrativa, del controllo. L'attività di era di Pt_3 aiuto per le OP, perché erano 6-7 le OP”. Il teste ha confermato che l'attività dalla si sostanziava nel reperimento dei clienti (le famiglie che avevano Pt_3 bisogno delle badanti) delle singole committenti e nella gestione della pratiche amministrative;
la valutazione in merito alla possibile assunzione della badanti veniva effettuata dalle OP in base alle proprie esigenze e a seguito di colloqui anche presso spazi presso la sede della , concessi alle OP stesse, le quali Pt_3 provvedevano anche alla stipulazione dei contratti di assistenza;
era che si Persona_3 occupava dell'assunzione e dalla gestione del rapporto con le badanti;
erano le cooperativa che ricevevano i compensi dei contratti di assistenza.
Il teste socio della Sigap Italpaghe, ha riferito di aver svolto attività di Testimone_6 consulenza (di elaborazione delle buste paga) sia nei confronti della (che Parte_3 svolgeva “attività di procacciamento dei clienti… i clienti sono famiglie, sono persone fisiche che necessitano di questa assistenza domiciliare di badanti… “) che delle OP che, secondo il teste, avevano una propria struttura operativa ed autonomia e pagina 6 di 7 Cont gestivano le assunzioni, come in particolare la “perché conosco bene l'azienda e ho avuto rapporti diretti….”.
Il teste ha parimenti riferito che erano le OP, che assumevano le badanti, Tes_6 ad avvalersi dell'attività di procacciamento dei clienti (vale a dire delle famiglie) svolta dalla Parte_3
In definitiva, le complessive risultanze istruttorie portano ad escludere che l'
[...]
abbia provato i presupposti della pretesa contributiva e sanzionatoria per il CP_11 periodo da dicembre del 2016 al settembre del 2020 oggetto dell'avviso di addebito opposto, vale a dire che sia stata, come affermato dall' , la società capofila, Pt_3 CP_2 che ha gestito ed organizzato integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività di impresa di una serie di OP orbitanti, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili.
Ciò è sufficiente all'accoglimento del ricorso in opposizione della con Parte_1 conseguente annullamento dell'avviso di addebito e con assorbimento di ogni altra questione e valutazione, tra cui anche quella relativa al quantum della pretesa, parimenti contestato dalla società opponente.
Le difficoltà probatorie gravanti sull' , unitamente alle “opacità” Controparte_11 comunque emerse, di cui si è detto, giustificano in ogni caso la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione della annulla l'avviso di addebito opposto;
Parte_1 compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro
IL GO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. IL GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 923/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo MORABITO Parte_1 P.IVA_1
e RT TA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Sergio SICA, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 37720220000150472000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 37720220000150472000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del pagina 1 di 7 giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Per parte convenuta: respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
La ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 3772022000015047200 Parte_2 notificatole in data 7.4.2022 con la quale l' chiedeva il pagamento della somma di € CP_2
13.201.034 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi sulla base di un verbale di accertamento congiunto dell'ITL e dell' del 28.5.2021 che aveva ritenuto che CP_2 personale formalmente assunto da diverse OP operanti nel capo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili era di fatto da considerare alle dipendenze della società capofila con sede a Padova, che aveva svolto, in assenza di autorizzazione Parte_1 ministeriale, attività irregolare di somministrazione di manodopera.
La società ricorrente contestava l'accertamento ispettivo, presupposto dell'avviso di addebito, affermando di essere una mera società di servizi di consulenza amministrativa e di reperimento di clienti e di aver svolto con le OP, di cui era del tutto estranea, contratti di c.d. back office.
Si costituiva l' contestando, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_2 essere stato tardivamente opposto l'avviso di addebito e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, risultando l' – sulla base dell'accertamento ispettivo nato a [...] Pt_2 numerose denunce dei lavoratori occupati – la società capofila che gestiva integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività d'impresa di una serie di OP, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili;
L' aveva gestito in via esclusiva tanto i rapporti Pt_2 con le famiglie destinatarie del servizio, quanto i rapporti con il personale, nonché i pagamenti alle lavoratrici e in genere tutta l'organizzazione e la registrazione contabile.
Alla prima udienza l' prendeva atto della tempestività dell'opposizione. CP_2
pagina 2 di 7 La causa è stata decisa, sulla base dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova testimoniale.
***
Come risulta dal verbale ispettivo (cfr. doc. in atti) – presupposto dell'avviso di addebito impugnato – l'accertamento ha avuto ad oggetto una molteplicità di società
(prevalentemente OP sociali, in particolare: Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9 [...]
aventi sede tra Roma, Milano, Firenze, Bologna e Controparte_10 provincia di Napoli, operanti nel campo dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili.
