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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10140/2023 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
eletti CORSO DUOMO N.20 a MODENA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, siti a BOLOGNA in via Testoni n. 6; resistenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 23.5.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della Decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 29 luglio 2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso 10.07.2023 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatogli il 25.07.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 24.02.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna secondo la quale non vi sarebbero stati i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D. lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non erano emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, sia pur a carattere stagionale (settore agricolo) e, quindi, a tempo determinato nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
In data 1 agosto 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. pagina 1 di 5 Il Giudice designato, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 26 febbraio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato, in parte, in lingua italiana: “ ADR: poco capisco italiano. ADR: si, io ora lavoro sempre in campagna da gennaio 2025 e fino a giugno 2025 con contratto full-time ma a termine, la azienda si chiama COCO e io vado a lavorare a Tresigallo;
da lunedì e fino a sabato. Guadagno tra 900,00 euro e 1200,00 euro al mese. Sono qui in Italia dal 2016, sono partito dal Gambia....Su accordo delle parti, si prosegue l'audizione del ricorrente con l'ausilio del suddetto interprete, ricorrente il quale dichiara: ADR: il datore di lavoro mi ha già anticipato a voce che se avrò un regolare permesso di soggiorno potrà farmi proseguire il lavoro anche per la stagione estiva dato che il contratto attualmente in essere scadrà a fine giugno. ADR: dal mese di gennaio di quest'anno mi sono trasferito in un altro appartamento di cui è conduttore un mio connazionale con il quale ci siamo conosciuti a anche se eravamo in centri di CP_2 accoglienza diversi all' epoca in cui avevo presentato dom rotezione internazionale. Siccome devo recarmi di mattina molto presto a lavoro ho dovuto avvicinarmi come abitazione e così da un mese sono in casa con il mio amico che ha già un permesso di soggiorno regolare e CP_3 lavora nell'azienda agricola MAZZ io prima lavoravo. Pago al mese 225,00 euro di affitto oltre luce e gas. Siamo solo noi due in casa, ognuno ha una stanza singola a disposizione. ADR: ricordo di aver presentato al momento del mio ingresso in Italia domanda di asilo che però mi è stata rigettata sia dalla Commissione, sia dal Tribunale di Bologna che dalla Corte di Cassazione. ADR: se lavoro non posso anche andare a scuola di italiano, io mi ero iscritto ad un corso ma poi mi dovevo e devo svegliare presto la mattina per andare in campagna e non riesco anche a studiare. Nel mio paese avevo frequentato la scuola fino al liceo. ADR: non ho mai seguito corsi di formazione, ma ricordo di aver svolto attività di volontariato, ricordo di aver pulito qualche giardino della città di
quando ero ospite del centro di accoglienza e che ho organizzato anche qualche evento CP_2
proprio nel centro stesso insieme agli altri ospiti. ADR: sto bene in salute. Faccio periodicamente le analisi del sangue perché l'azienda per la quale lavoro è tenuta a farli e i miei risultati sono sempre ottimi;
risulto in salute. ADR: quando non lavoro gioco a calcio con i miei amici con i quali a volte andiamo anche come spettatori a guardare incontri/partite di calcio. ADR: io sono nato e cresciuto nella città di FARAFENNI, nel North Bank Division, in Gambia. Lì vivono mia moglie e i nostri cinque figli, che sono tutti maschi e che ora hanno 20, 17, 15, 12 e 9 anni. I miei genitori sono entrambi deceduti. Io avevo un fratello e una sorella ma sono morti in un incidente stradale. Quindi, non ho più nessuno della mia famiglia d'origine e qui in Italia non ho alcun parente. Sono in contatto telefonico con mia moglie e i miei figli che frequentano tutti la scuola. A volte riesco a inviare denaro alla mia famiglia ma non in maniera continuativa. L'ultima volta sono riuscito a mandare 500,00 euro circa in Gambia a mia moglie. Ho copia delle ricevute delle rimesse monetarie che effettuo perché vado in un negozio pakistano a che fa questo servizio di CP_2 spedizione e trasferimento denaro. Posso consegnarne copia all cari perché le produca al Tribunale, se necessario....”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice titolare ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi scrutinio sulle domande di protezione internazionale e di asilo ex art. 10 comma 3 Cost. che, sebbene avanzate nel ricorso, non sono state, invero, poi, reiterate nelle relative conclusioni del presente procedimento da parte del difensore del ricorrente e che, comunque, sarebbero inammissibili.
