Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-rifiuto formatosi a seguito della istanza datata 21 marzo 2024, notificata a mezzo PEC in data 10 maggio 2024, con la quale il ricorrente ha chiesto al Ministero della Difesa – PERSOMIL – l’emissione di un decreto di collocamento in congedo, con conseguente collocamento in quiescenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. NO LO PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Con il ricorso in oggetto, il Sottocapo di 1^ Classe -OMISSIS- ha agito in giudizio per l’accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza del 21.3.2024, inoltrata in data 10.5.2024 al Ministero della Difesa – PERSOMIL, di adozione del provvedimento di collocamento in congedo, a seguito del superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata ha depositato relazione del 25.10.2024, con la quale ha reso noto di aver adottato il provvedimento reclamato dal ricorrente in data 27.9.2024, giusta decreto dirigenziale n. -OMISSIS- prodotto in atti, e di averlo successivamente notificato allo stesso il 9.11.2024.
Nella camera di consiglio del 27 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione.
Reputa il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., stante la piena soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente, con l’adozione da parte del Ministero del provvedimento agognato (cfr. All. n. 3 – foliario Avv. Stato).
Alla stregua del criterio di soccombenza virtuale e considerato che il provvedimento per cui vi è causa è stato adottato successivamente alla notifica del ricorso ex art. 117 c.p.a., le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, così come liquidate in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO LO PR, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO LO PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.