Secondo gli esiti dell'accertamento ispettivo “caratteristica comune alle OP oggetto dell'accertamento è il fatto di assumere personale in via meramente formale, facendo tutte capo ad una società capofila, con sede a Padova in via Paolo Parte_3
Sarpi dal 4521 e fino al 3521 con sede legale operativa in via Forcellini n. 134 sempre a
Padova, la quale gestisce ed organizza in toto gli aspetti lavorativi connesse le attività
d'impresa delle società che le orbitano intorno come satelliti. È stato riscontrato infatti che l' gestisce in via esclusiva presso la propria sede di lavoro di Padova tanto i Pt_2 rapporti con le famiglie destinatarie del servizio quanto i rapporti con il personale nonché i pagamenti alle lavoratrici in genere tutta l'organizzazione e la registrazione della documentazione contabile. In particolare, è stato infatti riscontrato che l'idea e sorelle elabora i prospetti dettagliati mensili relativi alle prestazioni effettuate dalle lavoratrici trasmettendole ai professionisti delegati per l'elaborazione delle paghe e del
LUL.Le società satelliti pur formalmente riconosciute come datori di lavoro sono di fatto svuotate dal ruolo di impresa che viene pienamente assolto dalla società capofila. Altra peculiarità riscontrata consiste nel travaso di dipendenti da una cooperativa all'altra sempre guidato dalla che indicava le lavoratrici presso quale cooperativa Parte_3 sarebbero state assunte. La reale gestione dei lavoratori è di pertinenza esclusiva della società capofila mentre le OP hanno solo un ruolo form del tutto irrilevante sia nei rapporti con i lavoratori sia nei rapporti con gli assistiti e le loro famiglie. Si precisa che tutto ciò esula e trascende i contratti di servizi di back office forniti dai responsabili
pagina 3 di 7 di a giustificazione dei rapporti con le OP in quanto tali contratti Pt_3 intercorrenti tra l'idea ogni singola cooperativa non giustificano la integrale sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro. In concreto quindi i rapporti di lavoro sono sostanzialmente gestiti dall è solo formalmente riconducibili alle OP che Pt_2 si passano da una all'altra i medesimi lavoratori. Infine sono state riscontrate omissioni contributive e retributive è stata rilevata altresì la ricorrenza delle medesime figure professionali dottori commercialisti e consulenti del lavoro per tutte le OP oggetto di accertamento. L'indagine ha preso spunto da diverse decine di richieste di intervento formulate da lavoratrici occupate con mansioni di badante da più OP pervenute presso le sedi territoriali dell'ispettorato del lavoro di Padova di Venezia in CP_ alcuni casi anche presso le sedi provinciali. Tutte le denunce avevano il medesimo contenuto il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio giugno 2019 da parte delle diverse OP dalle quali le lavoratrici risultavano formalmente assunte poiché le denuncianti indicavano quali unità locale della cooperativa all'indirizzo di Padova via Forcellini 134 veniva effettuato un primo accesso ispettivo presso gli uffici segnalati ove la sede la società capofila (….). Parte_3
In sintesi dalle dichiarazioni assunte nonché dall'analisi del libro unico del lavoro laddove fornito si è rilevata una retribuzione omnicomprensiva di fatto non pienamente remunerativa del lavoro effettivamente svolto le badanti tutte hanno altre se dichiarato di aver avuto sempre come unica referente la società l'idea è di non aver mai avuto contatti con i responsabili delle OP ad ognuna delle quali l'idea stessa attribuiva alla form costituzione del rapporto di lavoro. A riprova dei fatti accertati venivano acquisite anche dichiarazioni da parte di alcuni familiari degli assistiti i quali confermavano di aver avuto come interfaccia solo il personale della società che proponeva loro Parte_3 le badanti e si occupava di tutte le incombenze legate alla gestione organizzativa e amministrativa del rapporto di lavoro. Le famiglie si limitavano ad effettuare mensilmente un bonifico in favore delle OP indicate dalla società pelle in assenza di ogni contatto con le OP stesse di cui non conoscevano i responsabili….”.
L'Ispettore dell' , signor sentito come teste, ha confermato gli esiti CP_2 Tes_1 dell'accertamento ispettivo.
pagina 4 di 7 Il materiale istruttorio raccolto in sede ispettiva e nel corso del giudizio solleva certamente dei dubbi sulla effettività dell'attività delle OP e dei rapporti intercorsi tra le OP e e tra i lavoratori (che hanno dato impulso all'accertamento Parte_1 ispettivo) formalmente assunti dalle OP e la società ricorrente. E' emersa una situazione di opacità e di interferenza nei rapporti tra e le OP, che Pt_3 suggerisce possibili irregolarità, sotto diversi profili (si leggano le dichiarazioni allegate al verbale ispettivo e la testimonianza resa dal teste introdotto dall' , signor CP_2 Tes_2
Cont
, formale amministratore della dal 2018-2021-2022), imputabili ai diversi
[...] soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo.