pagina 2 di 5 La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti la domanda amministrativa è stata presentata in data 29/08/2022; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente (la domanda amministrativa è stata infatti presentata il 29.8.2022).
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
pagina 3 di 5 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (sul punto, parte resistente nulla ha fatto pervenire), ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2016 e ha tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 30.9.2018; avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, ricorso rigettato dal Tribunale di Bologna con decreto del 27.10.2021. Il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso tale decreto è stato dichiarato inammissibile il 18.2.2022. In data 29.8.2022 ha quindi presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale, respinta con il provvedimento impugnato. Ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa nel 2018 e ha proseguito a lavorare con continuità: l'ultimo contratto in atti, nel settore dell'agricoltura, reca la scadenza del 30.6.2025. I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 1100 circa nel 2018; euro 2800 circa nel 2020, euro 10.000 circa nel 2021; euro 7100 circa nel 2022; euro 6100 circa nel 2023 ed euro 5.000 circa nel 2024) seppur non elevati, attestano l'impegno profuso dal ricorrente nella ricerca di attività lavorativa e gli consentono di inviare denaro ai familiari rimasti in patria (cfr. ricevute). Inoltre ha reperito autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità).
L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, da una sufficiente conoscenza della lingua italiana, che ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale con l'ausilio solo parziale di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale dell'udienza in Tribunale.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata (9 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione
pagina 4 di 5 della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 30.5.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10140/2023 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
eletti CORSO DUOMO N.20 a MODENA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, siti a BOLOGNA in via Testoni n. 6; resistenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 23.5.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della Decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 29 luglio 2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso 10.07.2023 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatogli il 25.07.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 24.02.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna secondo la quale non vi sarebbero stati i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D. lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non erano emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, sia pur a carattere stagionale (settore agricolo) e, quindi, a tempo determinato nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
In data 1 agosto 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. pagina 1 di 5 Il Giudice designato, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 26 febbraio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato, in parte, in lingua italiana: “ ADR: poco capisco italiano. ADR: si, io ora lavoro sempre in campagna da gennaio 2025 e fino a giugno 2025 con contratto full-time ma a termine, la azienda si chiama COCO e io vado a lavorare a Tresigallo;
da lunedì e fino a sabato. Guadagno tra 900,00 euro e 1200,00 euro al mese. Sono qui in Italia dal 2016, sono partito dal Gambia....Su accordo delle parti, si prosegue l'audizione del ricorrente con l'ausilio del suddetto interprete, ricorrente il quale dichiara: ADR: il datore di lavoro mi ha già anticipato a voce che se avrò un regolare permesso di soggiorno potrà farmi proseguire il lavoro anche per la stagione estiva dato che il contratto attualmente in essere scadrà a fine giugno. ADR: dal mese di gennaio di quest'anno mi sono trasferito in un altro appartamento di cui è conduttore un mio connazionale con il quale ci siamo conosciuti a anche se eravamo in centri di CP_2 accoglienza diversi all' epoca in cui avevo presentato dom rotezione internazionale. Siccome devo recarmi di mattina molto presto a lavoro ho dovuto avvicinarmi come abitazione e così da un mese sono in casa con il mio amico che ha già un permesso di soggiorno regolare e CP_3 lavora nell'azienda agricola MAZZ io prima lavoravo. Pago al mese 225,00 euro di affitto oltre luce e gas. Siamo solo noi due in casa, ognuno ha una stanza singola a disposizione. ADR: ricordo di aver presentato al momento del mio ingresso in Italia domanda di asilo che però mi è stata rigettata sia dalla Commissione, sia dal Tribunale di Bologna che dalla Corte di Cassazione. ADR: se lavoro non posso anche andare a scuola di italiano, io mi ero iscritto ad un corso ma poi mi dovevo e devo svegliare presto la mattina per andare in campagna e non riesco anche a studiare. Nel mio paese avevo frequentato la scuola fino al liceo. ADR: non ho mai seguito corsi di formazione, ma ricordo di aver svolto attività di volontariato, ricordo di aver pulito qualche giardino della città di