A sostegno di tale “opacità”, per quanto qui interessa, vi è pure la circostanza che l'unico ufficio in cui si concludevano tutte le “pratiche” (in particolare la stipulazione del contratto) relative ai rapporti di lavoro delle badanti era quello della LIDEA s.r.l,s. a
Padova, via Forcellini 134 (cfr. dichiarazioni dei testi), anche se la fornitura di uno spazio all'interno dei propri uffici era uno degli obblighi assunti dalla nei confronti delle Pt_3 OP (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
Tuttavia, pur tenuto conto di tali rilievi, il materiale istruttorio raccolto nel presente giudizio non risulta sufficiente per ritenere che l' abbia adeguatamente assolto CP_2 all'onere probatorio che su di esso gravava, vale a dire di dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria oggetto dell'avviso di addebito impugnato, fondata sull'assunto che sarebbe stata la capofila di OP satelliti e “vuote” al Parte_1 fine di porre in essere una illecita intermediazione di manodopera.
Come chiarito dalla Cassazione: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società CP_ per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass.
n.12108/10, cfr. altresì Cass. n.19762/08).
All'esito della prova testimoniale assunta, non può dirsi che l' abbia adeguatamente CP_2 provato che, pur a fronte dei contratti di c.d. back office sottoscritti con le OP, i pagina 5 di 7 dipendenti (le badanti) delle singole OP – quelli in particolare oggetto dell'accertamento ispettivo - fossero stati gestiti dalla vale a dire che fosse Parte_3 la società ricorrente a gestire in via esclusiva sia i rapporti con le famiglie destinatarie del servizio che i rapporti con il personale.
La teste si è limitata a riferire di aver firmato il contratto presso la sede de Tes_3
, dopo il colloquio con il signor (dipendente di una cooperativa) e di aver Pt_3 Tes_4 ritirato le buste paga presso il medesimo ufficio e di parlare anche per le ferie con il signor
; quanto al pagamento della retribuzione la teste ha riferito “io ricevevo lo stipendio Pt_4 sul conto corrente;
la famiglia pagava la cooperativa e la cooperativa pagava me”.
Il signor non era però dipendente della ma dipendente delle Persona_1 Parte_1 OP, senza che sia stato al contempo provato che effettivo datore di lavoro di costui fosse la . Pt_3
Il teste dipendente della quale addetto all'amministrazione, ha Tes_5 Pt_3 riferito che “le signore che volevano essere assunte si presentavano presso l'ufficio della
, dal collega , che lavorava per una delle OP, Pt_3 Persona_2 [...]
, nell'ufficio stesso, ma in un'altra stanza. Io non facevo check up iniziale, mi CP_3 occupavo soltanto della parte amministrativa, del controllo. L'attività di era di Pt_3 aiuto per le OP, perché erano 6-7 le OP”. Il teste ha confermato che l'attività dalla si sostanziava nel reperimento dei clienti (le famiglie che avevano Pt_3 bisogno delle badanti) delle singole committenti e nella gestione della pratiche amministrative;
la valutazione in merito alla possibile assunzione della badanti veniva effettuata dalle OP in base alle proprie esigenze e a seguito di colloqui anche presso spazi presso la sede della , concessi alle OP stesse, le quali Pt_3 provvedevano anche alla stipulazione dei contratti di assistenza;
era che si Persona_3 occupava dell'assunzione e dalla gestione del rapporto con le badanti;
erano le cooperativa che ricevevano i compensi dei contratti di assistenza.
Il teste socio della Sigap Italpaghe, ha riferito di aver svolto attività di Testimone_6 consulenza (di elaborazione delle buste paga) sia nei confronti della (che Parte_3 svolgeva “attività di procacciamento dei clienti… i clienti sono famiglie, sono persone fisiche che necessitano di questa assistenza domiciliare di badanti… “) che delle OP che, secondo il teste, avevano una propria struttura operativa ed autonomia e pagina 6 di 7 Cont gestivano le assunzioni, come in particolare la “perché conosco bene l'azienda e ho avuto rapporti diretti….”.
Il teste ha parimenti riferito che erano le OP, che assumevano le badanti, Tes_6 ad avvalersi dell'attività di procacciamento dei clienti (vale a dire delle famiglie) svolta dalla Parte_3
In definitiva, le complessive risultanze istruttorie portano ad escludere che l'
[...]
abbia provato i presupposti della pretesa contributiva e sanzionatoria per il CP_11 periodo da dicembre del 2016 al settembre del 2020 oggetto dell'avviso di addebito opposto, vale a dire che sia stata, come affermato dall' , la società capofila, Pt_3 CP_2 che ha gestito ed organizzato integralmente gli aspetti lavorativi connessi all'attività di impresa di una serie di OP orbitanti, aventi comune caratteristica quella di assumere personale in via meramente formale con attività di assistenza agli anziani e disabili.
Ciò è sufficiente all'accoglimento del ricorso in opposizione della con Parte_1 conseguente annullamento dell'avviso di addebito e con assorbimento di ogni altra questione e valutazione, tra cui anche quella relativa al quantum della pretesa, parimenti contestato dalla società opponente.
Le difficoltà probatorie gravanti sull' , unitamente alle “opacità” Controparte_11 comunque emerse, di cui si è detto, giustificano in ogni caso la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione della annulla l'avviso di addebito opposto;
Parte_1 compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro
IL GO
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