quando ero ospite del centro di accoglienza e che ho organizzato anche qualche evento CP_2
proprio nel centro stesso insieme agli altri ospiti. ADR: sto bene in salute. Faccio periodicamente le analisi del sangue perché l'azienda per la quale lavoro è tenuta a farli e i miei risultati sono sempre ottimi;
risulto in salute. ADR: quando non lavoro gioco a calcio con i miei amici con i quali a volte andiamo anche come spettatori a guardare incontri/partite di calcio. ADR: io sono nato e cresciuto nella città di FARAFENNI, nel North Bank Division, in Gambia. Lì vivono mia moglie e i nostri cinque figli, che sono tutti maschi e che ora hanno 20, 17, 15, 12 e 9 anni. I miei genitori sono entrambi deceduti. Io avevo un fratello e una sorella ma sono morti in un incidente stradale. Quindi, non ho più nessuno della mia famiglia d'origine e qui in Italia non ho alcun parente. Sono in contatto telefonico con mia moglie e i miei figli che frequentano tutti la scuola. A volte riesco a inviare denaro alla mia famiglia ma non in maniera continuativa. L'ultima volta sono riuscito a mandare 500,00 euro circa in Gambia a mia moglie. Ho copia delle ricevute delle rimesse monetarie che effettuo perché vado in un negozio pakistano a che fa questo servizio di CP_2 spedizione e trasferimento denaro. Posso consegnarne copia all cari perché le produca al Tribunale, se necessario....”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice titolare ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi scrutinio sulle domande di protezione internazionale e di asilo ex art. 10 comma 3 Cost. che, sebbene avanzate nel ricorso, non sono state, invero, poi, reiterate nelle relative conclusioni del presente procedimento da parte del difensore del ricorrente e che, comunque, sarebbero inammissibili.
pagina 2 di 5 La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti la domanda amministrativa è stata presentata in data 29/08/2022; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente (la domanda amministrativa è stata infatti presentata il 29.8.2022).
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
pagina 3 di 5 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (sul punto, parte resistente nulla ha fatto pervenire), ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2016 e ha tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 30.9.2018; avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, ricorso rigettato dal Tribunale di Bologna con decreto del 27.10.2021. Il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso tale decreto è stato dichiarato inammissibile il 18.2.2022. In data 29.8.2022 ha quindi presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale, respinta con il provvedimento impugnato. Ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa nel 2018 e ha proseguito a lavorare con continuità: l'ultimo contratto in atti, nel settore dell'agricoltura, reca la scadenza del 30.6.2025. I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 1100 circa nel 2018; euro 2800 circa nel 2020, euro 10.000 circa nel 2021; euro 7100 circa nel 2022; euro 6100 circa nel 2023 ed euro 5.000 circa nel 2024) seppur non elevati, attestano l'impegno profuso dal ricorrente nella ricerca di attività lavorativa e gli consentono di inviare denaro ai familiari rimasti in patria (cfr. ricevute). Inoltre ha reperito autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità).
L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, da una sufficiente conoscenza della lingua italiana, che ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale con l'ausilio solo parziale di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale dell'udienza in Tribunale.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata (9 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione
pagina 4 di 5 della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 30.5.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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